AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2002.139
Data decisione, Autorità: 12.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 36.2002.139
IR/cd
Lugano 12 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2002 di
contro
la decisione del 11 novembre 2002 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Il 5 giugno 2002 __________ e __________ (nata __________) __________, 1966 rispettivamente 1970, salariati, hanno postulato la concessione del sussidio per far fronte al pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2002.
I signori __________ hanno indicato, oltre al loro, il nominativo del loro figlioletto __________, 1999.
La richiesta di sussidio è stata accompagnata da una lettera in cui i signori __________ hanno indicato nel __________ 2002 la data del loro matrimonio. L'istanza è stata accompagnata dalla produzione di un conteggio paga della moglie, attiva presso il __________, dal conteggio del salario del signor __________, attivo presso la __________, e riferito al mese di gennaio 2002, nonché dalle polizze della Cassa Malati.
1.2. In precedenza __________ il 21 novembre 2001, aveva - a sua volta - chiesto la concessione del sussidio per l'assicurazione malattia obbligatoria per l'anno 2002, indicando correttamente l'esistenza dell'allora compagno (ora marito) e del figlio.
Il 31 gennaio 2002 la domanda di sussidio di __________ è stata accolta.
1.3. Con scritto 16 luglio 2002 l'ufficio dell'assicurazione malattia ha comunicato alla signora __________ (che ha sottoscritto la domanda di sussidio rammentata al precedente punto 1.1. formulata per il nucleo famigliare) il nuovo calcolo del sussidio concedendo lo stesso sino al 28 febbraio 2002.
1.4. Con scritto 29 ottobre 2002 la signora __________ si è di nuovo rivolta all'Ufficio dell'assicurazione malattia chiedendo la revisione della decisione rilevando l'avvenuto licenziamento con il 1° novembre 2002.
A comprova della sua istanza di revisione __________ ha prodotto uno scritto 1 ottobre 2002 di __________ gerente del __________.
1.5. In data 11 novembre 2002 l'Ufficio assicurazione malattia ha respinto la domanda di revisione con le seguenti motivazioni:
" (…)
vista ed esaminata l'istanza di revisione della nostra decisione negativa del 31.07.2002 in materia di sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno 2002;
appurato che l'autorità fiscale competente non ha ancora emesso nei suoi confronti alcuna notifica di tassazione quale "nucleo familiare" a seguito del matrimonio avvenuto in data __________.2002;
stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. c) Reg. LCAM (accertamento del reddito in caso di matrimonio, in assenza di tassazione fiscale applicabile), al momento dell'istanza di sussidio risulta un reddito lordo mensile medio pari a fr. 5'523.85 (tenuto conto del suo reddito lordo mensile medio relativo al periodo marzo-dicembre 2002 comprensivo della tredicesima mensilità pro rata, degli assegni familiari per un figlio e del reddito lordo mensile medio di sua moglie conseguito durante il periodo marzo-ottobre 2002 e calcolato su una base di 10 mesi);
osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile medio di fr. 5'523.85 in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per le famiglie con un figlio, risulta un reddito determinante pari a fr. 43'000.-;
ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001, hanno diritto al sussidio le famiglie, il cui reddito determinante non supera
fr. 34'000.-;
d e c i d e :
1.6. __________ e __________ si sono aggravati a questo TCA con ricorso di data 28 novembre 2002 con cui ritengono ingiusta la decisione amministrativa, chiedono che si tenga in considerazione la famiglia nel suo insieme. Dal canto suo l'amministrazione, con scritto del 16 dicembre 2002, rileva come sia applicabile l'art. 67 lett. c) Reg. LCAMal e come il reddito lordo conseguito dalla famiglia non consenta la concessione del sussidio.
In sede di replica i ricorrenti hanno evidenziato l'assenza di una tassazione intermedia (ed hanno prodotto decisione 29 novembre 2002 dell'Ufficio di tassazione di __________ in questo senso), ribadendo la necessità di essere considerati nucleo famigliare indicando la necessità di considerare, alternativamente, o le loro tassazioni singole od attendere il gennaio 2004 la notifica della tassazione.
Dal canto suo l'amministrazione ha ribadito la sua posizione.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. I signori __________ impugnano la decisione dell'UAM con cui è stata rifiutata la revisione della decisione di revoca della concessione del sussidio a partire dalla data del loro matrimonio.
Va qui rammentato come un'istanza di revisione del sussidio possa essere formulata, come rammenta l’art. 48 Reg. LCAMal, in caso di emanazione di una decisione di tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento o se dato uno degli estremi dell’art. 67 Reg. LCAMal riportato per esteso più in avanti.
Nel caso concreto a fondamento della domanda di revisione della decisione 31 luglio 2002 è stata posta la diminuzione del reddito conseguito dalla famiglia per la perdita del lavoro da parte della signora __________ (doc. _ annesso 2)
Ritenuto come la mancanza di un introito come quello conseguito dall'assicurata sia da ritenere pacificamente una diminuzione importante del reddito, l'UAM ha rettamente operato un accertamento autonomo del reddito famigliare e correttamente
Il ricorso in discussione appare poi ricevibile siccome tempestivo e - ancorché stringato - sufficientemente motivato.
Nel merito
2.3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
2.4. Nel caso in esame __________, per il biennio 2001 - 2002, si è vista recapitare, il 28 ottobre 2002, una decisione di tassazione (doc. _) indicante un reddito imponibile di CHF 5'843.-- mentre __________ a sua volta, sempre il 28 ottobre 2002, è stato -tassato per il biennio 2001 - 2002, sulla base di un reddito imponibile di CHF 20'938.--.
La signora __________, prima di sposarsi si è così vista concedere il sussidio 2002 per il pagamento dell'assicurazione malattie obbligatoria con decisione 31 gennaio 2002 (doc. _) e ciò a fronte della domanda di sussidio 21 novembre 2001.
Con il matrimonio di __________ e __________ si è realizzata una delle condizioni previste dall'art. 67 LCAMal.
L'amministrazione ha quindi limitato la concessione del sussidio ai mesi di gennaio e febbraio 2002, il matrimonio essendo stato concluso il __________ 2002.
Con l'istanza di revisione 29 ottobre 2002 conseguente alla perdita del lavoro da parte della signora __________, alla luce della diminuzione importante del reddito, l'UAM è stato invitato a nuova concessione del sussidio.
L'amministrazione ha, in pratica, calcolato i nuovi redditi lordi conseguiti del nucleo famigliare __________ ed ha escluso il sussidio. Il TCA deve verificare l'operato dell'UAM.
Occorre rilevare come i signori __________ non abbiano ancora ricevuto una decisione di tassazione quale nucleo famigliare e riferita al periodo successivo al loro matrimonio, ciò alla luce delle motivazioni contenute nella decisione 29 novembre 2002 dell'Ufficio tassazione di __________ prodotta dai ricorrenti.
Questo fatto imponeva quindi all'amministrazione una nuova valutazione dei redditi della famiglia __________ e, alla luce dell'esito del gravame, occorre ribadire la possibilità per i ricorrenti che, qualora dalla tassazione emergessero gli estremi per il sussidio, una nuova domanda di revisione potrà essere formulata.
Come indicato, quindi, a seguito non tanto del matrimonio quanto della importante diminuzione del reddito famigliare un accertamento del reddito lordo conseguito (art. 67 lett. m Reg. LCAMal) si imponeva.
A torto, quindi, i ricorrenti hanno invocato la presa in considerazione delle loro tassazioni individuali del 28 ottobre 2002.
2.5. Per l'accertamento autonomo del reddito l'UAM è partito dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti nel caso concreto, alla luce dell'art. 67 Reg.LCAMal, il reddito lordo cui ci si deve riferire é quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui "Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo". Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno, in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal citato, posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
II lordo accertato va poi obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 REgLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante le tabelle appositamente allestite ai sensi dell'art. 72 del medesimo regolamento.
Per fondare il calcolo l'amministrazione ha preso in considerazione un salario mensile lordo - come imposto dalle norme - di CHF 4'300.-- cui ha aggiunto la quota parte di tredicesima per un totale di CHF 4'658.-- cui ha aggiunto gli assegni famigliari per il piccolo __________ (CHF 183.--) per un totale di CHF 4'741.--. A questo importo ha aggiunto i guadagni della signora __________ nei mesi di attività dal marzo alla fine di ottobre 2002 giungendo ad un reddito di CHF 5'523.-- mensili.
Come anticipato il reddito lordo conseguito va - obbligatoriamente - convertito mediante l'utilizzo di apposite tabelle.
Da notare che le tabelle riferite all'anno 2002 per le persone coniugate con un figlio - in effetti la conversione del reddito è molto diversa a dipendenza del fatto che vi sia o meno un matrimonio o figli dell'assicurato - permettono di concedere il sussidio malattia unicamente quando il reddito lordo non supera: CHF 4'650.--.
Nel caso concreto già il solo salario lordo del signor __________ conseguito nel 2002 supera tale importo.
2.6. Il ricorso deve quindi essere respinto senza conseguenza di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili con l'avvertenza ai signori __________ della
" (…)
facoltà di chiedere la revisione della decisione oggetto della presente vertenza, non appena sarà in possesso della prima notifica di tassazione emessa quale persona coniugata." (cfr. doc. _)
come rammenta l'amministrazione nella risposta, se ritenuti dall'ufficio di tassazione gli estremi rammentati al punto 2.3.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso, in quanto ricevibile, é respinto.
2.- Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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