AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2002.127
Data decisione, Autorità: 18.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 36.2002.127
cr/sc
Lugano 18 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2002 di
contro
la decisione del 22 ottobre 2002 emanata da
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nato il __________ 1951, domiciliato a __________, è assicurato contro le malattie presso la Cassa malati __________ sia per la copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie, denominata __________ - Assicurazione per il medico di famiglia (cfr. doc. _), che per le coperture complementari, in particolare la copertura definita __________ - Assicurazione integrativa di cura per prestazioni speciali e la copertura __________ per le cure di ospedalizzazione in reparto comune in tutti i nosocomi pubblici o privati svizzeri (cfr. doc. _).
In data 15 aprile 2002 la Cassa malati ha comunicato a tutti i propri assicurati l'annullamento dell'assicurazione per il medico di famiglia a partire dal 30 giugno 2002, indicando che a partire dal 1° luglio 2002 sarebbero stati trasferiti nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, fermo restando il diritto di ogni assicurato di disdire l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il 30 giugno 2002 (cfr. doc. _).
A tale comunicazione, contestata dall'assicurato con scritto del 21 maggio 2002 (cfr. doc. _), ha fatto seguito uno scambio di corrispondenza tra l'assicurato e la Cassa malati, in cui __________ ha rilevato che la disdetta comunicata dalla Cassa malati è illegittima, in quanto non è avvenuta alla fine dell'anno civile (cfr. doc. _; doc. _; doc. _), mentre __________ ha ribadito a più riprese la correttezza del proprio agire (cfr. doc. _; doc. _; doc. _).
In data 20 agosto 2002 la Cassa malati ha emanato la seguente decisione:
" (…)
A questo punto, preso atto della sua ferma intenzione di non adeguarsi alla modifica contrattuale e alfine di permetterle di aggravarsi al Tribunale competente e ricordato che:
in virtù dell'art. 62 della Legge sull'Assicurazione Malattia (LAMal) il legislatore ha dato la possibilità agli operatori del settore di offrire - nell'ambito dell'assicurazione di base e meglio quella obbligatoria - una copertura a miglior prezzo a condizione che l'assicurato limitasse la propria scelta fra quanto disponibile in materia di sanità;
l'annullamento dell'agevolazione corrisponde ad una modifica contrattuale e più precisamente ad un aumento del costo del premio assicurativo sicché, in virtù dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, l'assicurato dispone dell'opportunità di disdire le coperture ex LAMal.
In questo senso, il fatto di aver pagato il premio mensile anticipatamente per un anno intero dev'essere inteso come una modalità di pagamento che non offre qualsivoglia diritto ad ottenere lo stesso trattamento per 12 mesi: in caso contrario l'art. 7 cpv. 2 LAMal perderebbe della sua valenza.
L'art. 80 cpv. 1 LAMal, avrà forza di cosa giudicata se non sarà impugnata mediante opposizione entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione. Tale termine non può essere prolungato. L'opposizione, debitamente motivata, dovrà essere presentata per iscritto alla __________, Centro di servizio, __________, all'attenzione della signora __________." (Doc. _)
Contro la predetta decisione __________ ha sollevato opposizione (cfr. doc. _).
1.2. In data 22 ottobre 2002 la Cassa ha emanato una decisione su opposizione tramite la quale ha confermato la propria posizione (cfr. doc. _).
L'assicurato è tempestivamente insorto contro la predetta decisione con ricorso del 6 novembre 2002, rilevando quanto segue:
" Elenco in breve i fatti:
Siamo assicurati presso la cassa malati __________ da diversi anni. Quest'anno come tutte le altre volte, abbiamo fatto il pagamento dei premi in questione con un versamento unico annuale.
In data 27 maggio I'__________ ci comunica che il servizio "medico di famiglia" verrà sospeso, con effetto 30 giugno 2002 e ci chiede la differenza in base ai nuovi premi.
L'__________ ribadisce che la modifica è stata approvata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di Berna , ma noi non abbiamo mai ricevuto nessun documento in merito ...
lo mi avvalgo semplicemente del regolamento della LAMal e del CGA, dove dicono chiaramente quali sono le condizioni per la disdetta; e a questo punto vorrei sapere se le condizioni citate valgono solo per me, come assicurato, o anche per l'assicuratore __________???
Vorrei chiedere che tipo di disdetta vale per l'assicuratore, visto che su entrambi i regolamenti non è chiaramente spiegato. Possibile che gli assicurati abbiano sempre torto, e gli assicuratori gestiscano a loro piacimento articoli e regolamenti ... e denaro altrui?
Non mi sembra molto serio da parte dell'__________ comunicare a metà anno la soppressione di un servizio, quando il versamento è già stato effettuato con alcuni mesi di anticipo .…
Se sapevo che era così avrei potuto gestire io stesso quella cifra, invece adesso l'__________ pretende addirittura la differenza!!
Spero di essere stato abbastanza chiaro nell'esporre i fatti." (Doc. _)
1.3. Nella sua risposta del 21 novembre 2002 la Cassa ha proposto la reiezione del gravame, rilevando in particolare:
" (…)
__________: assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con opzione medico di famiglia
__________: assicurazione integrativa di cura medica per
prestazioni speciali
Con comunicazioni datata 15 aprile 2002 a tutti gli assicurati interessati poi, direttamente al signor __________, in data 27 maggio 2002, 11 giugno 2002 e 17 giugno 2002 la __________ ha informato che, con effetto 30 giugno 2002, avrebbe cessato di proporre "l'assicurazione per il medico di famiglia" (modifica pure approvata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di Berna). Più precisamente, la __________ ha notificato al proprio assicurato la disdetta inerente la copertura assicurativa per il medico di famiglia e, contemporaneamente, il signor __________ è stato trasferito automaticamente nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con il conseguente aumento del premio assicurativo (corrispondente alla perdita dell'agevolazione legata alla scelta della copertura assicurativa per il medico di famiglia).
Dagli atti risulta che il signor __________ ha sempre e sistematicamente contestato il procedere della __________ argomentando, principalmente, che la disdetta data non rispettava i dettami legali e pertanto l'aumento del premio assicurativo per l'assicurazione di base, così come richiesto, non appariva giustificato.
In data 20 agosto 2002 la __________ ha emanato la propria decisione formale in base alla quale veniva ricordato; da un Iato, l'opportunità messa a disposizione dal legislatore all'assicuratore malattia di offrire, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria, una copertura a miglior prezzo a condizione che l'assicurato si impegnasse a limitare la propria scelta fra i medici operanti, nonché le diverse caratteristiche legate a detta copertura; dall'altro, il diritto di disdire il contratto assicurativo in caso di aumento del premio assicurativo.
Con scritto 10 settembre 2002 il signor __________ si è formalmente opposto alla succitata decisione. L'assicuratore malattia ha dunque emanato la decisione su opposizione qui impugnata. Nel proprio atto ricorsuale il signor __________ contesta la scelta dell'assicuratore qui convenuto di sopprimere in regime LAMal e durante il corso del periodo assicurativo la specifica copertura assicurativa denominata "medico di famiglia" atteso come ciò comporti la perdita di un vantaggio economico ritenuto, in pratica, come acquisito atteso il premio assicurativo sia stato corrisposto per l'intero 2002.
II. IN DIRITTO
Orbene, in base a quanto previsto dall'art. 2 Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione per il medico di famiglia risulta che "... sono determinanti le disposizioni della LAMal e le sue norme d'attuazione, come pure le presenti CGA."
A livello legislativo il legislatore federale ha offerto l'opportunità ad ogni assicuratore di intervenire - a determinate condizioni - sull'ammontare del premio assicurativo dell'assicurazione di base. Pertanto, in virtù dall'art. 62 LAMal "l'assicuratore può ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dall'art. 41 capoverso 4. ... Il Consiglio federale disciplina in dettaglio le forme particolari d'assicurazione. Stabilisce segnatamente, in base alle necessità dell'assicurazione, i limiti massimi di riduzione dei premi e i limiti minimi dei supplementi di premio. Rimane in tutti i casi salva la compensazione dei rischi secondo l'articolo 105". A suo tempo, la qui convenuta aveva effettivamente utilizzato questa opportunità ed il signor __________ - come altri assicurati __________ - aveva perfezionato una copertura assicurativa caratterizzata da una scelta limitata del medico.
A titolo di completezza risulta opportuno ricordare che per quanto concerne la disdetta della copertura assicurativa di base (e relative variazioni in tema previste dal legislatore federale) la legge federale applicabile prevede le relative modalità d'esercizio. In particolare, l'art. 7 cpv. 1 LAMal sancisce che "l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un semestre di un anno civile con preavviso di tre mesi". L'art. 7 cpv. 2 LAMal specifica che "in caso di aumento dei premi, l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine di un mese con preavviso di un mese a partire dalla notifica dell'aumento. Gli assicuratori devono notificare gli aumenti dei premi con almeno due mesi d'anticipo e attirare l'attenzione dell'assicurato sul diritto di disdetta". Sempre in tema di disdetta, l'art. 4 condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione per il medico di famiglia prevede che "l'assicurazione per il medico di famiglia può essere disdetta, osservando un preavviso di tre mesi, per la fine di un anno civile. La disdetta deve essere inoltrata per iscritto e comporta il trasferimento nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dell'__________ o di un altro assicuratore malattie".
Sulla base di quanto premesso, le argomentazioni addotte dal ricorrente appaiono inconsistenti. Infatti, necessita distinguere fra diritto a disdire un rapporto contrattuale - diritto riconosciuto all'assicurato - con il diritto di modificare una copertura assicurativa ex LAMal da parte dell'assicuratore malattia.
In pratica, ex lege, la __________ disponeva del diritto di ritirare la copertura assicurativa inerente il medico di famiglia ma ciò - solo
Inoltre, l'appunto dell'assicurato circa l'avvenuto pagamento anticipato dell'intero premio assicurativo non ha nessun effetto sulla disdetta in quanto tale. Infatti, il premio assicurativo è sempre inteso come premio annuo. Le modalità di pagamento (premio mensile, trimestrale, semestrale, annuale) di detto premio sono ininfluenti sulla durata del contratto. Pertanto, in applicazione degli artt. 62 ss LAMal la __________ ha validamente modificato la copertura per l'assicurazione per il medico di famiglia. Di riflesso, l'agire del qui ricorrente che si ostina a non voler pagare la differenza di premio - malgrado le diverse procedure esecutive in corso (sospese solo ed unicamente per evitare ulteriori malumori) non può certo essere condiviso e a tal proposito la qui convenuta chiede a codesto lod. Tribunale che in sede di giudizio specifichi al signor __________ oltre alla correttezza dell'agire della qui convenuta da quando il nuovo premio è dovuto dal qui ricorrente." (Doc. _)
1.4. Con scritto del 3 dicembre 2002 l'assicurato ha osservato:
" Come ulteriori prove non ho altro da aggiungere se non quello riportato nella lettera da me inviata, datata 6 novembre 2002, perché a mio avviso credo già di aver esposto in maniera corretta le mie decisioni. Dicendo questo, non mi baso su qualcosa campato in aria, ma mi riferisco precisamente al regolamento del CGA __________, dove specifica molto bene quali sono le condizioni e le modalità per la disdetta del servizio "medico di famiglia"." (Doc. _)
1.5. Con lettera del 13 dicembre 2002 la Cassa ha comunicato
" La presa di posizione trasmessa dal signor __________ non porta argomenti nuovi sicché la qui convenuta si riconferma, integralmente, con quanto evidenziato nella propria risposta di causa." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se __________ deve pagare la differenza di premio tra quanto già versato per la copertura denominata "assicurazione per il medico di famiglia" del 2002 (tramite il pagamento, in un'unica soluzione, del premio annuale) e quanto invece dovuto, vista l'abolizione dell'agevolazione citata, per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso la Cassa malati __________ (che comporta un premio più elevato).
2.3. Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).
Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3).
L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 4).
L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati mensilmente.
2.4. Giusta l'art. 62 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore può ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 cpv. 4 LAMal.
L'art. 41 cpv. 4 LAMal precisa infatti che, d'intesa con l'assicuratore, l'assicurato può limitare la propria scelta ai fornitori di prestazioni designati dall'assicuratore secondo criteri finanziariamente più vantaggiosi (art. 62 cpv. 1 e cpv. 3). L'assicuratore deve allora assumere solo i costi delle prestazioni effettuate o ordinate da questi fornitori di prestazioni.
