AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2002.9
Data decisione, Autorità: 26.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2002.00009
IR/sc
Lugano 26 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 21 dicembre 2001 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________, __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ 7, domiciliata a , è coniugata dall’ 1968 con __________, dal 26 marzo 1985 ha adottato la separazione dei beni ed è assicurata obbligatoriamente dal 1994 contro le malattie per le prestazioni obbligatorie presso la __________. Il premio fissato dall’assicuratore per le prestazioni denominate __________, ossia per la copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie, è stato fissato per l’anno 2000 a CHF 248,10 mensili mentre per l’anno successivo a CHF 263,60 mensili.
La Cassa Malati ha constatato il mancato pagamento dei premi dovuti per i mesi da agosto ad ottobre nell’anno 2000 e per i mesi da febbraio a giugno nell’anno 2001, oltre al pagamento per prestazioni di laboratorio in favore della signora __________ (CHF 105,45) e prestazioni di farmacia in favore del marito __________ (CHF 200,70).
I pagamenti sono stati richiamati con scritti del 18 dicembre 2000 e del 18 giugno 2001 a __________ nei cui confronti la Cassa ha poi dato avvio a procedura d’incasso forzato per quanto dovuto per i mesi del 2000 e la partecipazione a costi come al conteggio 26 settembre 2000 della __________. Il 10 luglio 2001 l’UEF __________ ha rilasciato un attestato di carenza beni per CHF 3'122,10. Successivamente la Cassa Malati ha dato avvio ad una procedura d’incasso forzato nei confronti della qui ricorrente __________ con PE __________ del 17 agosto 2001 per CHF 2'933,10 oltre a spese amministrative per CHF 30.- ed esecutive per CHF 159.-, rispettivamente PE __________ del 27 agosto 2001 per l’importo di CHF 5'011,40 oltre a spese amministrative di sollecito cifrate in CHF 30.- e spese esecutive per CHF 70.-.
Avverso le due procedure esecutive il marito dell’assicurata ha inoltrato opposizione e con decisioni formali del 20 settembre 2001 e del 21 settembre 2001 l’assicuratore malattia ha accertato il debito e tolto l’opposizione ai PE (doc. _ e _).
Contro entrambe le decisioni è stata inoltrata opposizione con contestazione simile a quella contenuta nell’impugnativa qui in discussione.
1.2. Con decisione su opposizione del 21 dicembre 2001 __________ ha accolto parzialmente le tesi della signora __________ e l’assicurata è stata condannata al pagamento di CHF 4'630,75 complessivamente, di cui CHF 2'263.- in solidarietà con il marito. Per l’importo di CHF 1'609,30 è stata rigettata l’opposizione interposta al PE __________ del 17 agosto 2001 e per l’importo di CHF 2'841,45 è stata tolta l’opposizione interposta al PE __________ del 27 agosto 2001.
Alla base della propria decisione __________ ha ritenuto:
" (…)
Nell'ambito della presente procedura d'opposizione va appurato` in' primo luogo in che misura la signora __________ é legalmente obbligata al pagamento dei premi assicurativi e delle partecipazioni ai costi per il periodo agosto-ottobre 2000 e febbraio-giugno 2001 della famiglia __________ a seguito della menzionata copertura assicurativa secondo LAMal presso la __________. In un secondo tempo va poi stabilito se può essere concesso alla __________ il rigetto dell'opposizione nelle procedure esecutive n. __________ e n. __________ dell'Ufficio esecuzione __________.
L'obbligo al pagamento dei premi nell'ambito dell'assicurazione sociale contro le malattie LAMal é statuito all'art. 61 cpv. 1 LAMal. Debitore del premio é in primo luogo la persona assicurata stessa (G. Eugster, Krankenversicherung, in: SBVR, Basilea 1998, nm 337 e RAMI 2000, KV 129, p. 232 ss.); Nella sentenza del 15.3.1993 (= DTFA 119 V 21 ss., cons. 4-6) il TFA ha inoltre stabilito, nell'ambito della LAMI, che esiste un obbligo solidale di un coniuge per il pagamento dei premi assicurativi dell'altro, qualora il rapporto assicurativo sul quale si basa la pretesa sia stato concluso durante il matrimonio o in previsione dello stesso (vedi G. Eugster, op. cit., nm. 337, npp. 816). Tale prassi é applicabile in analogia - vista la mancanza di una normativa contraria - anche nell'ambito della LAMal (G. Eugster, op.cit., nm. 337).
