AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2001.55
Data decisione, Autorità: 25.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00055
mm
Lugano 25 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 10 aprile 2001 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 8 aprile 1998, __________ - dipendente dell'Impresa di costruzioni __________ in qualità di muratore - è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione sulla strada statale della Valle __________, in prossimità del Comune di __________ (I), riportando una contusione lombare e cervicale.
L'infortunato è portatore di una epilessia.
Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le proprie prestazioni assicurative.
1.2. Nel corso del mese di aprile 2000, __________ è stato sottoposto ad una visita peritale ordinata dall'Istituto assicuratore presso la Clinica svizzera per l'epilessia di __________ (cfr. doc. _).
Successivamente
L'assicuratore LAINF ha sostenuto, in particolare, che i disturbi psichici lamentati da __________ non costituirebbero una conseguenza adeguata dell'infortunio assicurato.
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. ), l'_________, in data 10 aprile 2001, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso 24 agosto 2001, __________, sempre patrocinato dall'avv. i, ha chiesto, in via principale, che gli venga riconosciuta una rendita d'invalidità d'entità indeterminata oppure, in subordine, delle ulteriori prestazioni di corta durata e, in via subordinata, che l'incarto venga retrocesso all' per ulteriori accertamenti (cfr. I, p. 5s.).
Questi, segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:
" (…).
Invero gli accertamenti medici agli atti non fanno stato di una semplice compromissione di natura psichiatrica.
In effetti, gli atti medici fanno tutti stato di una chiara distorsione cervicale sofferta dal signor __________. Ciò vale per quanto riferito dal dott. __________, dal dott. __________ e dal medico di circondario della __________.
Il dott. __________ accerta una sindrome dolorosa cronica dovuta alla presenza di cefalee ed una depressione che ne è la conseguenza.
In particolare, il Tribunale federale (cfr. ST del 22.12.1993 nella causa P.S.; ST 31.3.1994 nella causa M.; ST 9.9.1994 nella causa K.R. riportate in RAMI 1995 alle pag. 113ss.) ha avuto modo di specificare che tra i criteri sostanziali volti a valutare il nesso causale vi è senz'altro la natura della sintomatologia in rapporto alla natura degli esiti possibili della distorsione cervicale.
Nel caso di specie, le cefalee e la depressione ne sono dei sintomi tipici e ben marcanti per presumere, ai sensi della giurisprudenza, il sussistere di una distorsione cervicale, la cui diagnosi non sempre risulta essere facile e talvolta necessita che si proceda in modo induttivo sulla scorta della sintomatologia oggettivabile.
Nel caso di specie si è partiti dall'assunto che non ci si trovi in alcun modo dinanzi ad una distorsione. Né il dott. __________ ne valuta la possibilità, pur ammettendo chiaramente delle cefalee ad esso correlate.
Anche la dinamica della meccanica del sinistro lascia supporre che si possa essere trattato di un colpo di frusta.
Il fatto che vi fossero delle preesistenze, segnatamente inerenti la colonna cervicale, non inficiano in alcun modo la possibilità di una distorsione.
Si ravvisi comunque che la decisione in questione non accenna in alcun modo a tale eventualità.
… Alla luce di queste osservazioni gli accertamenti svolti dal dott. ____________ risultano essere illuminanti. Semmai, in punto al sussistere della distorsione cervicale, al medico avrebbe potuto essere richiesta un'ulteriore specificazione alla luce degli accertamenti ed alle oggettivazioni riportate.
Manifestamente ritenere che i postumi infortunistici del signor __________ siano da ricondurre esclusivamente all'insorgere di una patologia psichiatrica è limitativo e fuorviante.
… A seguito della decisione oggetto del presente gravame è stato richiesto un ulteriore referto medico del dott. __________ che ha avuto in cura il signor __________. Detto referto viene qui versato agli atti. Il medico, pur non essendo in grado di prendere posizione in esito a quanto riferito nei diversi atti medici all'incarto, ritiene in tutti i casi che la verosimiglianza che ci si trovi dinanzi ai postumi di una distorsione cervicale sia sostanziale"
(I).
1.4. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In corso di causa, il TCA ha interpellato i medici della __________, ai quali sono state essenzialmente chieste alcune precisazioni in merito al contenuto del loro referto peritale del 16 agosto 2000 (cfr. VI).
La loro risposta è pervenuta a questa Corte in data 12 dicembre 2001 (VII).
Le parti hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni (cfr. IX e X).
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se i disturbi di cui soffriva __________ in coincidenza con la chiusura del caso da parte dell'Istituto assicuratore convenuto, si trovavano ancora in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l’evento traumatico assicurato.
2.1.1. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.1.2. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 in fine).
2.1.3. Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.
In merito all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.
Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154 p. 246ss).
" A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"
Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").
Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".
Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."
I criteri di maggior rilievo sono:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
i disturbi somatici persistenti;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:
infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;
infortuni di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).
Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:
se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;
in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:
la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.
Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI 1995 U 215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.1.4. Anche in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4 febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U121, p. 95ss., il TFA considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale
Con la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U221, p. 109ss.).
Nella succitata pronunzia, la Corte federale ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.
