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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2003.36
Data decisione, Autorità: 07.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 36.2003.36
IR/cd
Lugano 7 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 27 marzo 2003 interposto da
rappr. da: __________
contro
Cassa malati __________
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto,
in fatto
1.1. Con atto del 27 marzo 2003 __________, si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni sostanzialmente al fine di ottenere dal proprio assicuratore, la __________, una decisione su opposizione in ambito LAMal.
In particolare il signor __________ ha domandato a __________ l’assunzione dei costi di trasporto per indagini mediche subite nella Svizzera interna.
Con scritto dell’11 luglio 2002 __________, come rammenta il ricorrente nel suo gravame, ha negato un suo obbligo di prestazione, rifiuto contestato dalla patrocinatrice del ricorrente. Il successivo 19 dicembre 2002 __________ ha emanato una decisione formale soggetta ad opposizione e l’assicurato si è formalmente opposto alla stessa con scritto del 23 dicembre 2002.
non ha emanato una decisione su opposizione prima dell'inoltro del gravame.
1.2. Nelle more della procedura, ossia successivamente all’intimazione del ricorso, la patrocinatrice del ricorrente ha comunicato al TCA come:
"(…)
Con raccomandata del 31.3.2003, pervenuta alla scrivente legale il 2.4.2003, la __________ ha emesso la decisione su opposizione negando,
com'era prevedibile, l'applicazione dell'art. 25 cpv. 2 lettera g LAMal e
dunque il rimborso minimo di fr. 500.--.
Parimenti nella decisione su opposizione viene impartito un termine
di 30 giorni per presentare ricorso.
Visto quanto precede, dato che il ricorso già è stato presentato il
27.3.2003 in applicazione dell'art. 56 cpv. 1 LPGA, si chiede che esso
sia considerato un ricorso ai sensi dell'art. 56 cpv. 1 LPGA in modo
che la scrivente legale non debba insinuare un nuovo ricorso che
avrebbe lo stesso contenuto di quello presentato il 27.3.2003."
(cfr. doc. _)
A tale scritto __________ ha annesso la decisione su opposizione 31 marzo 2003. Dal canto suo __________ non ha comunicato nulla direttamente al TCA.
In diritto
In ordine
2.1. Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, che tuttavia non è applicabile al caso di specie – costituito da un ricorso per denegata giustizia fondato su di una decisione emanata ancora nel corso del 2002 - considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per cui, ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.
2.2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.3. Con il gravame l'insorgente lamenta la mancata emanazione di una decisione su opposizione e chiede la condanna dell’assicuratore malattie al versamento di prestazioni. In realtà il gravame va qualificato come ricorso per denegata giustizia poiché __________ non ha emanato, prima del 31 marzo 2003, la decisione su opposizione dovuta.
Giusta l'art. 80 capoverso 1 LAMal vigente fino alla fine del 2002, se l'assicurato non accettava una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo doveva emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato.
Il capoverso 2 della medesima norma prevedeva che l'assicuratore doveva motivare la decisione ed indicare il rimedio giuridico; la notifica irregolare di una decisione non poteva essere di pregiudizio all'assicurato.
Le decisioni rese dagli assicuratori sulla base del citato art. 80 vLAMal erano poi impugnabili facendo opposizione entro 30 giorni all'organo che le ha notificate (art. 85 cpv. 1 vLAMal). La procedura d'opposizione era gratuita (art. 85 cpv. 2 vLAMal). Entro trenta giorni l'assicurato poteva impugnare mediante ricorso la decisione su opposizione davanti a questo Tribunale (art. 86 cpv. 1 vLAMal). Se tale termine trascorreva infruttuoso, le decisioni dell'assicuratore acquistavano forza di cosa giudicata.
Questo era l'iter procedurale posto in essere dalla LAMal nel caso di richieste di prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore sino al 31 dicembre 2002. Dal
1° gennaio 2003 la procedura, come detto, è retta dalla nuova LPGA e dalle nuove norme degli artt. 80 e segg. LAMal, e non è dissimile da quella precedentemente in vigore.
I rapporti fra le parti iniziavano con una richiesta di prestazioni proveniente dall'assicurato (o da un suo rappresentante), a cui faceva seguito una decisione formale dell'assicuratore. In caso di disaccordo, l'assicurato poteva inoltrare al medesimo organo un'opposizione, sulla base della quale veniva emanata una decisione su opposizione cui poteva seguire l'avvio della procedura giudiziaria prevista dall'art. 86 vLAMal.
2.4. In concreto dalla corrispondenza consegnata agli atti non risulta che vi sia stata l'emanazione di una decisione formale su opposizione impugnabile presso questo TCA prima dell’inoltro dell’impugnativa in discussione. In effetti solo dopo il ricorso, che va qualificato quale ricorso per denegata giustizia nel quale comunque la parte ricorrente chiede l’emanazione di un giudizio di merito, l’assicuratore ha emanato la sua decisione su opposizione. Detta decisione sarà ora impugnabile, nei termini di legge, dinanzi a questo TCA.
Non appare infatti ammissibile che il __________ possa impugnare un atto successivo (decisione su opposizione del 31 marzo 2003) con un gravame precedente alla decisione impugnabile. Unicamente la decisione su opposizione è impugnabile come tale al TCA.
In casu quindi, ritenuto come l’amministrazione abbia emesso la decisione dovuta nelle more della procedura ricorsuale, in luogo e vece di presentare una risposta di causa, il gravame in discussione diviene privo d’oggetto e può essere stralciato dai ruoli senza ulteriori formalità. Alla parte ricorrente, sostanzialmente vincitrice in causa, vanno riconosciute ripetibili proporzionate all’impegno necessario alla gestione della procedura. In effetti il ritardo in cui è incorsa l’amministrazione, alla luce della natura della fattispecie (non complessa), dei mesi intercorsi tra la richiesta e l’emanazione della decisione formale nonché dell’assenza di necessità di esperire accertamenti di natura medica, appare ingiustificato. E' quindi equo condannare __________ al versamento alla ricorrente di un importo di CHF 350.- (comprensivo dell’IVA) a titolo di ripetibili in questa sede. Si rammenta invece all’assicurato la possibilità di impugnare la decisione su opposizione nei termini di legge non potendo essere ritenuto il gravame qui in discussione del 27 marzo 2003 quale valido ricorso contro la decisione su opposizione del 31 marzo 2003.
Viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. il ricorso, da ritenere quale gravame per denegata giustizia,
è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto.
Non si prelevano tasse e spese. __________ rifonderà al ricorrente l'importo di CHF 350.-- (comprensivo dell'IVA) a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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