AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2001.17
Data decisione, Autorità: 25.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00017
mm
Lugano 25 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 marzo 2001 di
__________,
contro
la decisione del 19 dicembre 2000 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 maggio 2000, __________ - all'epoca alle dipendenze delle __________ in qualità di Capo-impianto presso la centrale di __________ e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - stava posando un pavimento presso la propria casa di vacanza, quando è caduto nel locale sottostante, riportando delle fratture costali in serie a sinistra (dalla III alla VII).
Persistendo una sintomatologia dolorosa a livello della spalla sinistra, l'assicurato è stato sottoposto ad un'artro-risonanza magnetica, che ha permesso di mettere in luce una lesione del complesso labbro-legamentare gleno-omerale anteriore (cfr. doc. _).
Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le proprie prestazioni assicurative.
1.2. Sentito il parere del proprio medico di circondario, l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 2 novembre 2000, ha dichiarato _________ abile al lavoro in misura completa a far tempo dal 18 settembre 2000.
Per contro, esso ha ritenuto ancora necessaria una cura medica (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione personalmente interposta dall'assicurato (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 19 dicembre 2000, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. All'inizio del mese di marzo 2001, __________ ha privatamente consultato il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale - diagnosticata una lesione capsulare ventrale e del labbro ventrale nonché, all'esame clinico, un allargamento dell'intervento dell'intervallo dei rotatori e lesione parziale del sottoscapolare - ha proposto un'artroscopia della spalla sinistra con ricostruzione (cfr. doc. _).
1.4. Con tempestivo ricorso del 16 marzo 2001 - completato il 28 marzo 2001 - __________ ha chiesto che l'__________ venga condannato "… a pagare le cure che il caso comporta e che infine abbia a decidere nuovamente sul mio diritto a indennità giornaliera e se del caso a una rendita e a una IMI", osservando quanto segue:
" (…).
A mio modo di vedere la __________ non considera che la spalla sinistra secondo il reperto della risonanza magnetica la lesione è sul muscolo mentre la cuffia dei rotatori non ha lesioni, fatto che la __________ non accenna.
Non sono d'accordo con tale decisione, perché secondo lo specialista dott. ______ per risolvere il problema della spalla sinistra dovuto all'infortunio occorrono ulteriori cure, non escludendo un intervento chirurgico.
Farò pervenire al tribunale al più presto la relazione medica dello specialista dott. __________, il quale spiegherà adeguatamente la situazione della spalla"
(I).
1.5. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
1.6. In replica, il ricorrente ha ancora fatto valere quanto segue:
"
Ritengo che le spese di cura rientrano nella normale copertura assicurativa che per legge e contratto viene garantita agli assicurati. Per questo motivo confermo che non ho mai contestato le prestazioni inerenti le cure mediche e ospedaliere.
L'infortunio è avvenuto prima del mio pensionamento ufficiale. Faccio notare che lo stesso ha influenzato la cessazione del mio rapporto di lavoro con le __________; infatti la decisione di anticipare il pensionamento di 1 anno è stata, anche, dettata dal mio stato di non integrità fisica dovuta all'infortunio.
Confermo (a differenza di quanto affermato dall'______ , vedi cap. 2 della lettera dell'11.4.2001) che la mia integrità fisica, oggi, non è ancora al 100%. Quindi anche dal 18.9.2000 la mia situazione è sì migliorata ma non certo da considerare di fatto come abile al lavoro al 100%.
Le considerazioni di cui al punto 3 sono confermate dai rapporti e visite mediche. Tra cui una risonanza magnetica ed i documenti fanno parte del dossier già in vostro possesso"
(VII).
1.7. In corso di causa, il TCA ha interpellato l'ex datore di lavoro del ricorrente, allo scopo di chiarire quali fossero concretamente le mansioni che incombevano a __________ in qualità di Capo-impianto (cfr. VIII).
La risposta della __________ è pervenuta il 10 maggio 2001 (IX). Alle parti è stata concessa la facoltà di esprimersi al riguardo.
L'__________ ha formulato le proprie osservazioni in data 28 maggio 2001 (cfr. XIII + allegato).
L'assicurato, da parte sua, è rimasto silente. Egli ha però preso posizione in merito al contenuto dello scritto 28 maggio 2001 dell'__________, rispettivamente, del referto 16 maggio 2001 del dott. __________, medico di circondario (cfr. XV).
1.8. In data 12 giugno 2001, lo scrivente Tribunale ha chiesto al dott. __________ una sua valutazione della capacità lavorativa presentata dall'assicurato, a fronte dei postumi infortunistici alla spalla sinistra (cfr. XVI).
Il dottor __________ ha risposto l'8 ottobre 2001 (XIX).
Le parti hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni al proposito (cfr. XXIII + allegati e XXV).
in diritto
2.1. Litigiosa è unicamente la questione a sapere se l'__________ era o meno legittimato a dichiarare __________ totalmente abile al lavoro a decorrere dal 18 settembre 2000.
Nella misura in cui il ricorrente ha postulato che l'__________ venga condannato ad assumere i costi della cura medica, questa pretesa, in realtà, è priva d'oggetto. In effetti, con la decisione formale del 2 novembre 2000 (cfr. doc. _) - confermata in sede di opposizione - l'Istituto assicuratore ha esplicitamente dichiarato che la cura medica non poteva essere ritenuta chiusa, tant'è che, nel prosieguo, esso ha continuato ad assumere i costi della fisioterapia (cfr. doc. _).
2.2. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Conformemente alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro la persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berna 1979, p. 286ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (cfr. RAMI 1987 K720 p. 106 consid. 2, U27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.3. In concreto, __________ è rimasto vittima di un infortunio alla spalla sinistra il 23 maggio 2000 (doc. _).
Durante il periodo 23-28 maggio 2000, egli è rimasto degente presso il Servizio di chirurgia dell'Ospedale regionale di __________a, dove gli sono state applicate le cure mediche del caso (cfr. doc. _).
In data 12 luglio 2000, l'assicurato è stato sottoposto ad una visita di controllo da parte del dottor __________, spec. FMH in chirurgia, il quale l'ha dichiarato totalmente abile al lavoro a contare dal 1° settembre 2000 (cfr. doc. _, p. 2).
Il 13 settembre 2000 - su richiesta del medico curante, il quale aveva fatto stato, segnatamente, di una dolenzia alla spalla sinistra con una diminuita mobilità (cfr. doc. _) - l'insorgente è stato visitato dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Questo lo status clinico constatato a livello della spalla sinistra:
" Spalla sinistra
All'ispezione senza particolarità, alla palpazione si nota un modico dolore sopra il processo coracoideo e sopra il solco del muscolo bicipite. Extra-rotazione e intra-rotazione passiva scatena un cric-crac nella regione del solco bicipitale.
Funzionalità
Abduzione/adduzione 170-0-30° a destra, l'adduzione è un po’ fastidiosa da fare, a sinistra 180-0-30°.
Elevazione/retroversione a sinistra 170-0-30°, a destra 180-0-40°.
Extra-rotazione, intra-rotazione a sinistra 45-0-80°, a destra 50-0-80°.
Tests
Neer, Jobe, 0-abduzione negativi.
Lift-off test fattibile. Test d'iperadduzione negativo.
(…).
Attualmente l'assicurato asserisce ancora problemi alla spalla sinistra nel senso di un'extra-rotazione provocata.
I movimenti sono praticamente tutti nella norma, esiste però ancora un dolore finale all'abduzione e all'extra-rotazione.
I problemi al torace ed al ginocchio destro sono risolti"
(doc. 14, p. 2).
Preso atto di una situazione tutto sommato blanda, il medico di circondario dell'__________ ha poi confermato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 18 settembre 2000 (cfr. doc. _, p. 2 in fine).
Una terza visita di controllo presso il dottor __________ ha avuto luogo il 27 ottobre 2000. In quell'occasione, il medico fiduciario ha diagnosticato una periartropatia omero-scapolare post-traumatica a sinistra, ha prescritto l'esecuzione di un ulteriore ciclo di fisioterapia ed ha nuovamente dichiarato __________ abile al lavoro nella misura del 100% (cfr. doc. _).
Nel corso del mese di novembre 2000, l'assicurato si è sottoposto ad un'artro-RM della spalla sinistra, accertamento grazie al quale è stata evidenziata una lesione del complesso labbro-legamentare gleno-omerale anteriore. D'altro canto, l'esame di risonanza magnetica ha però escluso la presenza di una rottura della cuffia dei rotatori (cfr. doc. _).
Prima di procedere all'emanazione dell'impugnata decisione su opposizione, l'Istituto assicuratore convenuto ha ancora interpellato il dottor __________, il quale - considerata l'attività svolta dall'assicurato al momento dell'infortunio - ha confermato una piena capacità lavorativa (cfr. doc. _).