Il TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico.
L'Alta Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.
Se ne deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).
2.1.5. Alla luce dei principi evocati al precedente considerando - qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - é necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si é o meno in presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale:
" Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa).”
(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.).
L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA 12.5.2000 in re B. c/ INSAI, consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).
Per costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Se l’esistenza del nesso di causalità naturale é stata ammessa, é ancora necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können, Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460; MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)”
(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).
2.1.6. Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).
Se ciò dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI 2000 U395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).
A differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.
2.2. Nella presente fattispecie, __________, in data 8 aprile 1998, é rimasto coinvolto di un incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio del Comune di __________ (I). Dal rapporto ispettivo del 25 giugno 1998 si evince, segnatamente, che il veicolo condotto dall'assicurato - il quale, per sua stessa ammissione, viaggiava ad una velocità molto moderata - è stavo investito da un'altra autovettura che si era trovata sulla corsia di contromano dopo aver frenato sul fondo ghiacciato.
A causa dell'urto, l'assicurato ha battuto il capo contro la portiera di sinistra ed è pure stato un poco "sballottato" a livello della schiena e del collo (cfr. doc. _).
Il giorno stesso, __________ è stato visitato presso il PS dell'Ospedale di __________, dove i sanitari - a fronte di uno status neurologico senza particolarità (cfr. doc. _) - hanno diagnosticato un trauma cranico con distorsione della colonna cervicale e prescritto una semplice terapia medicamentosa (Brufen 600 - cfr. doc. _).
Dal 9 al 12 aprile 1998, l'insorgente è rimasto degente presso il suddetto nosocomio, con una diagnosi d'entrata di "dorsalgia acuta". Dalla cartella clinica presente all'inserto, si evince che __________ a, sempre all'entrata, accusava una dorsalgia acuta e delle cefalee. Alla dimissione, i sanitari riferivano di una buona mobilità del rachide cervicale e di una netta riduzione del dolore in sede lombare (cfr. doc. _).
In data 23 luglio 1998, ha avuto luogo una visita medica di controllo a cura del dottor , spec. FMH in chirurgia, il quale - oggettivamente - ha riscontrato una colonna cervicale ben mobile in tutte le direzioni, assenza di contratture muscolari e di segni radicolari nonché una lieve tendomiosi interscapolare. Il medico di circondario dell' ha inoltre sottolineato la difficoltà di stabilire se le cefalee sono dovute all'infortunio oppure alla preesistente epilessia tipo Grand-Mal. A questo proposito, il dottor __________ ha predisposto l'esecuzione di un consulto neurologico (cfr. doc. _).
Il 17 settembre 1998, il ricorrente è stato visitato dal dottor __________, spec. FMH in neurologia. In quell'occasione, lo specialista ha avuto modo di constatare una sindrome cervicale molto leggera, una minima instabilità assiale con tendenza alla lateropulsione destra al Romberg, un'incostante deviazione sinistra all'Unterberger, senza altri deficit vestibolo-cerebellari. Per quel che concerne l'aspetto lavorativo, il dottor __________ ha proposto all'assicurato una ripresa nella misura del 25-50% da inizio ottobre 1998, limitata ai soli lavori da svolgere a terra (cfr. doc. _).
Nel corso dell'ottobre 1998, vi è stato un consulto __________ presso il dottor __________ a mente del quale l'assicurato presentava esiti di trauma vertebrale indiretto con residui disturbi vestibolari di tipo sopranucleare nonché una lieve ipoacusia di percezione bilaterale e simmetrica da probabile trauma acustico cronico (doc._).
In data 15 e 16 giugno 1999 nonché 27 aprile e 15 maggio 2000, __________ è stato periziato, per conto dell'__________, presso il Centro svizzero per l'epilessia di __________o, istituto di cura presso il quale egli aveva già soggiornato nel dicembre del 1980.
Questo l'esito degli accertamenti a cui l'assicurato è stato sottoposto:
" Unsere Untersuchungen vom 27.4.2000: 47-jähriger Patient in gutem AZ, Gewicht 68 kg, Blutdruck 115/75 mmHg.
Neurostatus: Kopf allseits frei beweglich, auskultatorisch über den Carotiden bds. keine Strömungsgeräusche. Kaffee und Menthol bds. erkannt. Gesichtsfeld digital geprüft intakt. Hirnnerven: Papillen scharf begrenzt ohne Zeichen von Atrophie oder Stauungszeichen. Augenmobilität frei und koordiniert. Kein Nystagmus. Pupillen rund, isokor und auf Licht reagierend bds. Sensibilität im Gesicht intakt. Innervation der Gesichtsmuskulatur symmetrisch. Stimmgabel bds. gehört, links lateralisiert. Gaumensegel symmetrisch, Zunge frei beweglich. Sprache unauffällig. Oberere Extremitäten: Bei Rechtshändigkeit unauffälliger Muskeltonus, keine Muskelatrophien, keine Parese einzelner Muskelgruppen, kein Absinken im Positionsversuch. Eudiadochokinese bds. Fingernaenversuch bds. zielsicher. Sensibilität für Berührung und Vibration intakt. Münzenerkennen bds. sicher. Untere Extremitäten: Unauffälliger Muskeltonus, keine Muskelatrophien, keine Paresen, Kniehakenversuch zielsicher. BSR und ASR symmetrisch mittellebhaft, Babinski bds. negativ. Sensibilität für Berührung und Vibration und Lagesinn unauffällig. Normalgang, Fersenzehengang, monopedales Hüpfen unauffällig, Romberg gehalten. Strichgang mit offenen Augen und vorgehaltenen Armen gut, mit geschlossenen Augen leicht unsicher.
