AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2002.38
Data decisione, Autorità: 03.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2002.00038
IR/cd
Lugano 3 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2002 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 14.02.2002 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
__________, ottantaduenne coniugato e degente presso la casa per anziani di __________ poiché affetto da grave malattia che ne ha provocato la quasi totale infermità, ha chiesto - mediante l’inoltro dell’apposito formulario in data 23 ottobre 2000 - la concessione del sussidio dell’assicurazione malattia per l’anno 2001. __________ ha prodotto all’Ufficio dell’Assicurazione Malattia (UAM qui di seguito) documentazione da cui si desume come l’assicurazione obbligatoria sia stata conclusa presso la Cassa Malati delle __________ con un premio mensile di CHF 301,90 nel 2001 (premio identico a quello versato per la moglie __________) e la decisione di tassazione per il biennio 1999 – 2000 con un reddito imponibile di CHF 44'593.-.
A seguito del rifiuto dell’UAM del 28 febbraio 2001 di concedere il sussidio in data 5 ottobre 2001 il signor __________ ha chiesto di rivedere la decisione in quanto la situazione sarebbe mutata. Il ricorrente ha redatto nuova richiesta di sussidio per l’assicurazione malattia per l’anno 2001 producendo una decisione di tassazione per il biennio 2001 – 2002 indicante un reddito imponibile di CHF 29'640.-. L’UAM ha quindi chiesto all’assicurato la trasmissione dei giustificativi relativi all’ammontare del reddito lordo conseguito dal 1 gennaio 2001 dall’assicurato stesso e dalla moglie.
Il figlio dell’assicurato ha prodotto all’amministrazione documentazione attestante le spese di cura presso la __________ ammontanti a CHF 3'149.- mensili pari a CHF 75.- al giorno ed all’ammontare dell’assegno di grande invalido. Ha indicato in CHF 1545.- l’ammontare della pensione percepita dalla signora __________ ed in CHF 2'369.- quella del ricorrente stesso (con la precisazione che l’importo di CHF 824.- dell’assegno per grande invalido viene versato direttamente alla Casa per anziani).
Con decisione del 14 febbraio 2002 l' UAM ha respinto la domanda di revisione della decisione negativa del precedente 28 febbraio 2001 evidenziando come i parametri da tenere in considerazione per la decisione siano i dati della tassazione 1999 – 2000, nel caso concreto superiori ai limiti di reddito per la concessione del sussidio.
1.2. Avverso la decisione dell’amministrazione insorge __________, patrocinatore dell'avv. __________, con ricorso del 15 marzo 2002 in cui evidenzia:
" (…)
II ricorrente non condivide le motivazioni addotte dall'autorità di prime cure, in quanto a suo giudizio le stesse per un verso misconoscono il senso e la portata dell'art. 30 LCAMal., e per l'altro verso violano il principio della proporzionalità. Da qui la necessità di sottoporre la decisione ad un ulteriore accertamento.
(…)
La precitata normativa di legge contiene un criterio di valutazione atto a stabilire il reddito determinante, il quale non può certamente ritenersi assoluto, come preteso dall'Istituto delle assicurazioni sociali, bensì va considerato di riferimento e suscettibile di essere modellato all'insieme delle circostanze riferite al caso concreto.
In altre parole, l'avverbio "di regola" lascia aperto il campo ad ulteriori parametri per rispetto a quelli enunciati dall'art. 30 LCAMal., atteso che il legislatore ha inteso sì elencare tassativi criteri di valutazione, i quali tuttavia non vanno intesi esclusivi ed unici, e ritenuto che all'autorità amministrativa è pur sempre lasciato un ampio potere di apprezzamento.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto la notifica di tassazione che lo concerne per il biennio 2001-2002, la quale menziona un reddito imponibile pari a fr. 29'640.--. Inoltre ha attestato che il costo giornaliero di degenza presso la casa anziani di __________ ammonta a fr. 75.--, ovverosia a ca. fr. 27'000.-- annui.
Pur riconoscendo che la notifica di tassazione sopra menzionata non si riferisce al periodo di tassazione contemplato dall'art. 30 cpv. 1 LCAMal., il ricorrente ritiene ciò nondimeno che tale decisione fiscale possa e debba venire considerata ai fini di riconoscimento del di lui diritto al sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2001, atteso che tale decisione acquista maggiore rilevanza di una tassazione intermedia, per la quale sono unicamente previsti i requisiti di cui all'art. 55 LT, i quali evidentemente non possono ricorrere nella presente fattispecie. Ad ogni buon conto la precitata notifica di tassazione 2001-2002 contempla tutti i fattori vincolanti e atti a desumere il diritto del ricorrente al sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2001.
Sulla base delle considerazioni testé illustrate, il ricorrente postula che la notifica di tassazione 24 settembre 2001 possa venire ritenuta a tutti gli effetti nell'ambito della fissazione del reddito determinante per l'anno 2001.
