AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2001.85
Data decisione, Autorità: 16.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00085
mm
Lugano 16 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 19 settembre 2001 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 6 dicembre 1999, __________ - all'epoca alle dipendenze della ditta __________ in qualità d'impiegata d'ufficio e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio del Comune di __________, riportando una frattura intra-articolare pluriframmentaria, a scivolamento dorsale di 80° del radio sinistro nonché una commotio cerebri.
L'assicurata è stata ricoverata presso il Servizio di ortopedia dell'Ospedale regionale di __________, dove ha ricevuto le cure del caso.
L'__________ ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Dalle tavole processuali emerge che __________ ha ripreso la propria attività lavorativa al 25% dal 31 gennaio 2000, al 50% dal 1° marzo 2000, al 70% dal 1° maggio 2000 ed in misura completa durante il periodo 20 settembre-10 ottobre 2000 (cfr. doc. _).
Dall'11 ottobre 2000, l'assicurata ha lavorato in misura del 70% e dal 1° dicembre 2000 in misura dell'80% (cfr. doc. _).
In data 12 gennaio 2001, __________ è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d'asportazione del materiale d'osteosintesi (cfr. doc. _).
Essa è stata dichiarata abile al lavoro al 50% dal 12 febbraio 2001 (cfr. doc. _) ed al 70% a partire dal 2 aprile 2001 (cfr. doc. _).
1.3. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 28 giugno 2001, ha comunicato all'assicurata che, a decorrere dal 2 luglio 2001, avrebbe fatto stato una completa capacità lavorativa con, di conseguenza, sospensione del diritto all'indennità giornaliera (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata (cfr. doc. ), l'_________, in data 19 settembre 2001, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con tempestivo ricorso del 20 dicembre 2001, __________, sempre patrocinata dall'avv. r, ha chiesto che l' venga condannato a versarle ulteriori indennità giornaliere a far tempo dal 2 luglio 2001 (cfr. I, p. 5).
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" (…).
Si precisa innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla __________ al punto A della decisione su opposizione, la ricorrente aveva chiesto di ridurre il carico di lavoro al 70% proprio a causa delle complicazioni di cui ha sofferto in seguito all'infortunio del 6 dicembre 1999.
Essa è infatti stata sottoposta a pressioni da parte del datore di lavoro, che ha insistito che la ricorrente lavorasse al 100%. La signora __________, peraltro apprezzata per il lavoro svolto in molti anni di collaborazione presso la __________, non è però stata in grado di lavorare oltre il 70%, neppure durante il periodo della vendemmia, proprio a causa delle sue condizioni di salute. L'informazione non è dunque corretta e non è neppure rilevante. Non è neppure corretto che vi fosse sempre un magazziniere in loco che potesse svolgere i compiti più pesanti, come a più riprese sostenuto dalla __________. La ricorrente si è dunque trovata in situazioni imbarazzanti, in cui né lei né i clienti riuscivano ad alzare la confezione di vino. Essa è inoltre stata messa sotto pressione dal proprio datore di lavoro che necessitava di una persona al 100%. Questi fattori, unitamente all'atteggiamento della __________, hanno sicuramente favorito l'evoluzione del Morbo di Sudeck, che si sviluppa più facilmente in situazioni psicologiche difficili.
Va inoltre sottolineato che ancora oggi la ricorrente non può essere considerata abile al lavoro al 100%. Permane sempre il 30% di inabilità lavorativa, attestata dal medico curante, dr. __________ di __________, sin dal 12 aprile 2001 (doc. _).
(…).
Nel caso in esame la signora __________ è oggettivamente inabile al lavoro al 70%, con preciso riferimento alla sua occupazione presso la __________. Tutti sono d'accordo nel sostenere che la ricorrente non è in grado d'eseguire diverse mansioni legate alla sua attività, quali appunto l'imballaggio e la consegna del vino ai clienti che giungono in azienda.