Dalle tavole processuali emerge poi che, nel marzo 2001, __________ ha privatamente consultato il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Il suddetto specialista, dal profilo terapeutico, ha proposto l'esecuzione di una artroscopia della spalla sinistra con ricostruzione (cfr. doc. _).
Allo scopo di chiarire il genere di attività che __________ era chiamato a svolgere in qualità di Capo-impianto presso il suo ex datore di lavoro, il TCA, in corso di causa, ha interpellato direttamente la __________ (cfr. VIII).
Queste le indicazioni fornite dai dirigenti della summenzionata azienda:
" (…)
ci riferiamo alla vostra istanza del 3 corrente con la quale richiedete alcune informazioni sull'attività svolta a suo tempo dal nostro ex collaboratore, sig. __________, nel frattempo passato al beneficio della pensione dallo scorso 30 giugno 2000.
Come vi è già noto il sig. __________ occupava il posto di Capo-impianto, responsabile della centrale idroelettrica di __________. In questa funzione gli competevano principalmente le seguenti mansioni:
·organizzazione e gestione dell'impianto con particolare attenzione all'impiego delle risorse umane;
·assicurare il funzionamento efficiente degli impianti della centrale garantendo in ogni momento la sicurezza dell'impianto stesso;
·gestione e liquidazione delle pratiche amministrative giornaliere;
·collaborazione durante le fasi di carico e scarico materiale, lavori nell'officina, al tornio, ecc.
Le attività che richiedevano un certo impegno dal lato fisico si ripetevano con una frequenza alternata e la loro durata complessiva è stata stimata da 1 a 1,5 giorni per settimana. L'entità dei pesi poteva raggiungere anche i 40/50 kg ed in talune circostanze, la spalla sinistra sopportava parte dei suddetti pesi oltre alla posizione orizzontale (pensiamo ad es. al carico di materiale su di un furgone)"
(IX).
Chiamato a prendere posizione in merito alle informazioni ottenute dalla __________, l'assicuratore LAINF ha risottoposto il caso al proprio medico di circondario, il dottor __________, il quale ha ribadito, una volta di più, la tesi secondo cui __________ sarebbe stato senz'altro in grado di riprendere la propria attività in misura completa:
" Ho preso nota della descrizione del lavoro del signor __________.
Il dott. __________ ed io personalmente abbiamo visto l'assicurato già dal mese di luglio 2000 e conosciamo le mansioni che deve svolgere durante il suo lavoro, per questo motivo l'abbiamo sempre dichiarato abile al 100%.
Il signor __________ lavora in qualità di capo-impianto e la valutazione per questo lavoro per una persona di 40 anni e i reperti oggettivabili della spalla sinistra, permettono di dichiarare un'abilità totale.
L'unico problema per l'assicurato è l'extra-rotazione della spalla, però questa manovra non è importante per lavori manuali.
Necessaria è una buona abduzione e elevazione fino a 100° (il test di Jobe era sempre negativo: abduzione in circa 90° in lieve elevazione contro resistenza). Inoltre è importante una funzione completa del gomito.
Penso che un capo-impianto deve portare raramente pesi fino a 50 chili"
(XIII bis).
Da parte sua, il ricorrente ha commentato criticamente l'apprezzamento enunciato dal dottor __________, sottolineando il fatto che egli avrebbe omesso di considerare le sue attività extra-professionali:
" (…).
Prendo inoltre posizione in merito alla lettera __________ del 16 maggio 2001.
Il dott. __________ pensa che un capo-impianto "deve portare raramente pesi fino a 50 kg"
a) contesto questa affermazione in quanto, a mio parere, non ritengo che il dott. __________ sia in grado di giudicare il mio compito lavorativo da me svolto sul lavoro, e fuori dal normale impiego.
b) in questo senso faccio notare che da almeno 45 anni sono stati pagati i contributi riguardanti gli infortuni anche non professionali e che per mia fortuna non ho avuto quasi mai bisogno delle prestazioni __________. La sicurezza mia e del personale ha sempre avuto priorità, anche in situazioni di lavori pericolosi.
Sono alquanto meravigliato della confusione della __________ quando nella lettera del 16 maggio 2001 si afferma che "il signor __________ lavora in qualità di capo impianto e la valutazione per questo lavoro per una persona di 40 anni …".
Per la buona regola vi comunico che sono nato il __________e che secondo i miei calcoli compio quest'anno 65 anni e che ho anticipato il pensionamento in buona parte a seguito della mia integrità fisica con l'infortunio (vedi lettera del 20 aprile 2001)"
(XV).
Ai fini dell'istruttoria di causa, questa Corte ha pure proceduto a prendere contatto con il dottor __________, al quale è stata chiesta una sua valutazione della capacità lavorativa presentata da __________, e ciò alla luce delle informazioni raccolte presso il suo ex datore di lavoro (cfr. XVI).
La risposta del dottor __________ data dell'8 ottobre 2001:
" (…)
in risposta al Vostro scritto inerente la capacità lavorativa del paziente sopraccitato, Vi comunico quanto segue:
l'ho visto due volte, il 06 marzo ed il 16 maggio 2001.
Diagnosi: stato dopo traumatizzazione della spalla sinistra con lesione capsulare e labbro ventrale.
Allargamento dell'intervallo dei rotatori, lesione parziale del sottoscapolare spalla sinistra.
Stato dopo fratture costole a sinistra.
A quanto mi riferiva lo scorso 6 marzo, è in pensione.
Rispondo ai punti in questione:
un lavoro strettamente d'ufficio può essere svolto al 100%.
Se questo funzionamento comprendesse soltanto un lavoro d'ufficio, potrebbe essere garantito al paziente, se invece per assicurare il funzionamento dovrebbe eseguire lavori pesanti oltre l'orizzontale, allora sarebbe inabile al 100%, in quanto è una funzione che con la spalla sinistra non può più garantire;
in merito alla parte amministrativa è abile al 100%;
nel ramo carico e scarico di materiale con questa spalla è inabile al 100%"
(XIX).
A mente del dottor , quindi, __________ è impedito per lavori pesanti da svolgere sopra l'altezza delle spalle, così come evidenziato dal medico di circondario dell' nella sua presa di posizione del 29 ottobre 2001:
" Secondo il dott. __________ l'assicurato è abile nella misura del 100% per lavori fino all'orizzontale. Al di sopra soltanto i lavori pesanti non sono più fattibili.
Nella vita normale quasi tutti i lavori sono eseguiti in questo quadro. Raramente e per breve tempo deve eseguire lavori sopra l'orizzontale.
Di conseguenza a questa valutazione, l'assicurato sarebbe abile al lavoro nella misura completa in qualità di capo-centrale, come già confermato in precedenza"
(XXIII 1).
L'insorgente, con lo scritto 10 novembre 2001, ha così commentato le osservazioni del dottor __________:
" (…).
Prendo inoltre posizione in merito alla lettera __________ dell'8 novembre 2001.
a) Sono in pensione dal 1.7.00. Ritengo che non necessariamente un pensionato deve essere inabilitato a eseguire lavori materiali specifici. Bisogna forse richiamare all'attenzione della __________ che lei stessa promuovo e consiglia di svolgere attività fisica: mi riferisco in particolare alle trasmissioni televisive e annunci su varie riviste svizzere.
b) Secondo il mio parere, il dott. __________ non ha mai eseguito lavori manuali ad esempio per coltivare la vigna, prati, tagliare legna e manutenzioni varie di una casa unifamiliare come nel mio caso e con una spalla dolorante. In questo senso, le tesi che vengono portate avanti dal dott. __________ sono fuorvianti.
c) Il dott. __________ dovrebbe leggere più attentamente la dichiarazione della ditta in data 7 mag. 01 agli atti, e che comunque la mia situazione quale dipendente della __________ prima del pensionamento non ha nulla a che fare con la mia vita attuale: oggi ritengo di dover svolgere ogni attività - manuale o altro - nell'interesse della mia famiglia. Le quote dell'assicurazione professionale e non professionale, ricordo, sono sempre state dedotte dal salario indipendentemente dall'attività professionale da me svolta.
d) Faccio notare la seguente contraddizione: in data 18.9.2000 sono stato abilitato al 100% mentre la risonanza magnetica del 28 novembre 2000 confermava la lesione del complesso labbro-legamentare gleno-omerale anteriore.
Al momento, in considerazione di quanto sopra e nell'attesa di una vostra decisione in fatto e in diritto, chiedo:
(XXV).
2.4. Attentamente esaminate le tavole processuali, questo TCA ritiene che le opinioni dei dottori __________ e __________, l'uno spec. FMH in chirurgia, l'altro spec. FMH in chirurgia ortopedica, possano validamente costituire da supporto probatorio per il presente giudizio.
Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalle valutazioni enunciate dagli specialisti consultati dall'______, il cui contenuto non è affatto stato smentito, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356, p. 572).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss. e RAMI 1999 U356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).
Determinante dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine).
Lo scrivente TCA considera accertato che, a fronte dei postumi infortunistici residuali alla spalla sinistra, __________ presenta degli impedimenti unicamente per lavori pesanti da svolgere sopra l'orizzontale, circostanza quest'ultima riconosciuta anche dal dottor __________, specialista privatamente consultato dall'assicurato (cfr. XIX: "…, se invece per assicurare il funzionamento dovrebbe eseguire lavori pesanti oltre l'orizzontale, allora sarebbe inabile al 100%, in quanto è una funzione che con la spalla sinistra non può più garantire" - la sottolineatura è del redattore).
In particolare, in occasione della visita di controllo del 13 settembre 2000, il dottor __________ aveva riscontrato una spalla sinistra mobile in tutte le direzioni, con dolore finale all'abduzione ed alla rotazione esterna (cfr. doc. _).
In data 27 ottobre 2000, il dottor __________ aveva, da parte sua, constatato difficoltà soltanto nell'abduzione oltre i 100° (possibile fino a 140°) e nella postergazione (cfr. doc. _, p. 2).
Se ne deduce, pertanto, che l'assicurato va ritenuto in grado di svolgere lavori fino all'altezza delle spalle.
Dalle informazioni raccolte presso i responsabili della __________, emerge che a __________ incombevano prioritariamente, nella sua qualità di responsabile della Centrale idroelettrica di __________a, dei compiti d'organizzazione e sorveglianza del lavoro (cfr. IX: "organizzazione e gestione dell'impianto con particolare attenzione all'impiego delle risorse umane, assicurare il funzionamento efficiente degli impianti della centrale garantendo in ogni momento la sicurezza dell'impianto stesso") nonché di gestione e liquidazione delle pratiche amministrative correnti.
Di tanto in tanto (cfr. IX: "… da 1 a 1,5 giorni per settimana"), egli era pure chiamato a fornire la propria collaborazione in attività che richiedevano un certo impegno fisico. Più di rado (cfr. IX: "… in talune circostanze, …"), per esempio quando si trattava di caricare/scaricare del materiale, l'assicurato doveva sollevare pesi oltre l'altezza delle spalle.
Alla luce di quanto precede, occorre concludere che l'ingaggio dell'arto superiore sinistro in lavori pesanti da svolgere al di là dell'altezza delle spalle, costituiva per il ricorrente un'evenienza straordinaria. Del resto, questa constatazione non è affatto stata smentita da __________, il quale si è sempre limitato a sostenere che le attività extra-professionali da lui svolte, comportavano delle mansioni incompatibili con gli impedimenti derivanti dal danno alla salute (cfr. XV e XXV: "Secondo il mio parere, il dott. __________ non ha mai eseguito lavori manuali ad esempio per coltivare la vigna, prati, tagliare legna e manutenzioni varie di una casa unifamiliare come nel mio caso e con una spalla dolorante. In questo senso, le tesi che vengono portate avanti dal dott. __________ sono fuorvianti").
D'altra parte, all'insorgente va pure riconosciuta la possibilità - grazie soprattutto alla particolare funzione ricoperta in seno alla __________ - d'ottimizzare l'organizzazione del proprio lavoro, evitando così di dover compiere quelle (poche) mansioni inadeguate. Al riguardo, va ricordato che, per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (cfr. DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr., pure, DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).
L'insorgente fa valere che nella valutazione della capacità lavorativa si debba tenere conto anche delle attività extra-professionali non retribuite (ad esempio, la coltivazione della vigna, il taglio della legna, i lavori di manutenzione della propria abitazione, ecc.).
Questa tesi non può essere condivisa.
In effetti, il grado della capacità lavorativa viene di principio determinato in funzione dell'abituale attività lucrativa esercitata dall'assicurato (cfr., al proposito, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91: "Le degré d'incapacité de travail s'apprécie au regard de la diminution de la productivité de l'assuré dans sa profession actuelle, tant qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il utilise dans un autre secteur d'activité sa capacité fonctionnelle résiduelle" e RAMI 2000 U366, p. 92ss.).
D'altra parte, il fatto che egli abbia sempre pagato i premi afferenti agli infortuni non professionali, significa soltanto che anche per questo genere di evento (oltre che per gli infortuni professionali), vi era copertura assicurativa.
In simili condizioni occorre ritenere provato - e si ricorda che, nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, è sufficiente che i fatti vengano provati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320, A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338 e G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63) - che l’assicurato aveva riacquistato la capacità lavorativa nei tempi e nei modi indicati dall’______ nella decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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