AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2002.44
Data decisione, Autorità: 03.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2002.00044-45
IR/cd
Lugano 3 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 16 aprile 2002 di
__________, 2. __________, 1.,2. rappr. da: avv. __________,
contro
le decisioni del 6 marzo 2002 emanate da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nato nel 1926, e sua moglie __________, 1943, sono cittadini svizzeri, domiciliati a __________, e sono diventati membri della Cassa Malati __________ con effetto al 1 giugno 2001.
Ritenuta tardiva l’affiliazione l’Ufficio dell’Assicurazione malattia (UAM qui di seguito), considerando il ritardo non scusabile, ha fissato l’inizio teorico dell’affiliazione al 1 gennaio 1996 con obbligo per la __________ di riscuotere il supplemento di premio imposto dalla legge.
1.2. Con scritto 25 febbraio 2002 __________ e __________ si sono rivolti all’UAM rilevando quanto segue:
" (…)
waren wir nicht unterrichtet, dass es eine Pflichtversicherung in der Schweiz gibt.Obwohl wir in ärztlicher Behandlung waren, in der Apotheke verschriebene Medikamente kauften und ich im Ospedale __________ einen operativen Eingriff vornehmen lassen mußte,hat uns niemand von der Grundversicherung unterrichtet.
Meine Frau und ich waren bei der __________ versichert ( 58 resp.45 Jahre ), die wir in dem Moment aufgaben als wir die Grundversicherung bei der __________ zum 01.06.2001 abschlossen." (Doc. _)
In uno con il reclamo i signori __________ hanno prodotto attestazione relativa alla copertura assicurativa contro le malattie di cui hanno beneficiato in Germania, loro Stato di origine.
Con decisione 6 marzo 2002 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo con le seguenti motivazioni:
" (…)
Ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) tutte le persone residenti in Svizzera per un periodo di almeno 3 mesi sono tenute ad essere assicurate per le cure medico-sanitarie presso un assicuratore riconosciuto.
Tale obbligo ha inizio al momento dell'acquisizione del domicilio o, per gli stranieri in possesso di un permesso di dimora superiore ai 3 mesi, a partire dalla data di entrata in Svizzera ed ha termine solo quando l'interessato cessa ope legis di essere soggetto all'obbligo d'assicurazione.
Le persone astrette all'obbligo assicurativo devono iscriversi presso un assicuratore malattie riconosciuto entro 3 mesi a decorrere dal momento in cui è adempiuta la condizione determinante l'obbligo d'assicurazione.
Questa situazione è assimilabile al concetto di affiliazione tempestiva e quindi l'assicurazione inizia dall'acquisizione del domicilio o dall'ottenimento del permesso.
Per contro, qualora il termine di 3 mesi non venisse rispettato (affiliazione tardiva), l'assicurazione inizia dal giorno dell'affiliazione e l'assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile (artt. 5 cpv. 2 LAMal e 8 OAMal).
(…)
La motivazione secondo cui gli interessati non sono stati informati circa l'obbligo d'assicurazione da parte delle Autorità, non può essere tenuta in considerazione. Infatti secondo giurisprudenza la "non conoscenza" delle leggi non è una giustificazione valida per non esservi soggetti.
Anche l'ulteriore motivazione di una polizza assicurativa estera con garanzia di copertura dei costi in Svizzera __________ non può essere ritenuta una ragione suscettibile di modifica della decisione, in quanto le disposizioni federali non prevedono per queste situazioni la possibilità di ottenere un'esenzione dall'obbligo d'assicurazione." (Doc. _)
1.3. Contro la decisione amministrativa __________ e __________ ricorrono al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con il patrocinio dell’avv. Dott. __________ osservando in particolare:
" (…)
Il signor __________ ha acquistato la cittadinanza svizzera il __________ 1989 all'età di 63 anni e la moglie __________, il __________ 1989 all'età di 46 anni.
I signori __________ non sono stati informati, né al momento dell'acquisizione della cittadinanza, né successivamente, che era necessario cambiare l'assicurazione di malattia.
In altre parole per i ricorrenti non era possibile riconoscere che con l'acquisto della cittadinanza era sorto un obbligo all'affiliazione presso una cassa malati svizzera.
I signori __________ sono stati in precedenza sempre assicurati presso la __________, tant'è vero che quest'ultima assicurazione ha sempre fatto fronte ai pagamenti di cassa malati. Ultimamente si era impegnata ad assumere i costi dell'ultimo intervento subito dal signor __________ nel 2001 e poi ha effettivamente pagato tutte le fatture.
Non appena i ricorrenti sono venuti a conoscenza dell'obbligo d'assicurazione presso una cassa malati in Svizzera, hanno chiesto a più casse malati di entrare con le stesse prestazioni (quindi anche complementari) concesse dall'assicurazione malattia tedesca, presso la quale erano affiliati. Purtroppo, essendo entrambi d'età superiore ai 55 anni, hanno potuto stipulare soltanto l'assicurazione di base e non anche l'assicurazione complementare.
La normativa tedesca fa divieto della doppia assicurazione: per questo motivo i signori __________ hanno dovuto lasciare l'affiliazione alla precedente cassa malati, anche se per loro era molto conveniente, sia dal punto di vista dei costi, che delle prestazioni.
(…)
Il diritto vigente prevede attualmente che l'affiliazione debba essere fatta presso un'assicurazione cassa malati svizzera. Tale normativa è però condizionata dai patti bilaterali che devono entrare in vigore prossimamente.
Innanzitutto è possibile che l'articolo 12 LAMal venga ad assumere un'altra fisionomia, nel senso che dovrebbe essere possibile anche ad altre casse malati straniere ottenere il riconoscimento in Svizzera.
(…)
Secondo la legge LAMal del 18 marzo 1994 (SR 832.10), vi è un obbligo d'affiliazione per le persone domiciliate in Svizzera al momento dell'acquisizione del domicilio o della nascita in Svizzera.
La legge non prevede alcuna normativa particolare in relazione a quelle persone straniere che hanno acquisito da adulti la cittadinanza svizzera, come nel caso dei ricorrenti.
In questi casi non può valere la presunzione di conoscenza anche di queste normative specifiche da parte dello straniero adulto che acquista la cittadinanza. Si deve dunque vedere una lacuna di legge nella LAMal e relativa ordinanza, nella misura in cui non prevede per situazioni analoghe a quella dei signori __________, ex cittadini germanici, innanzitutto l'obbligo d'informazione da parte delle Autorità e in secondo luogo la possibilità di ottenere un'esenzione dall'obbligo d'assicurazione presso una cassa malati svizzera in presenza di una valida assicurazione straniera, sebbene il caso non rientri nel catalogo delle esenzioni già previste dall'art. 3 LAMal.
L'OAMal ha permesso già una estensione alla deroga contenuta nell'art. 3 LAMal, infatti l’art. 2 cpv. 2 OAMal prevede che sono esentate dall'obbligo di assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. Le condizioni per l'esonero poste da questo articolo sono, le seguenti:
l'assoggettamento obbligatorio ad un'assicurazione estera,
una protezione estera equivalente a quella offerta dalla LAMal,
un doppio onere finanziario.
Questo articolo di legge dovrebbe essere applicato anche nel caso che la normativa straniera, come quella germanica, fa divieto di una doppia assicurazione: la radiazione dalla cassa malati straniera - come nel caso presente - comporta infatti una perdita di certe prestazioni con danno anche finanziario per l'assicurato.
Si rileva inoltre che in passato i signori __________ hanno pagato i premi della cassa malati tedesca prima di entrare nella cassa malati __________. Richiedendo adesso i premi anche di una cassa malati elvetica di fatto si verrebbe a creare anche a loro carico un doppio onere finanziario.
In via sussidiaria, qualora questa Autorità giudicante fosse del parere che non sono date le condizioni richieste dalla normativa citata, si fa presente che un'interpretazione estensiva della stessa - alla luce
delle nuove realtà internazionali - può essere di giovamento al sistema assicurativo e risolvere casi come quello in oggetto.
Considerando tutta la storia dei signori __________, si deve comunque ritenere che il ritardo dell'affiliazione ad una cassa malati elvetica era giustificato. Essi hanno ritenuto di essere regolarmente assicurati in Svizzera e lo erano in effetti, come dimostra il fatto che le spese di malattia (del marzo 2001 in particolare) sono state assunte dalla cassa malati tedesca.
I signori __________, non appena sono stati resi attenti delle particolarità delle disposizioni in materia, che prevedono l'esclusività di un'assicurazione elvetica a norma dell' art. 12 LAMal, sono passati ad una cassa malati svizzera, sottoscrivendo un contratto con la cassa malati __________.
Da ciò risulta chiaro che i signori __________, nella misura in cui gli è stato riconoscibile l'obbligo di affiliazione, hanno rispettato la normativa.
A loro favore in revoca il principio della buona fede.
E' vero che esiste una regola generale dell'ordinamento giuridico secondo il quale nessuno può prevalersi dell'ignoranza della legge (DTF 124 V 220 considerazioni 2 b/aa, 113 V 88 considerazioni 4c) e che in linea di principio si può dire che l'assicurato potrà appellarsi al principio della buona fede, soltanto se si è rivolto all'autorità competente con una domanda alla quale non è stata data una risposta o è stata data una risposta errata (DTF 124 V 220 considerazioni 2b/aa, 109 V 55 considerazioni 3, 107 V 160 considerazioni 2). Questa regola però non vale in modo assoluto nel caso di un cittadino straniero che acquista la cittadinanza svizzera. Infatti in considerazione proprio di questa sua nuova situazione, incombe all'amministrazione un onere di informazione, specialmente in campi molto specifici, come questo dell'assicurazione malattia. Oltre all'obbligo di informazione incombe all'autorità anche un obbligo di sorveglianza. Nel caso presente questo esisteva già dal 1989. Per questi motivi non può essere accolta la tesi secondo la quale anche per loro, come per "ogni cittadino domiciliato nel Cantone Ticino è sensato conoscere i propri doveri legali".
Dunque i signori __________ non devono essere tenuti al pagamento dei premi assicurativi scaduti negli ultimi 5 anni (quelli degli anni precedenti essendo comunque perenti).
Essi non sono tenuti neanche a pagare un supplemento, per l'assicurazione tardiva: infatti il ritardo, come previsto dall'art. 5 cap. 2 LAMal - per i motivi indicati sopra - è in questo caso giustificato.
Si fa valere anche che non sarebbe indicato porre a carico di due pensionati un onere finanziario imprevedibile (in quanto essi hanno comunque pagato i premi di cassa malati anche in relazione alle prestazioni complementari) e gravoso (riferito a un quinquennio)." (Doc. _)
All’accoglimento del gravame si oppone l’amministrazione cantonale con osservazioni del 6 maggio 2002 in cui evidenzia:
" (…)
Non può oggettivamente essere sostenuta la tesi secondo la quale, in fatto di informazione ai cittadini, a livello di LAMal ci si trova confrontati con una "lacuna di legge".
Dal canto suo l'Autorità cantonale svolge regolarmente i suoi compiti ai sensi dell'art. 10 OAMal.
Per quanto attiene poi alle possibilità di ottenere l'esenzione dall'obbligo d'assicurazione giusta la LAMal, la giurisprudenza è già stata, più volte, estremamente chiara: l'elencazione delle casistiche prevista giusta l'OAMal è da ritenere esaustiva.
