AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2001.54
Data decisione, Autorità: 07.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00054
DC/sc
Lugano 7 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul "ricorso" del 25 agosto 2001 di
__________,
contro
ritenuto, - che, con atto del 25 agosto 2001 denominato impropriamente "ricorso", __________ ha chiesto l'intervento del TCA nella vertenza relativa al risarcimento dei danni da alluvione, che lo oppone alla __________ (cfr. I);
che, giusta l'art. 26c cpv. 1 lett. a della Legge organica giudiziaria, civile e penale, il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica, quale ultima istanza cantonale, le contestazioni in materia di assicurazioni sociali per le quali la legislazione federale prevede la costituzione di un’autorità cantonale di ricorso indipendente dall’amministrazione, come pure le altre contestazioni attribuitele dalla legge;
che l'art. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), enumera esaustivamente le materie in cui a quest'ultimo è attribuita la competenza del giudizio;
che, in casu, quelle fatte valere da __________ sono pretese che rilevano da un contratto d'assicurazione della "mobilia domestica", quindi delle pretese assolutamente estranee alle assicurazioni sociali;
che l'atto in esame si rivela, quindi, irricevibile per mancanza di competenza ratione materiae;
che competente per il contenzioso sui diritti invocati da __________ c è, invece, la giurisdizione civile ordinaria;
che, a norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC - disposizione applicabile via art. 23 LPTCA - quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa, d'ufficio, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente;
che, secondo l'art. 9 delle CGA, "per tutte le pretese che risultano dal presente contratto sono competenti i tribunali del domicilio svizzero del contraente o dell'avente diritto, oppure del luogo della cosa assicurata, purché esso si trovi in Svizzera o alla sede della Compagnia";
che dalle tavole processuali emerge che __________ è domiciliato nel Comune di __________;
che, di conseguenza, gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il "ricorso" è irricevibile.
Gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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