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Numero d'incarto:
36.2002.130
Data decisione, Autorità:
11.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2002.130
cs/gm
Lugano
11 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
vista la petizione del 6 novembre 2002
interposta da
rappr. da: __________
contro
Cassa malati __________
in materia di assicurazione contro le
malattie
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 20 gennaio 2003 della
parte convenuta che propone la reiezione del gravame;
vista la lettera 27 febbraio 2003 del
__________ del seguente tenore:
" Facciamo
seguito al ricorso presentato a nome e per conto del richiamato in oggetto per
informavi che la convenuta Cassa Malati, con scritto 24.2, ha deciso di
riconoscere l'indennità per malattia per il periodo 11.4.2002 - 23.4.2002.
Ciò premesso, e come
richiesto dalla __________, ritiriamo la petizione presentata a nome e per
conto del sig. __________. (…)" (cfr. Doc. _)
rilevato che la causa è divenuta priva di
oggetto;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
-
non
si prelevano né tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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