In alcun caso è prevista la possibilità di estensione per il solo fatto di essere "in presenza di una valida assicurazione straniera".
(…)
Nè può essere sostenibile la tesi secondo la quale "Richiedendo adesso i premi anche di una cassa malati elvetica di fatto si verrebbe a creare anche a loro carico un doppio onere finanziario": il concetto di "doppio onere" di cui all'art. 3 cpv. 2 OAMal si richiama ad un diritto pubblico estero, e non già ad un'assicurazione estera contratta ai sensi del diritto privato, come appare evidente nel caso di specie.
(…)
II fatto che i signori __________ "hanno ritenuto di essere regolarmente assicurati in Svizzera", non è certo motivo sufficiente per "ritenere che il ritardo dell'affiliazione ad una cassa malati elvetica era giustificato".
Si fa osservare, dopo, che "l'assicurazione elvetica" non impone il principio "dell'esclusività": come già ampiamente rilevato nel corso di questa disamina di diritto, dal profilo del diritto elvetico in materia di assicurazione malattie nulla vieta che si possano mantenere altre coperture assicurative.
(…)
la ricorrente richiama correttamente i cardini su cui si regge, dal profilo giuridico, il principio della buona fede.
La stessa ricorrente non può però essere seguita più oltre, e in particolare quando pretende, a torto, che "Questa regola però non vale in modo assoluto nel caso di un cittadino straniero che acquista la cittadinanza svizzera".
Sempre in virtù del già richiamato principio della sicurezza del diritto, una norma è o non è.
In particolare i principi su cui si regge il concetto di "buona fede" non possono applicarsi in modo più o meno largo a dipendenza del fatto che ci si trovi in presenza di un cittadino svizzero o di un cittadino straniero; o, quanto meno, non in modo così netto come preteso dalla ricorrente.
La parte ricorrente stessa riconosce poi, a legittimo titolo, come quello "dell'assicurazione malattie" rappresenti un "campo molto specifico".
A fortiori dunque, proprio la "specificità di questo campo" avrebbe dovuto indurre i signori __________ ad un'accurata indagine circa le regole di diritto vigenti non in un Stato qualsiasi, ma nello Stato in cui hanno deciso di trascorrere l'esistenza.
Quanto all'informazione nei confronti della cittadinanza, vi è poi da rilevare il fatto che i signor __________ hanno eletto il loro domicilio nel Cantone Ticino ben prima del 1996, anno in cui è entrata in vigore la LAMal.
II dibattito suscitato prima, nell'imminenza, e dopo l'entrata in vigore della LAMal, non può essere sfuggito ad un cittadino attento: e proprio qui il concetto di obbligo d'assicurazione generalizzato a tutta la popolazione è emerso in maniera tanto palese quanto diffusa.
Certamente un obbligo d'assicurazione esisteva anche prima del 1° gennaio 1996, in quanto tale principio era già contemplato a livello del previgente diritto cantonale.
L'entrata in vigore della LAMal ha determinato il decadimento del predetto diritto cantonale, ragione per la quale, nella decisione contro cui qui si erge la ricorrente, si fissa nel 1° gennaio 1996 l'inizio dell'obbligo d'assicurazione per i signori __________.
Ma a ben vedere tale obbligo d'assicurazione iniziava molto prima del 1° gennaio 1996.
In quanto decaduto, si rinuncia qui a richiamarsi al previgente diritto cantonale in questo specifico contesto.
Irrilevante la tesi sostenuta dalla ricorrente, in conclusione di questa specifica parte di allegazione ricorsuale, circa i termini di perenzione dei crediti per premi d'assicurazione.
La legge (LAMal) nulla dice al riguardo.
Ergo tornano applicabili i disposti di cui agli artt. 127 e 128 CO.
L'art. 128 CO non cita apertis verbis la questione relativa ai premi dell'assicurazione malattie.
Quest'ultimi potrebbero essere assimilati ad "altre prestazioni periodiche" di cui all'art. 128 cifra 1 CO; da cui un termine di perenzione di 5 anni.
Sarebbe interessante conoscere, al riguardo, un pronunciamento di codesta Autorità di giudizio.
Bisogna però convenire che nemmeno se fosse appurato un termine di perenzione di 5 anni, ciò può portare ad inficiare la decisione emanata, nella fattispecie, dall'Autorità cantonale e qui impugnata.
La stessa si limita infatti a riportare il termine amministrativo secondo il quale deve iniziare l'obbligo d'assicurazione (10 gennaio 1996), ma nulla dice quanto all'estensione dei termini di prelievo del supplemento di premio per affiliazione tardiva.
Sarà l'assicuratore che si determinerà a questo riguardo nei confronti dell'assicurato.
Contro la decisione di quest'ultimo potrà, se del caso, essere intrapresa una specifica azione in giudizio.
(…)
Da contestare che nella fattispecie si possa trattare di un ritardo giustificato.
Un ritardo nell'assicurarsi ai sensi della LAMal può essere ritenuto giustificato solo se cause oggettive e gravi - quali la malattia, la momentanea incapacità di discernimento o di azione, oppure altre cause sfavorevoli o particolarmente deprivanti di valenza similare - possono essere nella causa.
Ciò che qui non è palesemente il caso.
(…)
Circa le regole che devono presiedere all'incasso del supplemento di premio per affiliazione tardiva, nulla si dice nella decisione impugnata.
AI riguardo fanno stato - e dunque si richiamano - le disposizioni di cui all'art. 8 OAMal." (Doc. _)
Alla parte ricorrente è stata offerta la possibilità di formulare osservazioni alla risposta dell’UAM e di fornire nuove prove, ciò che ha fatto con scritto 28 maggio 2002 __).
In diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se i ricorrenti __________ e __________ avevano un obbligo di affiliazione ad una Cassa Malati svizzera sin dall’entrata in vigore della LAMal ossia dal 1 gennaio 1996 e quindi verificare se la loro affiliazione alla __________ a contare dal 1° giugno 2001 sia da considerare tardiva e quindi se debba essere imposto all’assicuratore malattia la percezione di un supplemento di premio. Rispettivamente questo TCA deve accertare se il ritardo nell’affiliazione, se ammesso, sia scusabile.
Secondo l'art. 3 LAMal
" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato;
b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera".
L'art. 1 OAMal precisa in proposito che
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge."
Una persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100).
L'art. 5 LAMal prevede poi che
" 1 Se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3."
Per l'art. 7 OAMal infine
" 1 I cittadini svizzeri che eleggono domicilio in Svizzera dopo aver soggiornato all’estero come pure gli stranieri con permesso di dimora o di domicilio ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera a sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal giorno in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l’adesione all’assicurazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dal giorno della notifica del suddetto annuncio."
2.2. In DTF 125 V 76 e segg. il TFA ha evidenziato, in relazione alle summenzionate norme, che, per le persone domiciliate in Svizzera (giusta gli art. 23 ss. CCS), l'inizio dell'assicurazione coincide con l'elezione di domicilio. Per gli stranieri che non costituiscono un domicilio in Svizzera ai sensi della normativa rammentata e che sono al beneficio di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora valido almeno tre mesi, l'assicurazione ha inizio dal giorno della notifica dell'annuncio di dimora presso il competente ufficio di controllo degli abitanti.
Nel caso in discussione la questione del domicilio non appare contestata. In altri termini i signori __________ sono non solo domiciliati in svizzera ma hanno acquisito, antecedentemente all’entrata in vigore della nuova LAMal, la cittadinanza elvetica. Essi hanno quindi fatto parte del corpo elettorale chiamato a votare sull’approvazione o meno della predetta legge.
2.3. Ritenuta l’esistenza di un domicilio in Svizzera ed in particolare in Ticino da parte dei ricorrenti va ora esaminato se essi erano obbligati ad assicurarsi. Va quindi esaminato se la situazione giuridica di __________ e __________ rientrava nel novero delle eccezioni legali all’obbligo di assicurarsi imposto dalla LAMal.
L'art 3 cpv. 2 e 3 della legge da infatti facoltà al Consiglio Federale di prevedere eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere dei privilegi del diritto internazionale, in particolare i dipendenti di organizzazioni internazionali e di stati esteri (art. 6 OAMal), rispettivamente per le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero, se l’assoggettamento all’assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera (art. 2 cpv. 2 OAMal).
2.4. Facendo uso della delega di cui all'art 3 cpv. 1 LAMal, il Consiglio federale ha emanato l'art 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione.
In particolare, giusta l'art 2 cpv. 2 OAMal, a domanda, sono esentate dall'obbligo di assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.
Le condizioni cumulative per l'esonero poste da questo articolo sono, dunque, le seguenti:
assoggettamento obbligatorio ad un'assicurazione estera;
protezione estera equivalente a quella offerta dalla LAMal;
Con tale disposto si vuole evitare un doppio assoggettamento nei casi in cui la persona tenuta ad assicurarsi ai sensi dell'art 3 cpv. 1 LAMal è parimenti obbligata a farlo in virtù del diritto pubblico estero, senza possibilità di svincolo e con obbligo del pagamento dei premi a condizione che l'assicurazione estera offra una copertura equivalente a quella offerta dalla LAMal.
A questo proposito, nella sentenza emanata il 20.5.1999 in re DFI c. I.A. (inc. __________), il TFA ha osservato quanto segue:
" ... une dispense de l'obligation d'assurance ne peut être envisagée que si le ressortissant étranger et obligatoirement assuré contre la maladie en vertu du droit étranger (art 2 al 2 OAMal, Eugster, Krankenversicherung in SBVR , 1998, n. 15)..." (STFA cit. consid 3b).
Il TFA ha ancora rilevato (STFA 29 giugno 2000 in re EZ) che il carattere obbligatorio dell’assicurazione
" … non è fine a sé stesso, bensì un istrumento destinato a garantire la necessaria solidarietà. Considerata la volontà del legislatore, si giustificava quindi di circoscrivere in modo restrittivo le eccezioni di coloro che esulano, per non essere tenuti all’obbligo assicurativo, dalla comunità di persone solidali” (STFA cit. pag. 5)
Giusta l’art. 2 cpv. 2 OAMal la possibilità di assicurarsi facoltativamente all’estero è esclusa a motivo della possibile facile elusione del carattere obbligatorio dell’assicurazione svizzera (v. RAMI 2000 no. KV pag. 20 c. 4c citata in STFA 29 giugno 2000 cit.). Per quanto attiene ai problemi suscettibili di porsi nel caso di persone anziane al beneficio di un’assicurazione facoltativa estera – come in parte è il caso nella fattispecie – il TFA ha evidenziato (in STFA 29 giungo 2000 cit. loc. cit.) che la copertura straniera può essere sospesa rispettivamente trasformata temporaneamente in un’assicurazione complementare a quella obbligatoria svizzera (RAMI cit. pag. 21 c. 4 d)
In merito alla possibilità di far compenetrare un’assicurazione estera obbligatoria ed una facoltativa sempre straniera - circostanza questa ipotizzabile anche nel caso concreto – il TFA ha osservato come:
" cc) La ricorrente sostiene pure che il requisito dell'affiliazione ad un'assicurazione obbligatoria all'estero dovrebbe essere considerato adempiuto tramite l'integrazione delle due menzionate assicurazioni olandesi, di cui una è obbligatoria.