Psychischer Befund: Höflich, kooperativ, subdepressiv.
Standard-EEG vom 2..5.00: Normale Grundaktivität. Sporadisch leichte Herdstörung temporal Mitte bis anterior rechts. Sporadisch mässige Herdstörung temporal Mitte bis anterior links sowie temporal posterior bis okzipital rechts und links bzw. frontal medial bis paramedian. Sporadisch mittelschwere Herdstörung temporal Mitte bis posterior rechts. Keine epileptiformen Potentiale.
EEG Long-Term Monitoring mit Video 15.6.99: Polygraphische Ableitung mit 20-minütiger Orthostasebelastung. Im EEG normale Grundaktivität. Keine epileptiformen Potentiale. Klinisch und kreislaufmässig keine Auffälligkeiten.
MRI-Schädel vom 16.6.99: Leichte Grössenverminderung und diskrete Zeichen einer Gliose des linksseitigen Hippocampus. Kein Nachweis einer neoplastischen Läsion und intrakraniellen Raumforderung.
MRI-HWS vom 16.6.99: Schwere degenerative Veränderungen mit Spondylosen, Osteochondrosen und z.T. spondylär/phytär konsolidierten Diskushernien mediolateralrechts auf Höhe C5/C6 und geringer C4/C5. Osteochondrose C6/C7, Rechtsbetinte Foraminalstenosen. Zustand nach älterem leichtem Deckplatteneinbruch der Wirbelkörper Th2 und Th3.
Neuropsychologische Untersuchung vom 5.5.2000: Aus neuropsychologischer Sicht fallen hauptsächlich die Sprachaufnahmeschwierigkeiten
(…)."
(doc. _, p. 3-4).
I periti hanno così sintetizzato lo status oggettivo del ricorrente:
" … Im Neurostatus konnten keine pathologischen Befunde festgestellt werden. Im Psychostatus war eine subdepressive Stimmungslage bemerkbar. Im MRI-HWS vom 16.6.99 fanden sich schwere degenerative Veränderungen mit spondylosen, Osteochondrosen und z.T. spondylophytär konsolidierten Diskushernien mediolateral auf Höhe C5/C6. In der neuropsychologischen Untersuchung vom 5.5.2000 fanden sich cerebral bedingte Teilleistungsschwächen, explicit Sprachaufnahmeschwierigkeiten, reduzierte Lern- und Merkfähigkeit mit leicht verzörgerter Verarbeitungs- und Abstraktionsfähigkeit"
(doc. _, p. 4).
ed hanno quindi posto le diagnosi seguenti:
"
Partielle Epilepsie mit komplex-partiellen Anfällen und seltenen Grand mal-Anfällen, am ehesten residuell (ICD-10 G 40.2), seit 9 Jahren medikamentös kompensiert.
Leichte cerebrale Teilleistungsschwächen mit Lokalisation links frontal (ICD-10 F 70.8).
Seit Unfall bestehendes chronisches Schmerzsyndrom mit Zervikalgien und Kopfschmerzen und konsekutiver depressiver Entwicklung.
Degenerative Veränderungen im Halswirbelbereich.
Chronische Lumboischialgien"
(doc. _, p. 4).
Gli specialisti della __________ hanno poi discusso l'eziologia dei diversi disturbi lamentati dall'assicurato:
" Die partielle Epilepsie, am ehesten residueller Genese ist vorbestehend, ebenso die rezidivierenden Lumboischialgien. Die Zervikalgien sind z.T. auch vorbestehend, könnten aber vorübergehend durch das Trauma wieder manifest geworden sein während einigen Monaten. Sie waren am Untersuchungstag nicht vorhanden. Das chronische Schmerzsyndrom im Sinne von vorhandenen frontotemporalen Kopfschmerzen linksbetont müsste unseres Erachtens die Kausalität im erwähnten Unfall haben, ebenso die daraus resultierende chronische depressive Entwicklung"
(doc. _, p. 5).
Nel corso del mese di ottobre 2000, il medico di circondario dell'__________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, è stato chiamato ad esprimere la propria opinione a proposito della valutazione enunciata dai sanitari della __________, specificatamente riguardo alla natura delle cefalee frontotemporali di cui soffre __________. Egli ha in sostanza sostenuto che i succitati disturbi trovano la loro origine nelle alterazioni degenerative presenti a livello del rachide cervicale (cfr. doc. _).
Fondandosi sulle risultanze della perizia allestita presso il Centro svizzero per l'epilessia nonché sul rapporto 17 ottobre 2000 del dottor __________, l'Istituto assicuratore convenuto ha negato l'esistenza di postumi residuali dell'infortunio dell'aprile 1998 posteriormente al 30 novembre 2000 e, quindi, il proprio obbligo contributivo (cfr. doc. _).
2.3. In concreto, con il proprio gravame, __________ sostiene di essere rimasto vittima di un trauma d'accelerazione al rachide cervicale e postula, pertanto, l'applicazione della relativa giurisprudenza federale (cfr. I, p. 4).
Questa tesi è avversata dall'assicuratore LAINF convenuto, a mente del quale - tenuto conto della dinamica del sinistro nonché del fatto che __________ non lamenta e non ha mai lamentato quei disturbi che sono stati definiti "tipici" dalla giurisprudenza - non si sarebbe in presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale né di un trauma equivalente (cfr. doc. _, p. 3).
Questa Corte osserva innanzitutto che __________ a, in occasione del noto incidente della circolazione, non ha certamente riportato un classico trauma d'accelerazione alla colonna cervicale. In effetti, la nozione di "colpo di frusta" non contempla una contusione del capo, ciò che in casu è invece, incontestabilmente, avvenuto (cfr. doc. _ - cfr. RAMI 1995 U221, p. 112: "Aus medizinischer Sicht handelt es sich bei der gemeinhin als Schleudertrauma der HWS bezeichneten Einwirkung um einen Beschleunigungsmechanismus an der HWS
Questa tesi é stata, del resto, confermata anche dal dottor __________, già __________ del Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di __________, autore della perizia 7 marzo 2001, che questo TCA aveva ordinato nel quadro della causa S. c/ INSAI (inc. 35.2000.3):
" Einleitend möchte ich festhalten, dass der Patient kein Schleudertrauma, wie in den Arztberichten erwähnt, erlitten hat. Eine Frontalkollision führt zu einer Hyperflexion, und nicht zu einer für ein Schleudertrauma typischen Hyperextension. Die anschliessende Rückwärtsbewegung ist bedeutungslos (Aussage von Biomechanikern). Ausserdem hat der Patient eine Commotio cerebri erlitten, was auf einen Kopfanprall schliessen lässt. Ein HWS-Trauma mit Kopfanprall schliesst die Diagnose eines Schleudertraumas aus. Die Diagnosen Commotio cerebri und Schleudertrauma sind nicht vereinbar. Es handelt sich ganz eindeutig um eine HWS-Distorsion mit Abnickmechanismus, wobei die Art des Kopfanpralles unbekannt ist, aber ein solcher sicher stattgefunden hat. Diese einleitende Bemerkung ist im Prinzip aus medizinischer Sicht nicht von Bedeutung. Hingegen ist der Begriff Schleudertrauma bekanntlich im Volk und auch bei vielen Ärzten mit diffusen und abstrusen Vorstellungen verbunden, weshalb ich diese Richtigstellung für wichtig erachte"
(STCA 7.5.2001, consid. 2.3.).
D'altro canto, non può però essere escluso a priori che l'assicurato abbia riportato una distorsione della colonna cervicale secondo un meccanismo analogo ad un "colpo di frusta". Da notare, a questo proposito, che la giurisprudenza non opera alcuna distinzione a seconda che l'interessato abbia accusato un vero e proprio trauma d'accelerazione oppure un meccanismo equivalente con distorsione della colonna cervicale (cfr. RAMI 2000 U 359 p. 29, 1999 U 341 p. 408 consid. 3b e STFA 11.4.2000 in re V.).
In secondo luogo, va pure considerata la circostanza che, dopo l’evento infortunistico, __________ ha presentato, solo parzialmente, quei disturbi che rientrano nel quadro tipico di un trauma del tipo “colpo di frusta”.
Dalla cartella clinica dell'Ospedale di __________ - dove l'assicurato ha soggiornato durante il periodo 9-12 aprile 1998 - risulta che egli accusava "soltanto" delle cefalee e dei dolori in sede lombare (cfr. doc. _).
In occasione della visita di controllo del 23 luglio 1998, il dottor __________ constatava, citiamo: "(…) un collo che è ben mobile in tutte le direzioni. Non ci sono contratture muscolari. Lieve tendomiosi interscapolare, nessun segno radicolare. (…)" (doc. _, p. 2). Dal suo rapporto si evince inoltre che l'insorgente si lamentava di fastidi alla testa, con ogni tanto dei giramenti.
Il neurologo __________ i, nel settembre del 1998, accertava una sindrome cervicale molto leggera, una minima instabilità assiale con tendenza alla lateropulsione destra al Romberg, incostante deviazione a sinistra all'Unterberger ed assenza di altri deficit vestibolo-cerebellari. Anche in questo caso si faceva riferimento, soprattutto, ad una sindrome vertiginosa essenzialmente soggettiva (cfr. doc. _).
Dalla perizia 16 agosto 2000 del Centro svizzero per l'epilessia risulta, segnatamente, che l'assicurato, dopo l'infortunio, ha accusato delle cervicalgie e delle cefalee, soprattutto a sinistra in sede frontale-occipitale. Se le prime sono notevolmente migliorate grazie alle terapie applicate (fisioterapia), le cefalee si sono invece cronicizzate con recidivanti esacerbazioni. Emerge che sono pure migliorati vertigini e disturbi dell'equilibrio. A causa della persistenza della sintomatologia dolorosa, __________ ha altresì sviluppato una componente depressiva (cfr. doc. _, p. 4).
A prescindere da quanto precede e contrariamente a quanto parrebbe credere il ricorrente, va ricordato che la diagnosi di trauma d'accelerazione al rachide cervicale (o di trauma equivalente), nonché la constatazione dell'esistenza di un quadro tipico dei disturbi caratterizzato da una loro accumulazione, non comporta ipso facto il riconoscimento della causalità naturale.
In effetti, in ossequio alla giurisprudenza federale, è ancora necessario che la presenza di un nesso di causalità naturale fra l'infortunio ed i molteplici persistenti disturbi accusati dall'assicurato, venga dimostrata, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, attraverso degli affidabili pareri specialistici:
" b) aa) Soweit die __________ meint, die Beurteilung des natürlichen Kausalzusammenhanges gründe allein auf äusseren Umständen des Unfalles und subjektiven Angaben des Versicherten über undifferenzierte Beschwerden, bleibt festzustellen, dass aus der beanstandeten Rechtsprechung eine solche Schlussfolgerung nicht abgeleitet werden kann. Auch bei Schleudermechanismen der HWS bilden zuallererst die medizinischen Fakten, wie die fachärztlichen Erhebungen über Anamnese, objektiven Befund, Diagnose, Verletzungsfolgen, unfallfremde Faktoren, Vorzustand usw. die massgeblichen Grundlagen für die Kausalitätsbeurteilung durch Verwaltung und Gerichtsinstanzen. Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären. Dies war denn auch im kritisierten Urteil nach den ihm zugrunde liegenden Akten eindeutig der Fall. Die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhanges beruhte dort auf insofern schlüssigen medizinischen Grundlagen, weshalb sein Vorliegen nicht weiter zu erörtern war. Es ist verfehlt, daraus den Schluss zu ziehen, die mit BGE 117 V 359 geänderte Rechtsprechung, wonach eine Leistungspflicht des Unfallversicherers in Fällen von Schleudertraumen ohne nachweisbare organische Befunde, im Gegensatz zur alten Praxis, grundsätzlich möglich ist (vgl. 117 V 363 E. 5d), lasse bei der Beurteilung der natürlichen Kausalität von Folgeschäden nach HWS-Verletzungen die medizinischen Untersuchungsergebnisse ausser acht, wodurch der natürliche Kausalzusammenhang gleichsam in solchen (oder vergleichbaren) Fällen als von vornherein gegeben vorausgesetzt werde.
bb) Davon, dass die Spezialkenntnisse der Fachärzte im Rahmen der Kausalitätsbeurteilung des Art. 6 UVG nicht gefragt sein sollen, kann ebensowenig die Rede sein wie von einer Umkehr der Beweislast. Ob ein natürlicher Kausalzusammenhang zwischen einer
Schleuderverletzung der HWS ohne organisch nachweisbare Beschwerden und den eingetretenen Gesundheitsschädigungen besteht, ist - nicht anders als sonst in der Unfallversicherung - eine Tatfrage, worüber die Verwaltung (und im Beschwerdefall der Richter) im Rahmen der Beweiswürdigung nach dem im Sozialversicherungsrecht herrschenden Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu befinden hat. Auch in diesem Bereich bedarf es somit für die Leistungsberechtigung gegenüber dem Unfallversicherer, dass die geklagten Beschwerden medizinisch einer fassbaren gesundheitlichen Beeinträchtigung zugeschrieben werden können und dass diese Gesundheitsschädigung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in einem ursächlichen Zusammenhang mit dem versicherten Unfall steht. Dafür ist unter Umständen ein interdisziplinäres Zusammenwirken der verschiedenen medizinischen Fachrichtungen, nötigenfalls unter Einschluss der Neuropsychologie, erforderlich. Zu beachten sind hier die Schwierigkeiten, die sich aus dem Umstand ergeben, dass der im Zusammenhang mit HWS-Verletzungen sich manifestierende Beschwerdekomplex mitunter noch andere Ursachen haben kann, was aber nicht von vornherein zur Verneinung der natürlichen Kausalität führen darf, da der Unfall als eine Teilursache für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhanges genügt (vgl. E. 1). (…). Blosse Klagen über diffuse Beschwerden genügen somit keineswegs für den Beweis der Unfallkausalität. Wie die nachfolgende Fallbeurteilung zeigt, können geklagte Beschwerden zwar teilweise mit solchen, die nach Schleudertraumen der HWS häufig angegeben werden, korrespondieren und dennoch nicht als überwiegend wahrscheinliche Folge eines Unfalles gelten, sondern als Folge eines krankhaften Vorzustandes. Es kann daher nicht ernstlich die Rede davon sein, dass das Gericht sich die Formel "post hoc, ergo propter hoc" zu eigen gemacht hätte, nach deren Bedeutung eine gesundheitliche Schädigung schon dann als durch den Unfall verursacht gilt, weil sie nach diesem aufgetreten ist (vgl. dazu auch MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 460, N 1205). Damit stösst der Vorwurf einer "Privilegierung" und "Sonderbehandlung" der Versicherten mit Schleuderverletzungen der HWS ins Leere" (DTF 119 V 335ss., consid. 2b/aa e bb - sottolineatura e grassetto sono del redattore).
Ora, in concreto, così come verrà meglio illustrato nel prosieguo, la documentazione medica versata agli atti non permette di ritenere dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che i diversi disturbi accusati da __________ costituivano ancora, dopo la data di chiusura del caso da parte dell'__________, una naturale conseguenza dell'evento traumatico dell'aprile 1998.
2.4. Gli specialisti del Centro svizzero per l'epilessia di __________ che hanno allestito la perizia del 16 agosto 2000 hanno negato l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra, da un lato, l'infortunio dell'8 aprile 1998 e, dall'altro, l'epilessia parziale, le recidivanti lombosciatalgie (giudicate essere preesistenti all'evento in discussione) e le cervicalgie (considerate anch'esse preesistenti, anche se il trauma subito potrebbe essere stato responsabile di un loro temporaneo peggioramento, della durata di alcuni mesi - cfr. doc. _, p. 5, risposta al quesito n. 3). Questa conclusione può essere fatta propria dal TCA, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori (cfr., a proposito della valutazione anticipata delle prove, DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata, nonché F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212 e Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117).
D'altronde, ___________ non ha sollevato alcuna censura circa la fondatezza dell'apprezzamento enunciato dai sanitari dell'_______ a proposito dell'eziologia delle suelencate patologie (cfr. I).
Per quanto concerne invece la sindrome dolorifica cronica (nella forma di cefalee frontotemporali), i dottori __________ e __________ hanno affermato che, a loro avviso, essa dovrebbe costituire una naturale conseguenza dell'evento traumatico assicurato (cfr. doc. _, p. 5, risposta al quesito n. 3: "Das chronische Schmerzsyndrom im Sinne von vorhandenen frontotemporalen Kopfschmerzen linksbetont müsste unseres Erachtens die Kausalität im erwähnten Unfall haben, …").
Dal canto suo, il dottor , spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha sostenuto che le cefalee di cui l'insorgente soffre sono piuttosto provocate dalle rilevanti alterazioni degenerative presenti a livello del rachide cervicale e, pertanto, che non concernono l':
" L'8.4.1998 l'assicurato ha subito un incidente stradale con meccanismo di tamponamento frontale. Subito dopo l'incidente ha lamentato dolori alla colonna cervicale e cefalee.
Dall'anamnesi risulta una cervicalgia recidivante e preesistente.
A seguito del trauma questa cervicalgia si è pronunciata e ha scatenato un mal di testa frontale.
Il trauma inoltre ha accentuato i problemi della colonna cervicale e questa malattia è molto spesso associata con mal di testa (in francese si parla di "migraine accompagnée").
Una neurosi d'infortunio può intensificare i disturbi.
Per accusare vere cefalee ci vuole che comporti almeno una commozione cerebrale. La risonanza magnetica del cranio del 16.6.1999 non mostra il sospetto per una lesione del cervello, anche l'anamnesi è muta (manca la perdita di conoscenza!).
La risonanza magnetica della colonna cervicale mostra invece gravi cambiamenti degenerativi con spondilosi, osteocondrosi ed ernie discali medio-laterali C5/C6 e C4/C5.
Le cefalee accusate dall'assicurato hanno una chiara origine organica, che partono dalla colonna cervicale dove ci sono un'impressionante degenerazione, osteocondrosi ed ernie discali vecchie"
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
In corso di causa, lo scrivente TCA ha ritenuto pertanto necessario interpellare i medici del Centro svizzero per l'epilessia, ai quali sono state chieste precisazioni riguardo all'origine delle cefalee lamentate da __________ (cfr. VI).
I dottori __________ e __________ hanno ribadito che la succitata affezione dovrebbe essere di natura traumatica, motivando questa loro opinione con l'esistenza di un chiaro legame cronologico con l'infortunio dell'aprile 1998. Essi hanno peraltro sottolineato l'impossibilità di procedere ad una chiara valutazione (cfr. VII: "(…). Ein zeitlicher Zusammenhang mit dem Unfall wurde vom Patienten angegeben. Eindeutig lässt sich keine Zuordnung machen").
Alla questione a sapere se fossero d'accordo con la tesi difesa dal medico di circondario dell'__________, gli specialisti della __________ hanno, da un canto, ripetuto che lombosciatalgie e cervicalgie sono preesistenti (con la possibilità, per queste ultime, di un loro temporaneo aggravamento provocato dall'infortunio) e, dall'altro, affermato che la sindrome dolorifica cronica si trova, con grande verosimiglianza, in una relazione di causalità naturale con l'evento infortunistico assicurato (cfr. VII).
Tutto ben considerato - per quanto concerne le persistenti cefalee lamentate da __________ - il TCA ritiene che all'apprezzamento enunciato dai sanitari del Centro svizzero per l'epilessia non possa essere riconosciuto un sufficiente valore probante.
In effetti - oltre ad essersi espressi in termini meramente ipotetici ("müsste"- cfr. doc. _, p. 5 e VII) - essi hanno motivato il loro parere rilevando semplicemente che, secondo quanto dichiarato dall'assicurato stesso, i disturbi sono apparsi in coincidenza con il noto incidente della circolazione.
Ora, la tesi secondo cui esisterebbe un legame causale naturale fra l'infortunio e le cefalee, poiché queste ultime si sarebbero manifestate soltanto dopo di esso, è priva di pertinenza scientifica. Va qui rilevato che la giurisprudenza del TFA insegna che, per il solo fatto d’essere apparso dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere considerato come una sua conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 31.7.2001 in re A. c/ INSAI, consid. 3c, U 492/00; STCA 2.9.1999 in re M.; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
In questo ordine d'idee, all'insorgente non può essere d'alcun soccorso la circostanza che i dottori __________ e __________, rispondendo al secondo quesito posto loro dallo scrivente Tribunale, abbiano affermato che le cefalee sono riconducibili, con una più grande verosimiglianza ("mit grösster Wahrscheinlichkeit"), all'infortunio (cfr. VII).
Il TCA ritiene invece di potere aderire alla tesi difesa dal medico di circondario dell'__________, secondo la quale i suddetti disturbi sono provocati dalle preesistenti importanti alterazioni degenerative presenti a livello del rachide cervicale (cfr. doc. _: "impressionante degenerazione, osteocondrosi ed ernie discali vecchie").
Va ancora aggiunto che, anche se all'evento infortunistico assicurato va riconosciuto un ruolo scatenante, al momento della chiusura del caso - trascorsi oltre 2 anni e mezzo (aprile 1998-fine novembre 2000), durante i quali l'assicuratore LAINF ha regolarmente riconosciuto il proprio obbligo contributivo - __________ aveva con ogni probabilità raggiunto lo status quo sine.
Da notare, qui di transenna, che i disturbi evidenziati grazie all'esame neuropsicologico del 5 maggio 2000 (cfr. doc. _, p. 4: difficoltà nella comprensione linguistica, riduzione della capacità d'apprendimento e di memoria con rallentamento dell'elaborazione e della capacità d'astrazione, limitazione della concentrazione a lungo termine e riduzione della capacità d'adattamento e di cambiamento) sono stati giudicati sovrapponibili a quelli constatati nel 1984, dunque già prima dell'infortunio.
In conclusione - nella misura in cui l'Istituto assicuratore convenuto ha negato la sussistenza, posteriormente al 30 novembre 2000, di postumi organici dell'infortunio dell'aprile 1998 - l'impugnata decisione su opposizione merita d'essere tutelata.
2.5. Dal referto peritale dell'__________ o emerge che __________ presenta pure dei disturbi a carattere depressivo, che si manifestano con una tendenza al ritiro, una riduzione della capacità di sopportazione delle sollecitazioni, una riduzione delle attività, un'accresciuta stanchevolezza, nonché un'importante riduzione del peso corporeo (cfr. doc. _, p. 4).
I sanitari zurighesi hanno altresì affermato che la succitata patologia si è sviluppata a seguito della persistenza della nota sindrome dolorifica (cfr. doc. _, p. 5: "Das chronische Schmerzsyndrom im Sinne von vorhandenen frontotemporalen Kopfschmerzen linksbetont müsste unseres Erachtens die Kausalität im erwähnten Unfall haben, ebenso die daraus resultierende chronische depressive Entwicklung"
In sede di decisione su opposizione, l'__________ ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi psichici. Con riferimento alla tesi difesa dai dottori __________ e __________, esso ha sostenuto che - dal momento in cui le cefalee non costituiscono una naturale conseguenza dell'infortunio - anche alle turbe psichiche che ne risultano, dovrebbe venire negata la natura traumatica (cfr. doc. _, p. 5).
Da parte sua, il TCA osserva che dal rapporto del 16 agosto 2000 del Centro svizzero per l'epilessia non risulta che __________ sia stato sottoposto ad una valutazione specialistica da parte di uno psichiatria.
Nondimeno, anche se l’apprezzamento manifestato dai dottori __________ e __________ circa l'origine delle turbe di natura psichica di cui l'insorgente soffre, non dovesse essere considerato come particolarmente qualificato, questa Corte ritiene di potersi esimere dall’ordinare l’esecuzione di una perizia psichiatrica, poiché - anche qualora dovesse venir accertata l’esistenza di un rapporto di causalità naturale con l’evento assicurato - non potrebbe essere ammessa la responsabilità dell’Istituto assicuratore convenuto, facendo difetto l’adeguatezza del nesso causale, questione che deve essere valutata alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. STFA 20.12.1994 in re L. inedita).
2.6. A proposito dell'adeguatezza del legame causale, il TCA rileva quanto segue.
Occorre, avantutto, procedere alla classificazione dell'infortunio occorso, in data 8 aprile 1998, al ricorrente.