L'ammontare dei premi viene stabilito dall'assicuratore e deve essere approvato dal Consiglio federale, la cui approvazione ha effetto costitutivo (art. 61 cpv. 1 e 4 LAMal). Il premio per la copertura assicurativa __________ secondo LAMal della signora __________ e del signor __________ ammonta a CHF 248.10/mese per l'anno 2000 e a CHF 263.60/mese per l'anno 2001. Complessivamente i premi scoperti per la copertura assicurativa LAMal del signor __________ e della signora __________ nel periodo in questione ammontano pertanto a CHF 4'124.60 (CHF 1'488.60 per i mesi agosto-ottobre 2000 [CHF 248.10 x 2 x 3 `mesi]
Di regola i premi vanno pagati mensilmente (art. 90 OAMal). L'assicuratore é pero' libero di stabilire altre modalità di pagamento (G. Eugster, op. cit., nm. 338, npp. 820). L'art. 15 delle Condizioni Generali d'Assicurazione della __________ (CGA) stabilisce che i premi sono da versare di regola annualmente; con accordo particolare anche semestralmente, trimestralmente o bimestralmente. I premi hanno quale scadenza il primo giorno del mese del relativo periodo. Nel caso specifico i premi assicurativi vanno pagati semestralmente in anticipo. La scadenza dei premi é di conseguenza il 1.7.00 (premi agosto-ottobre 2000) risp. il 1.1.2001 (premi febbraio-giugno 2001).
L'obbligo di partecipare ai costi delle prestazioni secondo la LAMal viene sancito dall'art. 64 LAMal. La partecipazione ai costi comprende la franchigia e l'aliquota percentuale (art. 64 cpv. 2 LAMal). La partecipazione ai costi secondo LAMal del signor __________ per le prestazioni della Farmacia di __________ nel periodo 4.5.00-3.7.00 ammonta a CHF 200.70, quella della signora __________ per prestazioni fornite dal Laboratorio d'analisi __________ in data 6.3.01 a CHF 105.45.
Nel caso di un ritardo nel pagamento dei premi e della partecipazione ai costi l'assicuratore può richiedere un adeguato rimborso per le spese e i costi di richiamo, qualora ciò sia espressamente stabilito dalle condizioni d'assicurazione (G. Eugster, op. cit., nm. 341). La __________ é autorizzata a richiedere agli assicurati ritardatari il rimborso delle spese causate (costi dei richiami, spese esecutive ecc.) giusta l'art. 16 lit. c CGA. Il creditore ha inoltre diritto al rimborso delle spese esecutive da parte del debitore giusta 'Part. 68 LEF. I costi per le spese amministrative e di sollecito in relazione al tentativo di incasso degli importi scoperti nei confronti della signora __________ ammontano a CHF 60.-- (2 x CHF 30.--), le spese esecutive a CHF 140.-- (2 x CHF 70.--).
In merito alle obiezioni fatte valere dalla signora __________ contro le decisioni della __________ del 20.9.01 e del 21.9.01 va ritenuto quanto segue: Giusta l'art. 64 LAMal la signora __________, in qualità di persona assicurata, é a tutti gli effetti debitrice dei premi assicurativi e delle partecipazioni ai costi risultanti dalla propria copertura assicurativa __________ secondo LAMal presso la ________ (vedi G. Eugster, op. cit., nm. 337 e RAMI 2000, KV 129, p. 232 ss.). L'assicurata stessa riconosce del resto esplicitamente un proprio obbligo contributivo per tali pretese,. Nelle opposizioni del 7.10.01 essa dichiara infatti: "Accetto di onorare solo le prestazioni a mio carico".
Resta pertanto unicamente da stabilire se la signora __________ - oltre ai propri contributi - é tenuta al pagamento di ulteriori premi assicurativi o partecipazioni ai costi della famiglia __________ per i periodi in questione. Secondo la già citata decisione del TFA 119 V 21 ss., cons. 4-6, un coniuge deve venire ; considerato come debitore solidale dei premi assicurativi LAMI della persona assicurata, qualora il rapporto assicurativo sul quale si basa la pretesa sia stato concluso durante il matrimonio o in previsione dello stesso. Tale prassi é applicabile anche nell'ambito dell'assicurazione malattia obbligatoria ai sensi della LAMal (G. Eugster, op.cit., nm. 337). La responsabilità solidale del coniuge é data, a condizione che siano soddisfatte le premesse menzionate, sia per i premi che per le partecipazioni ai costi secondo LAMal. Alla stessa stregua dei premi, infatti, anche le partecipazioni ai costi hanno la loro origine nel rapporto assicurativo LAMal e rappresentano "dei bisogni correnti della famiglia" ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (cfr. l'argomentazione analoga del TFA nella sentenza citata). Ne consegue, pertanto, che la signora __________ deve venire considerata a tutti gli effetti come debitore solidale dei premi e delle partecipazioni ai costi del marito nei confronti della __________, qualora il rapporto assicurativo del marito sia stato concluso durante il matrimonio o in previsione dello stesso. L'affiliazione di __________ presso la __________ é avvenuta, in base alla documentazione in nostro possesso, nel novembre 1994 (allora assicurazione __________ della __________). Secondo conferma dell'ufficio controllo abitanti di __________ del 22.5.01 il matrimonio dei coniugi __________ é avvenuto il __________1968. Dagli atti acquisiti risulta quindi in sostanza che il contratto d'assicurazione LAMal in base al quale vengono richiesti nel caso specifico i premi e le partecipazioni ai costi al signor __________, é stato concluso da quest'ultimo durante il matrimonio. In base alla giurisprudenza citata la signora __________ non é quindi unicamente debitrice dei propri premi e delle proprie partecipazioni ai costi nei confronti della __________, bensì anche debitrice solidale dei premi e delle partecipazioni ai costi del marito. In sostanza risulta quindi dimostrato un obbligo legale della signora __________ al pagamento dei seguenti importi nei confronti di __________: CHF 4'124.60 premi (CHF 1'488.60 per i mesi agosto-ottobre 2000 [CHF 248.10 x 2 x 3 mesi] + CHF 2'636.-- per i premi febbraio-giugno 2001 [CHF 263.60 x 2 x 5 mesi]); CHF 306.15 partecipazioni ai costi (partecipazione ai costi __________ per le prestazioni della Farmacia di __________ nel periodo 4.5.00-3.7.00 per l'importo di CHF 200.70 + partecipazione ai costi di __________ per le prestazioni fornite dal Laboratorio d'analisi speciali __________ in data 6.3.01 per l'importo di CHF 105.45); CHF 60.-- (spese amministrative e di sollecito) e CHF 140.- (spese d'esecuzione).
Il restante importo di cui é stato richiesto il pagamento concerne premi assicurativi e partecipazioni ai costi dei figli __________ e __________. Nel caso specifico manca una base legale (vedi a proposito RAMI 2000, KV 129, p. 232 ss.) o contrattuale per poter obbligare la signora __________ al pagamento degli scoperti dei figli __________ (nata 1970) e __________ (nato il __________.82). Entrambi i figli al momento in cui le pretese in questione sono nate erano del resto già maggiorenni (vedi art. 18 CC). Nella misura in cui con le decisioni formali secondo LAMal della __________ é stato richiesto alla signora __________ il pagamento di premi o partecipazioni ai costi dei propri figli __________ e __________, le opposizioni devono pertanto venire accolte.
Ai sensi dei considerandi la signora __________ viene quindi in definitiva condannata a versare alla __________ l'importo complessivo di CHF 4'630.75 (CHF 4'124.60 premi + CHF 306.15 partecipazioni ai costi + CHF 60.-- spese di sollecito + CHF 140.-- spese d'esecuzione), di cui CHF 2'263.-- (= 248.10 x 3 mesi + CHF 263.60 x 5 mesi + CHF 200.70 partecipazione __________) in solidarietà con il marito.
Conformemente alla vigente prassi e giurisprudenza (DTF 107 III 60ss.; DTFA 109 V 49ss.; G. Eugster, op.cit., nm. 420 e P. Stiicheli, Die Rechtsaffnung, Zurigo 2000, p.