Anche questa censura dev'essere disattesa. Infatti, al proposito occorre rilevare che, in occasione della recente revisione dell'art. 2 OAMal, il Consiglio federale ha ritenuto non dover integrare nel nuovo testo dell'ordinanza il cpv. 6 del progetto di revisione dell'OAMal posto in consultazione, il quale riguardava, appunto, i casi particolari costituiti da certe persone anziane o malate coperte in maniera estesa attraverso un'assicurazione privata estera o un'assicurazione statale a cui si aggiunge un'assicurazione privata (procedura di consultazione relativa a un progetto di revisione parziale dell'Ordinanza sull'assicurazione malattie, del 25 novembre 1996)." (STFA 29 giugno 2000 in re Z.)
A proposito del pagamento dei premi sempre il TFA, in una sentenza 11 ottobre 2000, in un caso relativo a cittadini statunitensi al beneficio di copertura assicurativa senza necessità di corresponsione diretta di un premio ma dipendente da servigi resi all’ente pubblico e con la constatazione dei costi assunti dalla compagnia assicurativa medesima, non ha considerato adempiute le condizioni dell’art. 2 cpv. 2 OAMal.
2.5. Nel caso in esame i signori __________ e __________ sono, come rilevato in precedenza, svizzeri e domiciliati in Svizzera, essi hanno acquisito la cittadinanza elvetica nel corso del 1989 come rammenta la loro patrocinatrice, ed erano quindi astretti sin dall’introduzione della LAMal all’obbligo assicurativo. Occorre esaminare, nel caso concreto, se i ricorrenti potevano beneficiare di una esenzione dall’obbligo d’assicurazione ai sensi della norma citata. La risposta è manifestamente negativa senza necessità di particolare accertamento istruttorio.
I signori __________ non hanno dimostrato, nonostante fossero patrocinati da un legale conscio di tale dovere, l’esistenza di un obbligo imposto da parte del diritto pubblico estero di essere assicurati all’estero. Essi non hanno neppure sostenuto tale circostanza nelle loro impugnative all’autorità amministrativa ed a quella giudiziaria. Anzi. I ricorrenti hanno precisato chiaramente che, una volta venuti a conoscenza della necessità di disporre di una copertura assicurativa in Svizzera, essi hanno rinunciato a quella tedesca nonostante fosse di maggiore interesse economico e fornisse prestazioni da loro ritenute soddisfacenti (cgr. I pag. 3 punto 4). In altri termini i signori __________ non hanno avuto difficoltà, se non d’ordine economico per il preteso maggiore interesse economico al mantenimento della loro __________ (D), a disdire il contratto con l’assicuratore tedesco. L’obbligatorietà dell’assoggettamento ad un’assicurazione estera, ma non si vede a quale titolo ciò potrebbe essere imposto dal diritto tedesco a due cittadini elvetici sin dal 1989 e domiciliati in Ticino, non è quindi condizione data ed i ricorrenti non possono beneficiare dell’eccezione all’obbligo di assicurazione voluto dal legislatore.
2.6. I signori __________ e __________ lamentano inoltre il fatto di non essere stati debitamente informati dall’autorità poiché nessuna normativa particolare regolerebbe l’informazione dell’obbligo di essere assicurate in caso di cambiamento della nazionalità.
L’argomento è privo di consistenza. In virtù degli art. 13 e 14 LCAMal il Comune di domicilio è responsabile del controllo dell’applicazione dell’obbligo d’assicurazione, con necessità per l’autorità comunale di segnalare in forma scritta alla preposta autorità cantonale i casi di non assicurazione o di assicurazione tardiva. In caso di mancata segnalazione tempestiva – a fronte dei dati per poterlo fare – il Comune è solidalmente responsabile – con la persona interessata – del pagamento delle “spese medico sanitarie … per il periodo di ritardo in cui quest’ultimi non risultano iscritti presso un assicuratore riconosciuto”.
Il tenore delle norme è chiaro una responsabilità dell’autorità comunale interviene laddove – a conoscenza di una situazione di ritardo nell’assicurazione o di non assicurazione – essa non interviene con la dovuta sollecitudine. D’altra parte chiara è pure la lettera dell’art. 10 OAMal (si veda anche l’art. 6 LAMal) che costringe i Cantoni a fornire periodica informazione circa l’obbligo d’assicurazione provvedendo a che le persone in provenienza dall’estero (ciò che non era il caso nella fattispecie ritenuto che i ricorrenti sono domiciliati in Svizzera da anni ed hanno acquisito la cittadinanza elvetica da diversi anni ossia da prima dell’entrata in vigore della LAMal –) siano tempestivamente informati.
Ritenere che il ritardo sia imputabile all'inazione dell'autorità amministrativa (come sembrano fare i signori __________, cfr I punto 2 in fatto, pag. 2) appare ai limiti del temerario: basta sottolineare, da un lato, che, per una regola generale, nessuno può prevalersi dell'ignoranza della legge (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 113 V 88 consid. 4c) e, d'altro canto, nemmeno è pertinente il richiamo ad un presunto obbligo di informazione dell'amministrazione ritenuto come lo stesso si attui in generale solo dopo domanda da parte dell'assicurato e in tal caso può, qualora la risposta sia errata, trovare tutela nel rispetto del principio della buona fede (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 109 V 55 consid. 3a, 107 V 160 consid. 2).
Il compito dell'autorità cantonale relativamente all'affiliazione nell'ambito dell'assicurazione malattia si limita al controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione ed all'affiliazione d'ufficio degli assoggettati renitenti. Ne discende che dalla pretesa mancata informazione ai ricorrenti nulla può essere dedotto in loro favore.
2.7. __________ e __________ invocano indeterminatamente l’applicazione degli accordi bilaterali e la loro incidenza per la valutazione della fattispecie in discussione. Essi non indicano quale diritto deducano dall’applicazione degli accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e la Unione Europea. I ricorrenti appaiono quindi generici. In virtù del diritto svizzero in materia di assicurazione malattie le persone domiciliate o dimoranti in Svizzera devono assicurarsi individualmente e pagare i relativi premi. Va rilevato, come appare dal Messaggio concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE del 23 giugno 1999 (FF 1999 5286 - 5287), che i trattati bilaterali hanno inoltre fissato, quale elemento di collegamento per l’obbligo di assiurazione, il luogo di lavoro ed hanno quindi sostanzialmente esteso il campo d’applicazione della LAMal. Nei negoziati sulla libera circolazione delle persone, ai singoli Stati dell’UE è stata però data l’opportunità di assicurare le persone ivi residenti e che normalmente andrebbero assicurate in Svizzera, esimendole così da tale obbligo. L’opzione prevedeva due varianti. Così Danimarca, Gran Bretagna, Portogallo, Spagna e Svezia hanno deciso di lasciare i familiari ivi residenti nelle assicurazioni locali. Austria, Finlandia, Germania e Italia lasciano a tutte le persone ivi residenti la libertà di scegliere se assicurarsi nello Stato di residenza o in Svizzera. Il Portogallo ha adottato la stessa soluzione (esclusi i familiari). Vanno dunque assicurati in Svizzera i seguenti gruppi di persone con domicilio all’estero: tutti i familiari residenti in Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi di persone assicurate obbligatoriamente in Svizzera; poi i beneficiari di rendite svizzere e le persone che esercitano un’attività residenti in Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna o Svezia. Inoltre vanno assicurati tutti coloro che esercitano un’attività, i beneficiari di rendite nonché i familiari di dette persone (fa eccezione il Portogallo) residenti in Austria, Finlandia, Germania, Italia o Portogallo, purché non abbiano scelto l’assicurazione del loro Stato di residenza. Il Messaggio citato (pag. 5287) rammenta ancora come:
" Non si impone una modifica delle disposizioni della LAMal inerenti all’obbligo d’assicurazione. L’Accordo sulla libera circolazione delle persone definisce la cerchia delle persone ora tenute ad assicurarsi in virtù della LAMal. Le disposizioni sull’inizio e sulla fine dell’assicurazione (art. 5 LAMal) sono applicate per analogia. In caso d’affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia solo dal giorno dell’affiliazione.”
Con messaggio 31 maggio 2001 (FF 2000 3537) il Consiglio Federale ha proposto la modifica della LAMal conseguente all'adozione degli accordi bilaterali tra Svizzera e CE. La modifica della legge del 6 ottobre 2000 è entrata in vigore il 1 giugno 2002 e concretizza le modifiche necessarie conseguenti agli accordi settoriali citati. La modifica legislativa - qui del tutto senza incidenza trattandosi di cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera - tende (tra l'altro) a garantire che "… le persone residenti in uno Stato membro della CE e soggette all'obbligo di assicurazione sono sufficientemente informate e controllate riguardo all'obbligo di assicurazioni in Svizzera e se del caso assegnate d'ufficio ad una assicurazione " (FF 2000 3538/3539).
D’avviso di questo TCA i ricorrenti, nella loro veste di cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera ed astretti all’obbligo di assicurarsi contro le malattie, non possono trarre dagli accordi bilaterali appena entrati in vigore, ma non al momento della decisione amministrativa impugnata ed al momento dei fatti oggetto della contestazione, alcun diritto per quanto attiene all’obbligo di essere assicurati tramite un assicuratore svizzero riconosciuto.
2.8. __________ e __________ sostengono che il ritardo da parte loro nell’assicurarsi in Svizzera non sia da ritenere ingiustificato. Va evidenziato che se il ritardo nell’affiliazione è ingiustificato lo stesso comporta come conseguenza l’obbligo per l’assicuratore malattie di percepire un supplemento di premio. Detto supplemento di premio ha un carattere punitivo come osservato da Alfred Maurer in “Das neue Krankenversicherungs- recht”, Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, pag. 39 [“”Es handelt sich um einen eigentlichen Strafzuschlag”], lo stesso deve essere applicato quando il ritardo nell’affiliazione non è giustificato, anche in caso di mancata volontà di ottenere un indebito vantaggio economico.
Va allora definito qui il concetto di ritardo giustificabile desumibile dall’art. 5 cpv. 2 LAMal. La legge va interpretata sulla base del suo testo letterale. Secondo la giurisprudenza si può derogare dal senso letterale di un testo chiaro, tramite interpretazione, solo se vi sono ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, le quali permettono di presumere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (DTF 119 V 429; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 4452; VSI, 1993, p. 133; Pratique VSI 1993 p. 263; RAMI 1993 p. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; 117 V 5; Imboden/Rhinow/Krähemann, Schweizerische Verwaltungsrecht- sprechung, no. 21b IV).
Se il testo non è assolutamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni, conviene ricercare qual è la vera portata della norma, desumendola da tutti gli elementi che vanno considerati ossia dai lavori preparatori, dallo scopo della norma, dal suo spirito, così come dai valori sui quali si fonda o ancora tramite la relazione con le altre norme legali (DTF 119 V 429 cons. 5a.; 118 Ib 191 cons. 5: 117 V 109; Pratique VSI 1993 p. 3 cons. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 cons. 5b, 527 cons. 2b e 578 con s. 2b).
