AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2002.8
Data decisione, Autorità: 22.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2002.00008
mm
Lugano 22 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza del 3 gennaio 2002 del TFA nella causa promossa con istanza di revisione del 7 aprile 1997 (inc. 35.1997.00034) da
__________,
rappr. da: avv. __________,
chiedente la revisione della sentenza emessa il 19 agosto 1996 da questo Tribunale (inc. __________) nella causa promossa con ricorso 10 novembre 1995 da
__________, rappr. da: avv. __________
contro la decisione del 14 agosto 1995 emanata dall'__________
in materia di assicurazione contro gli infortuni.
ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 maggio 1994, __________, all'epoca alle dipendenze della ditta __________ in qualità di capo-muratore, è stato colpito al ginocchio sinistro da un cassero metallico.
Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Nell'ambito della causa dipendente dal ricorso 10 novembre 1995 presentato dall'assicurato, il TCA ha ordinato l'allestimento di una perizia medica giudiziaria a cura del dottor __________, allora __________ del Reparto di chirurgia ortopedica presso l'Ospedale regionale di __________.
Facendo proprio l'apprezzamento espresso dal dottor _______ - a mente del quale l'evento traumatico del maggio 1994 aveva provocato un peggioramento direzionale di un danno preesistente al ginocchio sinistro - questa Corte, con pronunzia del 19 agosto 1996, ha accolto il gravame dell'assicurato e rinviato gli atti all'__________ affinché si esprimesse sul diritto alle prestazioni.
1.3. In data 7 aprile 1997, l'Istituto assicuratore ha presentato un'istanza di revisione della summenzionata sentenza, poiché, all'inizio di dicembre 1996, era stato casualmente scoperto che __________, in data 17 luglio 1995, si era sottoposto ad un'artroscopia a carattere terapeutico, eseguita dal dottor , circostanza quest'ultima che non sarebbe stata nota a nessuno e, soprattutto, neppure al perito giudiziario. A mente dell', quindi, le conclusioni a cui pervenne il dottor __________ - e, pertanto, anche il giudizio del TCA - erano da ritenere errate, a causa della mancata conoscenza di tale circostanza.
1.4. Con sentenza del 18 aprile 2000, lo scrivente Tribunale ha accolto l'istanza di revisione, accertato - essenzialmente grazie alla perizia giudiziaria del 2 novembre 1999 allestita dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia - che la relazione di causalità naturale fra l'infortunio assicurato ed i disturbi all'arto inferiore sinistro si era estinta già a far tempo dal 1° giugno 1995 (cfr. LIX).
1.5. Contro la pronunzia cantonale, __________, patrocinato dall'avv. __________, ha interposto un ricorso di diritto amministrativo ed un ricorso di diritto pubblico al TFA.
Con il ricorso di diritto amministrativo, l'assicurato ha segnatamente fatto valere che nella sentenza impugnata era stato omesso di esaminare la tempestività dell'istanza di revisione presentata dall'assicuratore LAINF (cfr. LX).
1.6. Con sentenza del 3 gennaio 2002, il TFA ha accolto il gravame di __________ nel senso che, annullata la pronunzia cantonale, ha rinviato la causa al TCA affinché emetta una nuova decisione conformemente ai considerandi.
Queste le ragioni alla base del giudizio federale:
" c) Le argomentazioni e le conclusioni dell'insorgente meritano tutela, mentre devono essere disattese quelle sollevate dall'Istituto assicuratore. È pacifico ed emerge chiaramente dagli atti all'inserto che nel dicembre 1996 era pervenuto all'__________ un rapporto secondo il quale il 17 luglio 1995 il dott. __________ aveva eseguito un'artroscopia terapeutica. Che in tali circostanze l'inizio del termine stabilito dalla legge possa dipendere, come sostiene l'Istituto assicuratore, dalle contingenze della data in cui il medico di circondario dell'__________ decideva di procedere alla valutazione del nuovo documento non è sostenibile. Da un altro lato, in caso di istanza di revisione l'autorità adita è tenuta ad esaminare d'ufficio se la domanda è stata presentata tempestivamente ai sensi di legge. Non può pertanto essere opposto al ricorrente di aver leso il principio della buona fede se egli ha sollevato l'eccezione dinanzi a questa Corte anziché in sede cantonale. Ora, il Tribunale adito dall'istanza di revisione non si è minimamente espresso sul tema della tempestività della stessa, per cui ha comunque commesso un diniego di giustizia formale per violazione del diritto di essere sentito.
d) In esito alle suesposte considerazioni il ricorso di diritto amministrativo merita accoglimento, il giudizio impugnato essendo annullato. La causa dev'essere rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino affinché statuisca sul tema della tempestività dell'istanza di revisione e, se del caso, nuovamente sulla fondatezza di tale rimedio"
(LX 1).
1.7. In data 30 gennaio 2002, il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte a proposito della tempestività della nota istanza di revisione (cfr. II).
__________, sempre rappresentato dall'avv. __________, ha sostanzialmente fatto riferimento alle allegazioni e conclusioni contenute nel ricorso da lui presentato al TFA il 30 maggio 2000 (cfr. III).
Da parte sua, l'__________ ha postulato che la propria istanza di revisione 7 aprile 1997 venga giudicata tempestiva, osservando quanto segue:
" (…).
L'Istituto non può che ribadire quanto già scritto nella risposta al Tribunale federale in data 16 agosto 2000, qui allegata in copia, alla quale per ogni dettaglio si fa riferimento.
In sostanza, occorre considerare - e nessuno lo può negare - che si tratta di un problema soltanto d'ordine medico, per cui spettava al medico e non ai funzionari amministrativi di valutare la fattispecie. Se è vero che la copia della lettera che il Dr. __________ ha inviato il 5 settembre 1995 al Dr. __________ (in cui informava dell'avvenuta artroscopia e dell'esito della stessa) è giunta all'__________ nel dicembre 1996, è altrettanto vero che il Dr. __________ si è espresso in data 29 gennaio 1997. Ne consegue che il termine di 90 giorni di cui all'art. 15 cpv. 1 LPTCA decorre da tale data, poiché determinante può essere soltanto il momento in cui è stata riconosciuta la valenza del documento ritrovato, vale a dire quello in cui il Dr. __________ si è espresso che è il 29 gennaio 1997.
Le circostanze nuove sono quindi le considerazioni del medico di circondario sull'avvenuta artroscopia: sono queste infatti che hanno mosso l'Istituto a presentare l'istanza di revisione.
In quest'ottica, la sentenza del TFA (cons. 2c, pag. 6) non è condivisibile. In primo luogo, nessuna motivazione è stata espressa: il Tribunale federale ha detto semplicemente - verrebbe voglia di dire semplicisticamente - che l'assunto dell'Istituto non può essere condiviso, ma senza dire il perché.
In secondo luogo, non è mai stata confutata la tesi secondo cui il tema è d'ordine medico soltanto; nemmeno il TFA ha detto il contrario. Ne scende che si deve considerare determinante il momento in cui si prende coscienza del fatto nuovo, cioè quando il medico - perché in questo caso spettava a lui di valutare - ha messo in evidenza l'importanza di ciò che era stato fino a quel momento misconosciuto anche dal perito, cioè l'avvenuta artroscopia e le sue conseguenze.
La sentenza federale è discutibile anche per altri aspetti, soprattutto quando ritiene che il fatto di non aver mai invocato la presunta intempestività sarebbe privo di rilevanza.
Non va infatti disatteso che la controparte è entrata pienamente nel merito dell'istanza e si è dichiarata d'accordo di far allestire una perizia la quale ha poi confermato la posizione dell'Istituto. È soltanto successivamente, quando ha ricevuto la sentenza di codesto Tribunale cantonale che accoglieva giustamente l'istanza di revisione, che la controparte ha sollevato l'eccezione.
Il rimprovero mosso dal Tribunale federale all'indirizzo dell'istanza cantonale - secondo cui avrebbe omesso di considerare la tempestività dell'istanza - è di poco momento. Non v'era infatti alcuna contestazione della controparte, per cui non si può sostenere, come invece fa il tribunale federale, che vi sia stato un diniego di giustizia per violazione del diritto di essere sentito da parte dei primi giudici. Il Tribunale cantonale non aveva infatti motivo per chinarsi sul tema, posto che nulla la controparte aveva detto in proposito ed era anzi entrata nel merito senza alcuna eccezione né riserva"
(VI).
in diritto
2.1. In esecuzione della sentenza federale, questa Corte, preliminarmente, deve verificare la tempestività dell'istanza di revisione presentata dall'assicuratore LAINF il 7 aprile 1997.
2.2. Giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. i LAINF, deve essere garantita la revisione delle sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o un delitto hanno influito sulla sentenza.
Pedissequamente, l'art. 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione
a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
A norma dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art. 14.
2.3. In concreto, si tratta dunque di stabilire in quale data l'Istituto assicuratore è venuto a conoscenza di quello che dovrebbe costituire il "fatto nuovo" - concretamente, l'intervento artroscopico mediante laser del 17 luglio 1995 - suscettibile di fondare la revisione della sentenza del 19 agosto 1996 di questo TCA.
Dalle tavole processuali emerge che l'__________ ha avuto notizia, per la prima volta, del fatto che __________, nel luglio del 1995, era stato sottoposto ad una artroscopia terapeutica al ginocchio sinistro da parte del dottor __________, in occasione del colloquio fra l'assicurato medesimo e l'ispettore __________ del 25 novembre 1996 (cfr. doc. _: "Nel luglio 1995, salvo errore, si è recato dal dott. __________, dopo benestare della CM, che lo ha poi sottoposto ad __________ ").
Successivamente, per la precisione il 9 dicembre 1996 (cfr. timbro d'entrata apposto sul doc. _), all'Istituto assicuratore è pervenuta copia dello scritto 5 settembre 1995, indirizzato dal dott. __________ al medico curante dell'assicurato, nonché del rapporto operatorio, da cui si evince che, nell'ambito del succitato intervento artroscopico, si era proceduto ad "… un lisciaggio della cartilagine sia della patella, sia del condilo mediale del femore e della tibia, con la fibra ottica dell'Holmium Laser di media potenza" (cfr. doc. _).
In data 20 dicembre 1996, il medico di circondario dell'__________ ha preso conoscenza della documentazione raccolta, nel frattempo, dall'amministrazione (cfr. timbro apposto sul doc. _).
Il 31 dicembre 1996, __________ é quindi stato convocato per una visita di controllo, che ha effettivamente avuto luogo il 29 gennaio 1996 (cfr. doc. _).
Con rapporto di uguale data, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica - dopo aver consultato la letteratura specialistica nella materia - è pervenuto alla conclusione che l'intervento di artroscopia terapeutica del 17 luglio 1995 costituiva un fatto nuovo rilevante (cfr. doc. _, p. 5: "Questi ultimi articoli recenti illustrano chiaramente l'importanza della informazione sottratta (o meglio non fornita) allo spettabile Tribunale Cantonale, ma in particolare al perito giudiziario, in occasione del suo esame del 15.5.1996. (…). Complessivamente, sulla base di questi nuovi elementi, dal punto di vista medico vengono riconfermate le considerazioni espresse in occasione dell'esame medico-circondariale dell'8.3.1995, con chiusura della pratica per ripristino dello stato quo ante a decorrere dall'1.1.1995").
Dagli atti __________ si evince inoltre che l'incarto è stato in seguito trasmesso presso la Divisione medica di __________, dove il dottor __________, spec. FMH in chirurgia, con referto datato 10 febbraio 1997, ha sostanzialmente avallato la valutazione espressa dal collega __________ (cfr. doc. _: "Diese Dokumente enthalten jedoch wesentliche neue Tatsachen, die geeignet sind, zu einer anderen gutachtlichen Beurteilung zu führen").
L'istanza di revisione della sentenza cantonale del 19 agosto 1996, è stata finalmente presentata in data 7 aprile 1997 (cfr. I - inc. n. 35.1997._).
2.4. Con la propria pronunzia del 3 gennaio 2002, il TFA ha affermato, segnatamente, che l'inizio del termine legale di 90 giorni non può dipendere, citiamo: "dalle contingenze della data in cui il medico di circondario dell'______ decideva di procedere alla valutazione del nuovo documento …" (cfr. I, p. 6 - inc. 35.2002._).
Ciò deve costituire il punto di partenza della presente disamina.
Innanzitutto, questa Corte non può che condividere il parere manifestato dall'__________ (cfr., ad esempio, VI A, p. 5: "Trattandosi di un mero problema medico, è evidente che è la rilevanza da questo profilo del documento quello che conta, non la scoperta in sé dello scritto del dr. __________ "), a mente del quale il termine di cui all'art. 15 cpv. 1 LPTCA non può iniziare a decorrere già dal 9 dicembre 1996, siccome la semplice scoperta che il ginocchio sinistro di __________, nel passato, aveva fatto oggetto di un'artroscopia terapeutica, non permetteva ancora all'amministrazione di concludere che tale circostanza era atta a relativizzare la valutazione enunciata dal perito giudiziario, dott. __________, in data 15 luglio 1996.
Questa scoperta necessitava di un'interpretazione da parte di uno specialista: concretamente, si trattava di valutare gli effetti del calore prodotto dall'utilizzo di un laser Holmium-YAG, sui tessuti intrarticolari circostanti.
Si rivela pertanto infondata la tesi difesa dall'assicurato in sede di ricorso al TFA, ovverosia che, citiamo: "momento determinante, dove con sicurezza l'istante ha conosciuto il fatto nuovo rilevante, è il dicembre 1996, quando cioè ha ricevuto l'incarto dal dottor __________, …" (cfr. III 1, p. 7
Alla luce di quanto stabilito dalla nostra Corte federale, assodato che un'interpretazione specialistica della nuova documentazione appariva come indispensabile (circostanza quest'ultima che, del resto, non é stata messa in discussione dal TFA), ci si deve chiedere quando l'__________, agendo con diligenza, avrebbe potuto disporre di tutti gli elementi necessari per fondare l'istanza di revisione.
Le tavole processuali dimostrano inequivocabilmente che per il dottor __________ è stato possibile - nel giro di una decina di giorni - procedere alla visita personale di __________ e allestire il relativo rapporto medico.
A questo proposito, il TCA constata che il consulto ha avuto luogo il 29 gennaio 1996 (cfr. doc. _), e che già il 10 febbraio 1997 il dottor __________, al quale l'amministrazione aveva provveduto a trasmettere, segnatamente, il rapporto del medico di circondario, ha stilato il proprio apprezzamento (cfr. doc. _).
Pertanto
A questo punto, può pure rimanere aperta la questione a sapere se fosse veramente indispensabile, da un lato, procedere ad una visita personale dell'assicurato, ritenuto che il dottor __________ ha basato la propria valutazione, per l'essenziale, su uno studio della letteratura specialistica e, dall'altro, richiedere un secondo parere al dottor __________, visto che le conclusioni a cui era pervenuto il medico di circondario erano già di per sé chiare.
Lo scrivente Tribunale ritiene che l'amministrazione dell'__________I (dotata, fra l'altro, di un proprio servizio giuridico) - supposta a conoscenza dei principi che regolano la decorrenza del termine a cui soggiace il mezzo della revisione
L’istanza di revisione del 7 aprile 1997 deve essere ritenuta tardiva essendo essa stata presentata oltre il termine di 90 giorni dopo la conoscenza del fatto nuovo rilevante.
2.5. Con le proprie osservazioni del 27 febbraio 2002, l'Istituto assicuratore censura la pronunzia del TFA, nella misura in cui é stato giudicato privo di rilevanza il fatto per l'assicurato d'avere sollevato soltanto in sede federale l'eccezione d'intempestività (cfr. VI, p. 2).
Da parte sua, questa Corte condivide invece quanto deciso al riguardo dal TFA, il quale ha chiaramente indicato che la questione della tempestività avrebbe dovuto essere verificata d'ufficio, a prescindere dal fatto che la stessa era o meno stata sollevata (cfr. I, p. 6 - inc. 35.2002.8).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L'istanza di revisione 7.4.1997 è irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'__________ verserà all'assicurato l'importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster