AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2001.59
Data decisione, Autorità: 17.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00059
mm
Lugano 17 dicembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 19 luglio 2001 emanata da
__________, __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 luglio 1999, __________ - all'epoca responsabile dell'Agenzia di __________ e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la medesima Compagnia
Il caso è stato assunto dalla __________, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Vista la persistenza della sintomatologia dolorosa localizzata alla testa del metacarpo, __________ ha consultato il dottor __________, chirurgo della mano, il quale ha diagnosticato una sinovialite della seconda articolazione metacarpo falangea. Dal profilo terapeutico, il dottor __________ ha eseguito una infiltrazione con corticosteroide, non escludendo, in caso d'insuccesso, il ricorso alla chirurgia (cfr. doc. _).
1.3. In data 14 ottobre 2000, l'assicurata ha chiesto all'assicuratore LAINF il proprio benestare per sottoporsi ad un consulto presso il dottor __________ di __________, anch'egli specializzato in chirurgia della mano (cfr. doc. _).
1.4. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, la __________, con decisione formale 13 giugno 2001, si è rifiutata di assumere il costo del prospettato consulto presso il succitato sanitario (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurata (cfr. doc. _), l'assicuratore infortuni, in data 19 luglio 2001, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con tempestivo ricorso 10 settembre 2001, __________, rappresentata dal marito __________, ha chiesto che la __________ venga condannata ad assumere i costi di una visita specialistica per "seconda opinione" (cfr. I, p. 3).
Questi, in particolare, gli argomenti sollevati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" (…).
A seguito dell'infortunio occorsole la ricorrente è stata in cura prima presso la Clinica __________, dal medico di famiglia Dr. __________ e su consiglio di questi dello specialista Dr. __________. Quali esami particolari sono state eseguite l'ecografia e una RMI, i relativi costi sono stati assunti dalla __________.
Purtroppo e contrariamente a quanto asserito da controparte queste cure non hanno sortito l'effetto desiderato e cioè in primo luogo la scomparsa dei dolori al dito e alla mano in oggetto. Le cure sin qui fatte non hanno permesso di raggiungere lo stato precedente l'infortunio. Da qui la richiesta formulata per un secondo parere presso altro specialista.
Integralmente contestate le conclusioni di parte avversa circa l'origine dei disturbi della ricorrente, che non sono affatto dovuti alla "costellazione psicosomatica che si manifesta nel colon irritabile, nella carcinofobia e nella depressione", ma unicamente alle conseguente dell'infortunio. Mai infatti prima la ricorrente ha lamentato dolori al dito in oggetto o all'intera mano.
Se è pur vero che di principio le cure devono rispettare il principio dell'economicità delle cure, è altrettanto vero che all'assicurato devono essere garantiti tutti quegli interventi atti a ristabilire ragionevolmente la situazione fisica ante infortunio, soprattutto quando i dolori lamentati, come osserva la __________ per caso bagatella, a distanza di ormai due anni non scompaiono e anzi addirittura aumentano. D'altra parte, il costo della visita non raggiunge importi elevati e può stare in rapporto adeguato al caso in oggetto"
(I).
1.6. La __________a, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se __________ ha o meno diritto al rimborso del costo del prospettato consulto presso il dottor __________ di __________.
2.3. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, cura i cui elementi costitutivi sono, in seguito, precisati alle lett. a) a e) dello stesso capoverso.
Nondimeno, l'assicuratore LAINF è tenuto a corrispondere prestazioni a titolo di spese di cura soltanto qualora ci si possa attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 71ss.; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 274; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, p. 186 n. 10, secondo il quale ciò significa che - in assenza di concrete probabilità d’ottenere un miglioramento - la cura medica é esclusa).
D'altro canto, l'art. 54 LAINF istituisce il principio dell'economicità del trattamento
La cura medica deve, dunque, essere adeguata ed economica, ciò che implica una ricerca d'adeguatezza fra il trattamento eseguito e lo scopo perseguito, secondo gli insegnamenti della scienza e dell'esperienza, così come una scelta oculata fra i mezzi diagnostici e terapeutici a disposizione.
Conformemente alla giurisprudenza federale, l'assicurato non può esigere illimitatamente che si faccia ricorso a tutti i mezzi possibili ed immaginabili per eliminare i postumi del danno alla salute. Al contrario, l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni è vincolato al precetto della proporzionalità (cfr. STFA del 16 dicembre 1982 nella causa J. Z., il cui estratto è pubblicato in Estr. INSAI 1985 n. 5, p. 9, citata da A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 240).
2.4. Con l'impugnata decisione su opposizione 19 luglio 2001, la __________ ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente al preteso consulto specialistico presso il dottor __________. In effetti, secondo l'assicuratore convenuto, "… una seconda opinione di uno specialista in chirurgia della mano risulta non solo superflua ma anche contraria al principio dell'economicità del trattamento secondo l'art. 54 LAINF" (III, p. 4).
Per il resto, la __________ ha esplicitamente dichiarato la propria disponibilità ad assumere "… le misure diagnostiche e terapeutiche correnti fino alla conclusione del trattamento in atto" (III, p. 4 in fine).
Dalle tavole processuali emerge che prima di procedere all'emanazione della decisione formale del 13 giugno 2001, la __________ ha interpellato, nell'ordine, il medico curante dell'assicurata, il dottor __________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia della mano, nonché il proprio medico fiduciario, il dottor __________, spec. FMH in cardiologia e medicina interna.
Il dottor __________ ha riferito di avere lui stesso consigliato ad __________ di consultare il dottor __________, e ciò già nel corso del mese di agosto 2000. Da lì in poi, egli non ha più avuto alcuna notizia da parte della sua paziente (cfr. doc. _).
Al dottor __________, la __________ ha sottoposto alcuni quesiti, ai quali lo specialista in chirurgia della mano ha risposto nel seguente modo:
" (…).
Prima domanda:
Credo che la paziente sia stata curata in maniera adeguata, poiché si era trattato di una contusione alla testa del II metacarpo radialmente al 13.07.1999.
Seconda domanda:
Non ho fatto laboratorio, perché non si tratta di un'infezione di tipo batterico e neppure di una infiammazione di tipo reumatico, come si potrebbe trovare in una poliartrite.
Si tratta semplicemente di uno stato post-contusionale con una infiammazione locale della sinovia su parziale rottura del connesso intertendineo o della capsula articolare.
Spesso queste reazioni infiammatorie post-contusive passano con una infiltrazione di corticosteroide cristallino.
Se questo atto terapeutico relativamente semplice e, a priori, con una prognosi abbastanza favorevole non avesse il successo sperato, si può discutere e proporre una sinovialettomia della articolazione compromessa.
Questo atto chirurgico, al contrario del primo, è alquanto più impegnativo, sia per il paziente che per il terapeuta e lascia una prognosi meno favorevole.
Terza domanda:
Non sapevo che la signora si era recata dal Dr. __________ a __________ (non si tratta di un professore ma di un collega medico) e non credo sia adeguata una seconda opinione per una patologia di entità ancora discretamente semplice per un chirurgo specializzato.
La situazione dell'articolazione metacarpo-falangea 2 a destra è sicuramente un'unica conseguenza dell'incidente del 13.07.1999, come accennato nella mia del 28.09.2000, dove nella diagnosi differenziale pongo sia una lesione parziale della cappa degli estensori o un gonfiore della sinoviale.
Per quel che riguarda la seconda opinione, come detto sopra non penso sia così necessaria.
In dubbio pro reo, trovo quindi adeguata una valutazione presso un secondo medico: sia il Dr. __________ che il Dr. __________ erano __________ in una Clinica Universitaria, il primo presso il Prof. __________ e il secondo fu il mio successore presso il Prof. __________ "
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Con rapporto 28 aprile 2001, il dottor __________ è in sostanza pervenuto alla conclusione che - tenuto conto dell'anamnesi dell'assicurata, del suo attuale stato oggettivabile nonché di una predominante costellazione psicosomatica - una "seconda opinione" non apporterebbe dei nuovi e significativi elementi di valutazione:
" (…).
Doch den ganzen Verlauf revue passierend, einschliesslich aktueller objektiv genügend attestierter Status und nun vordergründig die psychosomatische Konstellation respektierend, bringt diese 2. Meinung vom wissenschaftlichen Standpunkt nichts und muss demzufolge abgelehnt werden.
