AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2001.5
Data decisione, Autorità: 23.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00005
rs/sc
Lugano 23 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 11 ottobre 2000 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 16 maggio 1999 __________ - all'epoca alle dipendenze dell'Impresa di costruzioni __________ in qualità di muratore - è stato vittima di un infortunio non professionale. Egli è caduto da una scala a pioli e ha riportato delle lesioni alla spalla destra. Gli esami successivamente esperiti hanno messo in luce una rottura del tendine del sopra- ed infra-spinato, rottura della parte anteriore della glenoide, nonché probabile lesione del legamento gleno-omerale medio ed inferiore.
Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Alla chiusura del caso - sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr. doc. _) - l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 18 agosto 2000, ha riconosciuto all'assicurato una rendita d'invalidità del 30% a far tempo dal 1° agosto 2000 ed un'indennità per menomazione dell'integrità del 15% (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione, relativa soltanto al grado di invalidità, interposta dall'__________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. ), l'_________, in data 11 ottobre 2000, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso 18 gennaio 2001, , sempre patrocinato dall' a, ha chiesto che l'assicuratore LAINF venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità del 50% (cfr. doc. _ pag. 5).
Queste, segnatamente, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" (…)
" L'assicurato in data 16.5.99 ha subito un infortunio cadendo da una scala, procurandosi una lussazione alla spalla destra, con frattura della parte anteriore del glenoide e lesione completa dei tendini interessati. A causa dell'immobilizzazione della spalla, l'evoluzione è stata complicata dallo sviluppo della spalla congelata. L'interessato è stato sottoposto successivamente a programmi riabilitativi, con l'effetto della stabilizzazione del danno. Mediante decisione del 18.08.2000, l'assicurazione ha riconosciuto una rendita d'invalidità per una riduzione della capacità lucrativa pari al 30% ed un'indennità per menomazione dell'integrità, pari al 15%.
Sottoposto a perizia medica dal dottor __________, quest'ultimo ha evidenziato le difficoltà riscontrate dall'interessato nel sollevare pesi con il braccio infortunato, anche in caso di pesi leggeri e comunque non superiori ai 3 / 4 kg. Inoltre anche aiutandosi con l'altro arto non risulta in grado di sollevare pesi superiori ai 20/25 kg a livello del bacino. Le limitate possibilità di mobilità dell'arto determinano impedimenti anche a svolgere altre attività, che comunque, come specificato dal Dr. __________, possono essere svolte in ambiti ristretti ed in modo parziale. Ne deriva di conseguenza anche una importante perdita della capacità di guadagno.
In conclusione, chiediamo il riconoscimento di un grado d'incapacità lucrativa pari al 50%, con conseguente rideterminazione della rendita assegnata."
Si allega di conseguenza anche la perizia del Dr. __________ (doc. _).
Non si sta, infatti, in questa sede pretendendo una riduzione percentuale esagerata del guadagno conseguibile in un'attività leggera, ma semplicemente si vorrebbe determinare con una certa oggettività il guadagno che effettivamente sarebbe in grado di ottenere il ricorrente.
Sembrerebbe che ci sia stato un ulteriore cambio di giurisprudenza e perciò, si è retrocessi ancora di 7‑8 anni. La __________ raccoglie sistematicamente determinati dati, li stende in forma scritta e giustifica il grado di invalidità, che già intendeva riconoscere dal profilo teorico.
A nostro giudizio, infatti, non è possibile valutare dal profilo giuridico/economico il guadagno presumibile di un assicurato menomato fisicamente, prendendo come riferimento cinque redditi, relativi ad attività scelte, non si sa bene secondo quale criterio.
non esistono in tutto il Cantone più di 1 / 2 commessi cassieri uomini presso la __________. In ogni caso, la stragrande maggioranza di tutte le commesse cassiere hanno un contratto part‑time. Il loro reddito annuo non raggiunge certo i fr. 30'000.‑-.
Abbiamo saputo dal sindacato __________ che i nuovi assunti come operai di fabbrica __________ ricevono un salario di fr. 15.00 all'ora e che l'adeguamento ai fr. 16.64 indicati nelle DPL viene contestato dalla __________ stessa.
Inoltre, esiste contrattualmente la figura dell'ausiliario B con una paga di poco superiore ai fr.14.00. Abbiamo motivo di ritenere che il signor __________ rientrerebbe in questa categoria.
Ci sorprende, comunque, che la __________ rilasci attestazioni alla __________ con l'indicazione di ben fr. 1.64 di retribuzione in più all'ora, rispetto a quanto effettivamente viene riconosciuto. Ne deriva che ne abbiamo ben donde per contestare la scientificità dei dati reddituali __________.
Ci è parso però di capire che, a causa delle specifiche difficoltà con cui sono confrontati i lavoratori menomati, che sono chiamati a svolgere attività leggere, il reddito di riferimento debba essere ridotto nella misura del 25%, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale Federale.
Ci risulta anche che sia ancora in vigore la giurisprudenza che avvalora la presa in esame dei salari ticinesi e non svizzeri per le comparazioni reddituali, relative ad assicurati che svolgono l'attività lavorativa in Ticino, proprio perché è notorio che i redditi del nostro Cantone sono inferiori rispetto alla media confederale fino al 35%.
In definitiva, anche per noi, rappresentanti legali di assicurati, cominciava a destare perplessità la giurisprudenza dei fr. 35'000 di reddito presumibile per attività leggere, poiché in qualche caso, si giungeva al paradosso che un assicurato infortunato percepiva prima dell'infortunio addirittura uno stipendio inferiore rispetto allo stesso limite sopra indicato di fr. 35'000.‑-.
E' forse il caso di valutare scientificamente i salari ticinesi per le attività leggere e non qualificate.
Ne risulterebbero sicuramente delle sorprese.
Secondo la giurisprudenza, determinati fattori (età, grado di istruzione, estrazione culturale, ecc.) hanno in quest'ambito rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, essi vanno o considerati nella determinazione dei due redditi da porre a confronto, o non considerati affatto (RAMI 1993, pag. 97 ss. consid. 5a, b).
Ci sembra, quindi, di poter dedurre che un assicurato con le caratteristiche del signor __________, potesse giustamente prima dell'infortunio aspirare al massimo ad un'attività come quella da lui svolta, ma ci sembra di poter escludere che a 59 anni, con la preparazione scolastica che può vantare, possa indossare il doppio petto e cravatta ed intrattenere il cliente interessato ad una Golf Turbo Diesel!
Se ne deduce che anche sulla base della media dei guadagni stabiliti dalla __________ (escluso l'ultimo), peraltro da noi giudicata esageratamente alta, considerando, però, il salario di fr. 15.00 orario che viene erogato all'ausiliario __________, si giunge al seguente calcolo: fr. 36'052.25 + fr. 38'454.00 + fr. 35'488.00 () + 40'948.00 = fr. 150'942.00.
La media è di fr. 37'735.00 di cui il 75% (come da giurisprudenza del Tribunale Federale) è 28'301.00.
Se ne deduce che, confrontando il reddito esigibile col guadagno presumibile stabilito dalla __________ in fr. 57'242.00, l'incapacità al guadagno è superiore al 50%, proprio come richiesto già in sede di opposizione." (Doc. _)
1.4. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _:).
1.5. Il 27 febbraio 2001 l'Istituto assicuratore ha rilevato:
" tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva contestato i dati figuranti nella DPL 2454 l', e non solo per il caso di specie, ho contattato la . Come risulta dalla documentazione annessa la ditta versa un salario di fr. 15.-- orari unicamente durante il periodo di formazione. A mente dell', visto che per la quantificazione delle rendite di invalidità deve essere fatto un pronostico a lungo termine, non può essere considerato il salario di formazione. Determinante è invece il salario medio. In caso contrario l' sarebbe obbligato a promuovere, già dopo un anno dal riconoscimento dell'incapacità lucrativa, una procedura di revisione. Ora ciò manifestamente non è lo scopo della legge." (Doc. _)
1.6. Il patrocinatore dell'assicurato, il 17 ottobre 2001, ha comunicato:
" A nome e per conto del nostro assistito lo scorso 18.01.2001 abbiamo fatto opposizione contro la decisione __________ del 11.10.2000.
A tutt'oggi non avendo ancora ricevuto alcuna comunicazione siamo a chiedervi informazioni in merito.
Restiamo in attesa di una vostra decisione." (Doc. _)
1.7. Il doc. _ è stato sottoposto all'__________ - , al quale sono stati assegnati 10 giorni per presentare le proprie osservazioni (cfr. doc. _).
Il 26 novembre 2001 il rappresentante dell'assicurato ha osservato:
"
secondo la vigente giurisprudenza del Tribunale federale, è applicabile un reddito presumibile per attività leggera ridotto fino a un massimo del 25%.
Ritenuto l'età, la scolarizzazione, il tipo di permesso e la lunga carriera lavorativa svolta in precedenza nel settore dell'edilizia, oltre che le menomazioni sofferte dal signor __________, riteniamo che siano dati gli estremi per una riduzione nella massima percentuale prevista.