Ciò emerge innanzitutto dal certificato medico del dr. __________, il quale nel mese di maggio rilevava ancora un'evoluzione tipo Morbo di Sudeck, che è stato immediatamente trattato e che poi, proprio a seguito di questo trattamento, non è stato rilevato durante alla scintigrafia ordinata dalla __________ (doc. _).
L'inabilità lavorativa emerge pure dal certificato 14 novembre 2001 del dott. __________, il quale ha eseguito gli interventi chirurgici ed il quale conferma che in occasione dell'ultimo controllo da lui eseguito in data 8 marzo 2001, era stata constatata una disfunzione della mobilità della mano, con conseguente necessità di continuare l'ergoterapia (doc. _).
Nonostante l'ergoterapia sia stata proseguita, lo stesso medico della __________, dr. __________, nel suo rapporto di chiusura constata la stessa disfunzione della mobilità, evidenziando che l'assicurata ancora nel mese di luglio 2001 non può sollevare pesi oltre un certo peso e oltre una determinata altezza (doc. _).
Dall'ultimo certificato d'infortunio compilato dal dr. __________ emerge inoltre che l'inabilità lavorativa era del 30% sino almeno al 31.8.2001. egli ha attestato ancora oggi tale incapacità lavorativa che persiste nella stessa misura ancora oggi, con una possibilità di miglioramento, determinata dalle cure in atto (doc. _).
Da un profilo medico sono dunque tutti concordi nell'affermare che vi è un'inabilità lavorativa determinata dalla disfunzione della mobilità della mano, ancora oggi esistente. Tale disfunzione causa l'incapacità di svolgere le mansioni legate al servizio della clientela, nella misura del 30% del tempo di lavoro complessivo." (I).
La ricorrente ha domandato l'esecuzione di una perizia medica giudiziaria, nonché l'audizione testimoniale del direttore della __________, __________ (cfr. I, p. 6).
1.5. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV).
1.6. In replica, __________ ha segnatamente comunicato al TCA di non trovarsi più alle dipendenze della __________ a far tempo dal 1° gennaio 2002. Secondo l'insorgente, gli impedimenti legati ai postumi residuali dell'infortunio assicurato, l'avrebbero costretta ad abbandonare il proprio posto di lavoro (cfr. VI).
1.7. In corso di causa, questa Corte ha interpellato l'ex datore di lavoro della ricorrente, allo scopo di chiarire quali fossero concretamente le mansioni che incombevano a __________ in qualità di impiegata d'ufficio (cfr. IX).
La risposta del direttore della __________ è pervenuta il 4 marzo 2002 (X + allegato).
Alle parti è stata concessa la facoltà di esprimersi al riguardo (cfr. XII e XIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Litigiosa è unicamente la questione a sapere se l'__________ era o meno legittimato a dichiarare __________ totalmente abile al lavoro a decorrere dal 2 luglio 2001.
2.3. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Conformemente alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro la persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berna 1979, p. 286ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (cfr. RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
Va ancora osservato che, nella sentenza pubblicata in RAMI 2000 U 366, p. 92s., il TFA ha stabilito che in caso di danno alla salute presente soltanto durante un lasso di tempo limitato, il grado d’incapacità lavorativa non si valuta secondo la limitazione esistente in un'attività sostitutiva, bensì in base a quella accertata nell'originaria professione. Diverso è invece il discorso qualora lo stato di salute sia stabile e, quindi, gli impedimenti lamentati dall'assicurato ormai permanenti. In tal caso, può essere preteso che egli sfrutti la sua residua capacità lavorativa in altre attività.
2.3. In concreto, __________ è rimasta vittima di un infortunio all'arto superiore sinistro il 6 dicembre 1999 (doc. _).
In data 12 gennaio 2001, l'assicurata è stata sottoposta alla rimozione del materiale d'osteosintesi da parte del dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. _).
