AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2003.9
Data decisione, Autorità: 13.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 36.2003.9
ir/cd
Lugano 13 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 25 gennaio 2003 interposto da
contro
la decisione del 13 gennaio 2003 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
in fatto ed in diritto
che __________ ha domandato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi di Cassa Malati per le prestazioni obbligatorie della LAMal riferito all'anno 2003;
che l'amministrazione ha negato il diritto al sussidio anche a seguito di reclamo e ciò con decisione 13 gennaio 2003;
che il signor __________ si è aggravato al TCA con atto del 25 gennaio 2003 chiedendo il riesame della decisione;
che nel termine di risposta l'ufficio dell'assicurazione malattia ha comunicato al signor __________ quanto segue:
" con riferimento al suo ricorso del 25.01.2003 avanzato presso il
Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione
negativa in materia di sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno
2003, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua
situazione, in data odierna abbiamo annullato la decisione
impugnata.
In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni
del prossimo mese di marzo riceverà da parte nostra una nuova
decisione di carattere positivo.
Il diritto al sussidio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2003. La Cassa
malati interessata verrà informata in merito all'importo del sussidio in
suo favore direttamente da parte nostra all'inizio del mese di marzo.
Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere
nei suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno
2003, da cui risulti l'ammontare del sussidio. Inoltre, la stessa dovrà
dedurre delle future fatturazioni dei premi per l'anno 2003 il sussidio
da noi concesso, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con
effetto 1° gennaio 2003." (cfr. doc. _)
che, conseguentemente l'amministrazione ha chiesto lo stralcio della procedura;
che il signor __________ è stato interpellato in merito al mantenimento del gravame senza seguito di risposta;
che l'amministrazione può, fino al momento della formulazione della risposta di causa, modificare la sua decisione;
che, in concreto, l'amministrazione ha accolto le richieste del ricorrente ammettendo il diritto al sussidio;
che a tenore dell'art. 3a LPg.TCA il TCA continua la trattazione del caso in quanto non sia divenuto privo d'oggetto per effetto della nuova decisione;
che il principio della concessione del sussidio appare ammesso nello scritto 14 febbraio 2002 trasmesso in copia al TCA;
che il signor __________ non ha fatto valere ulteriori motivi per il mantenimento del ricorso.
Viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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