AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2001.44
Data decisione, Autorità: 28.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00044
mm
Lugano 28 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sull'istanza del 20 luglio 2001 di
__________,
chiedente la revisione della sentenza emessa il 22 agosto 2000 da questo Tribunale (inc. n. 35.1997._) nella causa promossa con ricorso 26 giugno 1997 da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro la decisione del 26 maggio 1997 emanata dalla __________ i
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 giugno 1991, __________, all'epoca dipendente della __________ in qualità di gerente/barista della discoteca __________, è stato colpito da una scarica elettrica, riportando un arresto cardiorespiratorio per fibrillazione ventricolare nonché una sindrome postanossica cerebrale.
Il caso è stato assunto dalla __________, la quale ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Nel quadro della causa dipendente dal ricorso 26 giugno 1997 presentato dall'assicurato, il TCA ha ordinato l'allestimento di una perizia medica giudiziaria a cura del dottor __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. In sintesi, il perito giudiziario ha diagnosticato un'encefalopatia anossica e, accessoriamente, una sindrome post-traumatica da stress, patologie ritenute trovarsi, entrambe, in una relazione di causalità naturale con l'infortunio del giugno 1991.
Facendo proprio l'apprezzamento espresso dal dottor __________ e riconosciuta pure l'adeguatezza del nesso causale, questa Corte, con pronunzia del 22 agosto 2000, ha accolto il gravame dell'assicurato e rinviato gli atti alla __________ affinché si esprimesse sul diritto alle prestazioni.
La suddetta sentenza è, nel frattempo, cresciuta in giudicato incontestata.
1.3. In data 20 luglio 2001, l'assicuratore LAINF ha presentato un'istanza di revisione del summenzionato giudizio, facendo valere, in particolare, quanto segue:
" (…).
Poiché la perizia psichiatrica allestita dal dott. __________ aveva per oggetto la questione dell'esistenza di un nesso di causalità naturale fra i disturbi presentati dall'assicurato e l'infortunio incriminato e non si esprimeva, se non in modo marginale e del tutto generico (senza operare una distinzione fra l'attività professionale svolta al momento dell'infortunio e altre attività esigibili dall'assicurato), sulla questione dell'inabilità lavorativa e, nella misura in cui il dott. __________ ha fornito una valutazione dell'incapacità lavorativa discordante da quella del perito giudiziario, la "__________", prima di esprimersi sul diritto alle prestazioni assicurative, ha proceduto agli accertamenti necessari alla valutazione di un'eventuale incapacità lavorativa, allestendo una perizia psichiatrica affidata alla dottoressa __________.
Il rapporto peritale ad opera della dottoressa __________, ha fatto affiorare degli elementi nuovi, alla luce dei quali le conclusioni del perito giudiziario e, di conseguenza, la sentenza del 22.8.2000, appaiono altamente contestabili, se non manifestamente errate. Innanzitutto, a differenza del dott. __________, il quale aveva formulato la diagnosi di "modificazione della personalità dovuta ad un danno cerebrale organico provocato dall'anossia", secondo la classificazione ICD 10, F07.0, la dottoressa __________ ha diagnosticato un "disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline" secondo la classificazione ICD 10, F6.31. Risulta inoltre dal rapporto peritale della dottoressa __________ che il signor __________ non descrive nessun tipo di sofferenza specifica e non è in grado di spiegare di cosa soffre. Ma ancora più significative sono le constatazioni della dottoressa __________ in merito alle cure mediche effettuate fino al momento dell'esame, le quali, vengono riprodotte qui di seguito:
"Dalla cartella clinica inviatami dal dottor __________, l'ultima visita avviene il 2 gennaio 2000. Da allora e fino ad oggi l'assicurato non ha effettuato nessun altro controllo presso la psichiatra curante. Sullo stesso documento non appaiono note in merito al tipo di cure ed in merito ad eventuali disturbi o medicamenti assunti. L'assicurato stesso riconosce di non assumere nessun medicamento. Ritiene se stesso capace di aiutarsi. Dall'esame della cartella clinica appaiono nove visite effettuate nel 1997, quattordici nel 1998 e cinque nel 1999, una sola visita il 2 gennaio del 2000" [pag. 2].
L'esiguo quantitativo di trattamenti di tipo farmacologico e psico-terapeutico ai quali si è sottoposto il signor __________ fra il 1997 ed il 2000, e soprattutto il fatto che dopo il 2.1.1000 non siano più stati effettuati né controlli specialistici né qualunque tipo di misura terapeutica, non può che sorprendere, se si considera che il dott. __________, nel suo rapporto peritale del 23.8.1999, considerava indispensabile la prosecuzione della terapia psichiatrica individuale in corso presso il dott. __________, che avrebbe potuto permettere un miglioramento, quantomeno parziale, della capacità lavorativa dell'assicurato, in un impiego ausiliario e subalterno. In realtà, malgrado il fatto che, secondo il perito, l'assicurato presentasse un quadro clinico, la cui sintomatologia e la cui evoluzione sarebbero state invalidanti, lo stesso signor , poco dopo essere stato messo a beneficio di una rendita intera dell', non solo ha interrotto ogni trattamento medico, ma ha addirittura dichiarato alla dottoressa _______ di non assumere alcun medicamento poiché inutile. Peraltro, né è stato in grado di descrivere nessun tipo di sofferenza specifica, né ha saputo spiegare quali fossero i suoi disturbi.
Nel corso della procedura giudiziaria citata in epigrafe, codesto Tribunale si era fondato essenzialmente sul parere del dott. __________ per concludere all'esistenza probabile di un nesso di causalità naturale fra i disturbi psichici presentati dall'assicurato e l'infortunio incriminato. Il parere di quest'ultimo era stato preferito a quello espresso dal dott. , psichiatra consulente della "", che, a più riprese, aveva censurato in modo debitamente motivato le conclusioni del dott. . Tuttavia, a mente dei giudici, le conclusioni a cui il dott. __________ era giunto, si basavano esclusivamente sull'esame degli atti e, pertanto, non convincevano né davano adito a dubitare della pertinenza della valutazione espressa dal perito giudiziario. In considerazione della giurisprudenza relativa alle esigenze probatorie in materia di referti peritali, la "" altro non ha potuto se non piegarsi alle conclusioni dei giudici.
L'incarico peritale affidato dalla Direzione Ticino della "__________" alla dottoressa __________, verteva unicamente sulla questione dell'eventuale incapacità lavorativa del signor __________. Ciò non di meno, di propria volontà, la dottoressa __________ non ha potuto esimersi dal formulare le proprie considerazioni in merito alle conclusioni del dott. __________.
(…).
Le considerazioni riportate poc'anzi, hanno indotto la dottoressa __________ a formulare la conclusione seguente:
"Per questi disturbi egli percepisce una rendita d'invalidità al 100% (N.d.A. rendita __________). Ogni ulteriore rivendicazione di nesso causale con l'infortunio del '91 non è giustificabile. Un qualsiasi evento nella vita personale, sociale o professionale, vissuto come frustrante ed inaccettabile, avrebbe causato, probabilmente, analoghe gravi difficoltà adattative e di funzionamento psico-sociale e lavorativo di questo soggetto" [pag. 8].
Alla luce di quanto precede ed in particolare del rapporto allestito dalla dottoressa __________, la cui valutazione conferma le censure espresse a più riprese dal dott. __________, è giocoforza concludere che esistono importanti discordanze fra i pareri medici e che i fatti hanno smentito in toto le previsione del dott. __________. Di conseguenza, la perizia allestita da quest'ultimo, così come il complemento alla stessa, rispettivamente del 23.8.1999 e del 2.1.2000, non ossequiano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere conferita loro forza probante. In particolare, nell'esecuzione della perizia, il dott. __________ non ha tenuto conto debitamente della personalità pre-traumatica dell'assicurato. In questo contesto, giova constatare che la personalità pre-traumatica era già stata messa in evidenza dal test di Rorschach descritto nella perizia del dott. __________ e in quello realizzato dal dott. __________ nell'ambito della perizia eseguita dal dott. __________. Ma, soprattutto, il dott. __________, nonostante l'assenza di qualsivoglia riscontro agli esami neurologici e neuropsicologici, ha dato per scontata l'esistenza di una lesione cerebrale organica di tipo permanente, basandosi sul fatto che, presso l'assicurato, in un primo tempo, si era verificata un'anossia cerebrale transitoria. Ora, la tesi dell'esistenza di una lesione psico-organica permanente, non ha mai trovato un riscontro oggettivo nei molteplici esami praticati. Ciò significa che la diagnosi di "modificazione della personalità dovuta ad un danno cerebrale organico provocato da anossia", è meno verosimile delle diagnosi formulate dal dott. __________ e dalla dottoressa __________, che non sono basate sull'esistenza di una lesione di tipo organico non dimostrata o, perlomeno, che detta diagnosi è altrettanto speculativa. Siccome è manifesto che, nel diritto delle assicurazioni sociali, in assenza di un ipotesi che raggiunga il grado della verosimiglianza preponderante, non si può che concludere all'assenza di un nesso di causalità naturale comprovato, l'assicuratore obbligatorio contro gli infortuni non è tenuto a versare le prestazioni legali.
(…)" (I).
1.4. In risposta, __________ a, patrocinato dall'avv. __________, ha postulato un'integrale reiezione della domanda di revisione formulata dalla __________, e ciò sulla scorta delle considerazioni seguenti:
" (…).
Nel caso concreto, la domanda dell'attrice si basa su una nuova perizia di parte commissionata alla dott.ssa __________. La quale, semplicemente sulla scorta degli atti della precedente procedura e di una visita medica nel suo studio, avvenuta in data 21 marzo 2001, e durata, secondo quanto riferito dal convenuto, poco più di un quarto d'ora, pretende di giungere a conclusioni diametralmente opposte di quelle a cui è giunto il perito giudiziale, sulla scorta del cui referto è stato emanato il giudizio sottoposto a revisione.
L'attrice pretende che il rapporto peritale della dr.ssa __________ avrebbe fatto affiorare degli elementi nuovi che imporrebbero la revisione del giudizio in punto alla sussistenza della relazione di causalità, sia naturale che adeguata, fra l'incidente subito dal convenuto e le affezioni alla salute che la stessa dott.ssa __________ riconosce sussistere addirittura al 100%.
A torto, però!
Infatti, l'attrice non si avvede che una semplice, ancorché nuova perizia di parte, non può certo pretendere di rimettere completamente in discussione quello che è stato il giudizio, meditato, approfondito, formulato in contraddittorio con l'esperto della Winterthur Assicurazione, confermato dal complemento peritale, non di un medico qualsiasi, ma addirittura da un perito giudiziario. Rimettere in discussione una perizia giudiziaria presuppone ben altro che semplicemente una diversa interpretazione degli stessi fatti. Presuppone la dimostrazione dell'esistenza di gravi manchevolezze e di gravi errori a cui il perito giudiziario sarebbe incorso (cfr. B. Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, Rep. 1994, pag. 161 e segg.).
Nulla di tutto ciò, però, si trova nella perizia della dott.ssa __________, la quale piuttosto, e molto semplicisticamente, pretende soltanto d'imputare al perito giudiziale degli errori diagnostici che lei non commetterebbe.
D'altra parte, non va dimenticato che la prova della perizia non è un nuovo mezzo di prova che nella procedura precedente si era omesso di fare assumere. Si è, viceversa, trattato di uno degli atti qualificanti della procedura medesima, sulla scorta della quale perizia giudiziale, direttamente, il giudice è pervenuto al suo giudizio. L'attrice, sia consentito, dimostra quindi anche una scarsa sensibilità nei confronti dell'intelligenza del giudice, pretendendo che quel suo giudizio sia erroneo perché basato su una perizia erronea, semplicemente perché a diverso esito diagnostico sarebbe giunta la propria psichiatra di parte!
Ne segue che già dal profilo formale la domanda di revisione della __________ è manifestamente infondata.Vi è persino il dubbio che sia tardiva ai sensi dell'art. 15 Legge di procedura sulle cause di fronte al Tribunale delle assicurazioni. Per ammissione della dott.ssa __________, infatti, la visita del signor __________ è avvenuta il 21 marzo 2001. L'istanza di revisione processuale è stata introdotta soltanto il 20 luglio 2001. Ben al di là dei 90 giorni di tempo previsti per far valere l'esistenza dei pretesi motivi di revisione.
(…).
Non ha quindi alcun senso per il convenuto e per il suo patrocinatore entrare nel merito delle valutazioni fatte dalla dott.ssa __________ e delle sue ragioni di critica alle perizie giudiziarie. Anche perché occorrerebbe al convenuto il supporto, perlomeno, di un proprio perito di parte, che, pare evidente non è il caso di scomodare.
Né, evidentemente, si giustifica di dover far eseguire una nuova perizia giudiziaria.La dott.ssa , chiamata semplicemente a valutare l'entità dell'attuale incapacità lavorativa del convenuto, ha invero concordato con le conclusioni dell', nella misura in cui non mette in discussione l'invalidità attuale del convenuto al 100% (parere __________ pag. 7 e 8). Volere rimettere in discussione l'accertamento del Tribunale delle assicurazioni, secondo cui questa invalidità sia in relazione di causa effetto naturale ed adeguata con l'infortunio del 1991, vorrebbe dire di conseguenza non solo revisionare il giudizio medesimo per metterlo in relazione con una suppostamente più acclarata base scientifica del medesimo. Vorrebbe dire, piuttosto e semplicemente, rifare di nuovo un procedimento che è già stato fatto!
Una richiesta, però, che nemmeno la spettabile __________ può pretendere, nel nostro sistema delle assicurazioni sociali.
D'altra parte, la dott.ssa __________ fa delle affermazioni che dimostrano una scarsissima conoscenza della realtà psicologica e personale del convenuto. È vero che egli non ha più seguito trattamenti presso il dott. __________, suo precedente psichiatra curante. Non è men vero che egli, nel frattempo, abbia cercato e cerchi di superare il suo stato di disagio. È da tre anni, infatti, che egli segue, regolarmente dei corsi di meditazione e yoga. Che agli esiti pratici, che poi è quello che conta, su di lui hanno gli effetti delle cure farmaceutiche che altri pretendevano di prescrivergli.
Lo si può biasimare? Certamente che no.
Converrà però notare come il convenuto sia stato tratto palesemente in inganno circa le intenzioni della dott.ssa __________. Richiesto infatti di collaborare ai fini di rendere applicabile la precedente sentenza del tribunale delle assicurazioni, il convenuto ed il suo patrocinatore non hanno avuto remore a prestarsi a far pervenire alla __________, e per suo tramite alla dott.ssa __________, tutta la documentazioni richiesta e quindi anche a sottoporsi ad una visita con la medesima (si veda doc. 1). Gli esiti, però, sono stati ben diversi da quello che si era inteso essere l'oggetto della collaborazione.
(…)." (IV).
1.5. La __________, in replica, si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni, osservando, segnatamente, che:
" È vero che affinché la revisione sia giustificata, le nuove prove devono riferirsi a fatti anteriori alla decisione impugnata. È altrettanto vero che una perizia che deduce da fatti noti al momento della decisione impugnata delle conclusioni diverse da quelle prese in considerazione dall'autorità che l'ha emanata, non costituisce una nuova prova. Tuttavia, le nuove prove possono anche consistere in nuovi fatti rilevanti che servono a dimostrare uno stato di fatto che era conosciuto al momento della procedura precedente, ma che la parte che domanda la revisione non ha avuto la possibilità di dimostrare (cfr. DTF 108 V 171 e s. cons. 1). Ed è proprio ciò che è accaduto nella fattispecie. Le conclusioni del perito giudiziario, dott. __________, erano state confutate a svariate riprese dal nostro medico consulente, il dott. __________. Non vi era unicamente una divergenza di opinioni per quanto riguarda l'esistenza o meno di una relazione di causalità fra l'evento incriminato e i disturbi psichici presentati dall'assicurato. Al contrario, erano state formulate delle diagnosi psichiatriche completamente diverse. Codesto tribunale aveva infine preferito le conclusioni del perito giudiziario a quelle del dott. __________, e ciò sebbene le contraddizioni a livello diagnostico fossero manifeste, ignorando così la richiesta d'erezione di una superperizia.
A mente dei giudici, le conclusioni del dott. __________, essendo esse basate esclusivamente sull'esame degli atti, non convincevano né davano adito a dubitare della pertinenza della valutazione espressa dal perito giudiziario. Tuttavia, le conclusioni della dottoressa __________ corroborano chiaramente quelle espresse allora dal dott. __________ sono state formulate non solo in base all'esame degli atti, ma anche alle sue osservazioni cliniche. In altre parole, la dottoressa __________ conferma che in base agli elementi già conosciuti al momento della procedura precedente, non era possibile formulare la diagnosi di "modificazione della personalità dovuta ad un danno cerebrale organico provocato dall'anossia (cifra F07 dell'ICD10)".
D'altra parte, ad eccezione dei primi rilevamenti, gli esami neurologici eseguiti in seguito si sono rivelati normali e non hanno oggettivato alcuna lesione biologica irreversibile, di modo che la tesi, formulata dal perito giudiziario, secondo cui il danno cerebrale alla base della presunta modificazione della personalità d'__________ potesse essere di tipo duraturo e irreversibile, s'iscrive tutt'al più in un contesto di possibilità e non di probabilità. Tutto ciò lascia concludere che l'erezione di una perizia super partes nel corso delle procedura precedente avrebbe condotto i giudici ad un diverso apprezzamento della fattispecie. Abbiamo peraltro tentato a più riprese, nel corso della procedura precedente, di dimostrare che i fatti conosciuti non potevano che condurre ad un apprezzamento diverso della fattispecie. Non ci è però stata la possibilità di dimostrare tali fatti. In considerazione della giurisprudenza esistente in materia di perizie giudiziarie ci siano visti costretti ad accettare le conclusioni del dott. __________. Alla luce delle conclusioni della dottoressa __________ non possiamo però che costatare che la perizia giudiziaria contiene effettivamente delle contraddizioni e che, per tale motivo, non è giustificato basarsi su di essa per decidere delle prestazioni assicurative spettanti all'assicurato" (VI).
in diritto
2.1. Giusta l'art. 108 cpv 1 lett. i LAINF, dev'essere garantita la revisione delle sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o un delitto hanno influito sulla sentenza.
L'art 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, é ammessa la revisione
a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
2.2. Perché il TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, é necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nella procedura principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante.
Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.).
Per quel che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al momento della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.
Un mezzo di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA 13.4.1993 in re G. P.).
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, condi. 2). Non é pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che fanno apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati.
2.3. Secondo l'art. 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art. 14.
2.4. Con il giudizio di cui è ora chiesta la revisione, il TCA - dopo un'attenta valutazione dell'insieme delle prove presenti all'inserto - ha fatto proprie le conclusioni a cui il dottor __________ era pervenuto con il proprio referto 23 agosto 1999 (XL - inc. 35.97.), peraltro successivamente ribadite con il complemento peritale del 2 gennaio 2000 (XLV - inc. 35.97.), riconoscendo l'esistenza di una relazione di causalità naturale (ed adeguata) fra le turbe psichiche accusate da __________, principalmente un'encefalopatia anossica localizzata a livello del sistema limbico con conseguente modificazione della sua personalità, e l'evento traumatico 27 giugno 1991.
Va qui precisato che, contrariamente a quanto pretende l'istante (cfr., ad esempio, VI: "A mente dei giudici, le conclusioni del dott._____, essendo esse basate esclusivamente sull'esame degli atti, non convincevano né davano adito a dubitare della pertinenza della valutazione espressa dal perito giudiziario"), questa Corte ha riconosciuto ai rapporti allestiti dal dottor __________ un valore probante minore rispetto a quello attribuito alla perizia giudiziaria, non tanto perché il suddetto psichiatra di parte si era pronunciato esclusivamente sulla base degli atti, ma piuttosto poiché l'apprezzamento enunciato dal dottor __________ - perito super partes - oltre ad essere di per sé scevro di contraddizioni, ben motivato e persuasivo, trovava pure conferma, perlomeno per quanto concerne l'aspetto diagnostico, nelle valutazioni a suo tempo enunciate dal Prof. dott. __________, attuale responsabile della Clinica di neurologia dell'Ospedale __________, e dal dottor , psichiatra interpellato nel quadro degli accertamenti pluridisciplinari predisposti dall' (cfr. STCA 22.8.2000, consid. 2.7.).
In data 21 maggio 2001, la dottoressa __________ ha allestito, per conto dell'assicuratore LAINF, una perizia psichiatrica (cfr. doc. _).
Nelle intenzioni della __________, il poc'anzi menzionato referto medico costituirebbe un nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 14 lett. a LPTCA.
Conformemente ai dettami giurisprudenziali evocati al considerando 2.2., per il TCA si tratta ora d'esaminare se il referto della dottoressa __________ contenga o meno delle nuove circostanze di fatto che fanno apparire come oggettivamente incomplete le basi su cui si fonda la sua sentenza 22 agosto 2000.
Chiamata dalla __________ ad esprimersi in merito alla questione dell'esigibilità lavorativa, e ciò in esecuzione della pronunzia di questo Tribunale, la dottoressa __________ ha, all'occasione, pure discusso l'aspetto diagnostico ed eziologico dei disturbi lamentati da __________:
" (…).
Per quanto attiene alle sequele post infortunistiche, ritengo che l'assicurato non presenta alterazione duratura della personalità legate all'infortunio e neppure delle sequele psicoorganiche.
Il nesso di causalità naturale con l'infortunio a mio parere non persiste, e la riapertura del caso LAINF nel 1996 non mi risulta giustificata.
La perizia del Dr. __________ non tiene sufficientemente conto della personalità premorbosa, in quanto terreno predisponente all'incapacità dell'elaborazione emotiva dell'infortunio.
Assistiamo ad una fissazione su quest'ultimo e non ad una elaborazione dello stesso, con una permanente richiesta di risarcimento danni, sensata coprire tutte le frustrazioni e le difficoltà di adattamento di questo soggetto alla realtà socio-professionale.
Il Dr.__________ ritiene speculative le valutazioni improntate sulla personalità premorbosa, scindendole completamente dalle eventuali lesioni biologiche alle quali dà una importanza preponderante.
D'altro canto, non ci fornisce nessuna prova oggettivabile a sostegno di quanto afferma. Infatti egli prevede una possibilità evolutiva favorevole con delle cure. Constatiamo a posteriori che tale possibilità è effettivamente nulla. È proprio la grave alterazione di personalità premorbosa del soggetto che impedisce allo stesso di accettare e di svolgere una attività professionale qualsiasi.
Il peso conferito all'aspetto psicoorganico ed accessoriamente psicologico (modificazione della personalità dovuta ad un danno cerebrale organico provocato dall'anossia, cifra F07.0 dell'ICD 10), a mio modo di vedere, non risulta meno speculativo. Tutti gli esami e controlli neurologici, i test neuropsicologici ripetutamente effettuati dall'inizio, non hanno mai evidenziato un disturbo (vedi lesione organica) di importanza a tal punto rilevante da comportare un totale disadattamento di questo soggetto alla realtà lavorativa. Del resto, lo stesso Dr. __________ preannuncia nella sua perizia un'evoluzione parzialmente favorevole per quanto attiene alla capacità lavorativa, se adeguatamente curato.
Il Dr. __________, basandosi sulla diagnosi del Dr. __________, riporta inoltre la diagnosi accessoria e concomitante di disturbo posttraumatico da stress (F43.1 dell'ICD10), a partire dal 199, ossia cinque anni dopo il cosiddetto "evento traumatico".
Questa sindrome si presenta per definizione come una risposta ritardata o protratta ad un evento stressante o a situazioni di natura eccezionalmente minacciosa e catastrofica, in grado di provocare diffuso malessere in quasi tutte le persone: disastro naturale o determinato dall'uomo, combattimento militare, incidente grave, essere testimone della morte violenta di altre persone, essere vittima di torture, terrorismo, violenza od altri delitti. Si sottintende in questa sindrome la reazione emotiva ad uno stress devastante e protratto che supera le capacità di resistenza emotiva del soggetto. L'esordio segue il trauma con un periodo di latenza che può andare da poche settimane ad alcuni mesi, raramente supera i 6 mesi. Il decorso è fluttuante ma la guarigione si verifica nella maggioranza dei casi, in una piccola percentuale di soggetti può esserci un decorso cronico ossia il passaggio alla modificazione persistente della personalità, in particolar modo se presenti fattori predisponenti, come disturbi di personalità o sindromi nevrotiche, i quali possono abbassare pure la soglia per lo sviluppo della sindrome.
Nel nostro caso specifico visto che si tratterebbe di un esordio tardivo e cronicizzato, ritengo inesatta questa diagnosi in quanto dovrebbe allora essere sostituita con quella di modificazione duratura della personalità (evento del 1991, con esordio del quadro nel 1996).
Una tale infausta evoluzione risulta possibile solo se coesistono disturbi di personalità o sindromi nevrotiche che predispongono il soggetto alla fissazione al trauma ed all'impossibilità di elaborazione dello stesso. Il trauma rappresenta dunque il fattore scatenante dell'esordio della sindrome.
L'evoluzione protratta e cronicizzata, al contrario, può essere spiegata solo grazie a fattori predisponenti, senza i quali si assiste alla guarigione. Il nesso causale con l'infortunio, a questo punto deve essere prosciolto, poiché nel normale andamento delle cose e nella maggioranza dei casi assistiamo alla guarigione.
Ora, il Dr. __________, come del resto anche il Dr. __________, non danno il giusto peso a questi fattori per sostenere le diagnosi da loro descritte.
In conclusione, l'unico disturbo clinicamente evidenziabile è proprio quello della personalità premorbosa, la stessa compromette il buon funzionamento psico sociale e lavorativo dell'assicurato rendendolo emotivamente labile, impulsivo, disforico.
Per questi disturbi egli percepisce una rendita di invalidità del 100%. Ogni ulteriore rivendicazione di nesso causale con l'infortunio del '91 non è giustificabile.
Un qualsiasi evento nella vita personale, sociale o professionale, vissuto come frustrante ed inaccettabile, avrebbe causato probabilmente analoghe gravi difficoltà adattative e di funzionamento psico-sociale e lavorativo di questo soggetto"
(doc. _, p. 5ss.).
Per quanto qui d'interesse, la psichiatra interpellata dall'assicuratore infortuni ha dunque messo in dubbio la fondatezza delle diagnosi formulate dal dottor ________ in sede di perizia giudiziaria 23 agosto 1999, facendo essenzialmente valere che le turbe psichiche devono essere fatte risalire alla particolare personalità pre-traumatica di __________, e non già all'evento infortunistico assicurato (cfr. la diagnosi posta dalla dott.ssa __________: "disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline (F60.31 dell'ICD-10)"
In realtà, la dott.ssa __________ ha manifestato delle obiezioni del tutto analoghe a quelle che già erano state sollevate dal dottor __________, medico fiduciario della __________, nel quadro della precedente procedura ricorsuale (cfr. doc. _), obiezioni queste ultime a cui il perito giudiziario aveva peraltro puntualmente replicato (cfr. XLV).
In ogni caso, ciò che è determinante ai fini del presente giudizio è che la psichiatra __________ sia pervenuta a delle conclusioni diverse da quelle ritenute dal perito giudiziario (e, quindi, dal TCA), apprezzando semplicemente in modo differente dei fatti che erano già noti nell'ambito della procedura principale, così come, del resto, esplicitamente ammesso dalla __________ stessa (cfr. VI: "… la dottoressa __________ conferma che in base agli elementi già conosciuti al momento della procedura precedente, non era possibile formulare la diagnosi di "modificazione della personalità dovuta ad un danno cerebrale organico provocato dall'anossia (cifra F07 dell'ICD10)"
A questo proposito, occorre ricordare che non costituisce un nuovo mezzo di prova, la perizia che valuta semplicemente in maniera diversa la medesima fattispecie (cfr. Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 364 e giurisprudenza ivi citata).
D'altra parte, se la __________ era effettivamente persuasa dell'insostenibilità della valutazione espressa dal perito giudiziario (ciò alla luce delle contestazioni sollevate dal dottor __________, poi riprese, nella sostanza, dalla dott.ssa __________) e, pertanto, della necessità di fare capo ad un superperito giudiziario, non avrebbe dovuto lasciare crescere in giudicato la sentenza di cui ora postula la revisione.
Tutto ben considerato, quindi, lo scrivente Tribunale deve concludere che, in casu, la revisione costituisce un mezzo giurisdizionale decisamente inadeguato, siccome utilizzato per un fine estraneo a quello per cui esso è stato istituito. In effetti, così come emerge dal considerando 2.2., la revisione - quale mezzo giurisdizionale straordinario - é subordinata a delle precise condizioni e non può essere utilizzata per eludere i termini né per rimettere perennemente in discussione delle decisioni (cfr. A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents, SZS 1990, p. 300; A. Grisel, op. cit., p. 942).
In siffatte circostanze - accertato che la __________ non é qui riuscita a far valere alcuna nuova circostanza né alcun nuovo mezzo di prova - la sua istanza di revisione 20 luglio 2001 si rivela infondata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L'istanza di revisione é respinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La __________ verserà all'assicurato l'importo di
fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster