AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2002.126
Data decisione, Autorità: 31.01.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 36.2002.126
IR/cd
Lugano 31 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2002 di
contro
la decisione del 25 ottobre 2002 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con atto datato 4 aprile 2002 __________, cittadino svizzero coniugato con __________, padre di __________, domiciliato a __________ ed assicurato presso la __________, ha chiesto la concessione del sussidio per il pagamento dell’assicurazione malattia riferito all’anno 2002.
__________, che risulta domiciliato a __________ dal __________ 2001 in provenienza da __________, è attivo presso l’amministrazione federale __________ con un salario lordo mensile di CHF 6'829,50.
La domanda di sussidio è stata respinta con decisione del 30 aprile 2002 da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia (UAM qui di seguito), decisione non impugnata dal signor __________. In data 30 luglio 2002 il signor __________ ha scritto all’amministrazione chiedendo di rivedere la posizione indicando di non possedere tassazione per il biennio di riferimento ma di avere allestito una dichiarazione fiscale da cui sarebbe desumibile un netto imponibile di CHF 28'000.- circa.
Lo scritto è stato ritenuto dall’amministrazione quale domanda di revisione della decisione e l’UAM ha chiesto la produzione della documentazione necessaria per l’accertamento del reddito lordo del signor __________ nonché degli interessi passivi pagati. Agli atti risultano state prodotte cedole di pagamento in favore della __________ senza specifica della loro causale. A seguito della richiesta di completamento della documentazione da parte dell’amministrazione il ricorrente ha prodotto un contratto di prestito con la __________ per un importo di CHF 33'000.- concluso il 19 luglio 2001 a __________, con l’importo rimborsabile in 60 rate da CHF 751,95.
1.2. In data 25 ottobre 2002 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha emanato una decisione con cui ha respinto la domanda di revisione nei seguenti termini:
" vista ed esaminata l'istanza di revisione della nostra decisione
negativa del 30.04.2002 in materia di sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno 2002;
appurato che l'autorità fiscale cantonale non ha ancora emesso nei suoi riguardi alcuna notifica di tassazione e, pertanto, il diritto al sussidio per l'anno 2002 deve essere stabilito sulla base del reddito lordo mensile esistente al momento dell'istanza di sussidio, come previsto dalle normative fissate dal Consiglio di Stato (art. 67 lett. e) Reg. LCAM);
stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità del citato disposto, al momento dell'istanza di sussidio risulta un reddito lordo mensile medio pari a fr. 6'665.40 (tenuto conto del suo salario lordo mensile comprensivo della tredicesima mensilità e degli assegni familiari per un figlio e, in deduzione, degli interessi passivi a suo carico);
osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile di
fr. 6'665.40 in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per l'anno 2002 per le famiglie con un figlio, risulta un reddito determinante pari a fr. 54'000.-;
ritenuto che, in applicazione dall'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001, hanno diritto al sussidio le famiglie, il cui reddito determinante non supera fr. 34'000.-;
d e c i d e :
L'istanza di revisione è respinta.
E' confermata la nostra decisione negativa datata 30.04.2002."
(cfr. doc. _)
Contro questa decisione il signor __________ si aggravato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del Cantone Ticino, con atto redatto in lingua tedesca. Con decreto 14 novembre 2002 il Giudice delegato ne ha imposto la traduzione sotto pena di irricevibilità. Da osservare come il ricorrente non abbia ritirato la raccomandata del TCA ed abbia atteso l'invio per posta semplice del decreto di questo Tribunale. Il successivo 11 dicembre 2002 è pervenuto al TCA uno scritto del signor __________, funzionario federale, con cui lo stesso ribadisce di avere allestito una dichiarazione fiscale – non oggetto di tassazione – con un reddito imponibile segnalato di 28'000.- e di avere effettivamente ricevuto la decisione dell’amministrazione (UAM) del 30 aprile 2002 con il rifiuto dei sussidi sulla base del salario percepito.
All’accoglimento del gravame si oppone l’amministrazione con scritto del 13 gennaio 2002 da cui si desume:
" Trattasi di una situazione in cui risulta applicabile l'art. 67 lett. e) Reg.
LCAM, dal momento che l'autorità fiscale non ha ancora intimato nei riguardi della controparte alcuna notifica di tassazione (il ricorrente ha assunto il domicilio nel nostro Cantone in data 01.10.2001; nei confronti dello stesso non verrà pertanto emessa alcuna notifica di tassazione relativa al biennio 1999/2000, applicabile di principio per la definizione del diritto al sussidio per l'anno 2002 in conformità di quanto previsto all'art. 1 lett. a) DE 06.11.2001).
Nel caso di specie, dunque, il diritto al sussidio deve essere stabilito sulla base del reddito esistente al momento dell'istanza di sussidio.
II reddito imponibile della controparte risultante dalla conversione del salario lordo mensile medio dopo deduzione degli interessi passivi supera i limiti di reddito determinante che, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, conferiscono il diritto al sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 2002.
II salario lordo mensile medio risulta dal conteggio seguente (vedi doc. n° _ e _):
• salario lordo mensile medio = fr. 82'408 : 12 = fr. 6'867.35
• interessi passivi mensili: fr. 12'117 : 60 = fr. 201.95
• salario lordo mensile dopo deduzione interessi: fr. 6'867.35 - fr. 201.95 = fr. 6'665.40.
A titolo abbondanziale si specifica che il ricorrente avrà la facoltà di chiedere la revisione della decisione oggetto della presente vertenza, non appena sarà in possesso della prima notifica di tassazione emessa dalla competente Autorità cantonale." (cfr. doc. _)
è stato invitato a volersi esprimere in merito ed eventualmente a volere fornire ulteriori mezzi di prova. Con scritto 24 gennaio 2003 il ricorrente ha evidenziato le forti spese necessarie per il conseguimento del reddito ed ha chiesto di attendere la decisione di tassazione prima di emanare la sentenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il ricorrente ha impugnato la decisione dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui è stata respinta l’istanza di revisione della decisione negativa del 30 aprile 2002 mediante la quale il sussidio per l’assicurazione malattia per l’anno 2002 é stato respinto. Nella sua motivazione l’amministrazione è entrata nel merito delle contestazioni sollevate dal ricorrente ed ha esaminato il reddito conseguito a fronte delle stesse motivazioni sollevate con la domanda di concessione del sussidio. Va qui evidenziato come un'istanza di revisione del sussidio possa essere formulata, come rammenta l’art. 48 Reg. LCAMal, in caso di emanazione di una decisione di tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento o se dato uno degli estremi dell’art. 67 Reg. LCAMal riportato per esteso più in avanti.
Nel caso concreto dagli atti non risulta assolutamente che __________ abbia sollevato alcuno dei motivi giustificanti la revisione dinanzi all’autorità amministrativa. In effetti non è stata prodotta una nuova decisione di tassazione, nessun documento nuovo o particolare per il periodo di riferimento e la richiesta di revisione non risulta motivata da una diminuzione importante del reddito ai sensi dell’art. 67 Reg. LCAMal.
L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia avrebbe quindi dovuto concludere per l’irricevibilità dell’istanza di revisione. L’amministrazione essendo entrata nel merito della questione sollevata dalla ricorrente ha errato. Questo TCA, per ragioni di economia di giudizio, alla luce dell’esito del gravame che deve essere respinto, esamina il merito della fattispecie. L’amministrazione è invitata a volere esaminare con maggiore attenzione il sussistere dei presupposti delle istanze di revisione prima di entrare nel loro merito.
Si ribadisce, come già fatto con la sentenza 8 ottobre 2002 (__________in re _), che l’istanza di revisione non deve divenire un succedaneo della procedura di reclamo e di successiva impugnativa al TCA quando non vengano rispettati i termini per aggravarsi contro le decisioni amministrative da parte degli assicurati.
Nel merito
2.3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
2.4. Nel caso in esame il ricorrente non ha ottenuto una decisione di tassazione nonostante la sua dichiarazione fiscale riferita al periodo 2001 da quando cioè egli è giunto in Ticino. Rettamente quindi l’amministrazione, già nel corso del mese di aprile 2002, ha proceduto all’accertamento in maniera autonoma del reddito imponibile partendo dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti nel caso concreto, alla luce dell'art. 67 REgLCAMal, il reddito lordo cui ci si deve riferire é quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui "Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo". Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno, in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal citato, posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
II lordo accertato va poi obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 REgLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante le tabelle appositamente allestite ai sensi dell'art. 72 del medesimo regolamento.
Per fondare il suo calcolo l’amministrazione ha acquisito il reddito lordo dell’assicurato fondandosi sulla sua busta paga e ritenendo un importo di CHF 6'867,35. In realtà dalla busta paga risulta già un lordo di CHF 6'829,50 cui va aggiunta la tredicesima mensilità pro rata, l’importo quindi da considerare alla base del calcolo dovrebbe essere maggiorato. L’amministrazione ha poi estrapolato l’ammontare degli interessi passivi dovuti per il prestito contratto dall’assicurato, non considerando invece l’importo del capitale rimborsato. La somma alla base della valutazione dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia è quindi stata di CHF 6'665,40. Tale importo convertito, per una persona coniugata con un figlio, secondo le tabelle di cui è cenno, conduce ad un reddito che supera notevolmente il limite di reddito per il quale il sussidio viene concesso. Da notare che le tabelle riferite all’anno 2002 per le persone coniugate con un figlio permettono di concedere il sussidio malattia unicamente quando il salario mensile lordo non supera i CHF 4'650.-. Anche senza esaminare la correttezza della riduzione degli interessi passivi ritenuti dall'amministrazione __________ non rientra pacificamente in questi limiti ed il suo ricorso non può essere accolto, senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso, in quanto ricevibile, é respinto.
2.- Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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