AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2002.134
Data decisione, Autorità: 12.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 36.2002.134
IR/cd
Lugano 12 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2002 di
contro
le decisioni del 18 ottobre 2002 emanate da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________, cittadino croato nato nel 1962 coniugato con figli ed assicurato obbligatoriamente contro le malattie, ha chiesto la concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2001 e 2002 (doc. _/fascicolo 2001 e doc. _ fascicolo 2002) con atto del 29 luglio 2002.
A sostegno delle sue richieste l’assicurato ha prodotto le polizze assicurative nonché la decisione di tassazione 29 luglio 2002 relativa a biennio 2001-2002 indicante un reddito imponibile di CHF 33'604.-.
L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto le richieste per entrambe gli anni con decisioni del 2 settembre 2002 ritenuto come il reddito imponibile nel periodo di tassazione 1999 - 2000 superasse il limite fissato dalle norme applicabili.
1.2. Con scritto del 5 settembre 2002 il signor __________ ha reclamato contro le decisioni amministrative indicando verosimile errore da parte dell’amministrazione siccome il reddito imponibile ritenuto dall’Ufficio Tassazioni sarebbe inferiore ai limiti voluti dal Consiglio di Stato.
Il 18 ottobre 2002 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo di __________, con due decisioni sostanzialmente di analogo tenore, ritenendo quanto segue (ripreso dalla decisione riferita all’anno 2001):
" visto il reclamo inoltrato entro il termine di 30 giorni dalla notifica della
decisione impugnata e pertanto da considerare tempestivo conformemente all'art. 76 cpv. 1 LCAMal;
preso atto delle motivazioni addotte in sede di reclamo;
ritenuto che, con Decreto esecutivo del 14.11.2000, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che, per l'anno 2001, il reddito determinante ai fini dell'applicazione della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie è desunto dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000, oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza;
osservato che, nel caso specifico, dalla notifica di tassazione 1999/2000 risulta un reddito imponibile pari a fr. 38'483.- da cui, giusta l'art. 30 LCAMal (il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile per l'imposta cantonale e di un quindicesimo della sostanza imponibile per l'imposta cantonale eccedente fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie), un reddito determinante di fr. 39'000.-;
considerato che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 14.11.2000, hanno diritto al sussidio le famiglie, il cui reddito determinante non supera fr. 34'000.-;
d e c i d e:
II reclamo contro la decisione del 2 settembre 2002 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia
è r e s p i n t o." (cfr. doc. _)
1.3. Con ricorso del 16 novembre 2002 __________ si è aggravato a questo TCA rilevando di essere al beneficio di un permesso C, di essere coniugato con 3 figli minorenni agli studi, indicando di essere stato collaboratore della __________. Il ricorrente rammenta poi la sua conoscenza della materia indicando di avere anche in passato richiesto la concessione dei sussidi aggiungendo:
" (…)
Quali doc. _, _ produco le mie notifiche di tassazione su reclamo per gli anni 1999-2000 e 2001-2002, che sono peraltro già state trasmesse alla competente autorità, ovvero all'ufficio dell'assicurazione malattia.
Come si potrà notare dalla lettura del doc. _, i redditi della mia famiglia sono stati inferiori a fr. 34'000.-- nel corso degli anni
2001-2002, ragione per cui reputo di essere al di sotto del limite massimo di reddito onde poter beneficiare dei sussidi cantonali.
Le contestate decisioni doc. _, _, sono quindi del tutto inaccettabili poiché le stesse mi negano il sussidio alla cassa malati benché il mio reddito fiscale accertato sia di fr. 33604.--.
Tale presa di posizione dell'Istituto delle assicurazioni sociali è quindi del tutto incomprensibile.
Per questa ragione le decisioni doc. _, _ devono essere annullate e riformate come richiesto in appresso.
(…)." (cfr. doc. _)
Dal canto suo l’amministrazione ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con le seguenti argomentazioni:
" (…)
Nel caso di specie, i dati fiscali applicabili (notifica di tassazione 1999/2000) indicano inequivocabilmente il superamento dei limiti di reddito determinante che secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato conferiscono il diritto al sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per gli anni 2001 e 2002.
A titolo abbondanziale si specifica che il reddito determinante desunto dalla notifica di tassazione 1999/2000 consente teoricamente al ricorrente di beneficiare dei sussidi in favore del secondo e del terzo figlio, dal momento che risulta compreso tra fr. 34'001.- e fr. 39'000.- (art. 45 cpv. 1 LCAMal. Per l'anno 2001: art. 1 lett. g) DE 14.11.2000; per l'anno 2002: art. 1 lett. g) DE 06.11.2001).
Per l'anno 2002 la parte convenuta ha regolarmente provveduto alla concessione del sussidio (cfr. pag. 2 decisione su reclamo - doc. _), mentre per quanto riguarda l'anno 2001, a tutt'oggi il nostro Istituto non ha ricevuto da parte della cassa malati __________ (*) alcuna richiesta di sussidio in favore dei figli del ricorrente. Al riguardo, si rende presente che se il ricorrente intendesse richiedere il sussidio 2001 in favore dei figli __________ e __________ dovrebbe rivolgersi direttamente alla Cassa malati __________, presentando alla stessa uno scritto in cui motivi il ritardo con cui ha inoltrato la richiesta di sussidio (artt. 53-55 LCAMal).
(*) Secondo le disposizioni definite giusta l'art. 47 LCAMal, la procedura per la richiesta di sussidio in favore dei secondi e successivi figli di famiglie con reddito determinante compreso tra
fr. 34'001.- e fr. 39'000.-, nonché per i terzi e successivi figli di famiglie con reddito tra fr. 39'001.- e fr. 65'000.-, prevede che l'assicurato si rivolga innanzitutto presso l'assicuratore interessato, il quale deve inoltrare al nostro Istituto l'apposito modulo di richiesta. Dopo le valutazioni del caso, il nostro Istituto informa l'assicuratore (mediante ritorno del modulo d'istanza) circa l'esito della richiesta."
(cfr. doc. _)
In sede di replica __________ ha ribadito la sua posizione fornendo precisazioni in merito ai tempi della richiesta dei sussidi. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha, dal canto suo, osservato che la tassazione relativa al periodo di riferimento (1999-2000) è stata emessa dall’Ufficio di Tassazione di __________ il 14 agosto 2000.
In diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per il 2001 come per il 2002, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
2.3. Nel caso in esame è in discussione il sussidio riferito agli anni 2001 e 2002 richiesti dall’assicurato con i formulari 29 luglio 2002. L’amministrazione non ha considerato formalmente tardiva la richiesta ed è entrata nel merito della stessa, ciò nonostante l’assicurato disponesse della decisione di tassazione riferita al periodo ritenuto dal Consiglio di Stato dall’agosto 2000 (doc. _).
Come specificato in precedenza sia per il sussidio dell’anno 2001 che per quello riferito al 2002 l’esecutivo cantonale ha ritenuto la decisione di tassazione del biennio 1999-2000. L'Ufficio Assicurazione Malattia ha considerato nel caso in discussione, come il reddito imponibile del ricorrente, fissato su reclamo, fosse superiore ai limiti del DE più sopra citato e quindi non ha concesso il sussidio. Il giudice delle assicurazioni sociali non può scostarsi dalla volontà dell’esecutivo cantonale espressa per delega del legislatore e non può ritenere un'altra base di calcolo o fare riferimento ad altra tassazione più favorevole all'assicurato. Nel caso concreto il signor __________ si è visto imporre, per il biennio 1999 – 2000, per un reddito di CHF 38'483.-, ossia un reddito superiore a quello stabilito per la concessione del sussidio (CHF 34'000.-).
A ragione dunque l’amministrazione ha negato il sussidio rammentando comunque al ricorrente il diritto al sussidio per il secondo e terzo figlio. Per quanto riguarda l’anno 2002 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha comunicato di avere autorizzato la Cassa malati “alla concessione del sussidio” (doc. _/fascicolo 2002), non così per l’anno 2001 poiché nulla sarebbe pervenuto dalla Cassa.
2.4. Si evidenzia qui come, dagli atti fiscali prodotti agli atti, non si possano ritenere dati gli estremi di una diminuzione del reddito lordo conseguito dal ricorrente (art. 67 lett. m Reg.LCAMal). Infatti la decisione di tassazione per il periodo indica un reddito medio conseguito da __________, superiore nel biennio di tassazione 2001 – 2002 rispetto a quello conseguito nel biennio di riferimento.
D’altro canto il ricorrente, pur facendo accenno a cambiamento professionale, non indica una diminuzione delle sue entrate in modo da giustificare l’accertamento del reddito d’ufficio e sua conversione in ipotetico reddito imponibile secondo le tabelle volute dal Regolamento d’applicazione della LCAMal (art. 72).
2.5. Val qui la pena di rammentare, alla luce del tema sollevato dalle parti nei loro allegati riferito al sussidio ed alla concessione dello stesso ai figli dell’assicurato (2. e 3. figlio) per il 2001, come le famiglie non sussidiate con reddito determinante fino a fr. 5000.-- oltre il limite per il sussidio, secondo l’art. 45 LCAMal, sono esonerate dal pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il secondo figlio e per quelli successivi (come d’altra parte ha rammentato correttamente l’amministrazione in taluni allegati e come noto al ricorrente per la sua attività di assicuratore presso la __________).
Per quanto attiene generalmente ai tempi ed alle modalità di presentazione della domanda di sussidio questo TCA si é in più occasioni occupato del tema. In una sentenza del 23 aprile 2002 (__________in re _) è stato rammentato come secondo l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dai documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso.
Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.
Per l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53 cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio.
L'art. 55 LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
Come visto, l'art. 45 Reg. LCAMal prevede che per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio.
Nella sentenza emessa nell’inc. 36.2002.5 citata questo TCA aveva in particolare ritenuto come:
" In concreto le parti sono concordi nell'affermare che la tassazione
determinante per ottenere i sussidi richiesti dal 1998 al 2000, da cui risulta un reddito inferiore ai limiti fissati per l'ottenimento del sussidio, è stata emessa nel marzo 2000. Per cui in precedenza non era disponibile una tassazione che avrebbe permesso all'interessato l'ottenimento dell'aiuto statale. Tuttavia, una volta in possesso di tale tassazione l'insorgente avrebbe dovuto inoltrare la propria domanda in termini relativamente brevi. Infatti l'art. 55 cpv. 2 LCAMal prevede che le domande di sussidio retroattivo (ossia presentate dopo i termini di cui all'art. 45 Reg. LCAMal) sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Ora, pur potendo comprendere lo stato di grande abbattimento in cui si trovava J. a causa della perdita di lavoro e della difficoltà nel trovare un nuovo impiego, un lasso di tempo di un anno e mezzo per chiedere il sussidio retroattivo (da marzo 2000 a settembre 2001) è un periodo troppo lungo per giustificare il ritardo nell'inoltro della domanda.”
Nel caso in esame la tematica dei sussidi per il secondo e terzo figlio in quanto tale non è oggetto di contestazione. Con le proprie decisioni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia (UAM) ha negato al signor __________, per il superamento del limite dell’importo di reddito determinante di CHF 34'000.- nella tassazione riferita al biennio 1999 – 2000, la concessione del sussidio per gli anni 2001 e 2002 (in questo senso le decisioni doc. _ e _).
Per l’anno 2002 l’UAM ha ”già regolarmente autorizzato la Cassa malati __________ alla concessione del sussidio in favore del secondo e terzo figlio” (doc. _). Per quanto attiene ai sussidi per il secondo e terzo figlio per l’anno 2001, nella risposta di causa, l’amministrazione rammenta come un’istanza non fosse, in quel periodo, ancora pervenuta. In altri termini, secondo l’amministrazione, una domanda di concessione del sussidio retroattiva per il secondo e terzo figlio da parte del signor __________ riferita all’anno 2001 non risultava essere stata inoltrata.
Come rammentato in precedenza il tema è stato affrontato negli allegati delle parti con riferimento, da parte del ricorrente, al ritardo con cui è stata allestita la decisione dell’Ufficio di Tassazione per il periodo fiscale 2001 – 2002. Il signor __________ ha anche indicato di avere inoltrato “tempestivamente l’apposito formulario” riferendosi in particolare agli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.
Nell’allegato 24 dicembre 2002 (doc. _) il signor __________ ha chiaramente evidenziato come:
" (…)
Da parte mia non ho potuto inoltrare la richiesta per l'ottenimento dei sussidi cantonali prima di aver ricevuto le notifiche di tassazione che mi riguardano, le quali mi sono state recapitate soltanto nel corso del mese di luglio 2002.
L'unica prova che io ho diritto a questi sussidi, consiste nella produzione della notifica di tassazione.
Da diversi anni, ho seguito questa procedura per i miei clienti, richiedendo retroattivamente la concessione dei sussidi.
D'altro canto è notorio che l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha accumulato un ritardo di 3-4 anni nel disbrigo delle pratiche, ragione per cui non si può fare altrimenti.
Non esiste del resto la possibilità di ottenere dei sussidi in attesa della notifica di tassazione.
Non capisco pertanto per quale recondito motivo io avrei dovuto seguire una diversa procedura di quella normalmente in uso.
Per comprendere la correttezza del mio agire, basta verificare la data dei documenti prodotti." (cfr. doc. _)
Tale atto costituisce, a non averne dubbio, non solo atto di causa tendente a motivare la concessione dei sussidi per l’intero nucleo famigliare __________ negli anni 2001 e 2002, ma anche una domanda rivolta all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e tendente ad ottenere – implicitamente – l’ottenimento del sussidio per il 2. e 3. figlio riferito all’anno 2001. L’amministrazione è quindi invitata a volere istruire questo aspetto della procedura, visto anche l’esito del presente gravame, e di volere decidere formalmente in merito. Alle parti si rammenta comunque la prassi più sopra evocata e si rammenta che la decisione di tassazione che serve da riferimento per la determinazione del reddito è quella emessa, su reclamo, da parte dell’Ufficio di Tassazione di __________ il 14 agosto 2000, ossia quasi 2 anni antecedente l’inoltro della domanda 29 luglio 2002 relativa ai sussidi 2001.
2.6. Alla luce di quanto precede il ricorso contro le decisioni 18 ottobre 2002 dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia riferito ai sussidi 2001 e 2002 è respinto nel senso dei considerandi. L’amministrazione è invitata ad istruire e decidere quanto specificato al punto 2.5. che precede. Non si prelevano tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso, in quanto ricevibile, é respinto.
2.- Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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