AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2001.14
Data decisione, Autorità: 19.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00014
mm
Lugano 19 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 29 gennaio 2001 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 luglio 1997, __________ - alle dipendenze della ditta __________ in qualità di montatore elettricista - è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________ (Cantone dei __________).
A seguito del suddetto sinistro, egli ha riportato molteplici lesioni all'arto superiore destro.
Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Alla chiusura del caso - sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr. doc. _) - l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 6 novembre 2000, ha assegnato a __________ una rendita d'invalidità del 40% a far tempo dal 1° febbraio 2000, siccome "dagli accertamenti medici ed economici risulta che il signor __________ ha potuto restare alle dipendenze dell'impresa con tutt'altre mansioni di quelle svolte prima dell'infortunio. L'effettivo salario per questi lavori non può essere tenuto in considerazione per il calcolo della rendita d'invalidità. Si potrebbe anche pretendere che svolga altre attività meno impegnative sull'arco di un'intera giornata e realizzare così, grosso modo, un salario di circa il 60% di quello che avrebbe potuto percepire se non fosse rimasto vittima dell'infortunio" (doc. _).
D'altra parte, all'assicurato è stata riconosciuta un'indennità per menomazione dell'integrità del 25%.
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 29 gennaio 2001, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso del 9 marzo 2001, __________, sempre patrocinato dall'avv. , ha chiesto che l' venga condannato a versargli una rendita d'invalidità del 50% a decorrere dal 1° febbraio 2000 (cfr. I, p. 9).
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" (…).
Oggetto di contestazione per la definizione del grado di invalidità è unicamente il reddito da invalido, ad esclusione di quello senza invalidità (fr. 69'916.--) che viene accettato.
Innanzitutto, è opportuno rilevare che la __________ non ha preteso un cambiamento di professione, ma si è basata sulle nuove mansioni che l'assicurato svolge in seno alla ditta __________ per definire il reddito con invalidità.
Per cui mal si comprende come la __________ possa ragionevolmente affermare che l'Ente assicuratore ha calcolato il reddito da invalido sulla base di un reddito ipotetico, tenendo in considerazione tutte le attività ragionevolmente esigibili per l'assicurato (decisione su opposizione 29.01.2001, pag. 4 punto 4).
L'affermazione è palesemente contraddetta dagli atti, in particolare dal doc. _:
"Calcolo rendita d'invalidità
La ditta afferma che il salario di merito ammonta a fr. 2'700.-- x 13 mesi anche se non ha ancora fissato un salario all'assicurato.
D'altra parte con le DPL arriviamo ad un guadagno di addirittura fr. 46'383.--.
Inoltre si afferma che un giovane operaio alle prime armi riceverebbe fr. 3'300.--.
L'esperienza del nostro assicurato, il fatto che è un buon operaio, che conosca la lingua tedesca, che abbia molte conoscenze nella zona e non da ultimo che attiri molti clienti sicuramente sopperisce al diminuito rendimento fisico e al fatto che ogni tanto deve fare delle cure.
Il rendimento di merito di M., malgrado i postumi infortunistici, può essere valutato almeno a quello di un giovane operaio al primo impiego.
Per questo motivo ritengo giustificata una rendita del 40%"
Da questo documento emerge con estrema chiarezza che la __________ ha definito il reddito da invalido non sulla base di un reddito ipotetico conseguibile dall'assicurato nell'esercizio di un'attività ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle limitazioni evidenziate nella visita medica di chiusura (doc. _), bensì sulla base delle nuove mansioni concrete di supporto al tecnico dell'azienda svolte da _____________ , reputando che il reddito che egli può conseguire l pari a quello di un giovane montatore (vedasi pure doc. _ dove esplicitamente si menziona questa circostanza).
Per cui la __________ é malvenuta ora a sostenere che il reddito da invalido è stato definito sulla base di un reddito ipotetico definito sulla scorta di tutte le attività entranti in linea di conto per l'assicurato.
Quindi si tratta di definire il rendimento effettivo dell'assicurato in queste nuove mansioni.
Ora, il datore di lavoro ha affermato che il rendimento di __________ in questa nuova attività è inferiore a quella di un giovane montatore che percepisce un salario iniziale di fr. 3'300.-- mensili per 13 mensilità, pari a fr. 42'900.-- annui.
Egli ha poi precisato che il salario consono al rendimento dell'assicurato sarebbe di fr. 2'700.-- mensili per 13 mensilità, pari a fr. 35'100.-- annui (doc. _).
Il ricorrente ritiene pertanto che l'invalidità debba essere stabilita sulla base di un reddito da invalido di fr. 35'100.-- e non di fr. 42'900.-- (fr. 3'300.-- x 13 mensilità, vale a dire il reddito di un giovane montatore).