In occasione del consulto del 1° febbraio 2001, il suddetto sanitario ha attestato una capacità lavorativa del 50% a partire dal 12 febbraio 2001 (cfr. doc. _), valutazione ribadita l'8 marzo 2001 (cfr. doc. _: "Visti gli antecedenti sono d'accordo di prolungare la I.L. al 50% per almeno un mese, nonché di continuare l'ergoterapia").
Dal rapporto ispettivo di cui al doc. _, emerge che __________ ha ripreso la propria attività lavorativa nella misura del 70% a decorrere dal 2 aprile 2001 (cfr. doc. _: "Abile nella misura del 70% da oggi, la signora __________ presenzia in ufficio regolarmente ogni giorno riducendo l'orario di lavoro in conformità dell'inabilità lavorativa medicalmente attestata"; cfr., pure, doc. _).
Il 12 aprile 2001 ha avuto luogo una visita di controllo da parte del dottor , spec. FMH in chirurgia ortopedica. In quell'occasione, il medico di circondario dell' ha constatato una forza ridotta di quasi la metà rispetto alla parte destra ed una mobilità del polso sinistro ridotta del 20% circa. Egli ha dichiarato mancare ancora l'assuefazione e l'adattamento, da attendersi comunque entro un periodo di 3/4 mesi (cfr. doc. _).
Con scritto del 4 maggio 2001, l'Istituto assicuratore convenuto ha comunicato all'assicurata che, a far tempo dal 7 maggio 2001, avrebbe fatto stato una totale abilità lavorativa (cfr. doc. _).
In data 14 maggio 2001, il medico curante, dottor __________, ha certificato la presenza di un'evoluzione tipo Morbo di Sudeck stadio 1-2 ed ha, quindi, attestato un'ulteriore incapacità lavorativa del 70% (cfr. doc. _).
Dopo aver interpellato il proprio medico fiduciario (cfr. doc. ), l'_________ ha predisposto l'esecuzione di una scintigrafia ossea trifasica, accertamento - eseguito il 18 giugno 2001 presso il Servizio di medicina nucleare dello ______ - grazie al quale è stato escluso lo sviluppo di un Morbo di Sudeck (cfr. doc. _).
Con decisione formale del 28 giugno 2001, l'__________ ha finalmente confermato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 2 luglio 2001 (cfr. doc. _).
In data 11 luglio 2001, ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dottor __________.
Constatato un netto miglioramento per quel che concerne la forza e la funzionalità a livello dell'estremità superiore sinistra, il medico di circondario ha così descritto gli impedimenti funzionali derivanti dai postumi residuali dell'infortunio del dicembre 1999:
" L'assicurata continua a lavorare come impiegata presso la __________ __________, dove attualmente svolge soltanto lavori strettamente d'ufficio.
Molto spesso può portare e sollevare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, può spesso portare e sollevare pesi da 5 a 10 kg fino all'altezza dei fianchi talvolta pesi da 10 fino a 25 kg.
Può di rado sollevare e portare pesi da 25 fino a 45 kg fino all'altezza dei fianchi e non può più portare e sollevare pesi oltre i 45 kg.
L'assicurata è in grado di sollevare pesi fino a 5 kg fino all'altezza del petto molto spesso e talvolta oltre i 5 kg.
Può molto spesso maneggiare attrezzi di leggera entità, di rado di media entità ma non più di pesante o molto pesante entità. La posizione fissa e lo spostamento non sono impediti." (cfr. doc. _).
Fra gli atti di causa figura pure un rapporto, datato 14 novembre 2001, del dottor __________, che comunque non contiene alcun nuovo elemento di valutazione (cfr. doc. _).
Allo scopo di chiarire il genere di attività che __________ era chiamata a svolgere in qualità di impiegata d'ufficio presso il suo ex datore di lavoro, il TCA - dando così seguito alla richiesta formulata dalla ricorrente (cfr. I, p. 6) - ha interpellato direttamente la __________ e, per la precisione, il suo direttore, __________ (cfr. IX).
