AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2001.36
Data decisione, Autorità: 25.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00036
rs/sc
Lugano 25 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 30 aprile 2001 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 3 giugno 2000, __________, responsabile delle vendite presso la __________, mentre stava sostituendo una tegola sul tetto della propria abitazione, è scivolato, ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra.
La __________, assicuratrice infortuni, in un primo tempo ha assunto il caso e ha versato le prestazioni per le spese di cura.
1.2. Fondandosi sul parere espresso dal proprio perito, Dr.__________, la __________, con decisione del 16 novembre 2000, ha comunicato all'assicurato che, mancando la relazione causale adeguata tra la lesione e un infortunio, essa era costretta a rifiutare integralmente il caso e che competente per la relativa valutazione era l'assicuratore malattia. Ha pure precisato che le prestazioni anticipate per un importo di fr. 7'811.10 sarebbero state dedotte dai pagamenti della __________ __________ __________, la quale assicura il rischio di indennità perdita di guadagno per malattia dell'assicurato (cfr. doc. _).
1.3. Con opposizione del 22 novembre 2000, __________ ha preteso che fosse l'assicurazione infortuni ad essere chiamata in causa, visto che ritiene presumibile che senza l'infortunio non vi sarebbe stata alcuna inabilità (cfr. doc. _).
1.4. Con l'impugnata decisione del 30 aprile 2001, l'Istituto assicuratore ha respinto l'opposizione presentata dall'assicurato (cfr. doc. _).
1.5. Con tempestivo ricorso, l'assicurato, rappresentato dall'avv. __________, è insorto innanzi a questa Corte, chiedendo:
" (…)
Il ricorso è accolto.
È annullata la decisione 30 aprile 2001 della __________.
È riconosciuta la responsabilità dell'__________ per l'incidente del signor __________ a far tempo dal 3 giugno 2000.
Non è pertanto dovuto nessun rimborso alla __________ per le indennità giornaliere di fr. 1'673.40 da parte del signor __________.
A motivazione del proprio gravame l'assicurato ha osservato:
" Secondo la __________ l'incapacità lavorativa del signor __________ non sarebbe dovuta all'infortunio 3 giugno 2000 ma ad un fenomeno degenerativo, e ciò secondo quanto sarebbe emerso dai referti clinici senza una precisa indicazione.
Questa situazione non corrisponde al vero. Infatti come potrà essere dimostrato con un rapporto peritale ed una perizia neutra, gli attuali disturbi del signor __________ sono legati solo e soltanto all'incidente in discussione.
Si rileva anche che competente non è il Tribunale cantonale di __________, ma bensì quello di domicilio del signor __________ e pertanto quello del Canton Ticino.
Prove:
· documenti
· richiamo documenti
· perizia neutra." (doc. _, pag. 1-2)
1.6. La __________, rappresentata dall'avv. __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _).
1.7. Il 28 agosto 2001 l'avv. __________ ha comunicato:
" vi trasmetto in allegato la mia istanza di intersecazione per le frasi contenute nell'allegato responsivo del collega di controparte, che costituiscono degli apprezzamenti professionali sul sottoscritto legale, e che nulla hanno a che vedere con l'interesse della lite dal profilo medico, e che è solo quello di sapere se il signor __________ era affetto da un'alterazione cervicale." (Doc. _)
1.8. Sempre il patrocinatore dell'assicurato, il 7 settembre 2001 ha trasmesso al TCA alcuni certificati medici (doc. _) e ha precisato:
" mi permetto di trasmettere in allegato il certificato medico rilasciatomi dal dottor __________, dal quale risulta che si tratta di una situazione complessa, e che vi potrebbe pertanto essere un nesso causale con l'infortunio del 3 giugno 2000, come è stato sostenuto.
Secondo il dottor __________ vi sarebbero anche delle implicazioni dal profilo psichico.
Allego anche copia del certificato medico del dott. __________, dal quale risulta che con l'infortunio 3 giugno 2000, vi sono stati dei disturbi di cefalea.
Ritengo di conseguenza che la situazione debba ulteriormente essere chiarita per il tramite di una perizia medica, così come richiesto con il gravame.
Quanto agli apprezzamenti del legale di controparte sul sottoscritto ed il suo operato professionale, sottolineo che queste frasi, nulla hanno a che vedere con la necessità di sostenere la presa di posizione dell'assicurazione in causa, ovviamente differente da quella del signor __________. Non intendo pertanto perdere tempo prezioso per rispondere in questa Sede, ne abbassarmi a questo livello per sostenere le ragioni del mio cliente." (Doc. _)
1.9. Il 10 ottobre 2001 l'avv. __________, inoltrando le osservazioni del Dr. __________ del 3 ottobre 2001 (doc. _), ha puntualizzato:
" (…)
Pertanto già dopo la lettura dei nuovi atti appare confermata l'iniziale improponibilità del discorso di un nesso di causalità adeguato.
Il dott. __________ ha così rilasciato il proprio nuovo rapporto, datato 3 ottobre 2001, che si produce in allegato (lasciando alla Cancelleria di codesto Tribunale di assegnargli la numerazione progressiva in cifre romane), al quale viene fatto integrale riferimento, riprendendo nel presente allegato, oltre alla circostanza, che la nuova documentazione medica si basa su accertamenti precedenti già noti alle parti, unicamente quel che segue:
" L'analisi del rapporto di causalità naturale mette bene in rilievo le incertezze riguardo all'origine dei disturbi. Viene anche messo l'accento sulla cronicizzazione con un cambiamento del carattere (insofferenza ed irritabilità) e dell'umore (stato depressivo) per cui una perizia psichiatrica risulta necessaria. Essa, tuttavia, non sembra poter venir effettuata siccome l'assicurato manifesta chiaramente il suo rifiuto di un approfondimento del genere.
Tutto sommato il rapporto del Collega non fa altro che mettere in evidenza gli aspetti bio‑psico‑sociali di un disturbo che sospetta essere in rapporto con l'infortunio del 03.06.00 senza tuttavia poter presentare argomenti convincenti a sostegno del suo sospetto. E' così che interpreto la sua presa di posizione: ".... considerando quindi gli eventi sotto questa angolazione bio‑psico‑ sociale, non sono così sicuro che l'infortunio del 03.06.00 non abbia alcun nesso causale seppure non facilmente documentabile … ." (rapporto 3.10.2001 del dott. __________, pag. 2 e 3; le sottolineature sono nostre)
Il menzionato perito accenna pure al fatto, che il neurologo avrebbe previsto una risonanza magnetica cervicale, di cui peraltro non risulta alcuna traccia nell'incarto, che ci occupa: il dott. __________ ha comunque precisato di essere pronto a valutare anche eventuali considerazioni derivanti da tale risonanza magnetica, che però non risulta fino ad oggi nè esser stata effettuata nè, tanto meno, essere stata versata agli atti!
Stando così le cose, è palese, che ove fosse eventualmente anche possibile di parlare di nesso di causalità naturale fra la caduta (sarebbe forse meglio dire: il salto) dal tetto e le conseguenze fisiche, di cui è portatore il ricorrente, l'incidenza della causa sull'effetto potrebbe al massimo apparire siccome possibile; di conseguenza essa non raggiungerebbe palesemente quel grado della probabilità preponderante, esatto dalla giurisprudenza costante del Tribunale federale delle assicurazioni.
Ne consegue, che neanche sulla scorta della nuova documentazione acquisita, il ricorso potrà essere accolto.
Per parte nostra si precisa solo, di non aver nulla da aggiungere, ma anche, e soprattutto, nulla da togliere all'allegato responsivo del 16 agosto 2001!" (Doc. _)
1.10. Il TCA, il 12 ottobre 2001, ha invitato il Dr. __________ a voler trasmettere copia del referto relativo all'esame di risonanza magnetica effettuata il 30 luglio 2001 e a voler indicare se esso contiene degli elementi suscettibili di mutare la valutazione dell'eziologia dei disturbi accusati dall'assicurato (cfr. doc. _).
Il referto radiologico del Dr. __________ del 30 luglio 2001 è pervenuto a questa Corte il 16 ottobre 2001 (cfr. doc. _).
1.11. Il patrocinatore dell'assicurato, con scritto del 25 ottobre 2001, ha indicato:
" in merito al rapporto radiologico, il signor __________ tiene ad osservare che l'incidente è stato la causa che ha scatenato i suoi dolori, ciò che è documentato dai documenti medici presentati.
Il fatto che non ci siano dei residui di contusione, non è rilevante ai fini della determinazione della responsabilità dell'assicurazione quale infortunio e non quale malattia." (Doc. _)
1.12. Il 26 ottobre 2001 il rappresentante dell'Istituto assicuratore ha trasmesso un'ulteriore valutazione del Dr. __________ del 23 ottobre 2001 (doc. _) e ha rilevato:
" (…)
Ancorché la semplice lettura degli atti prodotti dal dott. ________, e segnatamente del referto radiologico del 30.7.2001 (doc. ), già lasciassero intendere, che la radiologia diagnostica più avanzata (in casu: la risonanza magnetica) ne aveva confermato le valutazioni, la "_______" ha inteso sottoporre al proprio perito, dott. __________, anche quel documento perché le rilasciasse un parere aggiuntivo.
Il predetto medico ha rassegnato in tempi brevissimi la propria valutazione, che si produce (lasciando facoltà alla Cancelleria di codesto TCA di assegnarle la numerazione progressiva, che le compete), da cui si rileva in particolare:
" Il referto RM del Dr. __________ del 30.07.01 dimostra quindi chiaramente, che le alterazioni degenerative evidenziate dalle radiografie convenzionali fatte dal Dr. __________ il 05.06.00 sono più importanti di ciò che lasciavano intendere." (cfr. rapporto dott. __________, pag. 3);
orbene, se già sulla scorta delle citate radiografie convenzionali il citato perito era giunto a quelle conclusioni, che tanto erano dispiaciute al ricorrente, a maggior ragione quelle conclusioni vanno confermate dopo l'esame di risonanza magnetica, che ha dato risultanze assolutamente inequivocabili.
1.13. L'avv. __________, il 18 dicembre 2001, ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. _).
1.14. Il 20 dicembre 2001 l'avv. __________ dal canto suo ha ancora sottolineato:
" (…)
In ciò concordano sia il medico curante, sia il perito incaricato dalla __________, ragione per cui neppure sono date le premesse per mettere in relazione l'inesistente lesione con l'evento, che, lo ricordiamo di transenna, è consistito in un solo salto con atterraggio sui due piedi a pochi metri di altezza.
La logica conclusione è che non si può parlare di infortunio ai sensi di legge e non è quindi data alcuna copertura del caso.
Ciò non è comunque tale da modificare in alcun modo le risultanze dell'incarto, che si trova nelle mani di codesto TCA." (Doc. _)
1.15. Il doc. _ è stato sottoposto all'avv. __________ (cfr. doc. _). Egli non ha tuttavia presentato eventuali osservazioni in merito.
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto a sapere se esiste una relazione di causalità naturale fra l'evento del 3 giugno 2000 e le emicranie accusate da __________.
2.2. Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattie professionali.
L’art. 10 LAINF prevede che l’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d’infortunio e, se parzialmente o totalmente incapace al lavoro, all’indennità giornaliera in forza dell’art. 16 LAINF.
Inoltre, a norma dell’art. 18 LAINF, l’assicurato invalido a seguito d’infortunio ha diritto alla rendita d’invalidità.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51 - 53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 i.f.).
2.5. In data 3 giugno 2000 ___________ è rimasto vittima di una caduta dal tetto della propria abitazione verso fine mattinata - inizio pomeriggio.
Subito dopo l'evento non ha accusato dolori particolari. Nel pomeriggio, tuttavia, sono iniziate delle emicranie piuttosto forti.
Il medico curante del ricorrente, Dr. __________, nel "Rapporto finale LAINF" del 18 settembre 2000 ha indicato quale diagnosi definitiva una contusione cervicale da contraccolpo. Inoltre ha precisato che il paziente risultava reticente alla guarigione e che era da convocare presso il medico di fiducia (cfr. doc. _).
Di conseguenza la __________ ha incaricato il perito Dr. __________ di esaminare il caso.
Dal rapporto dell'11 ottobre 2000 redatto dal Dr. __________ risulta che:
" (…)
Evento del 03.06.00
Verso fine mattinata‑inizio pomeriggio stava cambiando una tegola sul bordo del tetto della propria abitazione quando per non si sa quale motivo è scivolato. Per evitare di cadere male a terra salta giù dal tetto atterrando normalmente in piedi ca. 2,5 m più in basso. Sul momento non prova nulla di particolare e continua a svolgere normalmente le sue attività. Nel pomeriggio, tuttavia, iniziano delle emicranie alla parte destra della testa irradianti dalla regione occipitale all'occhio. Verso sera c'è anche un gonfiore alla parte antero‑mediale del collo del piede destro ma senza dolori.
All'occasione del primo controllo presso il medico curante 2 giorni dopo l'accaduto vengono per la prima volta fatte delle radiografie della colonna cervicale. Non ha mai fatto altre radiografie in passato e, tutto sommato, potrei anche avere interpretato male la calligrafia particolarmente difficile da leggere del Dr. __________ nel suo certificato iniziale del 23.06.00.
In seguito le emicranie destre diventano sempre più forti e continue con anche a momenti manifestazioni dello stesso genere alla parte sinistra della testa. Nei momenti di forti dolori ci sono anche delle nausee ed un'intolleranza ai rumori ed alla luce al punto da dover rimanere a letto al buio. L'uso del PC per elaborare le fatture tende ad aggravare i disturbi tanto da non poter resistere più di 1 ora.
In generale prende molto mal volentieri i medicinali e tutt'alpiù usa ogni tanto dell'Aspegic. All'inizio il Dr. __________ avrebbe prescritto un altro antiinfiammatorio all'origine di diarrea. La cura medicamentosa consiste quindi solo in Aspegic fino a 4 volte al giorno a seconda dei dolori.
Quanto alla fisioterapia, le 20 sedute finora attuate sono consistite in impacchi caldi, massaggi e mobilizzazione manuale della regione cervicale.
Ha smesso di fumare più di 10 anni fa, beve vino solo occasionalmente, non usa mai droghe e non è affatto abituato a consumare farmaci.
(…)
RADIOGRAFIE
Le radiografie convenzionali della colonna cervicale fatte dal Dr. __________ il 05.06.00 evidenziano una lordosi fisiologica, una marcata cervicartrosi generalizzata in particolare atlanto‑epistrofeale e da C4 in giù (discartrosi con osteofitosi posteriore, uncartrosi ed artrosi delle faccette articolari).
VALUTAZIONE
Non ci sono antecedenti particolari a parte un infortunio alla spalla sinistra nel 1992 (apparentemente una f.l.c. profonda alla parte anteriore) guarita bene dopo un intervento chirurgico durato ca. 3 ore. Ci sono tuttavia dei fattori preesistenti asintomatici consistenti in cervicartrosi significativa in particolare atlanto‑epistrofeale e del segmento C4‑C7.
Il 03.06.00 non c'è stata una contusione cervicale siccome, per evitare di cadere male dall'altezza di ca. 2,5 metri, l'assicurato ha preferito saltuare dal tetto riuscendo ad atterrare bene sui due piedi senza cadere. Non è tuttavia chiaro se può eventualmente avere subito un contraccolpo cervicale che possa corrispondere ad un meccanismo distorsivo. Comunque sia non ci sono mai state cervicalgie ed i soli disturbi consistenti prima in emicrania a destra poi anche a sinistra sono iniziati alcune ore dopo l'accaduto continuando a svolgere normalmente i lavori del tempo libero.
In seguito il decorso è caratterizzato unicamente dalle emicranie anche accompagnate nei momenti di esacerbazione da nausea ed intolleranza sia alla luce che ai rumori al punto da dover rimanere a letto chiuso nel buio.
Sembra che i controlli medici siano stati solo saltuari e gli accertamenti radiologici nonché la fisioterapia indirizzati alla regione cervicale nonostante l'assicurato neghi di avere mai provato disturbi in questa sede bensì solo delle cefalee a mo' di casco, cioè dall'occipite agli occhi e soprattutto a destra. Inoltre, tenuto conto dell'importanza della cervicartrosi diagnosticata 2 giorni dopo l'accaduto, pare anche strano che non abbia mai avuto disturbi cervicali in passato e neppure dopo il salto da 2,5 metri sui piedi.
Pare quindi molto difficile stabilire un rapporto di causalità qualsiasi tra l'evento del 03.06.00 e le cefalee che potrebbero anche essere insorte spontaneamente per caso alcune ore dopo. È anche vero che l'assicurato oltre alle alterazioni degenerative cervicali non presenta delle alterazioni della statica vertebrale che potrebbero giustificare una sintomatologia dolorosa nella regione delle inserzioni occipitali della muscolatura nucale. Quanto al lungo periodo di incapacità lavorativa solo per delle emicranie, pare difficilmente giustificabile. Apparentemente non sembra imputabile neanche solo in parte a fattori psichici siccome l'assicurato riferisce di essere motivato dal suo lavoro ed anche fortunato siccome i due soci della compagnia non l'hanno ancora sostituito e si sono arrangiati da soli durante la stagione estiva abitualmente di intensa attività. Il salario è anche sempre stato corrisposto regolarmente.
Dal punto di vista medico le alterazioni degenerative cervicali preesistenti seppure asintomatiche sono sufficientemente gravi per giustificare delle manifestazioni muscolotensive all'origine di occipitalgie a loro volta responsabili delle emicranie bilaterali soprattutto a destra. Vengono a mancare le premesse necessarie per poter stabilire con probabilità preponderante l'esistenza di un rapporto tra le emicranie e l'infortunio del 03.06.00. È infatti del tutto possibile che i disturbi siano per caso iniziati poco dopo l'accaduto, cioè in modo spontaneo in rapporto con le alterazioni degenerative cervicali preesistenti.
Fino a prova contraria si può quindi ammettere che il caso sia di competenza esclusiva della cassa malati.
L'assicurato, tuttavia, si dichiara disposto a fare qualsiasi cosa pure di guarire ed accetta la mia proposta di infiltrazioni locali. Prendo quindi contatto con il Dr. __________ e, con il suo consenso, procedo ad un'infiltrazione di Depot‑Medrol in corrispondenza dell'inserzione occipitale della muscolatura nucale prima a destra poi a sinistra. Infatti, dopo rapida scomparsa dell'abituale emicrania destra sotto effetto dell'anestetico locale le emicranie latenti dalla parte sinistra tornano al primo piano. Si procede quindi ad un'infiltrazione anche da questo lato con un esito pur rapidamente positivo. In modo di poter valutare meglio il risultato l'assicurato si presenterà ad un ulteriore controllo il 13.10.00.
Dopo avere controllato la sua cartella clinica il Dr. __________ mi ha pure confermato che il paziente non ha mai lamentato cervicalgie bensì solo cefalee e che non sono mai state fatte delle radiografie cervicali prima dell'evento del 03.06.00. (Doc. _, pag. 3 e 5)
Emerge poi dalle risultanze agli atti che il Dr. __________, il 9 ottobre 2000, ha interpellato telefonicamente il Dr. __________ e che quest'ultimo avrebbe condiviso pienamente il parere del medico di fiducia dell'Istituto assicuratore circa il fatto che non sia possibile, dal punto di vista medico, stabilire con probabilità preponderante un rapporto di causalità tra le cefalee e l'evento del 3 giugno 2000 (cfr. doc. _).
Va rilevato che questa circostanza, benché il patrocinatore dell'assicurato abbia avuto la possibilità di visionare l'intero incarto (cfr. doc. _), non è mai stata contestata.
2.6. Secondo la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le tante: STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. RAMI 2001 pag. 101; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).
Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
Ora, nel caso di specie dagli atti risultano dei rapporti medici allestiti posteriormente all'emanazione della decisione impugnata. Essi tuttavia si riferiscono alla situazione precedente all'emissione del provvedimento contestato e sono stati allegati con l'intento di acclarare l'eziologia dei disturbi sofferti dal ricorrente. Pertanto essi sono rilevanti ai fini del presente giudizio.
L'assicurato ha prodotto il referto medico del Dr. __________ del 18 luglio 2001, il quale lo ha visitato il 13 luglio 2001. Dal medesimo si evince che:
" (…)
si tratta quindi a mio modo di vedere di una situazione apparentemente semplice ma in realtà alquanto complessa poiché mette in gioco dei disturbi soggettivi importanti e cronificati (compatibili in fondo, malgrado la lateralità destra, con la diagnosi di cefalee di tipo tensivo divenute quotidiane) con le classiche ripercussioni psichiche (probabile stato depressivo), i quali contrastano con l'assenza di reperti neurologici e radiologici correlabili a questa sintomatologia.
Il quadro, in modo altrettanto "classico", si sviluppa con una corrispondenza cronologica indiscutibile rispetto all'infortunio del 03.06.00 seppur questo evento non può spiegare direttamente l'apparizione dei sintomi (come spiega la perizia del Dr. __________).
E' ipotizzabile che il trauma assiale (cervicale) subito nella caduta abbia favorito lo sviluppo delle cefalee partendo dal presupposto di una cervicartrosi rilevante e, sicuramente, preesistente. Il meccanismo di questa "facilitazione» è ignoto (in assenza d'evidenti anomalie radiologiche traumatiche).
La cronificazione dei disturbi potrebbe (sempre in modo ipotetico) essere stata facilitata da un contesto psichico sfavorevole da un lato (seppure il paziente tende a respingere questa idea e rifiuta un approfondimento psichiatrico dei sintomi attuali) e dall'altro, dal conflitto giuridico assicurativo in corso.
Considerando quindi gli eventi sotto questa angolazione "bio‑psico‑sociale", non sono così sicuro che l'infortunio del 03.06 non abbia alcun nesso causale (seppur non facilmente documentabile; ricordando che prima dell'incidente il paziente si riteneva asintomatico).
PROCEDERE:
mi sono permesso di prevedere una MRI del rachide cervicale, esame non indispensabile dal punto di vista dei sintomi ma sicuramente utile nell'ambito del dibattito assicurativo.
L'interruzione della spirale assicurativa sarebbe auspicabile.
Tramite il riconoscimento (anche se parziale) di una responsabilità (o causalità) dell'infortunio rispetto alle condizioni attuali, la situazione potrebbe semplificarsi al punto di permettere un miglioramento dei sintomi (e quindi della capacità lavorativa).
Mi sono permesso d'introdurre una terapia antidepressivo‑antalgica (Saroten a dosi progressive fino alla posologia di almeno 50 mg la sera). Ho avvertito il paziente dei possibili effetti collaterali
incitandolo a mantenere questa terapia (che si potrebbe anche potenziare in caso di buona tolleranza) per almeno 2‑3 mesi.
In alternativa all'Aspegic, in caso di recidiva di cefalee, il paziente potrebbe utilizzare un altro AINS (Nisulid, Voltaren, Indocid) se possibile senza abusi.
Infine sarebbe consigliabile, come già accennato, una valutazione psichiatrica che potrebbe sicuramente aiutare il paziente ma rispetto alla quale il signor _________ rimane attualmente restio." (Doc. _)
Il Dr. __________, dal canto suo, alla luce del rapporto neurologico del Dr. __________, ha affermato:
" (…)
VALUTAZIONE DEGLI ATTI NUOVI
Rapporto neurologico del Dr. __________ del 18.07.01
Si tratta di una valutazione recente basata sugli stessi elementi di cui disponevo all'occasione della mia presa di posizione dell'11.10.00. Non viene quindi fatto stato di elementi nuovi significativi.
L'analisi del rapporto di causalità naturale mette bene in rilievo le incertezze riguardo all'origine dei disturbi. Viene anche messo l'accento sulla cronicizzazione con un cambiamento del carattere (insofferenza ed irritabilità) e dell'umore (stato depressivo) per cui una perizia psichiatrica risulta necessaria. Essa, tuttavia, non sembra poter venir effettuata siccome l'assicurato manifesta chiaramente il suo rifiuto di un approfondimento del genere.
Tutto sommato il rapporto del Collega non fa altro che mettere in evidenza gli aspetti bio‑psico‑sociall di un disturbo che sospetta essere in rapporto con l'infortunio del 03.06.00 senza tuttavia poter presentare argomenti convincenti a sostegno del suo sospetto. E' così che interpreto la sua presa di posizione: "... considerando quindi gli eventi sotto questa angolazione bio‑psico‑sociale, non sono così sicuro che l'infortunio del 03.05.00 non abbia alcun nesso causale seppure non facilmente documentabile…"
.
Il Dr. __________ annuncia comunque di avere previsto una RM cervicale perché la ritiene utile nell'ambito del dibattito assicurativo. Ma non ne trovo menzione nel dossier. Sarebbe quindi auspicabile poter disporre del relativo referto in modo di sapere già ora se l'esame ha prodotto qualche elemento determinante che la controparte potrebbe eventualmente tenere in riserva. (…)" (Doc. _)
Il 30 luglio 2001 l'assicurato è stato sottoposto a una risonanza magnetica. Dal referto del Dr. __________ emerge che:
" Buon allineamento dei corpi vertebrali senza deformazioni a cuneo. Presenza di una lordosi fisiologica. Ad eccezione di discrete alterazioni reattive a livello C5‑C6 e C6‑C7 si nota un segnale del midollo osseo nei limiti della norma. Le dimensioni del canale spinale sono ancora nei limiti della norma. Normale morfologia e segnale del midollo spinale cervicale e toracico alto fino a livello del corpo vertebrale D3. Presenza di una normale morfologia e segnale del disco C2‑C3 e C3‑C4. A livello del disco C4‑C5 si nota una lieve riduzione dello spessore del disco compatibile con una iniziale discopatia. Lievi segni di uncartrosi a sin. con discreto restringimento del forame intervertebrale a sin. senza chiari segni per un conflitto radicolare (scan 5, slice 35). A livello del disco C5‑C6 si nota una riduzione dello spessore del disco compatibile con una discopatia. Il reperto è associato ad una lieve protrusione diffusa del disco senza compressioni radicolari. Moderati segni di uncartrosi a des. con moderato restringimento del forame intervertebrale, senza chiari segni per una compressione radicolare (scan 5, slice 28). A livello del disco C6‑C7 si nota un'importante riduzione dello spessore del disco compatibile con una discopatia. Presenza di una protrusione del disco con accentuazione paramediana/recessale e foraminale a sin. (scan 5, slice 21 e 22). Si nota un moderato restringimento del forame intervertebrale a sin. con possibile conflitto con la radice C7 a sin. Reperti di normalità a livello C7‑D1 e D1‑D2. Non si evidenziano chiare lesioni a livello dei tessuti molli o delle strutture legamentari.
Conclusioni: presenza di una discopatia con una protrusione paramediana/recessale foraminale a sin. a livello del disco C6‑C7 con moderati segni di uncartrosi, con possibile conflitto con la radice C7 a sin. a livello del forame. Inoltre si nota una discopatia C5‑C6 con una lieve protrusione diffusa del disco, associata ad un'uncartrosi a des., dove si nota un moderato restringimento dei forami senza chiari segni per un conflitto radicolare. Moderato restringimento del forame intervertebrale a livello C4‑C5 a sin. per un'uncartrosi senza segni . per un conflitto radicolare.
Non si evidenziano lesioni post‑traumatiche a livello osseo o dei tessuti molli rispettivamente delle strutture legamentari." (Doc. _)
La __________ ha interpellato nuovamente il Dr. __________, il quale, il 23 ottobre 2001, ha rilevato:
" (…)
RM CERVICALE DEL 30.07.01
L'esame eseguito presso l'Ospedale __________ e refertato dal Dr. __________ è stato presentato al TCA solo il 16.10.01. Senza entrare nei dettagli si può affermare che oltre a confermare le alterazioni degenerative, significative che avevo notato sulle radiografie convenzionali fatte dal Dr. __________ il 05.06.00 il referto del Collega radiologo conferma Ia loro gravità ai livelli C4‑C5, C5‑C6 e C6‑C7 discopatia con riduzione dello spazio intersomatico soprattutto in C6‑C7, a livello C4-C5 lieve uncartrosi con discreto restringimento del forame intervertebrale a sinistra senza segni di conflitto radicolare, e livello C5‑C6 modesti segni di uncartrosi a destra con moderato restringimento del forame intervertebrale e lieve protrusione diffusa del disco senza segni di compressione radicolare e, a livello C6‑C7, moderato restringimento del forame intervertebrale a sinistra e protrusione del disco nella stessa regione con possibile conflitto con la radice C7 sinistra.
Il referto RM del Dr. __________ del 30.07.01 dimostra quindi chiaramente che le alterazioni degenerative evidenziate dalle radiografie convenzionali fatte dal Dr. __________ il 05.06.00 sono più importanti di ciò che lasciavano intendere.
Va comunque sottolinealo ancora una volta che nel caso particolare il disturbo persistente non consiste in cervicalgie bensì in cefalee a mo' di casco che secondo l'esame clinico dee 09.10.00 e fino a prova contraria sono di origine muscolo‑tensiva.
Infatti, oltre ad una riduzione globale del ca. 20% della mobilità cervicale di tipo meccanico avevo potuto evidenziare una dolenzia pressoria significativa in corrispondenza delle inserzioni occipitali della muscoIatura nucale soprattutto a destra nonché una discreta ipertonia dolorosa dei trapezi e delle tendomiosi dolorose nella regione interscapolare.
Non è quindi possibile dimostrare con probabilità preponderante l'esistenza di un rapporto di causalità naturale tra l'evento del 03.06.00 e le cefalee muscolo-tensive a mo' di casco mentre seppure non meglio dimostrabile pare molto probabile che esse siano insorte spontaneamente per caso poche ore dopo il salto giù dal tetto con atterraggio del tutto normale sui piedi in rapporto con delle manifestazioni muscolo-tensive di vecchia data dipendenti da fattori psicotensivi e da alterazioni degenerative cervicali significative di gran lungo preesistenti e che potrebbero anche essere state all'origine delle cefalee curate con successo dal Dr. __________ nel 1990." (Doc. _)
2.7. Esaminata la documentazione medica agli atti, lo scrivente TCA constata come i disturbi alla salute di cui soffre __________ siano stati approfonditamente investigati.
Tuttavia, nessuno fra gli specialisti consultati - e neppure il Dr. __________, sul cui parere il ricorrente parrebbe voler fondare le proprie pretese (cfr. consid. 1.8.) - è riuscito ad oggettivare, da un profilo medico-scientifico, un reperto di natura post-traumatica suscettibile di giustificare la persistente sintomatologia dolorosa lamentata dall'assicurato, motivo per cui il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale con l’infortunio assicurato (cfr., in questo senso, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres”).
Quanto sostenuto dal Dr. ________, ovvero che:
" Considerando quindi gli eventi sotto questa angolazione "bio-psico-sociale", non sono così sicuro che l'infortunio del 03.06 non abbia alcun nesso causale (seppur non facilmente documentabile, ricordando che prima dell'incidente il paziente si riteneva asintomatico)." (Doc. _)
non può infatti essere d’alcun soccorso all’assicurato, nella misura in cui il medico ritiene unicamente che non si possa escludere con certezza una relazione causale fra l'evento del 3 giugno 2000 e le cefalee lamentate dal ricorrente, dando quindi atto soltanto della possibilità di un legame tra la caduta subita dal medesimo e i disturbi emersi successivamente.
Se ne deduce pertanto che - in totale assenza di postumi infortunistici oggettivabili
2.8. Con l'atto ricorsuale (cfr. consid. 1.5.) e le proprie osservazioni del 7 settembre 2001 (cfr. consid. 1.8.), l'insorgente ha postulato che venga esperita una perizia medica giudiziaria.
Da parte sua, questa Corte ritiene di potersi esimere dall'ordinare il summenzionato provvedimento probatorio, ritenendolo superfluo ai fini del presente giudizio.
In effetti sono ampiamente sufficienti le risultanze mediche agli atti per stabilire, come appena esposto, che non è provato il rapporto causale tra le cefalee di cui soffre l'assicurato e la caduta dal tetto del 3 giugno 2000.
A questo proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.9. Con scritto del 28 agosto 2001 l'avv. __________ ha chiesto l'intersecazione dei seguenti passaggi contenuti nella risposta di causa del 16 agosto 2001:
" (…)
" Nel proprio succinto (per usare un eufemismo) "ricorso" la controparte, oltre a trovare il tempo, di asserire, che non vi sarebbero argomenti medici a sostegno della decisione adottata dalla convenuta, trova pure lo spazio per una disquisizione, assolutamente inutile.
…
Sarebbe inoltre stato sufficiente leggere, anche solo in modo superficiale, la predetta decisione per rendersi conto, che è la decisione stessa ad imporre di coniugare i verbi della prima (delle tre sole) frasi e del ricorso all'indicativo presente, piuttosto che al condizionale.
…
Che al ricorrente (o forse, e per meglio dire, al patrocinatore del ricorrente; si veda in proposito il contenuto della pregressa opposizione, redatta personalmente dal signor ________ il 22 novembre 2000 ‑ doc. _ ‑, che appare più circostanziata e meglio motivata, che non il ricorso stesso!) la decisione possa non essere piaciuta, lo si può anche capire;
…
Inoltre il ricorrente, allo scopo di puntellare la propria vacillante "verità apodittica", invece di proporre un documento medico,
…
Nè controparte potrà asseverare, d'aver agito "in urgenza", atteso che, fatti due calcoli, il termine di ricorso a ragione delle ferie giudiziarie estive sarebbe giunto a scadenza al più presto il 2 settembre pv, il che è come dire, che, se vi fossero argomenti essi sarebbero potuti essere "sviscerati"!"
(Doc. _)
Il patrocinatore dell'assicurato sostiene che tali frasi non hanno nulla a che vedere con l'interesse della lite e che sono unicamente degli apprezzamenti sul suo operato, che ledono la sua persona e costituiscono degli attacchi personali ai sensi dell'art. 19 del Codice professionale (cfr. doc. _).
La legge di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA) non prevede nulla in merito. Tuttavia l'art. 23 LPTCA sancisce che per quanto non stabilito dalla presente legge valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile.
Secondo l'art. 68 cpv. 1 CPC, applicabile sussidiariamente in virtù del rinvio contenuto nell'art. 23 LPTCA, le parti hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, di non offendere le convenienza, di non turbare l'andamento delle udienze e di non fare uso di espressioni ingiuriose od offensive.
Se le contumelie si trovano in allegazioni scritte il giudice le interseca (art. 68 cpv. 3 CPC).
E' evidente che per ravvisare la fattispecie di questo articolo bisogna essere in presenza di vere ingiurie o di parole o frasi ritenute oggettivamente offensive: la legge parla di "contumelie" e di "ingiurie", ovvero di espressioni usate per offendere una persona oppure per far diminuire nei confronti di essa la stima degli altri, senza che il proferente sia spinto dalla necessità di esporre oggettivamente dei fatti o di criticare quanto avvenuto.
Se al contrario non è palese l'intenzione di nuocere alla controparte, quando cioè le parole esprimono una valutazione soggettiva dell'agire dell'altro, non si può parlare di ingiurie e di contumelie (ad esempio se sono stati usati termini come "cavillosità, manovre defatigatorie, pietismo, cocciutaggine").
E' chiaro che una causa giudiziaria è un litigio, una contesa, che in quanto tale ha delle durezze e degli spigoli per le parti avversarie: se da un lato non si deve sconfinare nella maleducazione e nelle offese vere e proprie, neppure ci si può appellare ad un'eccessiva suscettibilità per far stralciare una parte del lavoro avversario (cfr. F. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Schulthess polygraphischer Verlag, Zurigo 1989, pag. 164-165).
Nell'evenienza concreta i passaggi sopra menzionati non giustificano l'applicazione dell'art. 68 cpv. 3 CPC.
Tenendo conto infatti del contesto concreto in cui queste affermazioni sono state espresse, occorre concludere che esse non rivelano dei semplici intenti di gratuita denigrazione od offesa verso il rappresentante del ricorrente, bensì hanno uno scopo processuale preciso, teso a dimostrare che, secondo l'Istituto assicuratore, la controparte non solo non allega delle tesi atte a capovolgere il giudizio emanato dal medesimo, ma nemmeno ne avrebbe la possibilità (cfr. B. Cocchi / F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 69 nota 229).
Questa Corte non può comunque esimersi dal rilevare che alcune espressioni utilizzate dal patrocinatore della convenuta (soprattutto per quanto concerne il primo e il terzo passaggio menzionati dall'avv. __________), appaiono infelici e avrebbero dunque potuto essere evitate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- L'istanza di intersecazione è respinta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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