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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2001.66
Data decisione, Autorità: 15.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00066
mm/
Lugano 15 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 settembre 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 31 agosto 2001 emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto che, - __________, patrocinato dall'avv. , ha impugnato mediante ricorso 28 settembre 2001, la decisione formale emanata il 31 agosto 2001 dall', che l'assicura contro gli infortuni (cfr. doc. _);
giusta l'art. 105 cpv. 1 LAINF, le decisioni prolate in virtù dell'art. 99 LAINF ed i conteggi dei premi fondati sulle medesime sono impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale;
eccezion fatta per i casi di denegata o ritardata giustizia (cfr. art. 106 cpv. 2 LAINF), l'opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art. 46 PA; cfr., per analogia, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 286; SJ 1997, p. 452ss.);
in casu, la decisione di cui si chiede l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione:
il ricorso interposto contro di essa deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile.
La comunicazione 24 agosto 2000 dell'__________ (doc. _), avverso la quale l'assicurato pretende aver interposto opposizione (cfr. I, p. 4 in fine), non poteva evidentemente essere considerata quale decisione formale ex art. 99 LAINF;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso 28 settembre 2001 é irricevibile.
§ Gli atti sono inviati all'__________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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