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Numero d'incarto:
36.2002.14
Data decisione, Autorità:
05.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00014
ir/nh
Lugano
5 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2002
di
__________,
contro
le decisioni del 20 dicembre 2001 emanate
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, - che __________
ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi
dell’assicurazione obbligatoria per gli anni 2001 e 2002;
-
che
l’Ufficio dell'assicurazione malattia ha respinto la richiesta dell’assicurato
con decisione del 31 ottobre 2001;
-
che
avverso tale decisione __________ ha interposto ricorso al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni in data 29 gennaio 2002;
-
che in
sede di risposta l’amministrazione ha comunicato che, in seguito a riesame, “i
servizi amministrativi cantonali hanno completamente accolto le richieste della
parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa il sussidio
nell’assicurazione sociale contro le malattie per gli anni 2001 e 2002”
(risposta di causa del 14 febbraio 2002);
-
che
l’Ufficio dell'assicurazione malattia ha comunicato all’assicurato il 12
febbraio 2002 la sua intenzione di concedere il sussidio;
-
che il
giudice delegato del TCA ha quindi interpellato l’assicurato in merito agli
intendimenti dell’amministrazione ed in merito all’interesse giuridico al
mantenimento del ricorso;
-
che, in
data 28 febbraio 2002, __________ ha comunicato al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni il ritiro dell’impugnativa in discussione;
-
che il
ritiro del gravame rende la procedura priva d’oggetto con conseguente suo
stralcio senza conseguenza di carico di tasse e spese.
Per questi motivi
in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3
LPA
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
formulato il 29 gennaio 2002 da __________ è stralciato dai ruoli
siccome divenuto privo di oggetto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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