(…)
gli atti dell'autorità amministrativa devono essere adeguati agli scopi prefissati dal legislatore (DTF 107 IV 85);
dottrina e giurisprudenza precisano a tale riguardo che:
-- il mezzo utilizzato deve essere idoneo a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, rispettando il più possibile la libertà individuale;
-- deve comunque esistere un rapporto ragionevole tra il risultato previsto e le restrizioni necessarie (DTF 102 la 455);
in concreto, la violazione consiste nel fatto che l'autorità amministrativa, alla quale è lasciato l'ampio potere di apprezzamento sancito dall'art. 30 LCAMal., a fronte delle documentate giustificazioni di natura economica apportate dal ricorrente in sede di procedura, le quali attestano che per l'anno 2001 il reddito determinante è sensibilmente inferiore ai parametri fissati, ha ciò nondimeno ritenuto di applicare in maniera assai rigida e restrittiva la precitata normativa di legge, omettendo di far uso del potere di apprezzamento concessole in casi assai particolari quali quello che interessa il signor __________." (Doc. _)
Dal canto suo l’UAM si oppone all’accoglimento del gravame con osservazioni dell’11 aprile 2002 del seguente tenore:
" (…)
NEL MERITO
Trattasi di una situazione in cui la parte convenuta ha provveduto a valutare se nel caso di specie risultasse possibile applicare l'art. 67 lett. m) Reg. LCAM.
II reddito lordo annuo della parte ricorrente accertato per l'anno 2001 ammonta complessivamente a fr. 55'516.- (cfr. allegati al documento _), come risulta dal calcolo seguente:
rendita AVS sig. __________ = fr. 1'545 x 12 = 18'540
rendita AVS sig.ra __________ = fr. 1'545 x 12 = 18'540
pensione __________ sig. __________ = fr. _______18'436
Reddito lordo totale fr. 55'516
L'importo summenzionato risulta essere maggiore rispetto al reddito lordo esposto ai fini della notifica di tassazione 1999/2000 (pensioni e rendite = fr. 18'183.- e rendite AVS = fr. 33'816.-; da cui un reddito lordo totale pari a fr. 51'999.-; cfr. doc. _).
In tale situazione, non risultano soddisfatti i presupposti di legge per l'applicazione dell'art. 67 lett. m) Reg. LCAM e il diritto al sussidio deve pertanto essere stabilito sulla base del reddito determinante desunto dalla notifica di tassazione fissata dal Consiglio di Stato."
(Doc. _)
Alla parte ricorrente è stata offerta la possibilità di formulare ulteriori osservazioni e di presentare altri mezzi di prova (IV).
in diritto
2.1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAmal.
Per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 14.11.2000).
Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Per quanto d’interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.
Va qui evidenziato come la possibilità data all’amministrazione, nei casi specificatamente fissati dal Regolamento, di fissare autonomamente il reddito, è complemento della possibilità lasciata aperta con l’espressione “di regola” all’art. 30 LCAMal che permette così all’autorità amministrativa di adottare quegli atti adeguati agli scopi che il legislatore ha voluto conseguire con l’adozione delle norme. Il legislatore ha voluto fissare i parametri per la concessione del sussidio vincolandoli ad importi desumibili dalle decisioni di tassazione ma, per evitare l’eccessivo rigore che tale applicazione dei valori avrebbe potuto causare in caso – ad esempio – di significativa modifica della situazione economica dell’assicurato, è stato adottato il correttivo dell’art. 31 LCAMal specificato nel relativo regolamento d’applicazione.
Nel caso concreto occorre verificare il sussistere dei presupposti dell’art. 67 litt. m RegLCAMal. Il reddito lordo cui ci si deve riferire secondo detta norma é quello del 2001 – ossia il reddito più recente e percepito nel corso dell’anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l’adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui “Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell’assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell’istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l’assicurato richiede il sussidio soggettivo”, nell’ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica della diminuzione importante del reddito sono i dati dell’anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento.
Occorre domandarsi se, alla luce del tenore dell’art. 31 litt. c) LCAMal che prevede l’accertamento del reddito determinante “in altri casi particolari”, la delega del legislativo all’esecutivo non sia stata eccessivamente limitata con l’adozione dell’art. 67 RCAMal. Il problema è stato risolto in una recente sentenza di questo TCA (cfr STCA del 6 febbraio 2002 nella causa S., __________).
Va subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento per “altri casi particolari”. Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto (se assente la tassazione applicabile), la cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio, ad esempio, manca in questo contesto. Tale assenza non è stata ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione.
Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. La nascita di un figlio (evento considerato nella sentenza 6 febbraio 2002 citata), pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento, non è stata ritenuta come avente incidenza nel reddito della persona interessata (anzi è stata considerata semmai positivamente per l’erogazione dell’assegno per i figli in virtù della LAF).
Questo TCA ha quindi considerato come non si possa ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile.
Va ancora rilevato che l’esistenza di situazioni fattuali particolari che impongono particolare esame non possono essere risolte considerando parametri di valutazione diversi da quelli voluti dal legislatore rispettivamente dall’esecutivo per delega del legislatore. In altri termini, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente nel caso concreto, non si può fare riferimento ad una tassazione diversa da quella prevista, invocando il principio di proporzionalità. In presenza di una significativa diminuzione del reddito dopo la tassazione di riferimento occorre far capo alla procedura voluta dal legislatore e quindi procedere alla verifica del guadagno lordo conseguito ed in caso di diminuzione rispetto al guadagno lordo ritenuto in sede di tassazione emessa per il periodo di riferimento, si procederà alla conversione del nuovo e più recente reddito lordo al reddito imponibile secondo l’utilizzo obbligatorio di specifiche tabelle. In questo modo appare rispettato, come detto, il principio di proporzionalità ed anche quello della parità di trattamento.
2.2. Nel caso concreto risulta, come evidenziato nelle considerazioni che precedono, che __________ è stato oggetto di una tassazione per il periodo 1999/2000, che entra in considerazione per la fissazione degli importi limite per la concessione del sussidio della CM. Il reddito imponibile ritenuto dall’autorità fiscale (UT di __________) è stato di CHF 44’593.- con chiaro superamento del limite di reddito fissato dal DE citato. Di tutta evidenza quindi non sono rispettati i parametri fissati, per delega del legislatore, dall’esecutivo cantonale e ricordati sub. 2.1.
L’amministrazione ha ritenuto doveroso, in sede di osservazioni, procedere all’esame del reddito lordo, parametro al quale ci si deve attenere in virtù del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di sua possibile diminuzione significativa degli introiti per eventualmente calcolare autonomamente il reddito e convertirlo in virtù delle apposite tabelle.
Tale reddito lordo ammontava, secondo l’amministrazione, a franchi 51'999.- ed è stato così calcolato:
Rendite AVS 33’816.-
Pensioni 18'183.-
Totale 51'999.-
Ciò a fronte di redditi conseguiti nel corso del 2001 di franchi 55'516.- (pari a fr. 4'626,30 mensili) così calcolati:
AVS signor __________ 18'540.-
AVS signora __________ 18'540.-
Pensione signor __________ 18436.-
Affinché possa essere ritenuta una diminuzione importante del reddito occorre che il reddito lordo subisca una significativa modifica verso il basso. In una recente sentenza di questo TCA è stato ritenuta importante una diminuzione del reddito del 16% (cfr. STCA del 31 ottobre 2001, nella causa A, __________). Nella fattispecie il reddito da pensioni è aumentato nel 2001.
2.3. Nel caso in esame vanno però anche considerati i valori del reddito della sostanza ritenuti in sede di tassazione 1999 – 2000 e quelli riferiti al 2001.
Dalla decisione di tassazione del 25 ottobre 1999 si desume un reddito da sostanza, che va a comporre il reddito lordo, di fr. 5'063.- che aumenta il reddito complessivo di paragone a fr. 57'062.-.
Per l’anno 2001 va ritenuta un’assenza di sostanza (al 1.1.2001) come rilevabile dalla decisione di tassazione 24 settembre 2001 ma un reddito da sostanza tassato esiste. L’Ufficio di tassazione ha infatti ritenuto un importo di franchi 4'631.-. Pur essendo intervenuta una diminuzione di questo reddito il lordo complessivo conseguito nel corso del 2001 è aumentato (franchi 55'516.- cui si assommano franchi 4'631.- per un totale di franchi 60'147.-.
Il paragone dei redditi va fatto tra l’importo citato e quello di franchi 57'062.- con il rilievo che non vi è stata diminuzione ma anzi aumento che non permette di eseguire una nuova valutazione autonoma da parte dell’UAM del reddito di riferimento.
A prescindere da quanto appena esposto va comunque ancora rilevato come, un reddito di franchi 4626,30 mensili (cfr Consid. 2.2) se convertito in reddito imponibile come all'art. 72 cpv. 1 Reg. LCAMal e mediante l’uso delle tabelle che l'IAS ha allestito d'intesa con l'Amministrazione delle contribuzioni (oggi Direzione delle contribuzioni) il cui uso è obbligatorio (cfr. sentenza TCA del 31 ottobre 2001 nella causa A. __________) e finalizzato alla parità di trattamento degli assicurati, non avrebbe comunque permesso la concessione del sussidio.
Infatti la tabella di conversione valida per gli anni 2001/2002 indica, per un reddito mensile lordo quale quello indicato, un reddito imponibile superiore ai parametri ritenuti dalla normativa applicabile e non consentirebbe di concedere il sussidio richiesto.
Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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