Ne discende che il grado di invalidità è pari al 50%
(…)"
(I).
1.4. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. In corso di causa, il TCA ha interpellato il datore di lavoro, con lo scopo di ottenere delle precisazioni a proposito dell'attuale situazione lavorativa e salariale di __________ (cfr. VII).
La risposta della ditta __________ è pervenuta l'11 giugno 2001 (cfr. VIII).
Le parti hanno avuto modo di formulare le loro osservazioni in merito (cfr. X e XIII).
__________, da parte sua, ha postulato l'assegnazione di una rendita d'invalidità del 63%.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite é circoscritto all'entità della rendita d'invalidità spettante a __________.
2.3. Definizione dell'invalidità
L'art. 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui "è considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante."
Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. Commisurazione dell'invalidità
Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la seconda.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e, all'occorrenza, al giudice.
L'invalidità, evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133)
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità".
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5. Emerge dalle tavole processuali che a causa dei postumi residuali dell'infortunio del luglio 1997, __________ non è più stato in grado di riprendere l'esercizio della sua originaria attività professionale, ossia quella di montatore elettricista. Nondimeno, l'assicurato ha potuto rimanere alle dipendenze della ditta __________, con però delle mansioni differenti rispetto al passato (cfr. doc. _: "Il signor __________ gli ha proposto un'attività di supporto al tecnico dell'azienda. Deve occuparsi di sopralluoghi, colloqui con architetti, contatti coi clienti come pure dirigere il lavoro, in particolare quando viene affidato a giovani montatori o ad apprendisti e ordinare materiale da imprese di oltralpe. Questa nuova attività è iniziata da poco più di un mese e non si conoscono ancora bene gli sviluppi" - la sottolineatura è del redattore; cfr., pure, VIII, risposta al quesito n. 1).
Con l'impugnata decisione su opposizione, l'__________ ha sostenuto che è necessario fare astrazione dalla perdita di guadagno concreta, siccome, sul mercato generale del lavoro, l'insorgente sarebbe in grado di meglio valorizzare la sua residua capacità lavorativa. Specificatamente, egli potrebbe realizzare un reddito annuo pari almeno al 60% di quello che avrebbe percepito qualora non fosse sopravvenuto l'evento traumatico assicurato, donde il riconoscimento di una rendita d'invalidità del 40% (cfr. doc. _, p. 4: "A differenza di quanto preteso dall'opponente non può essere fatto riferimento alla situazione concreta che non risulta per nulla definita ed è influenzata anche dalle difficoltà finanziarie enunciate dalla ditta. Inoltre, anche ammesso e non concesso, che l'assicurato percepisca un salario annuo di fr. 35'100.--, deve essere fatta astrazione dalla situazione concreta in quanto, sul mercato generale del lavoro, l'assicurato è in grado di sfruttare meglio la propria capacità lavorativa residua" - la sottolineatura è del redattore).
__________, da parte sua, sostiene invece che il tasso d'invalidità debba essere stabilito prendendo in considerazione il reddito effettivamente percepito presso la __________, ossia - conformemente a quanto accertato dal TCA in corso di causa (cfr. VIII) - fr. 2001.--/mese per 13 mensilità. Incontestato il reddito da non invalido ritenuto dall'assicuratore LAINF convenuto, egli pretende quindi che gli venga assegnata una rendita d'invalidità del 63% (cfr. XIII).
L'insorgente non mette in dubbio di essere in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività sostitutiva, confacente alle sue condizioni di salute. Un riferimento al mercato generale del lavoro non potrebbe tuttavia entrare in linea di conto, giacché "… la __________ non ha preteso un cambiamento di professione, ma si è basata sulle nuove mansioni che l'assicurato svolge in seno alla ditta __________ per definire il reddito con invalidità" (cfr. I, p. 7).
2.6. Il TCA non può condividere quanto sostenuto dal ricorrente.
Innanzitutto, va osservato che non è affatto vero che l'Istituto assicuratore convenuto ha determinato il tasso dell'invalidità presentata da __________, fondandosi sulla situazione lavorativa concreta presso la ditta __________.
In effetti, nella decisione formale del 6 novembre 2000 - intimata all'assicurato
" L'effettivo salario per questi lavori non può essere tenuto in considerazione per il calcolo della rendita d'invalidità.
Si potrebbe anche pretendere che svolga altre attività meno impegnative sull'arco di un'intera giornata e realizzare così, grosso modo, un salario di circa il 60% di quello che avrebbe potuto percepire se non fosse rimasto vittima dell'infortunio"
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Analoghe indicazioni si ritrovano, del resto, anche nel rapporto ispettivo del 25 febbraio 2000, relativo ad un incontro al quale hanno partecipato, fra gli altri, __________ ed il suo avvocato:
" Faccio presente che se vi fosse un guadagno troppo basso, riterremmo la residua capacità lucrativa non sfruttata convenientemente e quindi ci baseremmo sui guadagni ipotetici (DPL). Stesso ragionamento in caso di mancata valutazione salariale da parte della ditta.
(…)"
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
ed in quello datato 18 settembre 2000:
" Attualmente la ditta riconosce al signor __________ un salario mensile lordo di fr. 2000. Ho riferito che non avremmo potuto considerare la restante capacità lucrativa adeguatamente "sfruttata" con tale importo"
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
In secondo luogo, e soprattutto, conformemente ai dettami giurisprudenziali evocati al considerando 2.4., una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua (cfr. RAMI 1991 U130, p. 270ss. consid. 4a). Questa condizione è espressione del principio generale del diritto delle assicurazioni sociali che obbliga l'assicurato ad intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).
Il TFA ha avuto modo di esplicitamente riconfermare tali concetti in una sentenza del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01:
" b) In una recente sentenza, questo Tribunale ha ribadito che di principio il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale ("Soziallohn"; DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 215)"
(STFA succitata, consid. 2b).
Ora, in concreto - così come verrà meglio dimostrato nel prosieguo - il reddito conseguito dal ricorrente nell'ambito della sua attività (ridotta) di supporto al tecnico della ditta ________, non può determinare il reddito da invalido, non potendosi ritenere che, in ossequio alla summenzionata giurisprudenza, __________ sfrutti in maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua restante capacità lavorativa.
2.7. Non è oggetto di contestazione il fatto che __________, malgrado i postumi residuali dell'infortunio del luglio 1997, interessanti l'arto superiore destro, potrebbe esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lucrativa che rispetti gli impedimenti funzionali messi in luce dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia, in occasione della visita medica di chiusura del 29 novembre 1999.
In sostanza, si tratterebbe di un'attività leggera dal profilo dell'impegno fisico, che non necessiti, in particolare, l'ingaggio dell'arto superiore destro oltre l'orizzontale o il porto, rispettivamente, il sollevamento di pesi anche solo relativamente importanti (cfr. doc. _, p. 3: "L'assicurato può ancora talvolta portare pesi fino a 5 kg all'altezza dei fianchi e di rado portare pesi da 5 fino a 10 kg all'altezza dei fianchi. Non può più portare pesi di oltre 10 kg all'altezza dei fianchi. Il paziente può di rado portare pesi fino a 5 kg all'altezza del petto, ma non può più sollevare pesi di oltre 5 kg sopra l'altezza del petto. Può molto spesso maneggiare attrezzi di leggera entità, talvolta di media entità, ma non più di pesante o molto pesante entità. Il paziente non può più svolgere lavori sopra la testa con rotazione").
D'altro canto, a mente di questa Corte si deve ritenere che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurato nonché con le sue condizioni personali, non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3c).
Certo, non possono essere ignorati gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa comporterà per __________. Ciò nondimeno, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato ancora che secondo il già citato principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente esatto per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti ivi citati; cfr., pure, STFA 10.9.1998 in re S. inedita e DTF 123 V 96 consid. 4c).
Se, malgrado tale impegno, un'occupazione confacente non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni non è tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83).
Del resto, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U439, p. 347ss.:
" (…).
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)"
(STFA succitata, consid. 3b).
2.8. Incontestata l'entità del reddito da non invalido (fr. 69'750.40/anno - cfr. doc. _), occorre ora determinare l’entità del reddito che l'insorgente potrebbe conseguire esercitando delle attività cosiddette sostitutive (reddito da invalido).
Riconoscendo un tasso d’invalidità del 40%, l’assicuratore LAINF convenuto ha, di fatto, considerato che l'assicurato, sul mercato generale del lavoro, é ancora in grado di realizzare un reddito annuo di fr. 41'850.25.
2.8.1. Per quel che concerne la determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag. 183, che il reddito annuo ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J. M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y. O. c. H.), per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M. c. H.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re B. C. c. INSAI).
Nel passato, questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa T. S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).
La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni.
In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V. B., I 411/98 - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
" 3.- (…)
b) Contrariamente all'_, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare - percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite"
(STFA 30.6.2000 succitata).
La nostra Corte federale ha pure emanato, di recente, alcune sentenze in materia d'assicurazione contro gli infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a discapito della valutazione operata dall'______ sulla base dei dati risultanti dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).
La prima di queste pronunzie è stata emanata nella causa L., U181/98, e reca la data del 22 maggio 2001.
Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi: STFA del 31 maggio 2001 nella causa M., U 286/98, 31 maggio 2001 nella causa M., U 275/98, 31 maggio 2001 nella causa M., U 279/98, 11 giugno 2001 nella causa M., U 17/99, 11 giugno 2001 nella causa S., U 285/98, 19 giugno 2001 nella causa M. P., U 271/98, 21 giugno 2001 nella causa R., U 349/98, 27 giugno 2001 nella causa B., U 362/98, 28 giugno 2001 nella causa C.-D. C., U 18/99, 2 luglio 2001 nella causa F., U 4/99, 9 luglio 2001 nella causa M., U 142/99, 19 luglio 2001 nella causa T., U 190/99, 27 luglio 2001 nella causa B., U 252/99, 5 ottobre 2001 nella causa B., U 165/00, 5 ottobre 2001 nella causa I., U 91/00, 10 ottobre 2001 nella causa C., U 217+225/00 e, infine, 16 ottobre 2001 nella causa M., U 301/00.
Sostanzialmente, il TFA ha approvato i dati salariali utilizzati dall'______, dopo aver anche verificato, in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino al limite massimo del 25%:
" (…).
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'______. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.-- (fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17% merita di essere ristabilita"
(STFA 22.5.2001 succitata, p. 4ss.).
L'Alta Corte nelle sentenze menzionate non ha comunque risolto la questione di principio a sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V 323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL.
2.8.2. Nel caso di specie, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre, dunque, basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 1998 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.
Secondo questo studio, un uomo, esercitando nel 1998 un'attività semplice e ripetitiva nel settore privato in Svizzera, avrebbe potuto realizzare, mediamente, un salario mensile lordo pari a fr. 4'268.--, quindi, riportandolo su 41.9 ore (cfr., per quest'ultimo aspetto, DTF 126 V 81 consid. 7a), fr. 4'470.--. Per il 2000 - dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
L'importo stabilito dall'Istituto assicuratore convenuto (fr. 41'850.25) appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari, quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 126 V 75, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino - realizzate tutte le premesse - al limite massimo del 25% (il 75% di fr. 54'348.-- corrisponde a fr. 40'761.--).
2.8.3. Va ancora rilevato che nelle pronunzie citate al considerando 2.8.1., il TFA ha proceduto a quantificare il reddito da invalido partendo dal salario mediamente percepito, a livello nazionale, da un uomo, rispettivamente da una donna, esercitanti attività semplici e ripetitive nel settore privato (TA1).
A questo preciso proposito, lo scrivente TCA, nel recente passato, ha avuto modo d'affermare che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute. In questo ordine d'idee, questa Corte, con una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa N. R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001 nella causa B., inc. 35.1999.15+59 e del 22 maggio 2001 in re M., inc. n. 35.1999.48) - sentito preliminarmente il parere del direttore dell'Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, __________ dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
In caso di risposta negativa:
Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. _)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
" (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato. I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. _).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:
" La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente, il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes"
(…)"
(STCA succitata - la sottolineatura è del redattore).
Nel caso sub judice - per le medesime ragioni diffusamente indicate nella STCA del 4 settembre 2000 nella causa N. R. - a questa Corte parrebbe più coerente determinare il reddito ancora esigibile malgrado il danno alla salute, utilizzando i valori specifici per il Cantone Ticino.
Ora, applicando i dati salariali che risultano dalla tabella TA14, il reddito annuo realizzabile da __________ in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ticinese ammontava, nel 2000, a fr. 45'996.--, importo che - analogamente a quello che è stato dedotto dalla tabella TA1 (cfr. consid. 2.8.2.) - dimostra, tenuto sempre conto del fatto che il salario statistico è suscettibile d'essere ridotto a seconda delle circostanze del caso concreto, l'attendibilità del reddito di fr. 41'850.25 considerato dall'Istituto assicuratore convenuto (riduzione del reddito di fr. 45'996.-- leggermente inferiore al 10%).
2.9. In esito ai considerandi che precedono, il grado d’invalidità di __________ - determinato confrontando i fr. 41’850.25 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 69'750.40 - si fissa al 40%.
Si ha quindi la dimostrazione che l'assicurato, esercitando delle professioni alternative a quella concretamente svolta presso la ditta __________ (la quale gli consente di realizzare un reddito annuo lordo di fr. 26'013.--, cfr. VIII), può mettere a frutto in maniera più ottimale la sua residua capacità lavorativa.
A mente del TCA la decisione dell’__________ di assegnare all’insorgente una rendita d’invalidità del 40% è immune da ogni censura e deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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