Il reddito presumibile raffrontato a quello conseguibile nella precedente attività lavorativa risulta essere ridotto in una misura corrispondente alla percentuale richiesta nel nostro ricorso che quindi manteniamo, al di là della problematica del salario versato nella ditta __________ ad un lavoratore che sia in grado di svolgere delle attività anche di tipo medio pesante " (Doc. _)
1.8. L'avv. , in qualità di rappresentante dell', il 6 dicembre 2001, ha precisato:
" (…)
Per rapporto quanto espresso dal patrocinatore di controparte osservo che la rendita di invalidità concessa al ricorrente parte da un guadagno esigibile malgrado i postumi dell'infortunio già inferiore del 25% rispetto ai dati raccolti dall'Ufficio Federale di Statistica (ultime pubblicazioni del 2000 riferentesi all'anno 1998) richiamati dalla giurisprudenza federale in materia.
Ne consegue che non esiste alcun spazio per una ulteriore riduzione (DTFA 09.05.2000 in re A. e 12.05.1999 già indicate nella risposta di causa)." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'oggetto della lite è circoscritto al grado dell'invalidità presentata da __________.
2.3. Definizione dell'invalidità
L'art. 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
2.4. Commisurazione dell'invalidità
Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la seconda.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.
L'invalidità, evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30 giugno 1994 in re P.).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha ancora avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30 giugno 1994 in re P.).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (cfr. RAMI 1991 p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (cfr. RAMI 1991 succitata consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 p.90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30 giugno 1994 in re P.).
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA 15 dicembre 1992 in re G. I. M., non pubbl.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5. In concreto, è pacifico che se, da un lato, l'originaria professione di muratore non può più entrare in linea di conto, in quanto l'assicurato non può più svolgerla a causa delle mansioni troppo pesanti (cfr. doc. _), dall'altro, __________ è perfettamente in grado di mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa in un'attività alternativa fisicamente leggera, che rispetti le limitazioni poste dai medici.
Fondandosi sulla descrizione degli impedimenti funzionali contenuta nel rapporto relativo alla visita di chiusura, l'Istituto assicuratore convenuto ha ritenuto l'assicurato totalmente abile in attività lavorative quali il commesso-cassiere presso la __________, il cassiere di negozio __________ presso la ditta __________, l'operaio di fabbrica presso la __________, il magazziniere presso la __________ e l'impiegato-venditore presso il __________ (cfr. doc. _).
Il ricorrente contesta tale conclusione, facendo valere preliminarmente che "non è possibile valutare dal profilo giuridico/economico il guadagno presumibile di un assicurato menomato fisicamente, prendendo come riferimento cinque redditi, relativi ad attività scelte, non si sa bene secondo quale criterio" (cfr. consid. 1.3.).
Egli afferma poi che l'attività presso la __________ è generalmente svolta da donne al beneficio di un contratto a tempo parziale e contro un salario che non raggiunge i fr. 30'000.-- annui.
Inoltre la __________ verserebbe ai nuovi assunti un salario di fr. 15.-- all'ora. La ditta medesima avrebbe contestato l'adeguamento a fr. 16.64 indicati nelle DPL. L'assicurato ritiene altresì che egli rientrerebbe nella categoria dell'ausiliario B con paga di poco superiore ai fr. 14.-- all'ora.
Infine l'attività quale impiegato-venditore presso il __________ non sarebbe esigibile, poiché il ricorrente, che svolgeva la professione di muratore, non si può improvvisare venditore di automobili della marca __________ (cfr. consid. 1.3.).
Per quanto attiene alla prima censura sollevata dall'assicurato relativa al metodo di valutazione del suo guadagno, va osservato che il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente sentenza ha ribadito che tre sole indagini del tipo di quelle esperite dall'__________ nel caso concreto sono sufficienti al fine di definire il reddito ancora esigibile di un assicurato (STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M., U 301/00; cfr. pure STFA del 21 febbraio 2000 nella causa K., U 338/98, in cui furono considerate sufficienti tre indagini; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U 448/99, dove vennero ritenute adeguate cinque indagini).
Corrisponde al vero che la maggior parte delle persone impiegate quali commesse presso la __________ sono donne, tuttavia nella relativa DPL è indicato che si tratta di un'occupazione per donne e uomini, perciò si desume che il datore di lavoro è disposto ad assumere anche lavoratori di sesso maschile. Inoltre le incombenze di questo lavoro - gestire una stazione di servizio, sia per quanto riguarda la merce in vendita che per quanto riguarda l'incasso del carburante; controllo e disposizione sugli scaffali della merce in arrivo - non sono prettamente femminili (cfr. doc. _).
Questa attività poi è adeguata alle condizioni di salute dell'assicurato.
Il ricorrente dunque può svolgere tale funzione al 100%, per cui a giusta ragione l'Istituto assicuratore ha tenuto conto del salario medio di fr. 36'052.25 (cfr. doc. _).
Per quanto riguarda l'impiego presso la __________, risulta dagli atti che tale ditta versa un salario di fr. 15.-- all'ora unicamente durante il periodo di formazione, in seguito per l'anno 2000 il guadagno ammonta a fr. 16.64 orari (cfr. consid. 1.5.; doc. _).
Inoltre dalla descrizione dell'impiego di bobinatore, che consiste nel controllare il buon funzionamento della macchina che avvolge il filo e lo spessore del medesimo, oltre che nel togliere le bobine e depositarle in casse su paletta, emerge che l'assicurato dal profilo medico, e avuto riguardo alle sue capacità professionali, è in grado di esercitare questa attività proprio in qualità di operaio di fabbrica bobinatore. Nulla del resto induce a ritenere che egli svolgerebbe soltanto la funzione di ausiliario B. Il periodo di formazione previsto è di un mese circa, per cui dopo la fase introduttiva il salario da considerare ammonta a fr. 16.64 all'ora (cfr. doc. _).
Per quanto concerne l'occupazione presso il __________, va rilevato che l'assicurato non sembra aver compreso esattamente in quali funzioni consista l'impiego. Infatti non si tratta di un posto quale venditore di automobili, bensì di un impiego presso il chiosco che opera nella stazione di benzina attigua al Garage. L'impiegato-venditore deve essenzialmente occuparsi del servizio di cassa della stazione di benzina e della vendita degli articoli del chiosco. Inoltre distribuisce le schede per il lavaggio automatico delle automobili e talvolta ricostruisce le scorte di merce negli appositi scaffali.
Il ricorrente è pertanto certamente in grado di svolgere tale attività.
Tale impiego è d'altronde paragonabile a quello presso la __________.
Di conseguenza questa attività è senz'altro esigibile da __________.
2.6. L'Istituto assicuratore convenuto, che, come visto (cfr. consid. 2.5.), ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino (cfr. doc. _), ritiene che l’insorgente - malgrado i postumi residuali dell'evento traumatico del maggio 1999 - possa conseguire un reddito annuo ammontante a fr. 39'504.-- circa.
, da parte sua, disapprova tale valutazione e postula, invece, l’applicazione di un reddito da invalido di fr. 28'301.--. Questo importo è stato ottenuto deducendo, secondo il patrocinatore del ricorrente in applicazione della giurisprudenza federale, il 25% dall'importo di fr. 37'735.-- corrispondente alla media dei salari indicati nelle DPL considerate nella fattispecie dall', ad esclusione del guadagno quale venditore presso il_________ , ritenuta un'occupazione non esigibile dal medesimo (cfr. consid. 1.3.).
In realtà, come visto sopra (cfr. consid. 2.5.), l'assicurato può esercitare senza problemi tale attività, per cui il relativo salario deve essere tenuto conto al fine di determinare il reddito da invalido del ricorrente.
Inoltre alla media dei guadagni indicata nelle DPL di fr. 39'504.-- non va applicata la riduzione del 25%, trattandosi di dati salariali concreti e non statistici.
Il reddito da invalido è stato dunque correttamente stabilito __________ in fr. 39'504, mentre il reddito senza invalidità ammonta a fr. 57'242.--, per cui il grado di invalidità fissato è pari al 30%.
Ulteriori considerazioni a proposito della DPL si rivelano superflue (cfr. consid. 2.7 in fine), in quanto il ricorso deve in ogni caso essere respinto per i motivi che seguono.
2.7. Per quel che concerne la determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag. 183, che il reddito annuo ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998 (STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re C.).
Nel passato, questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).
La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni.
In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
" 3.- (…)
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare - percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."
(STFA succitata).
La nostra Corte federale ha pure prolato, di recente, alcune sentenze in materia d'assicurazione contro gli infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a discapito della valutazione operata dall'______ sulla base dei dati risultanti dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).
La prima di queste pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U181/98 e reca la data del 22 maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi: STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U286/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U279/98; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U17/99; 11. giugno 2001 nella causa INSAI c/ S., U285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21 giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI c/ B., U362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U18/99; 2 luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/ M., U142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I442/99 + U256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U154 + 163/99; 19 luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U190/99; 27 luglio 2001 nella causa INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I, U91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U217+225/00; STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M., U301/00.
Sostanzialmente, il TFA ha approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo aver anche verificato, in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino al limite massimo del 25%:
" (…).
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.-- (fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17% merita di essere ristabilita."
(STFA 22 maggio 2001 nella causa L. c/ INSAI, p. 4ss.).
L'Alta Corte nelle sentenze menzionate non ha comunque risolto la questione di principio a sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V 323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL.
2.8. Nel caso di specie __________, come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), non può più svolgere l'originaria professione di muratore.
Quando, come nel caso presente, non è possibile fondarsi sulla situazione salariale concreta dell'assicurato, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 1998 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.
Secondo questo studio, un uomo, esercitando nel 1998 un'attività semplice e ripetitiva in Svizzera, avrebbe potuto realizzare, mediamente, un salario mensile lordo pari a
fr. 4'268.-- (considerando soltanto il settore privato, visto che ___________ non ha evidentemente accesso a quello pubblico), quindi, riportandolo su 41.9 ore (cfr., per quest'ultimo aspetto, DTF 126 V 81 consid. 7a), fr. 4'470.--.
Per il 2000- dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
Come appena visto (cfr. consid. 2.6.), l'importo stabilito dall'Istituto assicuratore convenuto è pari a fr. 39'504.--.
Questo Tribunale non ha motivo di non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico da invalido operata dall'______, sebbene la stessa possa apparire leggermente favorevole all'assicurato alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari, quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 126 V 75, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino - realizzate tutte le premesse - al limite massimo del 25% (il 75% di fr. 54'348.-- corrisponde a fr. 40'761.--; STFA del 27 luglio 2001 nella causa INSAI c/ B., U 252/99; STFA del 21 giugno 2001 nella causa R., U 349/98; STFA del 2 luglio 2001 nella causa F., U 4/99).
Al riguardo va osservato che la giurisprudenza della nostra Alta Corte permette sì un'eventuale riduzione dei dati statistici del tasso massimo del 25% per tenere conto delle circostanze particolari del caso concreto, ma non abilita a ridurre ulteriormente il salario risultante dagli accertamenti dell'__________ (cfr. consid. 2.7.). Pertanto la critica mossa dal ricorrente (cfr. consid. 1.3. e 1.7.) è infondata.
2.9. Va ancora rilevato che nelle pronunzie citate al considerando 2.7., il TFA ha proceduto a quantificare il reddito da invalido partendo dal salario mediamente percepito, a livello nazionale, da un uomo, rispettivamente da una donna, esercitanti attività semplici e ripetitive nel settore privato (TA1).
A questo preciso proposito, il TCA, nel recente passato, ha avuto modo d'affermare che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute.
In questo ordine d'idee, questa Corte, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV nr. 35 - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA 17 aprile 2001 nella causa B. c/ INSAI e 22 maggio 2001 nella causa M. c/ SWICA Assicurazioni SA) - sentito preliminarmente il parere del direttore dell'Ufficio federale di statistica, dottor ____________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, __________ dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
In caso di risposta negativa:
Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. _)
Il dottor _________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
" (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato. I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. _).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:
" La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»"
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes.
(…)" (STCA succitata - la sottolineatura è del redattore).
Nel presente caso - per le medesime ragioni diffusamente indicate nella STCA 4 settembre 2000 in re R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV nr. 35, - a questa Corte parrebbe più coerente determinare il reddito ancora esigibile malgrado il danno alla salute, utilizzando i valori specifici per il Cantone Ticino (cfr. STFA del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01).
Ora, applicando i dati salariali che risultano dalla tabella TA14, il reddito annuo realizzabile da __________ in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ticinese ammontava, nel 2000, a fr. 45'954.-- (fr. 3'611.-- : 40 x 41.9 + fr. 47.-- d'adeguamento all'indice dei salari nominali x 12), importo che - analogamente a quello che è stato dedotto dalla tabella TA1 (cfr. consid. 2.8.) - dimostra, tenuto sempre conto del fatto che il salario statistico è suscettibile d'essere ridotto a seconda delle circostanze del caso concreto, l'attendibilità del reddito di fr. 39'504.-- considerato dall'Istituto assicuratore convenuto (riduzione del reddito di fr. 45'954.-- leggermente inferiore al 15%).
2.10. In esito ai considerandi che precedono, il grado d’invalidità di __________ - determinato confrontando i fr. 39'504.-- con il reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 57'242.-- (cfr. doc. _), dato quest'ultimo non contestato dal ricorrente - risulta effettivamente essere del 30%.
Di conseguenza, l'impugnata decisione su opposizione dell'__________ deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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