Queste le indicazioni fornite dal dirigente della summenzionata azienda:
" (…).
con la presente vi inoltriamo le nostre osservazioni relative alla vostra richiesta del 21 febbraio scorso, in merito alla vertenza che vede opposto l'__________ alla nostra ex dipendente Signora __________ di __________.
La Signora __________ ha lavorato presso la nostra azienda __________ dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 in qualità di segretaria, svolgendo le attività elencate nell'allegato mansionario.
Oltre all'attività principale di carattere prettamente amministrativo, la nostra ex dipendente eseguiva pure la vendita diretta di vini e distillati presso la nostra _______. Questa funzione poteva comportare l'occasionale sollevamento, prima dell'infortunio al polso destro, di cartoni con un peso compreso fra i 6.8 e 14.8 kg. da consegnare alla clientela privata, la quale raramente acquista più di 1 o 2 cartoni per volta. A questo proposito, precisiamo che la nostra enoteca è stata realizzata in modo da consentire ai clienti di prelevare direttamente i prodotti dagli appositi espositori e di caricarli sui propri veicoli, limitando l'intervento della segretaria alle operazioni d'incasso. Di regola, alla signora _________ veniva richiesto di sollevare unicamente i cartoni di vino acquistati da clienti anziani o handicappati, oppure preparati con delle confezioni speciali. Inoltre, per non ostacolare le operazioni di segretariato e durante i momenti di grande affluenza di clienti, la nostra segretaria, anche per piccole consegne, poteva sempre richiedere il pronto intervento del magazziniere. Precisiamo anche che, sia il rifornimento dell'enoteca, sia le consegne di partite di vino superiori a 2 cartoni, come pure tutti i prelevamenti dal magazzino principale vengono eseguiti dal magazziniere o da altri collaboratori e mai dalla segretaria.
In conclusione, certifichiamo che dopo l'infortunio, con la massima comprensione, abbiamo esonerato la nostra collaboratrice a sollevare pesi superiori a quelli medicalmente esigibili. Il riconoscimento dell'inabilità a sollevare pesi superiori ai 5-10 kg., le è pure stato comunicato per iscritto dalla __________ in data 04.05.2001.
3-4. Escludiamo che la nostra collaboratrice abbia dovuto sollevare, ad eccezione dei classatori, pesi al di sopra dell'orizzontale.
Ribadiamo che già prima dell'infortunio e soprattutto dopo lo stesso la Signora __________ ha sempre avuto la facoltà di richiedere l'intervento del magazziniere per eseguire i lavori da lei ritenuti troppo pesanti. Inoltre, durante le assenze del magazziniere, è sempre stato designato un collaboratore che doveva rimanere a sua completa disposizione per trasportare i cartoni di vino.
Infine, riteniamo di poter affermare che la Signora __________, in seguito alla lesione del polso causata dall'incidente non professionale avvenuto il 6 dicembre 2000, nonostante il suo buon impegno, ha oggettivamente dimostrato un calo di rendimento." (X).
2.4. Tutto ben considerato, questo TCA ritiene che la valutazione delle limitazioni funzionali presentate dall'assicurata, enunciata dal dottor __________ - specialista nella materia che qui interessa - in occasione della visita medica di chiusura dell'11 luglio 2001 (cfr. doc. _, p. 2), possa validamente costituire da supporto probatorio per il presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dall'apprezzamento espresso dallo specialista consultato dall'__________, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss. e RAMI 1999 U356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA del 29 settembre 1998 nella causa F., H 201/97, consid. 7d).
Nella presente fattispecie le certificazioni del medico curante, il dottor __________ (cfr. doc. _), non hanno il valore probante necessario per vagliare la vertenza. Egli si è infatti sempre limitato a valutare in modo astratto la capacità lavorativa della sua paziente, tralasciando di indicare su quale base e su quali dati oggettivi egli giunga ad attestare una persistente inabilità del 30%.
D'altro canto, all'insorgente non possono essere di soccorso neppure i certificati stilati dal dottor __________, nella misura in cui quest'ultimo si è pronunciato a proposito della capacità lavorativa di __________, per l'ultima volta, in occasione del consulto dell'8 marzo 2001 (cfr. doc. _).
Lo scrivente TCA considera quindi accertato che, a seguito dei postumi infortunistici residuali interessanti l'estremità superiore sinistra, __________ presenta degli impedimenti unicamente nel sollevare, rispettivamente, nel trasportare pesi di una certa entità, e ciò, in particolare, oltre l'altezza delle spalle (cfr. doc. _).
2.5. Chiarito l'aspetto medico, a questa Corte non rimane, pertanto, che da verificare se l'attività presso la __________ era da ritenere compatibile con le limitazioni accusate da __________.
Dalle informazioni raccolte presso il summenzionato ex datore di lavoro, emerge che all'assicurata incombevano prioritariamente, nella sua qualità di impiegata d'ufficio, dei compiti di natura prettamente amministrativa (cfr. X e, soprattutto, X 1).
Collateralmente, __________ era pure attiva presso l'______ della __________, segnatamente in relazione all'attività di vendita di vini e distillati.
In questo contesto, essa era chiamata a sollevare dei cartoni pesanti un massimo di 14.8 kg. Nondimeno, secondo quanto dichiarato al TCA dal direttore __________, ciò avveniva soltanto occasionalmente, poiché, da un canto, l'enoteca "… è stata realizzata in modo da consentire ai clienti di prelevare direttamente i prodotti dagli appositi espositori e di caricarli sui propri veicoli, …" (cfr. X, risposta al quesito n. 2), cosicché l'intervento dell'assicurata era richiesto unicamente in presenza di clienti anziani oppure handicappati, e, d'altro canto, __________ "… anche per piccole consegne, poteva sempre richiedere il pronto intervento del magazziniere" (cfr. X, risposta al quesito n. 2).
Fatta eccezione per i classificatori, l'insorgente non doveva sollevare, rispettivamente, trasportare pesi al di sopra dell'orizzontale (cfr. X, risposta ai quesiti n. 3-4).
Rispondendo al quesito n. 5, il direttore __________ ha ribadito che, già prima dell'infortunio, la ricorrente "… ha sempre avuto la facoltà di richiedere l'intervento del magazziniere per eseguire i lavori da lei ritenuti troppo pesanti. Inoltre, durante le assenze del magazziniere, è sempre stato designato un collaboratore che doveva rimanere a sua completa disposizione per trasportare i cartoni di vino" (cfr. X, p. 2).
Alla luce di quanto precede, occorre concludere che, nonostante i postumi residuali dell'evento traumatico assicurato, __________ era in grado di svolgere anche le mansioni che le erano state assegnate presso l'________.
In effetti - tenuto conto, da un lato, che la necessità di sollevare/trasportare dei pesi si presentava soltanto di tanto in tanto e, dall'altro, che i pesi non dovevano essere sollevati sopra l'altezza del petto - quest'attività "collaterale" era senz'altro conciliabile con le limitazioni funzionali messe in luce dal dottor __________ l'11 luglio 2001 (cfr. doc. _, p. 2: "Molto spesso può portare e sollevare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, può spesso portare e sollevare pesi da 5 a 10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta pesi da 10 fino a 25 kg").
Inoltre la ricorrente poteva sempre contare sull'aiuto del magazziniere, per eseguire quelle mansioni più impegnative (ciò che del resto accadeva già prima del noto incidente della circolazione).
In simili condizioni, quando il direttore __________ afferma che, in seguito alla lesione del polso, __________, nonostante il suo buon impegno, ha oggettivamente mostrato un calo di rendimento, questo preteso "calo di rendimento" non é comunque imputabile alle sequele dell'infortunio del 6 dicembre 1999.
In conclusione, il TCA ritiene provato - e si ricorda che, nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, è sufficiente che i fatti vengano provati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320, A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338 e G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63) - che l’assicurata aveva riacquistato la piena capacità lavorativa nei tempi e nei modi indicati dall’______ nella decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster