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Numero d'incarto:
35.2001.42
Data decisione, Autorità:
06.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2001.42
mm
Lugano
5 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso dell'11 luglio 2001
interposto da
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 30 aprile 2001 emanata
da
rappr. da: avv. __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la sentenza del Tribunale
cantonale delle assicurazioni 24 aprile 2002 /
26 aprile 2002 con
cui il ricorso è stato respinto;
richiamato il decreto del 10 aprile 2002
con il quale questa Corte ha posto __________ al beneficio dell'assistenza
giudiziaria;
preso atto che con sentenza del 9 aprile
2003 il Tribunale federale delle assicurazioni ha rinviato la causa a questo
Tribunale affinché, tenuto conto dell'esito definitivo della lite, statuisca sulle
ripetibili e spese di parte di prima istanza;
rilevato che, vincente in causa,
__________, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per
ripetibili da mettere a carico dell'autorità amministrativa convenuta (cfr.
art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF);
ritenuto che, in simili circostanze,
secondo un'affermata giurisprudenza federale, la richiesta di assistenza
giudiziaria viene regolarmente dichiarata priva di oggetto (cfr., ad esempio,
STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02).
Di conseguenza, nel caso concreto, il
decreto del 10 aprile 2002, con il quale a __________ è stata concessa
l'assistenza giudiziaria, deve quindi essere revocato;
viste le disposizioni di legge di procedura
del 6 aprile 1961
decreta 1. L'_____
verserà alla parte ricorrente l'importo di fr. 2'200.-- a titolo di ripetibili;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
-
intimazione alle parti
a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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