AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2003.16
Data decisione, Autorità: 07.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 36.2003.16
IR/cd
Lugano 7 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2003 di
contro
la decisione del 10 febbraio 2003 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ cittadino italiano domiciliato a __________, coniugato con __________ e padre di __________ e __________ ormai adulti, ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento del premio di Cassa Malati per l'anno 2003.
In uno con la domanda il signor __________ ha prodotto le polizze d'assicurazione e la decisione di tassazione 15 aprile 2002 da cui si deduce un reddito imponibile di CHF 34'557.--.
La domanda non è stata accolta.
1.2. Con lettera 8 gennaio 2003 il signor __________ ha domandato la revisione della decisione in conseguenza al termine del rapporto di lavoro della moglie __________.
Il signor __________ ha prodotto inoltre una attestazione della __________ relativa agli introiti conseguiti nel 2002 ammontanti a CHF 33'720,60.
1.3. L'amministrazione ha respinto la domanda di revisione con le seguenti argomentazioni (decisione 10 febbraio 2003):
" (…)
stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) Reg. LCAM (accertamento del reddito lordo in caso di diminuzione importante dello stesso rispetto al reddito lordo desunto dalla tassazione fiscale applicabile, nel caso di specie quella relativa al biennio fiscale 2001/2002), al momento dell'istanza di sussidio risulta un reddito lordo mensile medio di fr. 4'237.-- (tenuto conto del suo reddito lordo mensile medio comprensivo della tredicesima mensilità e della rendita __________);
osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile medio di fr. 4'237.-- in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per le famiglie senza figli, risulta un reddito determinante pari a fr. 38'000.--;
ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 26.11.2002, hanno diritto al sussidio le famiglie, il cui reddito determinante non supera
fr. 34'000.--;
d e c i d e :
L'istanza di revisione è respinta.
E' confermata la nostra decisione negativa datata 31.10.2002." (cfr. doc. _)
1.4. Con atto del 17 febbraio 2003 __________ si è aggravato a questo TCA contro la decisione 10 febbraio 2003 indicando la cessazione dell'attività lavorativa della moglie.
In merito l'amministrazione ha formulato le seguenti osservazioni:
" (…)
La normativa in oggetto prevede la possibilità di definire il diritto al sussidio a prescindere dai dati fiscali in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile da parametri fiscali applicabili. Per volontà del legislatore, tale normativa è stata introdotta nell'ambito delle disposizioni di diritto cantonale applicabili nell'assicurazione sociale contro le malattie, onde permettere la definizione del diritto al sussidio sulla base della situazione economica più recente per gli assicurati che hanno avuto un peggioramento della propria condizione economica rispetto a quanto esposto in sede fiscale.
Il reddito lordo annuo della parte ricorrente accertato al momento dell'istanza di sussidio risulta dal calcolo seguente (cfr. allegati al doc. n° _):
salario lordo annuo marito = 37'440.00
senza considerare gli assegni familiari,
dal momento che la figlia del ricorrente è
maggiorenne - __________, nata nel __________;
rendita __________: 12 x 1117 = 13'404.00
salario/reddito moglie = 0.00
Totale reddito lordo 50'844.00
=========
L'ammontare summenzionato risulta essere inferiore rispetto al reddito lordo esposto ai fini della notifica di tassazione 2001/2002 (cfr. doc. _ - reddito lordo = 39'088.-- + 27'825.--+ 12'840.--
= fr. 79'753.--).
Il reddito lordo mensile medio della controparte ammonta a fr. 4'237.-- (fr. 50'844 : 12) il che, dopo la relativa conversione in reddito imponibile annuo sulla base delle tabelle ufficiali di conversione (art. 72 cpv. 1 Reg. LCAM) risulta essere superiore al limite che conferisce il diritto al sussidio alle famiglie senza figli giusta l'art. 1 lett. c) DE 26.11.2002." (cfr. doc. _)
Al ricorrente è stata data la possibilità di prendere posizione in merito.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il signor __________ ha impugnato la decisione dell'UAM con cui è stata rifiutata la revisione della decisione con cui è stata negata la concessione del sussidio per l'anno 2003.
Va qui rammentato come un'istanza di revisione del sussidio possa essere formulata, come rammenta l’art. 48 Reg. LCAMal, in caso di emanazione di una decisione di tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento o se dato uno degli estremi dell’art. 67 Reg. LCAMal riportato per esteso più in avanti.
Nel caso concreto a fondamento della domanda di revisione della decisione dell'UAM è stata posta la diminuzione del reddito conseguito dalla famiglia per la perdita del lavoro da parte della signora __________.
Ritenuto come la mancanza di un introito come quello conseguito dall'assicurata sia da ritenere pacificamente una diminuzione importante del reddito, l'UAM ha rettamente operato un accertamento autonomo del reddito famigliare e correttamente - dal profilo formale - proceduto ad un esame di merito della domanda di revisione.
Il ricorso in discussione appare poi ricevibile siccome tempestivo e - ancorché stringato - sufficientemente motivato.
Nel merito
2.3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Per quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002.
Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie.
Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
2.4. Nel caso di specie il signor __________ ha indicato la perdita dell'entrata finanziaria derivata dal lavoro della moglie __________. Questa circostanza ha imposto, ed impone in questa sede, una verifica delle entrate lorde e la loro conversione secondo le apposite tabelle.
2.5. Per l'accertamento autonomo del reddito l'UAM è partito dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti nel caso concreto, alla luce dell'art. 67 Reg.LCAMal, il reddito lordo cui ci si deve riferire é quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui "Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo". Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno, in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal citato, posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
II lordo accertato va poi obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 REgLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante le tabelle appositamente allestite ai sensi dell'art. 72 del medesimo regolamento.
2.6. Per eseguire il calcolo l'amministrazione si è fondata sui dati prodotti agli atti da cui ha desunto un salario annuo nel 2002 per il signor __________ di CHF 34'560.-- cui vanno aggiunti la tredicesima e gli assegni famigliari.
A questo importo va aggiunta poi la rendita di CHF 1'104.-- mensili nel corso del 2002, che ammontata invece a CHF
1'117.-- dall'inizio 2003, versata al ricorrente dalla __________.
Anche senza volere eseguire il calcolo preciso delle entrate con un introito lordo superiore ai 50'000.-- una conversione in reddito imponibile non permette la concessione del sussidio all'assicurato coniugato. In effetti il reddito accertato convertito secondo le tabelle il cui uso è obbligatorio è di quasi 37'000.-- e quindi superiore ai limiti.
Il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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