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Numero d'incarto:
36.2003.58
Data decisione, Autorità:
21.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.58
ir/gm
Lugano
21 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 2 luglio 2003
interposto da
contro
la decisione del 4 giugno 2003 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
letti ed esaminati gli atti;
vista la lettera 9 luglio 2003 della parte
convenuta che precisa di aver annullato la decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1
della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche il ricorrente,
con scritto 15 luglio 2003 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso
alla luce del succitato scritto 9 luglio 2003 dell'Ufficio assicurazione
malattia;
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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