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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2002.19
Data decisione, Autorità: 04.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2002.00019
IR/sc
Lugano 4 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 31 gennaio 2002 formulata da
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
considerato che, - con atto 31gennaio/1 febbraio 2002 __________, con il patrocinio dell’avv. __________, ha adito il TCA con petizione con cui postula la condanna della __________ al pagamento di CHF 177'417,50 oltre interessi,
con la sua impugnativa __________ osserva di fondarsi sul contratto d’assicurazione collettiva malattia ai sensi della LCA;
con lettera del 4 febbraio 2002 la patrocinatrice dell’attore, richiamato l’art. 75 LCAMal ed alla luce dell’art. 47 LSA, ha comunicato a questo TCA di ritirare il gravame stante l’incompetenza del Tribunale;
giusta l'art. 86 cpv. 3 LAMal, il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a conoscere delle contestazioni che sorgono, in merito a diritti invocati dalle parti in virtù della LAMal e delle sue disposizioni esecutive, fra gli assicurati e gli assicuratori definiti agli art. 11, 12 e 13 LAMal.
La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita mentre, contrariamente a quanto accadeva sotto l'egida della LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle Casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami d'assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla Legge federale sul contratto assicurazione (LCA).
Dal profilo procedurale la LAMal ha operato una netta differenziazione tra i rimedi di diritto nell'assicurazione sociale e nelle assicurazioni complementari.
Per la prima le vie di diritto sono quelle della procedura amministrativa (art. 85 e segg. LAMal), per le vertenze relative alle assicurazioni complementari sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile.
Secondo l'art. 75 LCAMal (legge d'applicazione alla LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 1996)
" le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni;"
nella misura in cui il litigio abbia per oggetto l'assicurazione malattia sociale o le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale, quindi, è data una competenza del TCA nella misura in cui le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale siano praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal;
nel caso concreto la __________ convenuta in causa non é Cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi della LAMal od altro assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell'art. 13 LAMal (in questo senso non compaiono nell’apposita lista allestita dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali con valenza al 1 gennaio 2002, v. anche il sito dell’UFAS in Internet);
ne discende che l'attività della società assicurativa convenuta non sottostà a tale legge e non può essere sottoposta a verifica giudiziaria da parte di questo TCA ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LCAMal;
la __________ essendo compagnia d'assicurazione privata i cui obblighi nei confronti degli assicurati derivano, oltre che dai contratti con questi conclusi e dalle condizioni generali d'assicurazioni, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione, potranno essere convenute dinanzi alle autorità giudiziarie ordinarie;
La petizione in esame non poteva quindi essere giudicata da questo TCA in assenza di competenza rationae materiae come rettamente rilevato dalla patrocinatrice del signor __________ che ha ritirato la petizione in uno con la domanda d’assistenza giudiziaria con lo scritto 4 febbraio 2002. Ciò permette, senza ulteriore approfondimento, di stralciare la causa dai ruoli senza carico di tasse e spese.
Per questi motivi
in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3 LPA
dichiara e pronuncia
1.- La causa è stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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