Die Behandlung sämtlicher involvierten Kollegen war adaequat. Neue somatische und verglichen mir den damals erfassten nun grundlegend verschiedene Parameter lassen sich nicht erarbeiten"
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Attentamente esaminato l'insieme della documentazione presente all'inserto - in particolare i referti allestiti dai dottori __________ (cfr. doc. _) e __________ (cfr. doc. _) - questa Corte ritiene che il sottoporsi ad un'ulteriore visita specialistica allo scopo d'ottenere una cosiddetta "seconda opinione", si appalesi come inutile e, quindi, inidoneo a contribuire a migliorare sensibilmente le condizioni di salute dell'assicurata (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 274: "Angemessen sind die Mittel schliesslich nur dann, wenn sie, wie unter Z. 2 zu zeigen sein wird, mit ausreichender Wahrscheinlichkeit eine nahmhafte Besserung erwarten lassen").
In effetti, __________ ha già avuto occasione, a suo tempo, di consultare uno specialista in chirurgia della mano, il quale ha, da parte sua, compiutamente delucidato la fattispecie da un punto di vista sia diagnostico - grazie ad un accurato esame clinico nonché all'ecografia ed alla risonanza magnetica del 21 settembre 2000 (cfr. doc. _) - sia terapeutico (cfr. doc. _). A quest'ultimo proposito, il fatto che l'infiltrazione con corticosteroide cristallino eseguita dal dottor __________ durante il consulto del settembre 2000 non sia stata apparentemente coronata da successo, non può essere d'alcun soccorso all'insorgente. Già in quell'occasione, difatti, il succitato specialista aveva indicato che l'infiltrazione costituiva soltanto un tentativo per evitare il ricorso all'atto chirurgico (cfr. doc. _: "In questa situazione quale procedere terapeutico non mi rimane che proporre una sinovialettomia chirurgica. Prima di fare questa proposta ho comunque infiltrato l'articolazione metacarpo-falangea 2 con corticosteriode cristallino speculando su una remissione della sintomatica. Se così non fosse bisognerà procedere in maniera più cruenta", cfr., pure, doc. _). La persistenza della sintomatologia dolorosa non significa quindi che il dottor __________ non sarebbe stato in grado d'adeguatamente curare la patologia di cui è portatrice __________.
Per il resto, il chirurgo della mano a suo tempo privatamente interpellato dall'assicurata, rispondendo alle domande della __________, ha sottolineato l'inadeguatezza del fare ricorso ad una "seconda opinione", trattandosi in casu di "… una patologia di entità ancora discretamente semplice per un chirurgo specializzato" (doc. _, p. 2).
Il TCA non ignora il fatto che lo stesso dottor __________ ha, ad un certo punto, affermato esattamente il contrario, facendo riferimento al principio "in dubio pro reo" (cfr. doc. _: "In dubio pro reo, trovo quindi adeguata una valutazione presso un secondo medico …"). Va tuttavia ricordato che, secondo una costante giurisprudenza federale, in materia di assicurazioni sociali si applica il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 338) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C. P.-B. e sentenze ivi menzionate).
Valutando le prove secondo l'abituale criterio della verosimiglianza preponderante - senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori provvedimenti probatori (cfr., a proposito dell'apprezzamento anticipato delle prove, DTF 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii) - questa Corte non può che pervenire alla conclusione che il consulto specialistico preteso da __________ costituisce un mezzo inadeguato, nella misura in cui non permetterebbe di migliorare in modo notevole il suo stato di salute.
In siffatte circostanze, l'impugnata decisione della __________ e non presta il fianco ad alcuna censura.
Del resto, va ancora rammentato che, con riferimento al principio inquisitorio ancorato nell'art. 47 cpv. 1 LAINF, all'assicuratore contro gli infortuni va riconosciuto un ampio potere discrezionale nel decidere se e quali prove assumere per delucidare una determinata fattispecie (A. Maurer, op. cit., p. 248). In questo ordine d'idee, trattandosi di misure probatorie, l'intervento del giudice si giustifica soltanto qualora l'autorità amministrativa abbia manifestamente superato il proprio potere discrezionale (cfr. STFA del 3 luglio 1992 nella causa K., U 18/92, consid. 5b).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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