Il concetto di "ritardo giustificabile" non appare chiaro e necessita quindi di essere interpretato.
In proposito nel messaggio del Consiglio federale concernente la revisione dell'assicurazione malattia del 6 novembre 1991 viene precisato che (p. 50):
" (…)
Se l'interessato si assicura o è assicurato d'ufficio (giusta l'art. 6 cpv. 2) dopo il termine di tre mesi, l'assicurazione non è retroattiva; essa inizia a decorrere dal giorno dell'affiliazione. Le spese delle cure fornite prima di questa data saranno pertanto a carico dell'assicurato. Non si possono esigere premi arretrati, ma l'assicuratore imporrà all'assicurato che si è affiliato tardivamente un premio più elevato rispetto a quello degli altri suoi assicurati. Egli fissa personalmente l'importo del supplemento di premio attenendosi ai limiti fissati dal Consiglio federale, abilitato a stabilirne i tassi indicativi. Questi devono tenere conto del livello dei premi di tutti gli assicuratori che operano nella regione in questione e della durata del ritardo, vale a dire, rispettivamente, dei costi dell'assicurazione delle cure medico‑sanitarie nella regione e della misura in cui l'interessato non ha dato il proprio contributo alla solidarietà con gli altri assicurati. Se il ritardo è da ricondurre a un impedimento grave, quale una malattia o un infortunio, non viene prelevato un premio più elevato. Se il ritardo non è scusabile ma il pagamento del supplemento di premio risulta gravoso per l'interessato, l'assicuratore deve ridurlo tenendo equamente conto della situazione (finanziaria, familiare, ecc.) dell'assicurato e delle circostanze del ritardo (ad esempio l'ignoranza della lingua).
L'articolo 5 capoverso 2 seconda frase avrà senza dubbio un effetto dissuasivo per chiunque è tentato di abusare del sistema aderendovi soltanto al momento in cui necessita di cure onerose o quando manifesta maggiore predisposizione alla malattia. Casi del genere dovrebbero comunque essere rari, poiché presuppongono che l'interessato si sia sottratto al controllo e all'affiliazione d'ufficio (cfr. art. 6). Inoltre, coloro che non si sottopongono tempestivamente all'assicurazione obbligatoria incorrono in sanzioni penali (art. 83)."
Dal tenore del messaggio risulta che il Consiglio federale non ha concretizzato il concetto in esame, limitandosi a rilevare – a titolo meramente esemplativo - che sono scusabili i ritardi riconducibili ad impedimenti gravi quali malattia e infortuni. L’esecutivo federale fa riferimento ad un impedimento grave tale da essere d’ostacolo oggettivo ad una affiliazione tempestiva. La severità della condizione posta discende chiaramente dallo scopo della nuova LAMal che vuole applicato significativamente il principio della solidarietà tra assicurati.
L'elenco dei motivi rammentati nel messaggio (introdotto dall’espressione “quali”) non va considerato esaustivo. Altri fattori, secondo questa Corte, potrebbero infatti giustificare un'affiliazione tardiva.
Neppure la dottrina approfondisce il concetto. Maurer (Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1996, p. 39) indica unicamente che il premio supplementare va considerato un vero e proprio supplemento punitivo ("Strafzuschlag"). Da qui discende che l'omissione in cui incorre l'assicurato non può trovare giustificazione nell'ignoranza della legge (DTF 113 V 88) o nel mancato intervento di controllo dello Stato (cfr. TCA 25.4.2000 in re E.J, inc. 36.99.173 ancora sub judice).
Nel caso in esame i ricorrenti non invocano l’esistenza di motivi gravi, quali la sussistenza di una malattia importante od infortunio tali da impedire la tempestiva affiliazione ad un assicuratore riconosciuto. Non erano in altre parole presenti elementi che oggettivamente impedivano ai signori __________ e __________ di assicurarsi tempestivamente.
La questione non merita comunque particolare approfondimento in questa sede. I signori __________ hanno infatti semplicemente invocato l’ignoranza della legge rispettivamente del loro obbligo di essere assicurati, ciò che – come visto – non basta a giustificare il ritardo. I ricorrenti implicitamente hanno anche sollevato, in connessione con la giustificazione del ritardo nell’affiliazione, la violazione del principio della buona fede, per il fatto di non essere stati adeguatamente informati al momento dell’acquisizione della cittadinanza elvetica dell’obbligo di assicurazione, per giustificare in ogni caso il ritardo.
2.9. Secondo la giurisprudenza (cfr. SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLAD 1992 p. 106; DTF 119 V 307 consid 3a; DTF 118 Ia 254 consid 4b; DTF 118 V 76 consid 7; DTF 117 Ia 287 consid 2b, 418 consid 3b e sentenze ivi citate; RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V 298ss; STFA 5 aprile 1994 in re M.C., STFA 3 settembre 1993 in re A.Z) e la dottrina (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss) affinché la buona fede di un assicurato possa essere tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
1.- l'informazione deve riferirsi ad una situazione individuale e concreta;
2.- essa deve emanare da un organo competente o che possa essere ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile nelle circostanze.
3.- la promessa dev'essere propria a ispirare fiducia.
Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere l'erroneità della disposizione. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).
Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).
Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, n. 75 B III b 3);
4.- l'informazione deve aver indotto il destinatario ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole.
5.- la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a; 111 V 71; 110 V 155 consid. 4b; 109 V 55; STFA 10.9.1996 in re S. riguardante una modifica dei regolamenti interni di una cassa).
La giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 v. Cost. (DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. (RAMI 2000 p. 223).
Secondo questa Corte la buona fede dell'assicurato può, se adempiute le condizioni rammentate, giustificare un’affiliazione tardiva ed impedire quindi l’applicazione del supplemento di premio punitivo (“Strafzuschlag”).
2.10. Nel caso in esame i coniugi __________ non hanno ricevuto dall’ente pubblico alcuna promessa o garanzia di alcun genere relativa all’obbligo o meno di assicurarsi in Svizzera. Neppure può essere dedotto un comportamento negligente (per omissione di informazioni) del Cantone rispettivamente e più generalmente dell’ente pubblico preposto all’applicazione della LAMal per la mancata informazione circa l’obbligatorietà di copertura assicurativa per i cittadini svizzeri qui domiciliati. Già si è detto, nelle considerazioni precedenti, in che cosa consiste l’obbligo di informazione citato. Non va poi dimenticato che i ricorrenti già al momento dell’introduzione della LAMal erano cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera. In quest’ottica essi dovevano essere perfettamente a conoscenza dell’esistenza della LAMal applicabile in Svizzera che tanto è stata dibattuta prima della sua adozione (ed invero anche dopo) ed oggetto di votazione popolare il 4 dicembre 1994 (quando i ricorrenti già erano divenuti cittadini svizzeri), l’esistenza di un obbligo assicurativo è circostanza notoria per chi vive in Svizzera e tale fatto avrebbe imposto ai ricorrenti di sincerarsi presso un assicuratore malattia rispettivamente presso i competenti organi di controllo (ossia all’autorità cantonale) per la verifica della loro posizione. I principi dedotti dalla buona fede non trovano quindi manifestamente applicazione nel caso in discussione.
La questione dell'ammontare del supplemento di premio richiesto - e, quindi, la questione della proporzionalità - non va esaminata in questa sede poiché possono essere sottoposti a verifica giudiziale soltanto i rapporti giuridici sui quali l'amministrazione competente si è pronunciata con una decisione vincolante (DTF 110 V 51 considerandi 3b e sentenze ivi citate): la decisione costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine). La questione potrà essere affrontata nell'ambito di un eventuale ricorso interposto contro la decisione (su opposizione) dell'assicuratore contro le malattie che definirà l'importo del supplemento richiesto.
2.11. I ricorrenti (I pag. 5) chiedono di non dover essere astretti al pagamento “dei premi assicurativi scaduti negli ultimi 5 anni (quelli degli anni precedenti essendo perenti)”. Essi sollevano quindi il tema della perenzione del premio. Come evidenziato nelle considerazioni che precedono ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAMal:
" In caso d’affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione. L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo.”
In altri termini il legislatore non ha imposto la percezione e l’incasso dei premi arretrati, nel qual caso la questione sollevata dai ricorrenti avrebbe potuto porsi. Come rammenta anche l’OAMal:
" Art. 8 Supplemento di premio in caso d’affiliazione tardiva
"
" 1 Il supplemento di premio in caso d’affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5 capoverso 2 della legge, è riscosso per una durata pari al doppio di quella del ritardo d’affiliazione. Esso è compreso tra il 30 ed il 50 per cento del premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30 per cento, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo.
"
" 2 Non è riscosso alcun supplemento se i premi sono assunti da un’autorità d’assistenza sociale.
Il premio futuro dell’assicurato viene riscosso con un supplemento, non viene invece incassato dall’assicuratore il premio per il periodo precedente durante il quale l’interessato non ha beneficiato della copertura obbligatoria. Il supplemento dovuto, e fissato dalla norma tra il 30 ed il 50% del premio, viene incassato sui premi futuri dovuti dall’assicurato e per la durata pari al doppio del periodo di ritardo. Nel caso concreto il ritardo è di 5 anni e 5 mesi e quindi per i prossimi 10 anni e 10 mesi l’assicuratore dovrà percepire il supplemento punitivo. Non è dato quindi il problema sollevato dagli assicurati e relativo alla perenzione di diritti di percezione di premi scaduti, si ribadisce che gli anni durante i quali non vi è stata copertura vengono considerati (per il loro doppio) per la fissazione del periodo di percezione del supplemento di premio riferito agli anni futuri.
2.12. Alla luce di quanto precede la decisione amministrativa impugnata con cui l’UAM ha ritenuto tardiva l’affiliazione di __________ e __________, con cui è stato fissato l’inizio della copertura assicurativa al 1 giugno 2001 e l’inizio teorico della stessa al 1 gennaio 1996, va confermata ed il ricorso respinto. Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Con l’impugnativa i signori __________ chiedono l’assunzione di prove in maniera del tutto generica. Essi infatti postulano l’acquisizione di “Doc., testi, audizione dei ricorrenti” con richiamo degli incarti dell’UAM (ciò che è avvenuto) e dell’assicuratore malattia. Le prove non precisate riferite ai “Doc., testi” non possono essere ammesse, esse appaiono generiche ed i ricorrenti non specificano quali documenti e quali testi dovrebbero chiarire quali fatti contestati nel caso concreto. La situazione è tale che non si impone al TCA di accertare presso i ricorrenti, comunque patrocinati da un legale, quali prive specificatamente essi vorrebbero vedere acquisite e le motivazioni delle richieste probatorie. D’altra parte viene richiesta l’audizione dei ricorrenti stessi, che per mano della patrocinatrice hanno potuto esprimersi ampiamente sulla fattispecie in discussione. Il dossier dell’assicuratore malattia appare del tutto ininfluente per il giudizio di merito di questo TCA.
Non va dimenticato che secondo la costante giurisprudenza qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 in re A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Più specificatamente per quel che attiene in particolare alla richiesta di essere sentiti dei signori __________ e __________ va rammentato come l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, questo Tribunale, come indicato, ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'audizione di testi e all'assunzione di ulteriori prove documentali ed ancora all’audizione dei ricorrenti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi sono respinti.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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