AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2002.7
Data decisione, Autorità: 26.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2002.00007
mm
Lugano 26 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 gennaio 2002 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 9 novembre 2001 emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 giugno 2000, l'allora datore di lavoro di __________, il Ristorante , ha annunciato all' che il proprio dipendente, il 7 giugno 2000, dopo un diverbio, è stato spintonato e, cadendo, ha riportato una frattura al braccio destro (cfr. doc. _).
I medici dell'Ospedale regionale di __________ hanno, da parte loro, diagnosticato una frattura multiframmentaria trasversale dell'osso scafoide destro nonché una frattura intrarticolare radiodistale destro (cfr. doc. _).
Il caso è stato assunto dall'__________, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Dopo avere esperito i necessari accertamenti amministrativi, l'assicuratore LAINF, con decisione formale dell'8 ottobre 2001, ha decurtato del 50% le prestazioni in contanti, in applicazione dell'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. ), l'_________, in data 6 novembre 2001, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso dell'11 gennaio 2002, __________, sempre patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che la __________ venga condannata a versargli indennità giornaliere non decurtate per il periodo 7 giugno-31 dicembre 2000, oltre interessi di mora del 5% (cfr. I, p. 4).
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" (…).
Ad. 1.3/1.4
Ammesso nei limiti in cui risulta dagli atti. Si osserva che entrambe le deposizioni sono di parte, e non suffragate da testimonianze o riscontri oggettivi, e si precisa come segue, e come già esposto in sede di opposizione, che si dà qui per integralmente riprodotta.
Il signor , qui ricorrente, aveva sporto querela contro il signor __________ e la stessa è stata ritirata, giacché il signor __________ ha offerto un importo che, seppur non consistente, ha permesso alla famiglia del ricorrente di fare fronte almeno in minima parte alla situazione drammatica in cui è stata gettata dalla decisione durissima dell'.
Il signor __________ ha, infatti, due figli minorenni, e una decurtazione del 50% delle sue entrate non è sopportabile per il nucleo familiare. Aiuti assistenziali, richiesti a suo tempo tramite la sottoscritta legale, sono stati negati.
La querela è stata ritirata anche perché, con l'andare del tempo, entrambe le parti si sono rese conto che l'accaduto è stato accidentale, che nessuno aveva la volontà di nuocere fisicamente. Sottolineiamo che il signor __________ ha ritenuto con il suo gesto di venire incontro alla famiglia del __________, dopo che ha appreso delle disastrose conseguenze finanziarie dell'accaduto. Egli, seppur oggetto di una querela da parte del __________, ha dimostrato maggiore umanità dell'Assicurazione (sociale) in narrativa.
(…).
Ad 2.9./2.10.
Contestato, e meglio come già esposto in sede di opposizione, le cui motivazioni meritano di essere qui riprese, in quanto non ascoltata dalla resistente.
La riduzione delle prestazioni al 50% prevista dalla LAINF e dall'OAINF, come codesto Onorevole Giudice ben può immaginare, ha delle conseguenze spesso gravi non solo per l'assicurato, bensì pure per i suoi familiari, e questo si avvera per l'appunto nel caso che qui ci occupa.
Di conseguenza, gli assicuratori sociali, allorché procedono ad una drastica misura, devono agire al di là di ogni ragionevole dubbio, nella sicurezza, cioè, che l'assicurato abbia agito volontariamente o con grave negligenza. In caso di dubbio la socialità alla base delle assicurazioni professionali, e il senso di giustizia stesso impongono che la riduzione non sia operata.
Nella fattispecie, dell'accaduto si può dire, come minimo, che lo stesso non è chiaro e, dal punto di vista civilistico, non vi è sicuramente un nesso di causalità adeguato tra il comportamento del __________ e la reazioni di __________, quantomeno sproporzionata.
Non va, infatti, dimenticato che __________ non è stato aggredito dalla persona alla guida dell'auto da lui raggiunta, bensì da un terzo, vale a dire il figlio del conducente.
Tutto quanto è accaduto, o sarebbe accaduto, tra __________ padre e __________ precedentemente al diverbio con __________ figlio, viene dunque a perdere completamente di importanza, in quanto nulla a che vedere con l'accaduto, in particolare, con l'evento dannoso.