L'articolo 62, al cpv. 2, prevede che il Consiglio federale può autorizzare l'esercizio di altre forme d'assicurazione, in particolare quelle per le quali:
a. l'assicurato assume partecipazioni ai costi superiori a quelle previste nell'articolo 64, beneficiando di una riduzione di premio;
b. l'ammontare del premio dell'assicurato dipende dall'ottenimento o meno di prestazioni assicurative durante un determinato periodo.
L'articolo 62 cpv. 2bis LAMal stabilisce che la partecipazione ai costi e la perdita delle riduzioni di premio in caso di forme particolari di assicurazione di cui al capoverso 2 non possono essere assicurate né presso una cassa malati, né presso un istituto di assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l'assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all'assunzione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale.
Al cpv. 3, infine, è previsto che il Consiglio federale disciplina in dettaglio le forme particolari d'assicurazione. Stabilisce segnatamente, in base alle necessità dell'assicurazione, i limiti massimi di riduzione dei premi e i limiti minimi dei supplementi di premio. Rimane in tutti i casi salva la compensazione dei rischi secondo l'articolo 105 LAMal.
Secondo l'art. 99 cpv. 1 OAMal, oltre all'assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni.
Per le assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni l'assicuratore può rinunciare in tutto o in parte alla riscossione dell'aliquota percentuale e della franchigia (cpv. 2).
L'art. 100 OAMal prevede che tutti gli assicurati residenti nella regione in cui l'assicuratore esercita assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni possono aderire a queste assicurazioni (cpv. 1).
È sempre possibile passare dall'assicurazione ordinaria a un'assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni (cpv. 2).
Il passaggio da un'assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni ad un'altra forma di assicurazione è possibile solo per l'inizio di un anno civile. È fatto salvo l'articolo 7 capoversi 3 e 4 della legge (cpv. 3).
Il citato articolo 7 LAMal prevede che l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine di un semestre di un anno civile con preavviso di tre mesi (cpv. 1).
Al momento della notifica dei nuovi premi, l'assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la validità dei nuovi premi. L'assicuratore deve annunciare i nuovi premi approvati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a ogni assicurato con almeno due mesi di anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore (cpv. 2).
Se l'assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio o cambia posto di lavoro, l'affiliazione termina al momento del trasferimento del domicilio o dell'inizio dell'attività presso in nuovo datore di lavoro (cpv. 3).
Se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una decisione di un'autorità, non esercita più l'assicurazione sociale malattie, il rapporto assicurativo termina con il ritiro dell'autorizzazione giusta l'articolo 13 (cpv. 4).
Il rapporto di assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio. L'assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui (cpv. 5).
Il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento di assicuratore deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio (cpv. 6).
In caso di cambiamento d'assicuratore, il precedente assicuratore non può costringere l'assicurato a disdire anche le assicurazioni complementari di cui all'articolo 12 stipulate presso di lui (cpv. 7).
L'assicuratore non può disdire le assicurazioni complementari di cui all'articolo 12 per il solo motivo che l'assicurato cambia assicuratore per l'assicurazione sociale malattie (cpv. 8).
Le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione per il medico di famiglia, edizione 1° gennaio 2000 (cfr. doc. _), prevedono, al punto 4, le modalità di disdetta dell'assicurazione citata, del seguente tenore:
" 4.1. L'assicurazione per il medico di famiglia può essere disdetta, osservando un periodo di tre mesi, per la fine di un anno civile. La disdetta deve essere inoltrata per iscritto e comporta il trasferimento nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dell'__________ o di un altro assicuratore malattie.
4.2. Il trasferimento di un assicurato all'infuori del territorio di attività dell'assicurazione per il medico di famiglia o della rete di medici comporta l'uscita dall'assicurazione per il medico di famiglia e il passaggio all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, con effetto a partire dal primo del mese successivo.
4.3. Se il medico coordinatore scioglie il rapporto contrattuale con gli assicurati come pazienti, oppure esce dal sistema di approvvigionamento dell'assicurazione per il medico di famiglia, gli assicurati possono, entro il termine di 30 giorni dall'invito scritto dell', scegliere liberamente un nuovo medico nello stesso sistema d'approvvigionamento come medico coordinatore, oppure passare all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dell'.
Nelle regioni in cui nello stesso comprensorio sono offerti più sistemi di approvvigionamento, gli assicurati possono scegliere un nuovo medico coordinatore in un altro sistema d'approvvigionamento della stessa regione, oppure passare ad un'assicurazione __________.
Se il diritto di scelta non viene utilizzato dagli assicurati entro questo termine, ciò conduce automaticamente al passaggio nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dell'__________.
4.4. Se l'assicurazione per il medico di famiglia viene sciolta, questo comporta automaticamente il trasferimento all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dell'. Nelle regioni in cui nello stesso comprensorio sono offerti più sistemi di approvvigionamento, gli assicurati possono scegliere invece, entro il termine di 30 giorni dall'invito scritto dell', un nuovo medico coordinatore in un altro sistema d'approvvigionamento della stessa regione, oppure passare ad un'assicurazione __________.
Se il diritto di scelta non viene utilizzato dagli assicurati entro questo termine, ciò conduce automaticamente al passaggio nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dell'__________. (…)"
(cfr. Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione per il medico di famiglia, edizione 1° gennaio 2000; doc. _)
2.5. Nell'atto ricorsuale (cfr. doc. _), così come nei numerosi scritti inviati alla Cassa malati __________ (cfr. doc. _), l'assicurato ha contestato il modo di agire dell'assicuratore malattie, ritenuto che quest'ultimo non ha rispettato i termini contrattuali di disdetta previsti nelle CGA e nella LAMal.
Egli ha poi rilevato di avere pagato l'intero ammontare dei premi relativi all'anno 2002 con un unico versamento annuale: di conseguenza, egli ritiene che la Cassa non possa, a metà anno, sopprimere una copertura assicurativa già pagata per l'intero anno civile (cfr. doc. _).
Al riguardo, occorre osservare che, come visto in precedenza, a norma dell'art. 62 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore può ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 41 cpv. 4 LAMal. Inoltre, secondo l'art. 99 cpv. 1 OAMal, gli assicuratori possono esercitare, oltre all'assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni.
Nel caso di specie, __________ ha fatto uso di questa possibilità, istituendo, per il Cantone Ticino, un'assicurazione per il medico di famiglia, il cui premio per ogni assicurato era inferiore a quello previsto dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Il ricorrente ha deciso, in virtù dell'art. 100 cpv. 1 OAMal - secondo il quale tutti gli assicurati residenti nella regione in cui l'assicuratore esercita assicurazioni con scelta limitata di fornitori di prestazioni possono aderire a queste assicurazioni - di aderire a questa copertura assicurativa dell'__________ denominata "assicurazione per il medico di famiglia".
In data 15 aprile 2002 la Cassa ha inviato all'assicurato il seguente scritto:
" Lei ha stipulato presso l'__________ l'assicurazione per il medico di famiglia __________. Siamo spiacenti di doverle comunicare che a partire dal 30 giugno 2002 non offriremo più questo modello d'assicurazione e che da quella data in poi annulleremo il relativo ribasso.
L'obiettivo dell'assicurazione per il medico di famiglia è quello di assistere in modo ottimale, con il medico di famiglia quale coordinatore, le persone malate e in questo modo di contenere i costi nel settore sanitario. Questi obiettivi, nella maggior parte dei casi, non sono stati raggiunti con tali modelli di ribasso. Inoltre alcuni di questi modelli non coprono i costi e non vi sono alcuni segni di miglioramento per il futuro.
L'__________ vuole garantire ai suoi assicurati un'assistenza ottimale per quanto riguarda l'approvvigionamento medico. Per questo motivo continuiamo ad impegnarci per la realizzazione di programmi e progetti di trattamento. Questi devono essere disponibili per tutti i nostri assicurati e non limitarsi solo alle persone con assicurazione per il medico di famiglia.
A partire dal 1° luglio 2002 la trasferiremo nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. La sua copertura assicurativa continua ad essere garantita. II rapporto con il suo medico di famiglia non è colpito da questo provvedimento. Anche le assicurazioni integrative facoltative non subiranno cambiamenti a causa di questa nuova regolamentazione.
Lei ha il diritto di disdire l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il 30 giugno 2002. La sua disdetta scritta deve, in tal caso, pervenirci entro il 31 maggio 2002." (Doc. _)
__________, ricevuta questa comunicazione, ha inviato alla Cassa, in data 21 maggio 2002, il seguente scritto:
" In riferimento alla vostra richiesta di annullamento al relativo ribasso per il medico di famiglia, ritengo doveroso subito precisare che avendo pagato tutto l'anno (2002) anticipato come vostra proposta da me accettata, logica conseguenza che la vostra richiesta non può essere accettata fino alla scadenza di questa (dicembre 2002)."
(Doc. _)
__________, con scritto datato 27 maggio 2002, ha precisato:
" come le abbiamo spiegato in occasione del colloquio avuto nei nostri uffici il 24 aprile scorso, prendiamo nuovamente posizione alle sue osservazioni.
le coperture:
• quella con scelta limitata in ambito cura medica __________
• quella concernente la scelta limitata dell'ospedale
sono regolate, poiché vincolate fra loro, dalle Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) per l'assicurazione per il medico di famiglia (vedi allegato). Entrambe le varianti possono essere oggetto di disdetta.
Posta la premessa, rileviamo che:
in virtù dell'art. 62 della Legge sull'Assicurazione Malattia (LAMal) il legislatore ha dato la possibilità agli operatori del settore di offrire - nell'ambito dell'assicurazione di base e meglio quella obbligatoria - una copertura a miglior prezzo a condizione che l'assicurato limitasse la propria scelta fra quanto disponibile in materia di sanità;
l'annullamento dell'agevolazione corrisponde ad una modifica contrattuale e più precisamente ad un aumento del costo del premio assicurativo sicché, in virtù dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, l'assicurato dispone dell'opportunità di disdire le coperture ex LAMal.
In questo senso, il fatto di aver pagato il premio mensile anticipatamente per un anno intero dev'essere inteso come una modalità di pagamento che non offre qualsivoglia diritto ad ottenere lo stesso trattamento per 12 mesi: in caso contrario l'art. 7 cpv. 2 LAMal perderebbe della sua valenza.
Non ci resta che confermare la validità della modifica (annullamento dell'assicurazione per il medico di famiglia) comunicata per il 1° luglio prossimo." (Doc. _)
L'assicurato, ribadendo la sua posizione, in data 3 giugno 2002 ha osservato:
" Resto sempre della stessa opinione alquanto mi faccio capo alle condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione del medico di famiglia, condizioni generali, 4.1. disdetta:
l'assicurazione per il medico di famiglia può essere disdetta, osservando un preavviso di tre mesi, per la fine di un anno civile." (Doc. _)
Con scritto dell'11 giugno 2002 __________ ha precisato:
" Come le abbiamo fatto osservare in occasione del nostro incontro del 3 giugno scorso, l'art. 4.4 delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione per il medico di famiglia, dice chiaramente che un annullamento dell'assicurazione in questione, comporta il trasferimento automatico all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dell'__________." (Doc. _)
In data 14 giugno 2002 l'assicurato ha nuovamente ribadito che la disdetta inoltratagli dall'__________ non è rispettosa dell'art. 4.1. delle CGA (cfr. doc. _).
La Cassa malati, dal canto suo, ha ancora osservato:
" Prendiamo nuovamente posizione in merito all'argomento "la disdetta dell'assicurazione per il medico di famiglia", che abbiamo già avuto modo di trattare, sia allo sportello, sia tramite informazione scritta.
L'art. 4.1 delle Condizioni generali di assicurazione per l'assicurazione menzionata poc'anzi, si riferisce alla disdetta che può (poteva) essere data dall'assicurato stesso, osservando un preavviso di tre mesi.
Per quanto concerne l'interpretazione dell'art. 4.4, la rimandiamo al nostro precedente scritto dell'11 giugno scorso." (Doc. _)
Ancora, in data 31 luglio 2002 l'assicurato ha rilevato:
" In riferimento ai vostri continui solleciti, per il pagamento della differenza per il medico di famiglia, vi comunico che rimango sulla mia decisione, già ribadita più volte, e non intendo pagare la differenza , in quanto la vostra richiesta non è corretta (vedere regolamento, dove specifica bene che la scadenza deve avvenire entro la fine dell'anno civile).
Confermo quanto detto sopra." (Doc. _)
Nell'atto ricorsuale (cfr. doc. _), così come nei suoi precedenti scritti all'assicuratore malattie (cfr. doc. _), il ricorrente ha invocato, a sostegno della propria tesi secondo la quale __________ non ha il diritto di sospendere, a metà anno 2002, la copertura assicurativa denominata "assicurazione per il medico di famiglia", l'art. 4.1. CGA, che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), stabilisce che la disdetta dell'assicurazione per il medico di famiglia può essere inoltrata, osservando un periodo di tre mesi, per la fine di un anno civile.
Nel caso di specie, tuttavia, dato che non siamo in presenza di una disdetta della copertura assicurativa inoltrata dall'assicurato stesso, non è applicabile tale art. 4.1.CGA, bensì l'art. 4.4. CGA, che prevede espressamente che nel caso in cui l'assicurazione per il medico di famiglia venga sciolta (come avvenuto nella fattispecie concreta), gli assicurati vengono trasferiti automaticamente all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di __________ (cfr. consid. 2.4.).
Dato che tale operazione rappresenta per gli assicurati un aumento del premio dovuto all'assicuratore malattie, la Cassa malati deve, conformemente all'art. 7 cpv. 2 LAMal, annunciare i nuovi premi approvati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a ogni assicurato con almeno due mesi di anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore (cfr. consid. 2.4.).
Come correttamente osservato dalla Cassa malati, __________ ha agito in modo irreprensibile nei confronti dei propri assicurati, inviando loro in data 15 aprile 2002 la comunicazione dell'annullamento dell'assicurazione per il medico di famiglia a partire dal 30 giugno 2002 (cfr. doc. _).
La Cassa malati ha in tal modo reso attenti i propri assicurati - e fra loro anche il signor __________ - che a partire dal 1° luglio 2002 la loro copertura assicurativa presso __________ sarebbe stata tramutata nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, conformemente a quanto stabilito nell'art. 4.4 delle CGA (cfr. doc. _), fermo restando il diritto di ogni assicurato di disdire l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie entro il 30 giugno 2002 (a mezzo di disdetta scritta da inoltrare alla Cassa malati entro il 31 maggio 2002).
Ricevuta tale informazione, __________ aveva dunque la possibilità di disdire l'assicurazione obbligatoria delle cure presso __________ e assicurarsi presso un altro assicuratore malattia. Non avendolo fatto, egli non può ora sostenere che __________ abbia agito in modo poco corretto ponendo fine, a metà anno, alla copertura assicurativa denominata "assicurazione per il medico di famiglia" (economicamente più vantaggiosa per l'assicurato), provvedendo nel contempo a "trasferire" __________, che non ha fatto uso della possibilità offertagli di disdire il rapporto assicurativo, nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di __________ (con il conseguente aumento del premio assicurativo).
Per quanto riguarda l'altro argomento ricorsuale dell'assicurato, ovvero il fatto che la Cassa non possa, a metà anno 2002, sopprimere una copertura assicurativa già pagata dal ricorrente per l'intero anno civile, con un unico versamento annuale (cfr. doc. _), occorre osservare che le modalità di pagamento del premio non hanno influsso sulla durata del contratto di assicurazione e non possono garantire a __________, per l'intero anno 2002, le prestazioni dell'assicurazione per il medico di famiglia (da lui pagate in un'unica soluzione, tramite un premio annuale), vista la soppressione della copertura assicurativa citata a partire dal 1° luglio 2002.
Visto tutto quanto precede, occorre concludere che la decisione su opposizione del 22 ottobre 2002 della __________ meriti tutela e che quindi __________ sia tenuto a versare all'assicuratore malattia la differenza di premio tra quanto dovuto per la copertura assicurativa denominata "assicurazione per il medico di famiglia" - ammontare che, come visto, è già stato interamente pagato dall'assicurato per il 2002 - e quanto dovuto per la copertura assicurativa di base, a partire dal 1° luglio 2002.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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