AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2002.13
Data decisione, Autorità: 16.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2002.00013
mm
Lugano 16 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2002 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 1° febbraio 2002 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 settembre 2000, __________ - titolare di un'impresa di costruzioni a __________ ed assicurato contro gli infortuni presso l'__________ - stava alzando una tavola, quando è scivolato ed è caduto da un'altezza di circa 2.5 metri.
Egli ha riportato una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto, al naso ed all'orecchio sinistro nonché una frattura composta del radio distale a sinistra.
Il caso è stato assunto dall'Istituto assicuratore, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti i necessari accertamenti, l'__________, con decisione formale dell'8 gennaio 2002, ha dichiarato l'assicurato abile al lavoro nella misura del 75% dal 23 agosto 2001 e nella misura del 100% dal 24 settembre 2001 (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 1° febbraio 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso del 21 febbraio 2002, __________, sempre patrocinato dall'avv. , ha chiesto che l' venga condannato a versargli, anche dopo il 22 agosto 2001, indennità giornaliere corrispondenti ad una incapacità lavorativa del 50% (cfr. I, p. 3).
Egli ha sostanzialmente fatto valere di essere ancora portatore di disturbi invalidanti
1.4. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
1.5. In replica, __________ si è limitato a chiedere al TCA di ordinare una perizia medica giudiziaria (cfr. VII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'oggetto della vertenza è circoscritto alla questione a sapere se l'__________ - a fronte dei soli postumi residuali dell'infortunio assicurato - era o meno legittimato a dichiarare __________ abile al lavoro al 75% dal 23 agosto 2001 ed al 100% dal 24 settembre 2001.
2.3. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Conformemente alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro una persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, pag. 286ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720, p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 pag. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.4. In concreto, __________ è rimasto vittima di un infortunio professionale il 22 settembre 2000, a causa del quale egli ha riportato una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto, al naso ed all'orecchio sinistro nonché una frattura composta del radio distale a sinistra (cfr. doc. _).
Dopo aver ricevuto le prime cure presso il PS dell'Ospedale regionale di __________, l'assicurato è entrato in cura dal proprio medico curante, il dottor __________, in ragione sostanzialmente della persistenza di disturbi al rachide cervicale (cfr. doc. _).
In data 22 dicembre 2000, ha avuto luogo una visita di controllo a cura del dottor , medico di circondario supplente dell', il quale ha attestato una capacità lavorativa del 50%, prevedendo una ripresa completa del lavoro a decorrere dalla fine di gennaio 2001 (cfr. doc. _).
Dal 23 dicembre 2000 in poi, __________ ha effettivamente lavorato al 50%; egli si è nondimeno dichiarato impossibilitato ad incrementare ulteriormente la propria capacità lavorativa (cfr. doc. _).
L'8 marzo 2001, l'insorgente ha privatamente consultato il dottor __________, spec. FMH in neurologia, il quale ha segnatamente constatato l'assenza di una sindrome cervico-vertebrale, di segni radicolari irritativi oppure ancora di segni deficitari agli arti superiori. Egli ha quindi concluso per una, citiamo: "sindrome piuttosto irritativa ai polsi, cervicalgie spondilogene ed ev. tendomialgiche, alterazioni statiche e posizioni viziose a livello cervicale" (doc. _).
Il 15 maggio 2001, il ricorrente è stato visitato dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Questo lo status clinico osservato dal summenzionato medico di circondario:
" STATO LOCALE
Cinto scapolare diritto. Funzione delle spalle libera. Scroscii peri-articolari da ambo i lati. Nessun indizio per una lesione della cuffia.
Muscolatura paravertebrale alto-toracico e cervicale non contratta. Lieve limitazione funzionale terminale simmetrica sia in rotazione che in antero/flessione. Esame funzionale segmentale C0-C3 senza particolarità di rilievo.
Presenza di una dolenzia ben circoscritta in sede paravertebrale destra circa all'altezza di C6. Muscolo elevator scapolae indolente, non contratto, nessuna nodosità di rilievo della parte ascendente del trapezio.
Quadro neurologico sommario agli arti superiori senza particolarità di rilievo.
Polso sinistro
Nessun referto infiammatorio locale. Nessuna deviazione assiale. Funzione simmetrica, nessuna particolare dolenzia." (doc. _, p. 2)
e questa la valutazione da lui finalmente enunciata:
"
Sindrome vertebrale cervicale focalizzata nei segmenti inferiori accentuata dai movimenti di rotazione e latero-flessione del collo.
Stato dopo trauma contusivo il 22.9.2000.
L'intervallo libero di circa 2 giorni fino all'apparizione dei disturbi permette praticamente di escludere la presenza di una lesione strutturale allo scheletro osseo. In accordo con il quadro clinico odierno con presenza soprattutto di un punto di irritazione paravertebrale basso-cervicale destra, la natura, così come le modalità di apparizione dei disturbi descritti dal signor ________ rispecchiano piuttosto una componente muscolare intersegmentale.
Sul piano terapeutico mi sono quindi permesso di redigere direttamente una prescrizione di fisioterapia secondo la tecnica di Maitland, rivolta specificatamente alla muscolatura corta intersegmentale. In funzione del decorso da valutarsi eventualmente pure l'indicazione a un soggiorno di alcune settimane in un Centro riconosciuto. Questo passo necessità tuttavia di un'organizzazione del lavoro da parte del paziente, rimasto solo nella sua piccola impresa (un operaio infortunato, il secondo dato a un'altra impresa).
