AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2002.133
Data decisione, Autorità: 06.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 36.2002.133
IR/sc
Lugano 6 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2002 di
contro
la decisione del 18 ottobre 2002 emanata da
Cassa Malati __________
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ è assicurato presso la __________ per le cure medico sanitarie obbligatorie volute con l’introduzione della nuova LAMal. Secondo __________ nell’anno 2002 __________ non ha pagato i premi dovuti per un importo complessivo di CHF 813,60.
La Cassa ha escusso il debitore con PE __________ del 25 aprile 2002 emesso dall’UE di __________ per i premi da gennaio ad aprile 2002. Oltre all’importo dei premi l’assicuratore ha chiesto il pagamento di CHF 100.- per spese amministrative.
In data 18 ottobre 2002, dopo avere emanato una decisione cui l’assicurato si è opposto, __________ ha respinto l’opposizione decidendo che __________ era debitore dell’assicuratore per l’importo dei premi più sopra ricordato rispettivamente dell’importo di CHF 100.- per le spese amministrative. La Cassa ha quindi rigettato l’opposizione interposta al PE __________ citato.
1.2. Con atto del 21 novembre 2002 __________ ha impugnato la decisione su opposizione contestando l’ammontare dei premi dovuti in particolare per il fatto che l’assicuratore non avrebbe considerato dei bonus in favore dell’assicurato. __________ ha anche contestato l’ammontare delle spese amministrative.
Dal canto suo l’amministrazione ha chiesto di dichiarare irricevibile il gravame siccome intempestivo. __________ ha prodotto, su richiesta del giudice delegato, attestazione relativa alla spedizione della lettera iscritta 18 ottobre 2002 all’assicurato ed attestazione di ricevuta della medesima il successivo 21 ottobre 2002. Invitato a prendere posizione in merito l’assicurato è rimasto silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Giusta l'art 80 LAMal, se l'assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato. L'assicuratore deve motivare la decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica irregolare di una decisione non può essere di pregiudizio all'assicurato. Le decisioni rese dagli assicuratori sulla base del citato art 85 sono, poi, impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale. Trascorso infruttuoso tale termine, le decisioni acquistano forza di cosa giudicata.
Questo è l'iter procedurale posto in essere dalla LAMal nel caso di richieste di prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore. In caso di opposizione è solo con l'emanazione di una decisione su opposizione che può essere dato l'avvio alla procedura giudiziaria prevista dall'art 86 LAMal con ricorso nel termine di 30 giorni al Tribunale
2.3. La legge di procedura per le cause davanti al TCA, applicabile nel caso concreto, non prevede nulla in merito al computo e alla sospensione dei termini. L'art. 23 LPTCA precisa che, per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme federali che regolano le specifiche materie nel merito e, sussidiariamente, il Codice cantonale di procedura civile (CPC).
L'art. 131 CPC enuncia:
" 1 Nel computo dei termini non è compreso il giorno dell'intimazione.
2 Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per numero a quello in cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.
3 Se l'ultimo giorno è un giorno festivo o un sabato, il termine scade il prossimo giorno feriale.
4 Quando la comunicazione di un atto viene fatta per mezzo della posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta ha avuto luogo prima della sua scadenza.
5 Il termine è pure osservato quando la memoria, inoltrata da una persona avente domicilio, dimora abituale o stabile organizzazione all'estero, perviene ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il giorno della scadenza."
Secondo l’art. 133 cpv. 1 CPC:
" Le ferie giudiziarie sono stabilite:
a) 7 giorni prima e 7 giorni dopo la Pasqua e il Natale;
b) dal 15 luglio al 15 agosto."
Infine l’art. 132 CPC stabilisce che:
" La decorrenza dei termini previsti dalla legge o stabiliti dal giudice rimane sospesa durante le ferie, ove non sia diversamente disposto."
Va segnalato che la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (cfr. RU 5 novembre 2002) e che si applica alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, per quanto attiene al computo, alla sospensione, all'osservanza dei termini prevede, agli art. 38 e 39 della sezione concernente la procedura in materia di assicurazioni sociali cui rinvia l'art. 60 relativo al contenzioso, la medesima regolamentazione stabilita dal CPC.
Infatti l'art. 38 LPGA prevede:
" 1 Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato
alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2 Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il
giorno dopo l'evento che lo ha provocato.
3 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un
giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo
rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
4 I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi
decorrono:
a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto inclusi;
c. dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso."
Secondo l'art. 39 LPGA inoltre
" 1 Le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore
oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
2Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente,
si considera che il termine è stato rispettato."
Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni (cfr. Condizioni generali della Posta relative ai servizi postali, gennaio 2003, p.to 2.3.7), l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (cfr. RAMI 2001 pag. 238; DTF 127 I 31; STFA del 25 febbraio 2000 nella causa G., C 359/99; DTF 123 III 493). Irrilevanti sono sia i motivi per i quali il destinatario non ha ritirato l'invio durante il termine di giacenza - tali ragioni potranno se del caso essere fatte valere a sostegno di una domanda di restituzione del termine giusta l'art. 137
CPC -, che gli eventuali accordi conclusi con la Posta per ritirare la propria corrispondenza entro un termine più lungo, come ad esempio l'ordine di trattenuta (cfr. RAMI 2001 pag. 328; DTF 123 III 492). Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente ininfluenti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2).
2.4. Nel caso concreto appare accertato dalla documentazione prodotta dall’assicuratore che __________ ha ricevuto intimata la decisione su opposizione della Cassa il 21 ottobre 2002, un lunedì. Il termine di 30 giorni cominciava quindi a correre dal giorno successivo compreso. Il termine scadeva quindi il successivo 20 novembre 2002, avendo ottobre 31 giorni, ossia un mercoledì. Il termine per l’inoltro del gravame non era sospeso dalle ferie giudiziarie. Il gravame risulta essere datato 21 novembre 2002 ed è pervenuto a questo TCA il giorno successivo mediante invio raccomandato. La lettera raccomandata è stata consegnata, come indicano le stampigliature sulla busta di spedizione, alle ore 15.04 del 21 novembre 2002 alla Posta di __________. Ne discende che il gravame è stato inoltrato tardivamente e non appare quindi ricevibile in questa sede.
Non si fa carico di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile siccome tardivo.
2.- Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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