__________ (), inoltre, non ha subito la benché minima aggressione fisica, di conseguenza non vi è stata difesa ad un comportamento aggressivo di __________. Nell'ipotesi a lui più favorevole, si può ritenere che __________ avesse interpretato male le circostanze, e aggredito il __________ ritenendo il padre in pericolo. Ma questo poco importa, atteso che non vi è alcuna prova a carico di __________, bensì, semmai, la querela sporta da __________ contro , che in ogni modo è stata nel frattempo ritirata, per i motivi di cui sopra si è detto. La circostanza che, come rilevato dall', all'accaduto fossero presenti bambini e minorenni, tende a fare ritenere che l'accaduto sia dovuto più alla sfortuna di entrambe le parti che a volontaria aggressività o provocazione.
Siamo tuttavia pur sempre nel campo delle ipotesi, e, di conseguenza, la decisione impugnata, che non poggia su circostanze oggettivamente accertate, pertocca gli estremi dell'arbitrio.
La decisione non ossequia inoltre il principio della proporzionalità, tenuto conto delle conseguenze sull'assicurato e sulla sua famiglia."
(I).
1.4. La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'assicuratore LAINF convenuto era o meno legittimato a decurtare del 50% le prestazioni in contanti spettanti a __________ a dipendenza dell'infortunio del 7 giugno 2000.
2.2. All'art. 37 LAINF vengono distinte, nei tre capoversi di cui si compone, diverse ipotesi di riduzione, rispettivamente di diniego, delle prestazioni in contanti.
Giusta il cpv. 2 LAINF, se l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell’importo delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.
Il cpv. 3 della suddetta disposizione recita, da parte sua, che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, doveva provvedere al sostentamento dei congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per i superstiti ovvero s’egli muore dei postumi dell’infortunio.
Il criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.
La riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle prestazioni, la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 144s.).
2.3. Con l'art. 39 LAINF il legislatore ha dato mandato al Consiglio federale di designare i pericoli straordinari e gli atti temerari motivanti il rifiuto di tutte le prestazioni o la riduzione delle prestazioni in contanti in materia di assicurazione contro gli infortuni non professionali.
I pericoli straordinari sono stati definiti, in modo esaustivo, dall'art. 49 OAINF, che ne ha introdotto due categorie: la prima (cpv. 1) che comporta il rifiuto di qualsiasi prestazione e la seconda (cpv. 2) che implica, invece, la loro riduzione.
Sono, in virtù dell'art. 49 cpv. 1 OAINF, rifiutate qualsiasi prestazioni in caso d'infortuni non professionali occorsi durante il servizio militare all'estero (lett. a) o durante la partecipazione ad atti di guerra o di banditismo (lett. b).
Il cpv. 2 dell'art. 49 OAINF prevede, da parte sua, la riduzione di almeno la metà delle prestazioni in contanti in caso di infortuni non professionali occorsi nelle circostanze seguenti:
a. partecipazione a risse e baruffe, salvo che l'assicurato sia stato ferito dai litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa;
b. pericoli cui l'assicurato si espone provocando altrui violentemente;
c. partecipazioni a disordini.
2.4. Per rissa o baruffa bisogna intendere una disputa accompagnata da vie di fatto e circoscritta nel tempo e nello spazio (DTF 104 II 283 consid. 3a; STFA del 10 marzo 2000 nella causa C., U 361/98, consid. 2b).
Si tratta dunque di una definizione più estensiva di quella dell'art. 133 CPS, la quale esige la partecipazione di almeno 3 persone (DTF 106 IV 250, consid. 3, DTF 107 V 235; RAMI 1991 U 210, p. 90 consid. 3c; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa G., U 11/01, consid. 1c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 151ss.).
Vi è partecipazione a rissa o a baruffa non soltanto quando l'interessato partecipa ad atti di violenza veri e propri, ma già quando esso si è lasciato coinvolgere nell'alterco verbale che li ha eventualmente preceduti e che, considerato globalmente, racchiudeva in sé il rischio di degenerare in vie di fatto. Colui che partecipa ad una disputa prima che comincino gli atti di violenza propriamente detti entra, ipso facto, in una "zona di pericolo" non coperta dall'assicurazione contro gli infortuni (DTF 107 V 234ss, consid. 2a; STFA del 10 marzo 2000 succitata).
Poco importa il motivo per cui l'assicurato ha preso parte alla rissa, chi ha dato avvio alla violenza oppure se l'assicurato ha dato o soltanto ricevuto delle percosse (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit, p. 152/153; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss art. 37-39 UVG, p. 270).
Decisiva è unicamente la circostanza che l'assicurato poteva e doveva rendersi conto del rischio che potesse effettivamente scoppiare una rissa o una baruffa (RAMI 1991 U 120, p. 85).
È da un punto di vista oggettivo, che deve essere valutato su quali reazioni dell'avversario l'assicurato doveva ragionevolmente contare (cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 264).
Un assicurato ha diritto alla totalità delle prestazioni soltanto nella misura in cui viene stabilito che egli è stato coinvolto dai partecipanti senza avere, in precedenza, giocato alcun ruolo nella lite che li opponeva.
Nessuna riduzione sarà, comunque, ammessa nel caso di un assicurato che, volendo difendere una persona indifesa vittima di atti di violenza, viene ferito dagli assalitori (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 152).
2.5. La riduzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF presuppone che fra il comportamento dell'assicurato, qualificato quale partecipazione a rissa o baruffa, e il danno alla salute sopravvenuto, esista un nesso di causalità.
Per valutare l'esistenza di questa relazione di causalità, bisogna stabilire retroattivamente, partendo dal risultato che si è prodotto, se ed in quale misura il comportamento dell'assicurato appaia una causa essenziale dell'infortunio (SVR 1995 UV 29, p. 85).
A questo proposito, le diverse fasi di una rissa formano un tutt'uno e non possono essere considerate l'una indipendentemente dall'altra (STFA 1964, p. 75; STFA del 10 marzo 2000 succitata, consid. 2c).
2.6. Dalle tavole processuali emerge che, in data 15 agosto 2000, __________ è stato interrogato dagli agenti della Polizia cantonale, ai quali ha dichiarato quanto segue:
" (…).
Lavoro quale aiuto cucina a __________ al ristorante __________, e questo dal 1986, anno del mio arrivo in Svizzera.
Nelle circostanze elencate rientravo a casa da __________ ed ero diretto a __________. Mi trovavo alla guida della mia automobile e con me prendevano posto nell'auto miei figli __________, 1989, __________, 1996.
All'intersezione circolare di __________, mi trovavo sulla corsia destra, ero superato in modo brusco da una vettura che poi si metteva davanti a me.
Azionavo le luci e gesticolavo al conducente di guidare piano.
La passeggera di quest'auto, una __________, alzava il dito medio che esponeva in mia direzione dal finestrino.
Io allora azionavo di nuovo le luci e di nuovo la giovane mi faceva lo stesso gesto.
Si circolava quindi sino a __________ poi la passeggera , prima che l'auto svoltasse a destra verso l'__________, mi faceva ancora il gesto precedente.
A mia volta svoltavo e raggiungevo l'auto che si fermava su Via __________.
La passeggera scendeva dall'abitacolo e di corsa entrava in una casa. Io mi avvicinavo al conducente per chiedere spiegazioni.
Non riuscivo nemmeno a parlare che un giovane giungeva di corsa verso di me.
Bruscamente, con i pugni al petto, mi spingeva a terra.
Ero sbalzato a terra facendo un volo di 2 metri circa.
I giovani nel frattempo che io mi stavo alzando e gridando dal dolore, fuggivano.
Da parte mia, con i bambini che si erano impauriti, chiamavo il 117 e attendevo qualche istante poi, siccome avevo parecchio male e la mia mano era visibilmente fratturata, portavo a casa i bambini e raggiungevo l'ospedale.
Ho riportato una frattura in tre punti al polso della mano destra.
Ho subito un intervento chirurgico con l'inserimento di ferri per la sistemazione.
Mi sto sottoponendo ancora oggi a cure mediche e fisioterapia, medico __________, fisioterapia __________.
Pretendo che la persona che ha compiuto il malsano gesto sia punito dalla legge." (doc. _)
Questa invece la versione fornita agli inquirenti dall'altro protagonista della vicenda, __________:
" Il giorno 7 giugno 2000, verso le ore 19°°, mi trovavo alla guida della mia auto e percorrevo la strada che da __________ porta a __________.
Al mio fianco, il sedile era occupato da mia figlia __________, 1985.
Giunto all'intersezione circolare di __________, mi portai sulla corsia interna di scorrimento.
Uscii quindi in direzione di __________, sempre sulla corsia esterna.
In quel momento mi accorsi che un'auto mi seguiva ravvicinatamente con le luci lampeggianti inserite. Siccome la corsia esterna della _____ fu occupata da altre auto, terminai il sorpasso poi rientrai a destra.
L'auto che mi seguì mi sorpassò, sterzò bruscamente davanti alla mia auto e frenò.
Evitai il tamponamento per miracolo sbandando più volte.
L'auto continuò poi nelle manovre di sorpasso sterzando e frenando davanti a me.
Uscii a __________ e continuai verso casa di mia figlia.
Notai che la vettura mi seguiva a distanza ravvicinata.
Al domicilio della figlia mi fermai e la vettura parcheggiò dietro la mia.
La figlia, piangendo spaventata, fuggì in casa.
Io scesi dall'auto e venni raggiunto da uno sconosciuto che, minacciosamente, mi disse: -bastardo, io ti ammazzo-.
Alle mie rimostranze su quanto successo non mi dette spiegazioni quindi mi afferrò per il braccio sinistro.
In quel momento ci raggiunse mio figlio Luca che si frappose tra me e lo sconosciuto dopo di che lo sconosciuto cadde all'indietro.
D. Fu suo figlio a farlo cadere?
R. Mio figlio ci ha solo separato senza altra intenzione.
Mi assentai quindi subito per avvisare la polizia che, quando giunse, non trovò più il signore sconosciuto." (doc. _)
Nonostante alcune divergenze nella descrizione dell'accaduto, si può considerare accertato
A questo punto, secondo quanto riferito dal ricorrente stesso agli agenti della Polizia cantonale (cfr. doc. _), rispettivamente all'ispettore della __________ in data 20 luglio 2000 (cfr. doc. _), __________ ha spintonato energicamente __________, il quale è caduto a terra (cfr., pure, la querela penale presentata dall'assicurato nei confronti di __________, doc. _: "Durante la discussione tra i due, la persona che era accompagnata dall'automobilista, ha pensato bene di andare a chiamare il fratello, il signor __________, classe __________, residente in via delle __________, che con una spinta violenta ha fatto cadere rovinosamente fratturando l'avambraccio destro del malcapitato __________ …").
Tutto ben considerato, questa Corte è dell'avviso che, inseguendo l'autovettura dello __________ fin sotto all'abitazione della figlia, dopo essersi in precedenza reciprocamente provocati con dei gestacci, __________ ha accettato il rischio che l'alterco potesse degenerare in atti di violenza.
Da un punto di vista oggettivo, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto rendersi conto che, così facendo, andava incontro al rischio di una reazione violenta da parte dello __________ stesso e/o da parte dei suoi congiunti presenti in loco.
Agendo in questo modo, egli è quindi entrato in una "zona di pericolo".
Il TCA non può condividere la tesi ricorsuale secondo cui farebbe difetto un legame di causalità fra il comportamento di __________ ed il danno alla salute da lui finalmente riportato, siccome l'aggressione è avvenuta ad opera, non già della persona che si trovava alla guida della vettura inseguita, ma bensì di un terzo, concretamente di __________ figlio.
In effetti, è oltremodo evidente che fu proprio il comportamento avuto dall'assicurato, specificatamente il fatto di avere inseguito l'automobile di __________ fino all'abitazione della figlia di quest'ultimo, ad avere originato la reazione di __________ - intervenuto a sostegno del padre, dopo essere stato allarmato dalla sorella - e, in ultima analisi, il danno lamentato all'arto superiore destro.
Manifestamente ininfluente è la circonstanza che __________ figlio non ha subito la benché minima aggressione fisica da parte di __________ (cfr., al riguardo, il consid. 2.4.).
In esito a quanto precede, la riduzione delle prestazioni in contanti del 50% decisa dalla __________ non presta il fianco ad alcuna critica, tanto più che essa si situa al limite inferiore di quanto previsto dalla legge in una simile fattispecie (cfr. art. 39 LAINF in relazione con l'art. 49 cpv. 2 lett. a OAINF).
Il ricorrente ha nondimeno fatto valere che una decurtazione del 50% delle prestazioni pecuniarie violerebbe il principio della proporzionalità, "… tenuto conto delle conseguenze sull'assicurato e sulla sua famiglia" (cfr. I, p. 4).
Al proposito, è opportuno ripetere che quella del 50% è la riduzione minima prevista dalla legge (cfr. art. 49 cpv. 2 OAINF: "Le prestazioni in contanti sono ridotte di almeno la metà …"). Non è quindi consentito - per nessuna ragione - scendere al di sotto di questo limite.
2.7. Con il proprio gravame, l'assicurato ha domandato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. I, p. 4).
Secondo la giurisprudenza, i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel bisogno, se l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata e se le sue conclusioni non sembrano avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti).
Nel caso di specie, a prescindere dal quesito di sapere se il ricorrente si trovi effettivamente nel bisogno, l'ultimo presupposto non è dato; l'inammissibilità del gravame dell'11 gennaio 2002 risultava in effetti evidente.
È pertanto da respingere la domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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