Tenuto conto degli elementi attualmente a nostra disposizione, anamnestici, clinici, radiologici, la situazione complessiva non sembra giustificare un'inabilità lavorativa nella misura attuale al di là dei periodi di fisioterapia sopra indicati"
(doc. _, p. 2/3 - la sottolineatura è del redattore).
Una terza visita di controllo presso il dottor __________ è avvenuta il 23 agosto 2001. In quell'occasione, il medico di circondario - constatato un quadro clinico addirittura migliore rispetto a quello osservato nel mese di maggio - ha dichiarato __________ abile al lavoro nella misura del 75% a partire dal 27 agosto 2001 e in misura totale a far tempo dal 24 settembre 2001, una volta terminato il ciclo di fisioterapia prescrittogli:
" (…).
Come già fatto notare in occasione dell'esame medico-circondariale del 15.5.2001 l'apparizione relativamente tardiva (da 1 a 2 giorni) dei disturbi al rachide cervicale permette praticamente di escludere una lesione strutturale dello scheletro osteo-articolare evocando piuttosto un disturbo di natura muscolare/funzionale. Vedi in questo contesto la presenza concomitante pure di *balordoni e cefalea", nel frattempo regrediti.
Dal punto di vista clinico il referto odierno risulta essere favorevole, addirittura migliorato rispetto a quello riscontrato in precedenza (vedi per esempio la scomparsa delle contratture muscolari …). Soggettivamente per contro il paziente descrive dei disturbi stazionari con tendenza verso il peggioramento.
Dal punto di vista terapeutico mi sono permesso di prescrivere al paziente ancora una serie di fisioterapia di accompagnamento in relazione con l'aumento del grado di capacità lavorativa del 75% a decorrere dal 27.8.2001. A decorrere dal 24.9.2001, alla conclusione cioè della serie di fisioterapia sopra descritta, il paziente verrà nuovamente ritenuto abile al lavoro nella misura completa.
Il signor __________ ha manifestato il proprio disappunto verso questo aumento della capacità lavorativa preannunciando un certificato da parte del suo medico curante."
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Nel corso del mese di ottobre 2001, l'assicurato si è sottoposto ad una risonanza magnetica della colonna cervicale presso il Reparto di radiologia diagnostica ed interventistica dell'Ospedale regionale di __________.
Il suddetto accertamento non ha permesso di mettere in luce alcuna alterazione strutturale di natura post-traumatica (cfr. doc. _: "Non si notano protusioni o ernie discali. Presenza di un moderato restringimento del forame intervertebrale C4-C5 a destra senza una chiara compressione della radice di C5. Ulteriori reperti nei limiti della norma, in particolare non si evidenziano sicure lesioni post-traumatiche. Le dimensioni del canale spinale sono nella norma. Non segni per una mielopatia").
Prima di procedere all'emanazione della decisione formale dell'8 gennaio 2002, l'Istituto assicuratore convenuto ha ancora interpellato il dottor __________, il quale - presa conoscenza delle risultanze della RM cervicale - non ha potuto fare altro che ribadire la propria valutazione della capacità lavorativa (cfr. doc. _).
2.5. Con il proprio gravame, __________ ha, in sostanza, preteso di non essere in grado di svolgere la propria attività lavorativa nella misura indicata dai medici, lamentando costantemente dolori al rachide cervicale, e ciò sin dal giorno in cui rimase vittima dell'evento traumatico del settembre 2000 (cfr. I).
Attentamente esaminate le tavole processuali, questo TCA non ritiene di dover dar seguito alle censure sollevate dall’insorgente, ritenendo che l’opinione del dottor __________ - compatibile con la restante documentazione medica presente all'inserto, specificatamente con il rapporto 8 marzo 2001 del neurologo dottor __________ e con le risultanze della RM cervicale del 24 ottobre 2001 - possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario compiere degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dall'apprezzamento espresso dallo specialista in chirurgia ortopedica consultato dall'________ (cfr. consid. 2.4), se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 nella causa S., 5 aprile 1984 nella causa M. e 2 novembre 1983 nella causa M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss. e RAMI 1999 U356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA del 29 settembre 1998 nella causa F., H 201/97, consid. 7d).
Nella presente fattispecie, __________ si è genericamente lamentato per dei dolori che interesserebbero la colonna cervicale, dolori che, comunque, conformemente all'opinione espressa dal dottor __________ (parere che ha trovato piena conferma nelle risultanze della risonanza magnetica), non correlano con lo stato oggettivamente constatato. Ora, questa Corte è tenuta a fondare la propria pronunzia sulla capacità lavorativa medicalmente accertata e, quindi, non su valutazioni di tipo soggettivo.
Il TCA non ignora, beninteso, il fatto che il dottor __________, generalista, ha costantemente attestato un'abilità lavorativa ridotta (cfr., ad esempio, doc. _).
Il medico curante dell'assicurato si è, tuttavia, sempre limitato ad esprimere una valutazione del tutto astratta dell'incapacità al lavoro, alla quale non può naturalmente venir attribuito il necessario valore probante richiesto per vagliare la lite (cfr. DTF 122 V 160, consid. 1c).
In simili condizioni il TCA ritiene provato - e si ricorda che, nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, è sufficiente che i fatti vengano provati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338) - che l’assicurato aveva riacquistato la capacità lavorativa nei tempi e nei modi indicati dall’_______ nella decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster