AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2001.49
Data decisione, Autorità: 07.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00049
mm
Lugano 7 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2001 di
__________,
contro
la decisione del 17 maggio 2001 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 settembre 2000, __________ - alle dipendenze del __________ in qualità di laboratorista e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________
L'esame di risonanza magnetica del ginocchio destro effettuato il 21 settembre 2000, ha messo in luce, segnatamente, una lesione del menisco laterale nonché una sospetta lesione del legamento collaterale mediale (cfr. doc. _).
In data 2 ottobre 2000, l'assicurato è stato sottoposto ad un intervento artroscopico, grazie al quale è stata diagnosticata una lesione del corno anteriore del menisco laterale destro ed un distacco cartilagineo dal femore destro. In quell'occasione, i sanitari hanno proceduto ad un lisciaggio meniscale (cfr. doc. _).
Il 24 ottobre 2000, ha avuto luogo una seconda operazione chirurgica, precisamente una artrotomia del ginocchio destro con plastica a mosaico del condilo femorale laterale (cfr. doc. _).
1.2. L'__________, con decisione formale 29 novembre 2000, ha integralmente negato il proprio obbligo contributivo, sostenendo che, da un lato, i disturbi al ginocchio destro non erano da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato personalmente (cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 17 maggio 2001, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso 16 agosto 2001, __________ ha chiesto l'annullamento dell'impugnata decisione dell'__________, osservando quanto segue:
" (…).
in un primo momento ho pensato di soprassedere di ricorrere alla decisione della __________, in quanto avendo famiglia non posso permettermi la spesa di un avvocato e non volendo trovarmi a dover sopportare spese superiori a quelle già avute finora.
Però, all'ultimo minuto, rileggendo la lettera in questione, mi sento in dovere di dover esprimere il mio disappunto e in particolare:
penso che in merito possa rispondere il mio medico curante che a più riprese ha già fornito i particolari alla __________.
trovo che sia eccessiva la puntualizzazione di una parola per non riconoscere un infortunio.
ritengo di non avere cambiato la mia versione dei fatti ma semplicemente di aver aggiunto delle specificazioni sul caso richiestomi telefonicamente dal Sig. __________ della __________ (vedi lettera del 29.3.01).
Io ho cercato di essere il più trasparente possibile nelle risposte alla __________, penso che per aver usato un termine non proprio nel descrivere l'incidente si siano creati dubbi e incomprensioni.
Io vorrei solamente che mi venga riconosciuta la mia onestà sull'accaduto"
(I).
1.4. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In data 11 settembre 2001, il ricorrente ha prodotto dell'ulteriore documentazione, in parte già presente all'inserto (cfr. V).
1.6. In corso di causa, il TCA ha interpellato il dottor __________ (cfr. VIII).
La risposta del suddetto specialista è pervenuta il 2 ottobre 2001 (cfr. IX).
Le parti hanno avuto modo di prendere posizione al riguardo (cfr. XII e XIII).
1.7. In data 7 ottobre 2001, questa Corte ha chiesto al medico di circondario dell'__________, il dottor __________, di voler illustrare le ragioni medico-scientifiche che impedirebbero d'assimilare un distacco osteocartilagineo ad una frattura ossea ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (cfr. XIV).
Il referto del dottor __________ reca la data del 23 novembre 2001 (XVIII 1).
Le osservazioni delle parti datano del 5 (cfr. XXII), rispettivamente, del 6 dicembre 2001 (cfr. XXI).
in diritto
In ordine
2.1. Con le proprie osservazioni 5 dicembre 2001, l'Istituto assicuratore convenuto ha fatto valere che "… la decisione su opposizione è stata contestata solo per quanto concerne la nozione d'infortunio" (XXII), lasciando così sottintendere che questo TCA si troverebbe impedito ad esaminare la fattispecie anche dal profilo dell'art. 9 cpv. 2 OAINF.
Questa opinione non può essere condivisa, siccome contraria alla giurisprudenza.
In effetti, in una sentenza del 13 luglio 1990 nella causa D., U 104/88, il TFA ha già avuto modo di respingere simile censura - anche in quella fattispecie sollevata dall'__________ - con le seguenti motivazioni:
" In der Verfügung vom 12. Januar 1988 und im Einspracheentscheid vom 29. März 1988 hat die SUVA den Anspruch auf Versicherungsleistungen sowohl unter dem Titel der unfallbedingten Körperschädigung als auch unter jenem der unfallähnlichen Körperschädigung verneint. In der Beschwerde an die Vorinstanz führte der Rechtsvertreter von D. und der Krankenkasse aus, es werde nicht bestritten, dass keine Körperschädigung im Sinne von Art. 9 Abs. 2 UVV vorliege. Damit ist vorab die von der SUVA aufgeworfene prozessuale Frage zu beantworten, ob deren Leistungspflicht nur noch unter dem Titel "Unfall" zu prüfen ist oder ob auch ihre allfällige Haftung für eine unfallähnliche Körperschädigung oder sogar für eine Berufskrankheit in die Prüfung miteinzubeziehen ist.
Auszugehen ist davon, dass die SUVA Versicherungsleistungen für die Folgen des Ereignisses vom 2. September 1987 grundsätzlich abgelehnt hat. Anfechtungs- und auch Streitgegenstand (vgl. dazu BGE 112 V 99 Erw. 1a) ist daher die Haftung der SUVA aufgrund sämtlicher allenfalls einschlägigen Gesetzesbestimmungen. Unabhängig von einer entsprechenden Rüge ist gemäss dem Untersuchungsgrundsatz (BGE 115 V 142 Erw. 8a) und dem Prinzip der Rechtsanwendung von Versicherungsleistungen unter allen möglichen Leistungstiteln zu prüfen. Auch wenn gegen die Begründung des Einspracheentscheides, wonach das Vorliegen einer unfallähnlichen Körperschädigung zu verneinen sei, keine Einwendungen erhoben wurden, so lässt dies nicht etwa auf Teilrechtskraft des Einspracheentscheides (vgl. dazu ZAK 1986 S. 60 unten) schliessen. Denn der Rechtskraft zugänglich und somit anfechtbar ist grundsätzlich nur das Dispositiv, nicht aber die Begründung eines Entscheides (BGE 115 V 417 Erw. 3b aa). Die Überprüfung eines Streitgegenstandes darf nicht auf einzelne Begründungselemente eingeschränkt werden, sondern hat unter jedem geltend gemachten oder sonst in Betracht fallenden Begründungsgesichtspunkt zu erfolgen. Dies gilt für das erstinstanzliche Beschwerdeverfahren ebenso wie für das letztinstanzliche Verfahren (nicht veröffentlichtes Urteil P. vom 3. Mai 1989)"
(STFA succitata, consid. 4b).
Nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è la questione a sapere se l'__________ ha o meno correttamente negato la propria responsabilità relativamente al danno alla salute di cui __________ ha sofferto al ginocchio destro.
2.3. Giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario.
Cinque sono, dunque, gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
l'involontarietà
la repentinità
il danno alla salute (fisica o psichica)
un fattore causale esterno
la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 44-51).
Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a; STFA 23.5.1996 in re B.).
2.4. Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF [cfr. DTF 123 V 71 consid. 2 e riferimenti ivi menzionati]), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.). Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U385, p. 268 e A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 87 in fine).
Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt" (DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00, la nostra Corte federale ha stabilito che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet - also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige" krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel"
(STFA succitata, consid. 2c).
Questa giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STFA 27.6.2001 in re S., U 127/00 e 27.6.2001 in re S., U 158/00).
2.5. Dal rapporto ispettivo 10 novembre 2000 - controfirmato da __________ stesso in segno d'approvazione - si evince che l'evento del 9 settembre 2000 ebbe lo svolgimento seguente:
" Il fatto è successo il 9.9.2000, in __________ dove mi ero recato a pescare lungo il fiume. Ad un certo momento, nel tentativo di salire sopra un sasso alto circa 40-50 centimetri, quando ho messo il piede destro sopra il sasso e l'ho caricato per trascinare il resto del corpo, il ginocchio destro ha ceduto improvvisamente, roteando verso l'interno. Ho sentito un forte dolore all'interno dell'articolazione e sono caduto nella sabbia sottostante vicina al greto del fiume.
Mi sono immediatamente immerso con le gambe nell'acqua fredda per cercare di lenire il dolore. Poi a fatica sono riuscito a raggiungere la mia auto posteggiata più a monte. Sono quindi rientrato al mio domicilio con l'auto di un amico che mi aveva accompagnato a pescare"
(doc. _).
Nel corso della procedura d'opposizione, __________ ha parzialmente mutato la propria descrizione dell'accaduto, introducendo due nuovi elementi, ossia lo scivolamento del piede destro sul sasso bagnato ed un presunto successivo urto del ginocchio destro contro il medesimo masso:
" (…).
Ad un certo momento nel tentativo di salire sopra un sasso alto circa 40-50 cm bagnato, quando ho messo il piede destro sopra il sasso e l'ho caricato per trascinare il resto del corpo, lo stesso è scivolato e il ginocchio destro ha ceduto improvvisamente, roteando verso l'interno.
Ho sentito un forte dolore al ginocchio e sono caduto, presumibilmente urtando lo stesso sasso, poi accasciato nella sabbia frammista a sassi sottostante. (…)"
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Quest'ultima versione, fornita - per la prima volta - da __________ dopo aver preso atto della posizione di rifiuto assunta dall'__________, non può venir considerata dallo scrivente TCA, nella misura in cui si trova in contrasto con l'esposizione dei fatti costantemente offerta nel passato. In effetti, secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata a quella che l'assicurato ha dato immediatamente dopo l'infortunio, quando ancora ne ignorava le conseguenze giuridiche (DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988, p. 363 consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubbl.; RDAT II-1994, p. 189).
In questo ordine d'idee, va osservato come, nel rispondere ai puntuali quesiti postigli dall'assicuratore infortuni il 14 settembre 2000 (cfr., ad esempio,"Si è trattato per Lei di un'attività abituale? Si è svolta in condizioni normali?" oppure ancora "È successo qualcosa di particolare (scivolamento, caduta, ecc.)?"), l'insorgente non abbia per nulla accennato né al fatto d'essere scivolato sulla superficie umida del sasso né, tantomeno, al fatto d'avere urtato il ginocchio destro contro la roccia (cfr. doc. _).
Sulla scorta di quanto precede, lo scrivente TCA può, dunque, fondare la propria pronunzia sulla descrizione dell’avvenimento 9 settembre 2000 contenuta nel questionario 21 settembre 2000 (doc. _), nonché nel rapporto ispettivo del 10 novembre 2000 (doc. _).
2.6. L'artroscopia eseguita il 2 ottobre 2000 presso l'Ospedale regionale di __________ ha consentito d'accertare la presenza di una lesione frastagliata del corno anteriore del menisco e di un enorme distacco cartilagineo dal femore destro. Per contro, non è stata riscontrata alcuna lesione del legamento collaterale mediale, la cui esistenza era stata paventata in base alle risultanze della risonanza magnetica del 21 settembre 2000 (cfr. doc. _).
Chiamato dall'Istituto assicuratore convenuto a valutare la fattispecie, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha praticamente escluso che il diagnosticato danno alla salute possa essere stato causato da una contusione, ergo dall'urto del ginocchio destro sul greto sabbioso del fiume:
" (…).
Anche l'ipotesi di una potenziale contusione non trova il proprio riscontro nella natura della lesione presentata dal signor __________. A parte il fatto che, stando alla dinamica dei fatti, una contusione sarebbe, rispettivamente è avvenuta solo dopo l'importante fitta algica accusata dal paziente all'interno del ginocchio destro, essa avrebbe ragionevolmente dovuto condurre tutt'al più a una contusione cartilaginea focale ma non al distacco di diversi blocchi cartilaginei focalizzati anch'essi unicamente alla zona di carico del condilo femorale esterno"
(doc. _, p. 3; cfr., pure, doc. _).
Da parte sua, il dottor __________, specialista attivo presso il Reparto di chirurgia ortopedica e ortopedia della __________, ha così risposto alla questione a sapere se, tenuto conto di come l'assicurato ha descritto l'evento del 9 settembre 2000, il diagnosticato danno alla salute è sopravvenuto al momento in cui __________ ha caricato con il peso del suo corpo l'arto inferiore destro per salire su di un sasso oppure, soltanto successivamente, a causa dell'impatto con la sabbia del greto del fiume:
" Qui posso rispondere solo per supposizione in quanto dal meccanismo di trauma in rotazione interna, come descritto dal paziente, al momento dell'appoggio e del conseguente scivolamento, la lesione meniscale e legamentare è avvenuta con la torsione interna, mentre il successivo impatto contro la superficie sabbiosa può aver provocato il distacco osteocondrale. Non si può però escludere sempre analizzando il meccanismo che ha provocato il trauma, che anche la rotazione interna con conseguente cedimento del legamento crociato posteriore, possa aver creato una tale instabilità rotatoria favorendo l'impatto del condilo femorale laterale contro l'eminenza intercondilica della tibia che a sua volta ha staccato il frammento osteocartilagineo senza dover per forza provocare anche una lesione sul piatto tibiale"
(IX).
Secondo la costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfall- versicherung, Zurigo 1995, p. 338) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato.
Conformemente al summenzionato criterio, il giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (STFA 15.1.2001 in re C. P.-B. e sentenze ivi menzionate).
In casu - valutando le prove secondo l'abituale criterio della verosimiglianza preponderante - questo TCA ritiene che le lesioni riportate dall'assicurato al ginocchio destro siano insorte nella fase di caricamento dell'arto inferiore destro per salire sopra il sasso e, quindi, non a causa dell'impatto con la sottostante superficie sabbiosa. A mente di questa Corte, la successiva caduta va piuttosto attribuita ai disturbi insorti nella "prima fase" dell'evento del 9 settembre 2000.
A questo proposito, non può essere ignorata la circostanza che __________ ha riferito, in maniera costante, d'avere accusato l'improvviso cedimento del ginocchio destro e risentito il forte dolore all'interno dell'articolazione, in coincidenza con l'atto di salire sopra il masso. La caduta nella sabbia sottostante è intervenuta solo successivamente (cfr. doc. _: "Ad un certo momento, nel tentativo di salire sopra un sasso alto circa 40-50 centimetri, quando ho messo il piede destro sopra il sasso e l'ho caricato per trascinare il resto del corpo, il ginocchio destro ha ceduto improvvisamente, rotando verso l'interno. Ho sentito un forte dolore all'interno dell'articolazione e sono caduto nella sabbia sottostante vicina al greto del fiume" - la sottolineatura è del redattore).
In secondo luogo, va pure sicuramente considerata la particolare consistenza della sabbia. In questo senso, è francamente poco plausibile che una caduta nella sabbia da un'altezza tutto sommato assai modesta (40-50 cm, secondo il ricorrente), abbia potuto provocare il danno alla salute poi diagnosticato.
2.7. Vista la dinamica dell'avvenimento qui in discussione descritta da __________ (cfr. doc. _), a mente del TCA, è da escludere che il danno al ginocchio destro possa essere fatto risalire ad un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF. In effetti, nel semplice gesto di salire con un piede sopra un sasso dell'altezza di 40-50 cm, non può essere ravvisato alcunché di straordinario.
Questo Tribunale non ignora il fatto che in alcuni dei referti agli atti, gli specialisti che si occuparono dell'assicurato hanno utilizzato l'aggettivo "traumatico", rispettivamente "post-traumatico", allo scopo di qualificare le patologie diagnosticate (cfr., ad esempio, doc. _).
Nondimeno, tale circostanza è qui del tutto irrilevante.
Sapere se, in un caso concreto, si è o meno in presenza di un infortunio ai sensi di legge è un quesito squisitamente giuridico che, in quanto tale, deve essere risolto dall'amministrazione o, in caso di ricorso, dal giudice delle assicurazioni sociali, ma non dal medico (cfr. STCA 13 gennaio 1999 nella causa S., p. 5).
Inoltre, la giurisprudenza federale insegna che una lacuna probatoria in relazione ad uno degli elementi costitutivi di un infortunio, solo raramente può essere colmata grazie ad accertamenti di carattere medico. Questi ultimi, nell'ambito della valutazione delle prove, rivestono, di regola, soltanto il valore d'indizi (cfr. STFA 3 gennaio 2000 nella causa I., U 236/98, e RAMI 1990 U86, p. 51 consid. 2).
2.8. Non rimane che da verificare se il danno alla salute riscontrato a livello del ginocchio destro di __________, possa eventualmente essere posto a carico dell'Istituto assicuratore convenuto a titolo di lesione parificata ad infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF.
L'__________ lo ha escluso, sostenendo, per il tramite del proprio medico di circondario, che il distacco osteo-cartilagineo nella zona di carico del condilo femorale esterno destro non rientrerebbe fra le diagnosi esaustivamente enumerate dall'art. 9 cpv. 2 OAINF. D'altro canto, la lesione del menisco laterale avrebbe giocato "… un ruolo d'entità nettamente subordinata non avendo necessitato nessuna escissione ma unicamente un lisciaggio superficiale" (cfr. doc. _, p. 3).
Questo TCA condivide la tesi secondo la quale il distacco cartilagineo dal condilo femorale laterale non costituisce una lesione parificata ad infortunio.
Tenuto conto delle dettagliate considerazioni scientifiche enunciate dal dottor __________ il 23 novembre 2001(cfr. XVIII 1) e ricordato che la giurisprudenza federale vieta tassativamente ogni interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. DTF 114 V 298, consid. 3e), il distacco di tessuto cartilagineo non può essere assimilato ad una frattura ossea ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (cfr. la versione tedesca: "Knochenbrücke").
Diverso è il discorso per quanto concerne la lesione del corno anteriore del menisco laterale, posta in luce in occasione dell'esame artroscopico del 2 ottobre 2000 (cfr. doc. _).
Secondo il TCA, infatti, la succitata lesione cade sotto la diagnosi di "lacerazioni del menisco" di cui all'art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF.
Al riguardo, si richiama la sentenza del 15 marzo 1999 nella causa K. - confermata dal TFA con pronunzia del 28 luglio 1999, U 128/99 - con la quale questa Corte ha stabilito, riferendosi ad autorevole dottrina (cfr. Bühler, op. cit., p. 103 e riferimenti ivi menzionati; cfr., dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 82: N. 44, p. 2341), che anche ad una lesione marginale del menisco interno torna applicabile l'art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF (cfr., pure, STCA 27 gennaio 2000 nella causa C., 35.1999.32, consid. 2.8.).
Lo scrivente Tribunale considera dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. consid. 2.6), che quanto successo quel 9 settembre 2000 - concretamente l'azione di caricamento dell'arto inferiore destro con il peso del corpo, per salire sopra un masso - abbia provocato la diagnosticata lesione meniscale.
È così dato l'evento esterno.
Dato che il TFA ha ammesso la presenza del fattore esterno in caso di lesione meniscale prodottasi all'atto di rialzarsi dalla posizione inginocchiata (cfr. consid. 2.3.), non si vede per quale ragione, nel caso concreto, il medesimo fattore dovrebbe fare difetto. D'altro canto, per costante giurisprudenza, l'esistenza del fattore esterno viene negata qualora, citiamo: "… die Meniskusverletzung wiederholten, im täglichen Leben erfolgten Mikrotraumata zuzuschreiben ist, die eine allmähliche Abnützung bewirken, welche schliesslich das Ausmass einer behandlungsbedürftigen Schädigung erreichen" (cfr. RAMI 1988 U57, p. 374, 1986 K685, p. 301). In casu, va ricordato che __________ ha costantemente dichiarato che i dolori al ginocchio destro sono apparsi all'istante.
Ritenuto che anche gli altri elementi costitutivi di una lesione corporale parificata ai postumi d'infortunio (ossia la repentinità nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano) sono senz'altro soddisfatti, va ammesso l'obbligo contributivo di principio dell'Istituto assicuratore convenuto.
L'incarto va quindi retrocesso all'__________, affinché proceda a definire il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale (cfr. dispositivo di cui alla STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ È annullata l'impugnata decisione su opposizione dell'__________.
§§ È accertato che l'assicurato ha lamentato una lesione parificata ad infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF e, pertanto, che esiste un obbligo contributivo di principio a carico dell'__________.
§§§ L'incarto è retrocesso all'__________ affinché definisca il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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