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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2003.11
Data decisione, Autorità: 31.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 36.2003.11
IR/sc
Lugano 31 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2003 di
contro
la decisione del 3 febbraio 2003 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto ed in diritto
Con atto del 3 febbraio 2003 l’amministrazione ha respinto il reclamo della signora __________ con le seguenti motivazioni:
" (…)
ritenuto che, con Decreto esecutivo del 26.11.2002, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che, per l'anno 2003, il reddito determinante ai fini dell'applicazione della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie è desunto dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 2001/2002, oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza;
osservato che, nel caso specifico, dalla notifica di tassazione 2001/2002 risulta un reddito imponibile pari a fr. 22'410.- e una sostanza imponibile di fr. 304'617.-, da cui, giusta l'art. 30 LCAMal (il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile per l'imposta cantonale e di un quindicesimo della sostanza imponibile per l'imposta cantonale eccedente fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie), un reddito determinante di fr. 33'000.-." (cfr. doc. _)
Con risposta del 30 giugno 2003 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con le seguenti argomentazioni:
" (…)
Si tratta di gravame ordinario in cui bisogna riferirsi ai dati fiscali applicabili, qui non contestati.
Nel caso di specie, i dati fiscali applicabili indicano inequivocabilmente il superamento dei limiti di reddito determinante che secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato conferiscono il diritto al sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 2003.
A titolo abbondanziale si fa rilevare che con scritto 28.04.2003 (cfr. doc. n° _) il nostro Istituto ha invitato la parte ricorrente a presentare la documentazione attestante l'ammontare della rendita vitalizia percepita per l'anno 2002 e l'ammontare degli interessi passivi relativi all'anno 2002, e ciò allo scopo di verificare se nel caso di specie poteva essere applicato il disposto di cui all'art. 67 lett. m) Reg. LCAMal.
A tutt'oggi, non risulta che la controparte abbia trasmesso la documentazione richiesta.
In tale situazione non è pertanto dato di stabilire se le entrate lorde conseguite dalla signora __________ al momento dell'istanza di sussidio abbiano subito un'importante diminuzione rispetto al reddito lordo esposto ai fini della notifica di tassazione 2001/2002 e, di conseguenza, la decisione circa il diritto al sussidio 2003 deve essere presa sulla base dei dati fiscali applicabili (cfr. sentenza TCA __________).
Da rilevare, inoltre, che il trapasso di proprietà fatto valere in sede ricorsuale dalla controparte, non rientra tra le situazioni previste all'art. 67 Reg. LCAMal atte a determinare il diritto al sussidio al di fuori della tassazione fiscale stabilita dal Consiglio di Stato."
(cfr. doc. _)
Alla ricorrente è stata offerta la possibilità di proporre l’assunzione di nuove prove ed il giudice delegato ha chiesto informazioni dettagliate relativamente alla sostanza immobiliare e a rendita.
La ricorrente, con scritto 29 luglio 2003 ha comunicato di rinunciare al ricorso "… in merito alle osservazioni dell'Ufficio assicurazione malattia. A non averne dubbio lo scritto della signora __________ va inteso, quale ritiro del ricorso che può essere stralciato dai ruoli senza carico di tasse e spese.
Viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. il ricorso è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto;
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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