La dinamica del succitato evento traumatico - così come è stata descritta dal ricorrente medesimo - risulta dal rapporto ispettivo del 25 giugno 1998 e, d'altronde, non è mai stata oggetto di discussione fra le parti:
" (…).
L'8.4.98 verso le 7 mi stavo recando al lavoro. In località __________ è capitato l'incidente. Quella notte aveva nevicato qualche centimetro e la strada si presentava tutta ghiacciata. Io viaggiavo adagio su strada quasi pianeggiante. Quella mattina ci sono stati diversi incidenti a causa del ghiaccio.
Mentre io viaggiavo normalmente, sono stato investito (come da schizzo in atti firmato anche dal responsabile dell'incidente) dall'auto del signor __________.
__________ è finito sulla mia corsia dopo aver tentato di frenare (un auto gli aveva fatto dei segnali luminosi per avvisare che più oltre c'era stata una collisione tra due macchine).
Fatto sta che io mi sono trovato (come da schizzo) con l'auto girata un po’ verso destra, incastrata tra il guard-rail e l'auto di __________ messa di traverso.
Ricordo che a seguito dell'urto sono finito con la tempia sinistra contro la portiera di sinistra, Sono anche stato un po’ sballottato a livello della schiena e del collo.
Le portiere della mia auto sono state sfasciate. L'abitacolo non è comunque rientrato.
È intervenuta l'ambulanza per portare in ospedale una ragazza passeggera dell'auto investitrice.
Sono intervenuti i Carabinieri di __________ e. Io non ho preso multe.
__________ ha riconosciuto la sua colpa. __________ non andava a velocità sostenuta appunto a causa delle condizioni della strada.
Però l'urto è stato di una certa intensità.
La mia auto ha riportato danni per Lit. 13 milioni e mezzo. A causa dell'elevato importo di riparazione, l'auto non è stata riparata. La __________ mi ha pagato Lit. 9 milioni circa, per i danni materiali.
(…).
Sono riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo. Mi sentivo stordito. Ho collaborato nell'aiutare a liberare la ragazza ferita. Quindi sono stato portato a casa da un signore di __________.
Siccome non stavo bene e avevo mal di testa, male al collo e alla schiena, mi sono fatto portare da un giovane all'ospedale di __________.
L'8.4.98 sono stato visto solo al Pronto Soccorso.
Siccome poi la situazione non andava bene, sono stato ricoverato dal 9 al 12.4.98, sempre all'Ospedale di __________ "
(doc. _).
Alla luce della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso a __________ non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità al limite della categoria degli infortuni leggeri.
A mero titolo di raffronto, si ricorda che il TFA, in una ormai costante giurisprudenza, classifica fra gli infortuni di grado medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti, gli incidenti della circolazione stradale in cui vi è stato un tamponamento fra due autovetture (cfr. STFA 21.6.1999 in re E., 20.3.1998 in re K., 6.6.1997 in re D., tutte inedite).
Lo scrivente TCA ha proceduto ad un identica classificazione in una sentenza del 4 maggio 1999 nella causa F., inc. 35.1998.73+82, riguardante un incidente della circolazione in cui l’assicurato ha perso il controllo della propria autovettura, andando a cozzare, con la ruota anteriore sinistra, contro un muretto di sostegno, il tutto ad una velocità dichiarata di soli 20 km/h. A seguito dell’urto, l’assicurato ha battuto il capo, prima, contro il parabrezza e, in un secondo tempo, contro il tetto del veicolo, riportando una distorsione cervico-dorsale.
D'altro canto, la nostra Alta Corte federale è giunta a questa conclusione in una sentenza del 24 ottobre 1994 nella causa P., U64/94, concernente un assicurato, circolante su un’autostrada, che, a causa del fondo innevato, ha sbandato con la propria autovettura ed è andato a sbattere contro un muro in cemento. In tali circostanze, l’assicurato ha poi urtato il capo fra il piantone dello sterzo e la carrozzeria, riportando un "colpo di frusta" alla colonna vertebrale e lombare.
Il giudice é quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.1.3.. Per ammettere l’adeguatezza sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, la presenza di tutti i fattori elencati o la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Va immediatamente rilevato che nella discussione riguardante l'adeguatezza, vanno considerati esclusivamente quei disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità naturale (ed adeguata) con l'infortunio del novembre 1992 (cfr. RAMI 1999 U341 p. 409 e 1993 U166 p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Perciò - con riferimento alle conclusioni di cui al considerando 2.5. - non si potrà tenere conto dei disturbi a livello lombare e cefalico, dei disturbi a carattere neuropsicologico nonché, ovviamente, delle turbe psichiche. Le cervicalgie potranno essere considerate unicamente nella misura in cui il trauma subito l'8 aprile 1998 le ha rese temporaneamente (per alcuni mesi) manifeste.
Tenuto conto di quanto precede, lo scrivente TCA ritiene che nessuno dei criteri di rilievo è, in casu, soddisfatto.
In simili circostanze occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui __________ è portatore: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.
Non è pertanto censurabile il fatto che l'__________ abbia negato la propria responsabilità a dipendenza delle turbe psichiche lamentate dal ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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