AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2001.25
Data decisione, Autorità: 20.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00025
mm/nh
Lugano 20 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 23 gennaio 2001 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 marzo 1995, __________ () - all'epoca alle dipendenze del Ristorante "__________" di __________ in qualità di cameriere e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso la __________ - è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale al volante della propria autovettura, sinistro avvenuto in territorio del Comune di __________.
A causa dell'urto, come risulta dal certificato 12 aprile 1995 dell'Ospedale regionale di __________, l'assicurato ha lamentato un trauma alla colonna cervicale del tipo "colpo di frusta" (cfr. doc. _).
Il caso è stato assunto dalla __________, la quale ha regolarmente corrisposto le proprie prestazioni assicurative.
1.2. A cavallo fra i mesi di ottobre e novembre 1999, __________ ha fatto oggetto di pedinamenti ordinati dalla __________, assicuratore RC della conducente che causò il summenzionato incidente della circolazione stradale.
Successivamente, dopo un nutrito scambio di corrispondenza tra il patrocinatore dell'assicurato e l'assicuratore LAINF, quest'ultimo, in data 17 agosto 2000, ha emanato una decisione formale del seguente tenore:
" (…).
Dagli atti componenti l'incarto è dimostrato che il sig. __________ ha svolto quotidianamente abituali mansioni attribuibili ad un meccanico, nel corso di una settimana almeno, così come la spett. __________ ha documentato a seguito dell'investigazione che mise in atto. Nessuno degli argomenti da lei addotti a contestazione degli accertamenti eseguiti appare tale da indurci a modificare la nostra presa di posizione.
La circostanza secondo cui il sig. __________ abbia svolto l'attività di meccanico, seppure nell'ambito di un puro e semplice tentativo, dimostra inequivocabilmente che egli era in grado di sfruttare la capacità lavorativa, in quanto il tentativo riuscì! La __________, dal canto suo, non fu mai posta al corrente di tale situazione; ignari degli avvenimenti, prestammo fede ai referti medici, rispettivamente alle pretese apparentemente obiettivabili dell'assicurato ed erogammo le prestazioni assicurate.
Premesso quanto sopra, concludiamo che l'atteggiamento assunto dal sig. __________ nei nostri confronti è stato chiaramente abusivo e fraudolento. Questo determina la cessazione delle prestazioni assicurative con effetto immediato, rispettivamente il diritto a nostro favore di recuperare gli esborsi. A tale proposito, nulla ci impedisce di scostarci dall'opinione, secondo cui il sig. __________ abbia svolto l'attività di meccanico sin dalla data in cui l'officina del fratello entrò in esercizio; le nostre prestazioni, pertanto, sono da recuperare almeno retroattivamente fino alla data del 04.03.1998.
In virtù di quanto sopra, confermiamo l'estinzione del diritto a tutte le prestazioni ai sensi della LAINF con effetto dal 04.03.1998; di seguito, indichiamo l'ammontare degli esborsi registrati
(…).
Invitiamo il suo cliente a rifonderci l'importo complessivo di CHF 45'464.60 per il tramite dell'allegata polizza di versamento. In caso di preferenza di versamenti rateali, voglia sottoporci eventuali proposte del suo cliente"
(doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), la __________, in data 23 gennaio 2001, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso del 12 aprile 2001, __________, sempre patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che - accertata la sua totale incapacità lavorativa - l'assicuratore LAINF convenuto venga condannato a versargli ulteriori indennità giornaliere a decorrere dal 1° gennaio 1999 e a stabilire la relativa rendita d'invalidità (cfr. I, p. 5).
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:
" (…).
… I fatti alla base della presente vertenza sono presto riassunti e risultano in maniera chiara e oggettiva dai documenti prodotti.
In sostanza, il signor __________ in data 26 marzo 1995 è stato violentemente tamponato in città a __________. Al momento della collisione era regolarmente allacciato con la cintura di sicurezza e il suo veicolo era equipaggiato con il poggiatesta.
Tali accorgimenti hanno evitato conseguenze estreme, ma l'assicurato ha tuttavia sbattuto violentemente la testa e subito un forte colpo di frusta.
Da quel momento la vita del signor __________ non è più stata la stessa.
Il ricorrente, prima dell'incidente, non aveva mai avuto problemi fisici e psichici ed aveva sempre svolto regolarmente e con entusiasmo la sua attività lavorativa.
In seguito alla collisione è iniziato il calvario dal peregrinare da una Clinica all'altra ove __________ era costretto a lunghe degenze.Importante sottolineare che quest'ultimo ha sempre collaborato con le assicurazioni sottoponendosi anche a lunghe trasferte e degenze in ospedali dai suoi familiari. Tale atteggiamento dimostra la buona volontà e l'onestà del ricorrente.
Tutti i rapporti medici allestiti dichiarano e accertano nero su bianco la totale incapacità lavorativa del signor __________ dovuta al forte colpo di frusta subito in occasione della collisione del 26.3.1995.
I dottori ammettono poi l'esistenza chiara e limpida del nesso causale tra l'incidente della circolazione e l'inevitabile degrado fisico dapprima e in seguito psichico del ricorrente (doc. _).
… La __________, di fronte ad una simile situazione chiara sotto tutti i punti di vista, ha quindi giustamente pagato le cure e versato l'indennità giornaliera.
D'improvviso l'assicurazione ha cambiato repentinamente atteggiamento e questo dopo aver parlato con l'__________ ass. nei confronti della quale era ed è intenzionata a far valere il regresso.
Per l'__________ ass. __________ è infatti un bugiardo e un teatrante incallito e tale tesi è stata avallata dalla __________ la quale, mediante la decisione qui impugnata, rifiuta il pagamento di ogni e qualsiasi ulteriore indennità e addirittura chiede il rimborso di parte delle prestazioni erogate.
Tale modo di agire non viene chiaramente condiviso dal ricorrente ragione per la quale l'inoltro del presente gravame è inevitabile.
… I referti medici parlano tutti a favore del ricorrente, ma l'assicurazione si basa solo ed esclusivamente sul rapporto investigativo commissionato dall'__________ alla __________, __________.
Una semplice lettura di tale rapporto lascia allibiti di fronte alla superficialità dello stesso (doc._).
________ si sente poi offeso nella sua più intima personalità e soprattutto preso in giro dalle assicurazioni.
Mai e poi mai sarà possibile stabilire il grado di incapacità lavorativa di una persona basandosi su risultanze investigative effettuate in maniera dilettantesca, superficiale e il cui contenuto non è neppure comprovato in maniera oggettiva.
Il grado di incapacità lavorativa va stabilito da un Tribunale trattandosi di una nozione giuridica e neppure medica. Il Giudice chiamato a decidere dovrà senz'altro valutare le conclusioni dei referti medici, ma non potrà in nessun caso emanare una sentenza basandosi su un rapporto investigativo di parte e di basso profilo.
Al riguardo si fa pieno riferimento a quanto esposto con scritto del 14 febbrario 2000 (doc. _).
… Dagli atti di causa emerge in maniera chiara come l'incidente del marzo 1995 ha rovinato la vita di un ragazzo sano e volenteroso.
Da quel giorno __________ è inabile al lavoro e la sua situazione psico/fisica non è migliorata.
Al contrario i suoi tentativi di reinserimento nel mondo del lavoro grazie all'aiuto e alla pazienza dei familiari vengono considerati dall'assicurazione, o meglio dai suoi collaboratori, quale atteggiamento "chiaramente abusivo e fraudolento" (doc. _).
Simile affermazione è offensiva, gratuita e per nulla comprovata dai documenti di causa: inoltre non fa altro che aggravare la situazione psichica già alquanto precaria del ricorrente.
È quindi opportuno che codesto Lod. Tribunale si chini sulla questione analizzando oggettivamente tutta la documentazione dalla quale, lo si ripete, si evince senza ombra di dubbio il precario stato di salute del signor __________ causato dall'incidente del 26 marzo 1995 e soprattutto l'atteggiamento assolutamente corretto adottato fin dall'inizio dal ricorrente"
(I).
1.4. In data 25 aprile 2001, il ricorrente ha versato agli atti il rapporto 12 aprile 2001 del dottor __________, spec. FMH in chirurgia (cfr. V e allegato).
1.5. La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. VII).
1.6. In replica, __________ si è limitato a chiedere che il TCA abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria (cfr. IX).
1.7. In data 30 agosto 2001 ha avuto luogo l'interrogatorio di causa dinanzi al Presidente del TCA. In particolare - intravvedendo la possibilità di confermare parzialmente o totalmente l'impugnata decisione per dei motivi diversi da quelli sui cui essa si fonda - alle parti è stato assegnato un termine di 10 giorni per formulare delle osservazioni in merito, precisamente, all'esistenza di una relazione di causalità adeguata fra i disturbi alla salute accusati da __________ e l'infortunio assicurato (cfr. XIV).
1.8. L'insorgente ha preso posizione il 7 settembre 2001, affermando quanto segue:
" (…).
prima di tutto occorre ricordare che per consolidata giurisprudenza un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia appaia in generale propiziato dall'evento in questione;
tale nesso non è mai stato messo in discussione da nessuna delle numerose prese di posizione mediche versate agli atti e la __________ stessa, non solo non lo contesta, ma ne ammette nero su bianco l'esistenza (cfr. Decisione su opposizione, pg. 6);
l'evento si è prodotto all'inizio del 1995 ed è sicuro, proprio seguendo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita che i gravi disturbi fisici del signor __________ sono una diretta conseguenza del colpo di frusta accusato in occasione del tamponamento. Il ricorrente prima dell'incidente ha sempre lavorato, non ha mai avuto nessun problema alla salute né fisico né psichico e anche dopo l'infortunio ha fatto di tutto, con il prezioso aiuto dei familiari, per cercare di poter tornare quello di prima: purtroppo invano;
è inoltre risaputo che le conseguenze del colpo di frusta possono emergere anche a distanza di diverso tempo e soprattutto protrarsi negli anni se non addirittura purtroppo per tutta la vita. D'altronde la gravità di tali conseguenze è pure confermata (notizia resa di dominio pubblico dai media in questi giorni) dal fatto che in Germania una compagnia assicurativa ha avviato uno studio mediante crash-test utilizzando persone e non manichini.
Alla luce di quanto indicato sarebbe il colmo se al signor __________ venisse negata la copertura assicurativa per mancanza del nesso di causalità, quando tutti i referti medici parlano a favore del ricorrente e attestano nero su bianco che i suoi problemi fisici sono da attribuire al tamponamento nel quale è rimasto coinvolto nel 1995.
Pure assurdo sarebbe fare appello ad improbabili problemi psichici dell'assicurato, problemi che in ogni caso sono sempre da attribuire al calvario che ha dovuto e deve tutt'ora sopportare a seguito dell'incidente.
Respingere il gravame negando l'esistenza del nesso causale risulterebbe inoltre un'applicazione eccessivamente rigorosa della giurisprudenza esistente al riguardo del colpo di frusta"
(XV).
Queste, segnatamente, le osservazioni formulate invece dalla __________ in data 10 settembre 2001:
" (…).
Sarà verosimilmente opportuno che il Giudice delegato per sua maggiore informazione acquisisca d'ufficio agli atti di causa l'intero incarto dell'__________, così da poter disporre della documentazione relativa all'incidente (in particolare sia del rapporto di polizia, sia anche e soprattutto della perizia relativa ai danni subiti dal veicolo); infatti il ricorrente in occasione dell'udienza del 30 agosto us (cfr. verbale, pag. 2), ha dichiarato senza dare altre precisazioni, che l'automobile sarebbe stata demolita: tuttavia in virtù del principio pratico e giurisprudenziale vigente in materia di responsabilità civile, secondo cui un danno viene dichiarato non più riparabile (divenendo, cioè, un cd. "danno totale") al momento in cui i costi di riparazione superano il valore che il veicolo aveva prima della collisione, è possibile che quando ci si trovi confrontati con veicoli di una certa età anche dei danni minimi determinino delle liquidazioni per "danno totale".
Informazioni raccolte dal sottoscritto legale fanno stato di un veicolo ________, che all'epoca del sinistro aveva comunque già raggiunto il nono anno di vita, il cui valore antesinistro superava di poco i fr. 4'000.--.
La citata documentazione potrà palesemente dare indicazioni più attendibili circa l'entità del sinistro e dunque circa il rapporto di causalità naturale che sfocerà poi nella valutazione giuridica della causalità adeguata, per sapere se essa sussista oppure no.
Sostiene il TFA che:
"Nach der Rechtsprechung hat ein Ereignis dann als adäquate Ursache eines Erfolges zu gelten, wenn es nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung an sich geeignet ist, einen Erfolg von der Art des eingetretenen herbeizuführen, der Eintritt dieses Erfolges also durch das Ereignis allgemein als begünstigt erscheint (BGE 121 V 49 Erw. 3a mit Hinweisen)" (DTF 122 V 416, consid. 2a).
La documentazione medica acquisita agli atti appare tale da indurre ad escludere che fra l'infortunio, di cui fu protagonista il ricorrente ed i problemi di cui egli è attualmente portatore, possa ancora sussistere un rapporto di causalità, che possa essere ritenuto adeguato.
Ci si trova di fatto in una situazione derivante da un incidente della circolazione stradale di relativamente lieve entità, che può aver determinato per un certo periodo e per certe conseguenze un rapporto di causalità, il quale è forse per qualche tempo potuto essere ritenuto adeguato; l'incidente non é però stato tale da consentire di estendere oltre misura il concetto di adeguatezza.
C.
Del resto il ricorrente ha dimostrato con fatti concludenti d'aver saputo lavorare praticamente a tempo pieno e per almeno un'intera settimana presso l'officina del fratello (e della moglie!) senza manifestare alcuno dei problemi che egli invece lamenta in altra sede …
D.
Stando così le cose, la __________ ribadisce (nel caso di mancata stipulazione di un accordo transattivo) la propria richiesta di reiezione del gravame sia per quel che attiene all'inesistenza di un nesso di causalità adeguato, sia anche per le ragioni già espresse nella decisione su opposizione e nella risposta di causa, ritenuto che il ricorrente, lavorando praticamente al 100%, quando era dichiaratamente inabile al lavoro al 100%, ha perpetrato un abuso in danno dell'assicuratore sociale"
(XVI).
Le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive allegazioni e conclusioni con gli allegati 18 settembre (cfr. XX) e 19 settembre 2001 (cfr. XXI).
1.9. In corso di causa, il TCA ha richiamato dalla __________ l'intero incarto relativo all'incidente della circolazione del 26 marzo 1995 (cfr. XXII).
Alle parti è stata concessa la facoltà di prenderne visione e di formulare delle osservazioni (cfr. XXIII).
in diritto
2.1. Dall'impugnata decisione su opposizione risulta che la __________ ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni a far tempo dal 4 marzo 1998, siccome __________, alla luce di quanto era emerso dai pedinamenti ordinati dalla __________, è stato giudicato perfettamente in grado di riprendere l'esercizio di un'attività lavorativa.
Secondo costante giurisprudenza, qualora la decisione impugnata venga confermata, in tutto o in parte, ponendo a fondamento una motivazione diversa da quella ritenuta dall'amministrazione, va salvaguardato il diritto di essere sentito (cfr. DTF 125 V 370 consid. 4b e riferimenti ivi citati).
In occasione dell'udienza del 30 agosto 2001, il Giudice delegato ha reso edotte le parti circa la possibilità che il TCA confermi la decisione della _________ di porre fine alle prestazioni assicurative, difettando una relazione di causalità adeguata fra il danno alla salute e l'evento traumatico del marzo 1995. Alle medesime è quindi stato assegnato il termine di 10 giorni per prendere posizione al riguardo (cfr. XIV, p. 2-3).
Con ciò, è stato salvaguardato il diritto di essere sentito delle parti, in ossequio alla suevocata giurisprudenza federale.
2.2. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se la __________ era o meno legittimata a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni posteriormente al 3 marzo 1998.
Preliminarmente, occorre esaminare se i disturbi di cui soffriva __________ in coincidenza con la chiusura del caso, si trovavano ancora in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l’evento traumatico assicurato.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.
In merito all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.
Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154 p. 246ss).
" A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"
Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").
Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".
Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."
I criteri di maggior rilievo sono:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
i disturbi somatici persistenti;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:
infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;
infortuni di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).
Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:
se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;
in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:
la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.
Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI 1995 U 215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.6. Anche in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4 febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U121, p. 95ss., il TFA considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale
Con la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U221, p. 109ss.).
Nella succitata pronunzia, la Corte federale ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.
Il TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico.
L'Alta Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.
Se ne deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).
2.7. Alla luce dei principi evocati al precedente considerando - qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - é necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si é o meno in presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale:
" Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa).”
(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.).
L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).
Per costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Se l’esistenza del nesso di causalità naturale é stata ammessa, é ancora necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können, Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460; MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)”
(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).
2.8. Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).
Se ciò dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid. 6a e 382 consid. 4b.
In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).
A differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.
Deve ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363 consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p. 47ss. = RAMI 2000 U 397, p. 327ss.).
Per contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché in parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe psichiche (RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV96, p. 349ss.; STFA 17.3.1995 in re Z., STFA 6.1.1995 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 177; STFA 9.9.1994 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 115).
2.9. Nella presente fattispecie, in data 26 marzo 1995, __________ é rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale.
L'assicurato, al volante della propria automobile, si trovava incolonnato su via __________, quando la conducente della vettura che lo seguiva lo ha tamponato. L'autovettura di __________ è quindi stata spinta contro quella che la precedeva.
L'assicurato si è immediatamente recato presso il PS dell'Ospedale regionale di __________, dove i sanitari - constatata la presenza di una tensione dolorosa della muscolatura cervicale a destra e toraco-lombare nonché una dolenzia in corrispondenza dell'apofisi spinosa di C7 - hanno diagnosticato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale. Essi hanno prescritto l'utilizzo di un collare morbido e l'assunzione di analgesici (cfr. doc. _).
Successivamente, il ricorrente è entrato in cura dal proprio medico curante, il dottor __________ di __________, il quale ha proseguito con la somministrazione di antinfiammatori e antidolorifici (cfr. doc. _).
Nel corso del mese di giugno 1995, persistendo la sintomatologia algica soprattutto a livello del collo, egli è stato sottoposto ad una visita di controllo da parte del dottor __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, medico di fiducia della __________.
Questa la valutazione contenuta nel relativo rapporto del 6 luglio 1995:
" La causalità risulta chiaramente dimostrata dalla dinamica dell'infortunio e dalle lesioni subite. Sorprende tuttavia che 2 1/2 mesi dopo l'accaduto l'assicurato presenta ancora i segni acuti del colpo di frusta cervicale. Ovviamente non è curato a regola d'arte dal momento che finora ha beneficiato di provvedimenti esclusivamente passivi (riposo, collare, pastiglie e pomate) senza terapia fisica.
Si osserva anche la presenza di alterazioni degenerative preesistenti all'infortunio che, in una certa misura, ne prolungano il decorso. La discopatia C4-C5 con instabilità marcata non può essersi formata all'occasione del tamponamento automobilistico. Sospettando qualche problema simile a livello lombare a causa della dolenzia (non forte ma anormale) in sede L4-L5 abbiamo fatto anche le radiografie funzionali in questo segmento mettendo in evidenza un'instabilità generalizzata soprattutto L4-L5. Esiste quindi una deficienza qualitativa costituzionale dei dischi intervertebrali da cima in fondo. Tali alterazioni tuttavia devono venir accettate quali antecedenti silenti in quanto non hanno mai provocato disturbi in passato.
La situazione risulta grave e preoccupante, con rischio d'invalidità se non si prendono immediatamente tutte le misure necessarie per tentare di migliorarla il meglio possibile. Per ciò si propone il ricovero presso la Clinica __________ o presso la Clinica __________ per terapia riabilitativa intensiva durante almeno 3 settimane.
Per intanto l'inabilità lavorativa completa è ancora giustificata"
(doc. _).
Durante il periodo 11 luglio-3 agosto 1995, __________ è rimasto degente presso la Clinica __________, a scopo riabilitativo.
All'entrata, i medici hanno diagnosticato uno stato dopo incidente della circolazione con colpo di frusta cervicale, cefalea occipito-nucale e frontale intermittente, disturbi di attenzione, di concentrazione e labilità emotiva residuale nonché raddrizzamento della colonna cervicale e anterolistesi C5-C6. Dal rapporto d'uscita dell'8 agosto 1995 risulta che, alla dimissione, l'assicurato presentava "… una migliorata mobilizzazione del rachide cervicale con scomparsa della cefalea occipito-frontale e dei disturbi di labilità cognitiva ed emotiva correlati" (cfr. doc. _).
In data 5 settembre 1995 ha avuto luogo una seconda visita di controllo presso il dottor __________, il quale ha fatto stato della presenza di un "corteo tradizionale dei disturbi da colpo di frusta cervicale":
" (…).
Nulla sembra esagerato, anzi la correlazione tra le lamentele ed il reperto clinico non desta il sospetto di sovraccarico. Le parestesie accusate alle mani e alla gamba destra potrebbero eventualmente essere di natura respiratoria, cioè legate ad una forma d'iperventilazione con alcalosi nei momenti in cui i dolori non vengono più tollerati. Ovviamente l'assicurato risulta molto preoccupato, dando anche dei segni di stato depressivo reattivo, non riuscendo più a dormire bene e dovendo far fronte non solo ai disturbi cervicali ma soprattutto alle forti cefalee a mò di casco presenti quasi tutta la giornata e accompagnate da una sensazione di nausea, d'ipersensibilità alla luce e a volte anche di offuscamento della vista, in particolare nei momenti di concentrazione, leggendo o parlando con qualcuno. Tutti questi disturbi sono tipici della sindrome da colpo di frusta.
Non c'è dubbio che l'ulteriore inabilità lavorativa è ancora pienamente giustificata.
Ovviamente è venuto a crearsi un circolo vizioso di tipo "dolore-spasmo-dolore" che si dovrebbe tentare di spezzare in un modo o nell'altro, pena un'invalidità definitiva nonostante la giovane età. Sembra che il medico curante Dr. __________ abbia fatto capire all'assicurato che ormai è giunto al limite delle proprie possibilità. D'altro canto, la riflessoterapia in corso sulle mani e i piedi difficilmente potrà cambiare gran che dal momento che il disturbo è a livello cerebellare e cervicale anche se le indagini più sofisticate (TAC, RMN, EEG ed eventualmente ENG) molto probabilmente non evidenzieranno nulla di particolare. Ciò appunto è anche caratteristico della sindrome da colpo di frusta"
(doc. _, p. 2s.).
Seguendo i suggerimenti del medico di fiducia dell'assicuratore LAINF convenuto, il ricorrente si è quindi sottoposto - peraltro senza ottenere un sostanziale miglioramento - a delle sedute di terapia manuale presso il chiropratico dottor __________ e di terapia neurale presso il dottor __________ medesimo (cfr. doc._).
Dal 18 dicembre 1995 al 20 gennaio 1996, l'assicurato ha nuovamente soggiornato presso la Clinica __________ o, dove ha beneficiato di misure fisioterapiche attive e passive.
I sanitari hanno riferito, da un lato, di una "… netta diminuzione della contrattura della muscolatura cervicale e dorsale, miglioramento della mobilità del collo con una rotazione di 50° bil. e una lateralizzazione di 2/3 e buona mobilità anche del tronco con DDS 3 cm" e, dall'altro, di una "… persistenza della cefalee occipito-frontale intermittente con dolori pulsanti particolarmente forti nella regione temporo-orbitale associati a dei disturbi tipo ipersensibilità alla luce e difficoltà a leggere (…); inoltre disturbi di labilità cognitiva ed emotiva correlati. Il paziente si presenta depresso, isolato, senza impeto malgrado i nostri sforzi di socializzazione. Abbiamo, pertanto, instaurato un trattamento con Anafranil 10 mg 3 v./die per tutta la degenza" (doc. _).
Nel loro referto 26 gennaio 1996, gli specialisti della Clinica __________ hanno inoltre sottolineato l'esistenza di una profonda discrepanza fra i disturbi soggettivamente lamentati da __________ ed i reperti oggettivabili. Essi hanno quindi affermato che, citiamo: "la sintomatologia psichica è attualmente predominante e influenza le sue dolenzie":
" All'uscita il paz. presenta una dissociazione clinico-anamnestica senza segni esterni di sofferenza correlazionati ai dolori da lui riferiti; la sintomatologia psichica è attualmente predominante e influenza le sue dolenzie: Si consiglia un tentativo psicoterapeutico"
(doc. _, p. 2 - la sottolineatura ed il grassetto sono del redattore).
Interrogato dalla __________ a proposito dell'apprezzamento enunciato dai medici di __________, il dottor __________ ha espresso, segnatamente, le considerazioni seguenti:
" (…).
All'occasione di questo secondo soggiorno presso la Clinica __________ l'assicurato è stato accertato e curato veramente bene, tanto da ritenere che ulteriori terapie fisiche non sono più giustificate. Il decorso tuttavia non è soddisfacente per la persistenza di un corteo di disturbi soggettivi in relazione con uno stato depressivo profondo. È quindi attualmente questo stato che rimane in primo piano e deve venir curato da specialisti del ramo.
Si pone tuttavia la domanda di sapere fino a che punto lo stato depressivo può venire considerato una conseguenza diretta o meno del tamponamento posteriore in automobile il 26.03.95.
Il punto importante per me risiede nel fatto che grazie alle terapie ad hoc presso la Clinica __________ l'assicurato ha fatto dei progressi enormi per quanto concerne gli aspetti oggettivabili della patologia cervicale. Da questo punto di vista si può ammettere che la guarigione è avvenuta nella misura del ca 75% se non di più e che il lavoro di cameriere potrebbe venir ripristinato immediatamente nella misura del 50% con progressione scalare fino alla misura massima possibile che dovrebbe essere attorno al 100% entro al massimo 2 mesi. Invece i colleghi della Clinica __________ attestano un'inabilità lavorativa ancora completa dopo la dimissione, ovviamente imputabile solo a fattori psichici.
Il tipo di infortunio subito non costituisce tuttavia un evento traumatico particolarmente tragico, mutilante o tale da aver provocato un cosiddetto spavento intenso che potrebbe eventualmente giustificare una depressione reattiva. Ma non è escluso che l'intensità e la persistenza dei dolori possano provocare, in un soggetto particolarmente sensibile e neurolabile, una percezione alterata della realtà con fissazione su dei disturbi difficilmente oggettivabili. Comunque dubito che un tale stato possa svilupparsi in un soggetto normalmente equilibrato"
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Nell'aprile 1996, __________ è stato periziato, per conto dell'assicuratore infortuni, dal dottor __________, spec. FMH in neurologia, il quale - analogamente ai sanitari della Clinica __________ - ha indicato che i disturbi lamentati hanno un carattere funzionale, ossia senza un sostrato organico oggettivabile:
" VALUTAZIONE: lo stato neurologico, neuropsicologico, l'EEG, l'Ultrasonografia Doppler dei vasi a destinazione cerebrale, la MRI cervicale, si sono rivelati tutti perfettamente normali.
Si tratta di un paziente altrimenti in buona salute che dopo un colpo di frusta cervicale in seguito ad un tamponamento da posteriori, senza trauma cranico, senza segni di commozione cerebrale, ha sviluppato una sindrome tendomiotica diffusa, associata ad una reazione psicoastenica con manifestazioni dal carattere isteriforme, si è rinchiuso in sé stesso, non pratica più alcuna attività, dopo un anno dall'evento malgrado una fisioterapia sicuramente adeguata.
Presenza di cefalee piuttosto di tipo tensivo.
Penso che dal punto di vista organico si possa escludere una lesione, si tratta di disturbi in buona parte funzionali con reazione psicogena estremamente importante, sicuramente inadeguata al trauma ed alla situazione.
Dal punto di vista strettamente neurologico ed anche ortopedico il paziente è abile al lavoro nella misura del 100%.
Si potrebbe eventualmente tentare un trattamento con betabloccanti (Inderal 2x10 fino a 120 mg al dì o Lopresor OROS mite 95 mg 1 al mattino), associando un antidepressivo di tipo Surmontil gocce 15-30 alla sera, eventualmente aumentandone la dose.
Il paziente dovrebbe essere reinserito nella professione il più rapidamente possibile onde evitare un peggioramento della situazione già troppo protratta nel tempo (normalmente si concedono disturbi post-traumatici fino a 6 mesi dopo l'evento).
Se non si riuscisse un inserimento professionale bisognerebbe eventualmente chiedere l'avviso di uno psichiatra"
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Nel marzo 1996, la __________ ha ordinato l'allestimento di una perizia specialistica da parte della __________ für neurologische Rehabilitation di __________, istituto di cura presso il quale l'assicurato è rimasto degente durante il periodo 7-21 maggio 1996.
In questo ambito, __________ è stato valutato dal profilo neurologico, neuropsicologico e psichiatrico (quest'ultima valutazione a cura degli specialisti del Psychiatriezentrum __________ - cfr. doc. _).
I sanitari hanno posto la diagnosi seguente:
" HWS-Distorsionstrauma durch Autounfall vom 26.03.1995 mit/bei:
chronischem zerviko-zephalem Schmerzsyndrom
durch die Schmerzsymptomatik bedingte neuropsychologische Defizite in den Bereichen Aufmerksamkeit und Gedächtnis
reaktives, depressiv gefärbtes Zustandsbild mit Isolations- und Rückzugstendenz (ICD 10 Nr. F32.1)"
(doc. _, p. 28).
I periti hanno affermato che i summenzionati disturbi si trovano, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, in una relazione di causalità naturale con l'infortunio assicurato (fatta eccezione per le alterazioni degenerative esistenti a livello del rachide cervicale, preesistenti - cfr. doc. _, p. 30) e che, d'altra parte, dagli accertamenti eseguiti non risulta alcuna indicazione di aggravamento, simulazione o dissimulazione:
" Das von Herrn __________ gezeigte Beschwerdebild mit einem ausgeprägten zerviko-zephalen Schmerzsyndrom ist häufig nach HWS-Distorsionstraumen anzutreffen. Durch den Unfall vom 26. März 1995 ist es zu einer Hyperextension der HWS ohne augenscheinlichen Kopfanprall gekommen.
Der nachfolgende Aufprall auf das vor ihm fahrende Fahrzeug war von geringfügiger Intensistät, ohne Schäden an den Fahrzeugen zu verursachen, und hat in der Unfalldynamik keinen Stellenwert.
Die genauen Ursachen, die zu der Schmerzentwicklung nach HWSDistorsionstraumen führen können, sind noch nicht endgültig geklärt. Mehrere Faktoren werden diskutiert: Stauchung einzelner Wirbelgelenke, Kapselzerrung, Überdehnungen von Bändern, Überdehnungen und Teilüberreissungen muskulärer Strukturen, Bildung von Oedemen oder Hämatomen die zur Aktivierung von Rezeptoren, Nocirezeptoren und Schmerzfasern führen können.
Die, in den radiologischen Untersuchungen vom 26. März und 19. Juni 1995 festgestellten diskreten degenerativen Veränderungen der HWS sind als Vorzustand einzustufen.
Neben der chronischen Schmerzsymptomatik besteht, wie im psychiatrischen Zusatzgutachten beschrieben, eine intrapsychische Verarbeitung der Unfallfolgen, die von neurotischen Abwehrmechanismen geprägt ist. Diese äussern sich nach aussen in Form einer eindeutigen Regression mit depressivem Zustandsbild, ausserdem werden sie in unbewusster Weise zum Verdrängen von Angst und zur Bewältigung der veränderten Situation aufrecht erhalten. Der intrapsychische Konflikt ruht dabei auf der Unvereinbarkeit von Streben und der Autonomie auf der einen Seite und dem Erleben der körperlichen Bindung auf der anderen Seite und somit zu einer massiven Frustration. Ausserdem entsprechen die persistierenden Schmerzen einer chronifizierten Traumatisierung mit Ausbildung von Angstgefühlen. Aus diesen Mechanismen resultiert das reaktiv depressiv gefärbte Zustandsbild, einhergehend mit einer Isolations-und Rückzugstendenz des Patienten.
Der Unfall vom 26. März 1995 wird mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als kausal für die erhobenen Diagnosen angesehen.
Vor dem Unfall hat der Proband über keinerlei Beschwerden seitens der HWS geklagt, auch wenn die radiologisch objektivierbaren degenerativen Veränderungen der HWS mit überwiegender Wahrscheinlichkeit schon vor dem Unfall bestanden haben. Hierbei ist anzumerken, dass nach wissenschaftlichen Erkenntnissen die Korrelation zwischen Wirbelsäulenbeschwerden und nachgewiesenen degenerativen Veränderungen der Wirbelsäule nur sehr gering ist. Weiterhin zeigte sich Herr __________ vor dem Unfall psychosozial stabil, lebenstüchtig und leistungsorientiert. Es kann davon ausgegangen werden, dass prätraumatisch weder eine manifeste neurotische Persönlichkeitsstörung noch eine psychische Erkrankung vorbestanden haben, so dass der Unfall vom 26. März 1995 mit der daraus resultierenden Schmerzsymptomatik als Auslöser für das reaktive depressive Zustandsbild gelten müssten.
Die Altagsrelevanz der vom Probanden gezeigten Beschwerden ist eindrücklich. Seit dem Unfallereignis ist Herr __________ arbeitsunfähig und mittlerweile ist es zu einem fast vollständigen sozialen Rückzug gekommen. Er verbringt seinen Alltag praktisch gänzlich zu Hause bei seinen Eltern, aber auch hier isoliert sich der Proband, indem er sich vor allem in sein Zimmer zurück zieht. Auch zu Hause verrichtet Herr __________ keine Tätigkeiten mehr." (doc. _)
Queste invece le considerazioni espresse dai medici della Clinica di neuroriabilitazione di __________ a proposito del prosieguo terapeutico:
" ad 15
È stato raggiunto lo stato finale? Se no, quali altre misure terapeutiche proponete? Quando sarà possibile prendere posizione in merito alla stabilizzazione dello stato di salute?
Se la fissazione sulle conseguenze dell'infortunio dovesse persistere, la prognosi del signor __________ deve essere valutata non favorevole. Ciò nonostante, riteniamo che lo stato finale non sia ancora stato raggiunto. In questo giovane paziente di 24 anni non si dovrebbe trascurare nulla per cercare di ottenere un miglioramento della sintomatologia del dolore e della reazione depressiva, nonché per permettere al paziente di riacquistare la capacità lavorativa e di uscire dall'isolamento sociale. Dal punto di vista terapeutico, proponiamo un aumento sensibile dei farmaci antidepressivi, accompagnati da fisioterapia locale e da tecniche di massaggio puntuali. Riteniamo inoltre che sia particolarmente importante un trattamento psicoterapeutico. Al momento questa forma terapeutica non è praticamente proponibile al paziente, a causa della fissazione su una origine somatica dei disturbi. A questo proposito. Sarebbe auspicabile la sensibilizzazione sulla necessità di un trattamento psicoterapeutico da parte di una persona di fiducia. Se il paziente dovesse decidersi a seguire i trattamenti summenzionati, occorre prevedere una durata terapeutica piuttosto lunga (almeno 18 mesi).
Soltanto al termine di questa terapia, si potrà prendere posizione sullo stato finale"
(doc. _, p. 5 - traduzione in italiano della perizia 7.12.1996)
e, infine, riguardo all'esigibilità lavorativa:
" ad. 19
Quali lavori si possono ancora pretendere dal signor __________? In quale misura? Attualmente, in quali attività in generale e in quale misura è limitato il signor __________?
Attualmente, il signor __________ è inabile al 100%. Questa incapacità lavorativa è causata dalla sintomatologia del dolore cronica e dalla fissazione sulle conseguenze dell'infortunio, accompagnate da uno stato depressivo reattivo e da una tendenza all'isolamento ed al ripiego su se stesso. Dal punto di vista puramente somatico, non ci sono indicazioni che permettano di affermare che sostanzialmente non è più possibile l'esercizio della professione di meccanico o di cameriere.
ad. 20
Sussiste la possibilità di un'assuefazione e/o di un adattamento e quindi di un futuro miglioramento della capacità lavorativa? In quali tempi? In quale misura?
In presenza di una fissazione immutata sulle conseguenze dell'infortunio, una reintegrazione nel mondo del lavoro è piuttosto improbabile. Solo con l'applicazione delle misure di trattamento proposte è possibile valutare se si potrà risolvere il problema della fissazione. Ammesso che ciò riesca, in data odierna non possiamo prevedere in quale misura il paziente riacquisterà la capacità lavorativa"
(doc. _, p. 6-7 - traduzione in italiano della perizia 7.12.1996).
Dalla documentazione all'inserto risulta che __________ è effettivamente entrato in cura presso il dottor __________, specialista in psichiatria presso l'Ospedale di __________, il quale ha diagnosticato un disturbo depressivo maggiore grave (ICD 10 - F 32.2) e predisposto un trattamento integrato (psicoterapia individuale e psicofarmacologia - cfr. doc. _).
Da notare che il medico curante dell'assicurato, il dottor __________, in data 23 maggio 1997, ha sottolineato la scarsa collaborazione del suo paziente (cfr. doc. _: "Paziente non molto collaborante, in attesa di risposte"), mentre che, con il certificato datato 26 agosto 1997, egli ha riferito che, anormalmente, la terapia psichiatrica non aveva portato ad un miglioramento evidente (cfr. doc. _: "Possibilità di risultati della terapia psichiatrica anche se anormalmente non si è avuto un miglioramento evidente").
Dal 20 gennaio al 3 marzo 1999, il ricorrente è rimasto ospedalizzato presso il Centro di riabilitazione di __________, dove è stato sottoposto a dei trattamenti pluridisciplinari.
Questo, in particolare, il contenuto del rapporto d'uscita del 6 aprile 1999:
" (…).
Zusammenfassend lagen die therapeutischen Hauptziele in der Verbesserung der psychophysischen Belastbarkeit sowie in einer besseren Akzeptanz und Verarbeitung der Unfallfolgen. Durch die erwähnten therapeutischen Massnahmen konnte eine geringgradige Beeinflussung von Beschwerden und befunden erreicht werden.
Bezüglich der Instabilität im Segment C4/5, die in den Funktionsaufnahmen vom 19.6.1995 offensichtlich wurde und durch eine Kontrollaufnahme bei uns bestätigt werden konnte, gelangte der Patient mit der Frage nach einer Operation und deren Prognose und Risiken an uns.
PD Dr. med. __________ riet dem Patienten von dieser Operation ab, da seine Schmerzsymptomatik keine Korrelation zu dem Instabilen Segment zeigt. Ausserdem würde eine solche Operation sehr wahrscheinlich keine positiven Einfluss auf eine Kopfschmerzen haben.
Wir empfahlen Herrn __________ eine konsequente medikamentöse Schmerztherapie und begannen diese mit Tramal. Hierdurch konnte eine leichte Schmerzreduktion erreicht werden.
Unseres Erachtens ist die bestehende erhebliche Beschwerdesymptomatik Ausdruck eines nahezu erreichten Endzustandes. Auch durch eine Operation lässt sich unseres Erachtens keine wesentliche Verbesserung des Beschwerdezustandes erreichen, allein eine medikamentöse Therapie, ein gutes Coping und erhöhte Akzeptanz des Patienten könnten eine leichte Verbesserung seiner Beschwerden bewirken.
So gesehen scheint eine berufliche Reintegration zur Zeit nicht realisierbar zu sein"
(doc. _).
In data 23 marzo 2000, il dottor __________ ha certificato un'abilità lavorativa del 25% a contare dal 24 marzo 2000 (cfr. doc. _ e allegati).
Nel quadro della procedura d'opposizione, __________ ha prodotto la relazione medica 14 giugno 2000 del dottor __________, spec. FMH in chirurgia, il quale ha essenzialmente ribadito la chiara eziologia traumatica dei disturbi lamentati dall'assicurato:
" (…).
Si tratta di un paziente di 28 anni in buone condizioni generali che nel 1995 subì un trauma distorsivo della colonna cervicale dopo tamponamento dal retro.
Furono effettuate terapie multiple con scarso successo a parte un miglioramento solo passeggero con la Neuraltherapie.
Il signor __________ non è un simulante ed i disturbi lamentati sono credibili anche se non tutti oggettivabili.
Disgraziatamente ci troviamo di fronte ad un caso molto sfavorevole ed inquietante con un grande rischio di invalidità.
Convivendo sempre con sindrome dolorosa ed afflitto dall'impossibilità di lavorare, è umano l'installarsi di un quadro tendente alla depressione, all'isolazione, alla frustrazione ed all'introversione.
Orami sono passati 5 anni dall'infortunio, i disturbi si sono cronicizzati e non penso che attualmente si possa sperare ad una restitutio ad integrum.
In ogni caso però bisognerà cercare di alleviare per quanto sia possibile, i dolori che lo affliggono.
Per quanto concerne la causalità penso che non vi siano dubbi, come anche certificato dai medici della clinica di __________: si tratta di una conseguenza dell'infortunio avvenuto nel 1995"
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Analoghe indicazioni si ritrovano, del resto, nel certificato del 12 aprile 2001 allestito sempre dal dottor __________ (cfr. doc. _).
2.10. Una attenta valutazione della documentazione medica agli atti permette di affermare che nessuno degli specialisti che hanno avuto modo, man mano, di visitare __________, é riuscito ad oggettivare delle lesioni strutturali di carattere post-traumatico, suscettibili di spiegare la sintomatologia accusata dall’assicurato.
L'instabilità segmentale C4/5 a cui si fa riferimento nel rapporto d'uscita 6 aprile 1999 della __________ (cfr. doc. _, p. 5), va ritenuta preesistente all'infortunio assicurato, così come risulta dalla perizia 7 dicembre 1996 della __________ für neurologische Rehabilitation di __________ (cfr. doc. _, p. 29: "Die, in den radiologischen Untersuchungen vom 26.März und 19. Juni 1995 festgestellten diskreten degenerativen Veränderungen der HWS, sind als Vorzustand einzustufen"
Il TCA si trova, pertanto, confrontato ad un caso in cui i disturbi avvertiti dall’insorgente non hanno potuto trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo. Normalmente, in casi del genere, la decisione non potrà che essere sfavorevole all’interessato, nella misura in cui, non essendo stata individuata, sul piano medico-scientifico, l’origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l’esistenza di una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrschein- lichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres”).
Con la giurisprudenza inaugurata con la nota sentenza S. (cfr. consid. 2.6.), il TFA si é, tuttavia, scostato dal summenzionato principio, quando si é in presenza di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale (idem per quel che riguarda i traumi equivalenti
Al proposito, la nostra Corte federale ha ricordato che il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.
2.11. In casu, questa Corte può ammettere che __________, in occasione dell'incidente della circolazione del 26 marzo 1995, ha riportato una distorsione alla colonna cervicale secondo un meccanismo del tipo "colpo di frusta".
Questa circostanza emerge, fra l'altro, dalla perizia del 7 dicembre 1996 della __________ für neurologische Rehabilitation di __________d, i cui specialisti hanno esplicitamente indicato che a causa del noto tamponamento, il ricorrente ha accusato una distorsione cervicale in iperestensione, senza contusione del capo (cfr. doc. _, p. 28: "Durch den Unfall vom 26. März 1995 ist es zu einer Hyperextension der HWS ohne augenscheinlichen Kopfanprall gekommen"; cfr., pure, la perizia 7 marzo 2001 del dottor __________, già __________ del Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di __________, ordinata dal TCA nel quadro della causa Z., inc. 35.2000.3, in cui si afferma che il movimento di iperestensione, senza contusione del capo, è tipico di un trauma d'accelerazione. Il successivo movimento all'indietro è per contro irrilevante).
Alla luce soprattutto del summenzionato referto peritale della Clinica di neuroriabilitazione di __________, va inoltre ammesso che i disturbi di cui soffre __________ costituiscono una naturale conseguenza dell'evento traumatico del marzo 1995 (cfr. doc. _, p. 29: "Der Unfall vom 26. März 1995 wird mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als kausal für die erhobenen Diagnosen angesehen"; cfr., pure, la risposta fornita al quesito n. 17).
L'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato, non è d'altronde mai stata messa in dubbio dall'assicuratore LAINF convenuto.
2.12. L'esistenza di un rapporto di causalità naturale non è comunque sufficiente per impegnare la responsabilità della __________.
In effetti, si tratta ancora di esaminare l’adeguatezza del legame causale fra i disturbi di cui è portatore l’assicurato e l’evento infortunistico del 26 marzo 1995.
Trattandosi di una questione di natura meramente giuridica e visto che il nesso di causalità naturale è stato ammesso (cfr. consid. 2.11.), lo scrivente TCA può dunque rinunciare ad ordinare la perizia medica giudiziaria più volte richiesta dal ricorrente.
Preliminarmente, vanno qui richiamati i principi giurisprudenziali evocati al considerando 2.8. in fine.
Sulla scorta della documentazione medica presente all'inserto e dei dettami giurisprudenziali suevocati, lo scrivente TCA ritiene che le turbe psichiche accusate da __________ si trovavano in primo piano rispetto ai disturbi rientranti nel quadro clinico tipico di un trauma distorsivo al rachide cervicale.
Nella presente fattispecie, si è infatti assistito ad una progressiva sovrapposizione di disturbi di natura psichica, i quali hanno viepiù assunto un ruolo predominante per rapporto ai restanti disturbi.
A questo proposito, va osservato che già gli specialisti della Clinica di riabilitazione __________, in occasione della degenza 18 dicembre 1995-20 gennaio 1996, hanno affermato che la sintomatologia psichica appariva predominante e che influenzava negativamente i disturbi organici (cfr. doc. _: "All'uscita il paz. presenta una dissociazione clinico-anamnestica senza segni esterni di sofferenze correlazionati ai dolori da lui riferiti; la sintomatologia psichica è attualmente predominante e influenza le sue dolenzie. Si consiglia un tentativo psicoterapeutico").
La presenza di un chiaro sovraccarico psicogeno è poi stata espressamente riconosciuta dal neurologo dottor __________, autore del rapporto datato 22 aprile 1996 (cfr. doc. _: "Si tratta di un paziente altrimenti in buona salute che dopo un colpo di frusta cervicale in seguito ad un tamponamento da posteriori, senza trauma cranico, senza segni di commozione cerebrale, ha sviluppato una sindrome tendomiotica diffusa, associata ad una reazione psicoastenica con manifestazioni dal carattere isteriforme, si è rinchiuso in se stesso, non pratica più alcuna attività, dopo un anno dall'evento malgrado una fisioterapia sicuramente adeguata. Presenza di cefalee piuttosto di tipo tensivo. Penso che dal punto di vista organico si possa escludere una lesione, si tratta di disturbi in buona parte funzionali con reazione psicogena estremamente importante, sicuramente inadeguata al trauma ed alla situazione. Dal punto di vista strettamente neurologico ed anche ortopedico il paziente è abile al lavoro nella misura del 100% - la sottolineatura è del redattore).
Delle indicazioni in questo senso emergono anche dalla perizia 7 dicembre 1996 allestita dalla __________ für neurologische Rehabilitation di __________.
Da un canto, gli specialisti vallesani - nel discutere l'ulteriore approccio terapeutico
" Aus therapeutischen Sicht schlagen wir eine deutliche Erhöhung der antidepressiven Medikation, einhergehend mit lokaler Physiotherapie und gezielten Massagetechniken vor. Von äusserster Wichtigkeit wäre auch eine gleichzeitige psychotherapeutische Behandlung. Dieser Therapieform ist der Proband zur Zeit aber aufgrund eines primär somatischen Krankheitsverständnisses kaum zugänglich"
(cfr. doc. _, p. 35).
Le modalità secondo cui si è instaurata questa patologia psichica, sono ben illustrate nella perizia psichiatrica 24 ottobre 1996 del Psychiatriezentrum __________:
" Nella sua personalità primaria, il paziente presenta una struttura semplice, è introverso, inibito a livello aggressivo, con uno stretto legame con la famiglia d'origine. Fino all'incidente, era stabile sul piano psicosociale, volonteroso ed efficiente. Si può dedurre che prima del trauma non sussistesse né un disturbo della personalità neurotico manifesto né un'affezione psichica. A livello anamnestico troviamo unicamente indicazioni che permettono di dedurre che il paziente evitava le situazioni conflittuali e, in caso di conflitto, si ritirava nella sua famiglia d'origine.
Dopo l'incidente della circolazione __________, è intervenuta una chiara rottura nella linea di vita del paziente. L'elaborazione intrapsichica delle conseguenze dell'infortunio è caratterizzata da meccanismi di difesa neurotici che si manifestano verso l'esterno sotto forma di una regressione impressionante con stato depressivo. Tale atteggiamento viene mantenuto inconsciamente per potere reprimere la paura e per fare fronte al proprio quadro mutato. Il conflitto intrapsichico si basa sull'incompatibilità tra l'aspirazione all'integrazione ed all'autonomia da un lato e il fatto di vivere il suo handicap fisico dall'altro. La conseguenza di questa incompatibilità è una grande frustrazione. I dolori persistenti riflettono inoltre un traumatismo cronicizzato con formazione di sensi di paura. Il paziente deve difendersi da questi due fenomeni - frustrazione e paura - con meccanismi neurotici. In primo piano, troviamo una regressione impressionante che - tuttavia ad un prezzo elevato - garantisce questa difesa. Questa forma di elaborazione disfunzionale del trauma (coping) può essere mantenuta soltanto se, nell'ambito della regressione, le funzioni dell' "io" vengono assunte da partner di interazione (nel nostro caso i genitori).
Nel paziente non sussistono indicazioni di una tendenza all'aggravamento o alla rivendicazione. I disturbi da lui lamentati sono oggettivabili e credibili. A causa di un'interpretazione somatica primaria della malattia, le misure terapeutiche possono avere successo in particolare in questo campo. Sul piano psicoterapeutico, a causa della struttura della sua personalità e dei meccanismi di difesa instauratisi, egli non è disponibile per un'analisi. Per contro, ci sembra sensato proseguire il trattamento antidepressivo iniziato, aumentando il dosaggio. In data odierna il paziente è da considerare inabile al lavoro al 100%. Un eventuale reinserimento nel mondo del lavoro non è possibile fin tanto che persisterà la fissazione sulle conseguenze dell'infortunio"
(doc. _ - traduzione in italiano della perizia 24.10.1996).
D'altro canto, nell'affontare la questione della reintegrazione professionale, i sanitari della Clinica di neuroriabilitazione di __________ hanno manifestato il parere secondo cui - da un mero profilo somatico e neuropsicologico (cfr. doc. _, risposta al quesito n. 19 in fine: "Aus rein somatischer und neuropsychologischer Sicht …") - non vi sono indizi che permettano di concludere che __________ non sarebbe più in grado di esercitare l'attività di meccanico oppure quella di cameriere. Nondimeno - a causa della nota fissazione sulle conseguenze organiche dell'infortunio - una sua reintegrazione nel mondo del lavoro appare difficilmente raggiungibile (cfr. doc. _, risposta al quesito n. 20: "Bei einer gleichbleibenden Fixierung auf die Unfallfolgen ist eine Reintegration in die Arbeitswelt kaum mehr zu erreichen").
In simili condizioni, come visto al consid. 2.7. in fine, la valutazione dell'adeguatezza del legame causale non va eseguita in applicazione della giurisprudenza vigente in materia di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (cfr. DTF 117 V 359 e 123 V 99 consid. 2a), bensì dal profilo di un'elaborazione psichica abnorme dopo infortunio (DTF 115 V 135ss.).
2.13. Occorre, avantutto, procedere alla classificazione dell'infortunio occorso all'insorgente.
Sulla scorta della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso a __________ non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi. Si tratta, tutt'al più, di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.
L’assicurato é rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale fra i più banali: dalle tavole processuali emerge, infatti, che il veicolo su cui viaggiava, una __________, era fermo in colonna, quando é stato tamponato dalla conducente della vettura che lo seguiva, una __________. L'autovettura di __________ è quindi stata spinta contro quella che la precedeva.
La vettura del ricorrente ha riportato danni materiali tutto sommato assai contenuti (la struttura portante non é stata toccata). Questi danni hanno interessato soprattutto la sua parte posteriore. Così come risulta dalla documentazione fotografica presente nell'incarto della __________, la parte anteriore è stata solo leggermente danneggiata.
D'altra parte, se __________ ha liquidato il sinistro come "danno totale", ciò é avvenuto in ragione piuttosto della vetustà del veicolo di proprietà dell'assicurato (cfr. la perizia d'autoveicoli 4 aprile 1995 presente nell'incarto dell'__________).
Tale valutazione è conforme ad una ormai affermata prassi federale (cfr. STFA del 21 giugno 1999 nella causa E., U 128/98 e riferimenti ivi menzionati, in cui la nostra Corte federale ha ricordato di avere deciso proprio in questo senso, trattandosi di collisioni analoghe avvenute in prossimità di un semaforo oppure di un passaggio pedonale).
Il giudice é quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.5.. Per ammettere l’adeguatezza sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati o la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Va preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U341 p. 409 e RAMI 1993 U166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Né l’incidente della circolazione stradale del 26 marzo 1995 si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari né il ricorrente ha riportato delle lesioni particolarmente gravi (cfr. STFA del 21 giugno 1999 succitata, in cui il TFA ha espressamente negato la realizzazione di quest'ultimo criterio di rilievo, trattandosi di un assicurato che aveva riportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale a causa di un incidente della circolazione stradale; cfr., sempre nello stesso senso, la STFA del 31 maggio 2001 nella causa W., U 190/00).
D'altra parte, questa Corte ritiene che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente lunga della cura medica né di rilevanti complicazioni né, tantomeno, di un trattamento medico errato che ha notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati soltanto i disturbi somatici (cfr. giurisprudenza succitata).
Si constata, segnatamente, che - già a distanza di circa 9 mesi dall'evento traumatico, precisamente in occasione della degenza 18 dicembre 1995-20 gennaio 1996 - i sanitari della Clinica __________ hanno avuto modo d'appurare che la sintomatologia algica accusata da __________ era influenzata da disturbi di natura psichica, tanto è vero che, alla dimissione, essi hanno prescritto la somministrazione di un antidepressivo (Anafranil) e suggerito un tentativo psicoterapeutico (cfr. doc. _, p. 2).
Ad una identica conclusione è pervenuto il dottor __________, spec. FMH in neurologia, il quale ha indicato che l'insorgente lamentava dei, citiamo: "… disturbi in buona parte funzionali con reazione psicogena estremamente importante, sicuramente inadeguata al trauma ed alla situazione". Dal punto di vista terapeutico, il suddetto neurologo si é altresì limitato a prescrivere l'assunzione di un betabloccante (Inderal) e di un antidepressivo (Surmontil). Da notare ancora che il dottor __________ - tenuto conto dei soli postumi organici - ha giudicato __________ senz'altro in grado di riprendere un'attività lavorativa (cfr. doc. _, p. 4).
Analoghe indicazioni si ritrovano nella perizia del 7 dicembre 1996 della __________ für neurologische Rehabilitation di __________, i cui sanitari hanno specialmente posto in luce l'esistenza di una fissazione da parte dell'insorgente sulle conseguenze somatiche dell'infortunio del marzo 1995, affezione che ha contribuito tanto al mantenimento della sintomatologia dolorifica quanto all'insuccesso della cura psichiatrica. In questo ordine d'idee, non può essere ignorata la circostanza che gli specialisti __________, all'uscita dalla clinica, hanno raccomandato all'assicurato di aumentare sensibilmente il dosaggio di farmaci antidepressivi e, soprattutto, d'iniziare un trattamento psicoterapeutico, misura quest'ultima considerata però difficilmente praticabile proprio a causa della nota fissazione sulle conseguenze somatiche dell'infortunio (cfr. doc. _, p. 35: "Aus therapeutischen Sicht schlagen wir eine deutliche Erhöhung der antidepressiven Medikation, einhergehend mit lokaler Physiotherapie und gezielten Massagetechniken vor. Von äusserster Wichtigkeit wäre auch eine gleichzeitige psychotherapeutische Behandlung. Dieser Therapieform ist der Proband zur Zeit aber aufgrund eines primär somatischen Krankheitsverständnisses kaum zugänglich").
Si è quindi assistito allo sviluppo di un'importante discrepanza fra lo stato soggettivo ed i reperti effettivamente oggettivabili, discrepanza verosimilmente da attribuire ad un progressivo sovraccarico psicogeno (cfr, al riguardo, il doc. _), sicché i provvedimenti terapeutici applicati a __________, in realtà, non erano ben presto più (o, nella migliore delle ipotesi, lo erano soltanto in parte) destinati a curare dei disturbi puramente somatici, conseguenze dell'evento infortunistico del marzo 1995 e, come tali, non possono essere presi in considerazione nella valutazione dell'adeguatezza del nesso di causalità.
Visto quanto precede, questo Tribunale non può ritenere realizzato nemmeno il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio assicurato. Da notare, al riguardo, che il dottor __________, in data 15 febbraio 1996, ha affermato che, citiamo: "… il lavoro di cameriere potrebbe venir ripristinato immediatamente nella misura del 50% con progressione scalare fino alla misura massima possibile che dovrebbe essere attorno al 100% entro al massimo 2 mesi. Invece i colleghi della Clinica __________ attestano un'inabilità lavorativa ancora completa dopo la dimissione, ovviamente imputabile solo a fattori psichici" (doc. _), tesi condivisa pure dal dottor __________, neurologo, il quale, in occasione della visita peritale del 28 febbraio 1996, ha sostenuto che "dal punto di vista strettamente neurologico ed anche ortopedico il paziente è abile al lavoro nella misura del 100%" (cfr. doc. _, p. 4 - la sottolineatura è del redattore). D'altronde, anche gli specialisti della Clinica di neuroriabilitazione di __________ si sono espressi in questo senso, dichiarando che - da un punto di vista somatico e neuropsicologico - non vi sono elementi che permettano di concludere che __________ non sarebbe più in grado di esercitare l'attività di meccanico oppure quella di cameriere (cfr. doc. _, risposta al quesito n. 19).
Infine, sapere se il criterio dei dolori somatici persistenti sia o meno soddisfatto non è qui determinante, siccome questo criterio, da solo, non sarebbe comunque sufficiente per ammettere l'adeguatezza della relazione di causalità fra l'evento del 26 marzo 1995 e le turbe psicogene accusate dall'insorgente.
In una sentenza del 12 maggio 2000 nella causa F., U 339/98, il TFA ha precisato che, in presenza di un evento infortunistico di grado medio al limite della categoria inferiore, per riconoscere l'esistenza di un legame causale adeguato è sufficiente, ma pure necessario, che tre criteri di rilievo siano soddisfatti con una certa intensità (cfr., pure, M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in SBVR, n. 41 p. 18).
In ogni caso, va sottolineato il fatto che i disturbi somatici accusati dal ricorrente sono chiaramente influenzati dalla problematica esistente a livello psichico.
Se ne deduce che l’infortunio del 26 marzo 1995 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui __________ è sofferente: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.
A mente di questa Corte, la documentazione versata agli atti dimostra che i presupposti per negare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata erano già dati il 4 marzo 1998 (e cioè a quasi tre anni dall'infortunio), momento a partire dal quale la __________ ha negato il proprio obbligo contributivo (seppure per delle ragioni differenti, cfr. consid. 2.1.).
Pertanto
2.14. Giusta l'art. 52 cpv. 1 LAINF, le prestazioni indebitamente ottenute vanno restituite.
Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non é stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui é senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA non pubblicata del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 2000 N. 40, pag. 208; SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti, DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b), pag. 79 e 80).
Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
In questo caso, l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b), pag. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
I principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente, sono da restituire a norma dell’art. 52 LAINF, e questo anche se le prestazioni oggetto di restituzione non sono state erogate con una decisione formale (cfr. STFA del 28 marzo 2001 nella causa P., U 13/00, e riferimenti ivi menzionati).
In casu, il TCA ha, da parte sua, accertato che il diritto a prestazioni si è estinto già a contare dal 4 marzo 1998. Sarà compito dell'assicuratore infortuni convenuto esaminare se siano o meno adempiuti i presupposti per la restituzione delle prestazioni versate a torto (cfr. DTF 126 V 399ss.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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