1.3. Avverso tale decisione insorge l’assicurata con ricorso del 21 gennaio 2002 in cui sostiene di non potere accettare la decisione dell’assicuratore malattia in quanto dal “26 marzo 1985 vivo in regime di separazione dei beni con mio marito … quindi non soggetta” alla corresponsabilità per il pagamento dei premi. La ricorrente ha chiesto l’accoglimento parziale del suo gravame e di ammettere unicamente il suo obbligo di pagamento dei premi personali.
L’assicuratore malattia si oppone all’accoglimento del ricorso facendo in particolare valere che la separazione dei beni non ha conseguenza nel caso concreto. In dettaglio __________ rileva:
" (…)
(…)
rinviamo, in diritto, alla decisione del TFA 119 V 26, cons. 4a-5, a G. Eugster, Krankenversicherung, in: SBVR, nm. 337, e all'art. 166 CC: Secondo l'art. 166 cpv. 1 CC (in vigore a partire 1.1.1988), infatti, ogni coniuge durante il periodo di vita comune rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia. La conclusione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria risp. il cambiamento d'assicuratore rappresentano secondo corrente la giurisprudenza "dei bisogni correnti della famiglia" ai sensi della citata norma (vedi Tuor/Schnyder/Schmid, op. cit., p. 205, npp. 35 e G. Eugster, op. cit., nm 337, npp 815 con rinvii alla, giurisprudenza). Con la conclusione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria durante il periodo di vita comune un coniuge, oltre che se stesso, impegna in altre parole automaticamente e per legge anche l'altro.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente tale conseguenza legale é indipendente dal regime dei beni scelto dai coniugi (vedi DTFA 119 V 21, cons. 4a: "Bei der Festlegung des Umfanges der ordentlichen Vertretungsbefugnis eines jeden Ehegatten gemass dem nunmehr geltenden Art. 166 ZGB hat sich der Reformgesetzgeber im Hinblick auf die neu eingeführte güterstandsunabhängige Solidarhaftung nicht an die frühere Regelung für den Ehemann, sondern an diejenige fair die Ehefrau gehalten" e G. Eugster, op. cit., imi. 337: "Die Ehegatten haften daher für die betr. Prämien unabhängig vom Güterstand solidarisch"). Dello stesso parere é apparentemente anche l'Istituto delle assicurazioni sociali del Canton Ticino, il quale nella circolare IAS n. 1/99 concernente le direttive per la richiesta di pagamento allo Stato dei premi LAMal e delle partecipazioni alle spese di cura legate all'assicurazione LAMal segnala al punto 4.8 (dal titolo: "Assicurati coniugati"): "In situazione di procedura esecutiva ammessa nei confronti dell'altro coniuge, non entra in linea di conto il tipo di regime matrimoniale (in particolare non é tenuta in considerazione un'eventuale separazione dei beni)".
Dagli atti acquisiti risulta che il contratto d'assicurazione LAMal in base al quale viene richiesto alla signora __________ il pagamento dei premi e le partecipazioni ai costi scoperti al signor __________ é stato concluso da quest'ultimo durante il matrimonio e durante il periodo di vita comune (novembre 1994). Indipendentemente dal regime matrimoniale scelto in precedenza dai coniugi __________, con la conclusione di tale contratto il signor __________ ha pertanto impegnato legalmente nei confronti della __________, oltre che se stesso, anche sua moglie, __________ (vedi art. 166 cpv. 1-3 CC). Di conseguenza la ricorrente risulta debitrice solidale dei premi e delle partecipazioni ai costi del marito nei confronti della __________, come stabilito nella decisione su opposizione del 21.12.01. (…)" (Doc. _, pag. 3-4)
La ricorrente ha avuto la possibilità di formulare ulteriori richieste di assunzioni probatorie (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è l'obbligo di __________ di pagare i premi per l'assicurazione malattia sociale secondo la LAMal, dovuti dalla stessa ricorrente e dal di lei marito, a titolo solidale, per i periodi da agosto ad ottobre 2000 e da febbraio a giugno 2001 oltre che per partecipazioni a costi di laboratorio e partecipazione a spese farmaceutiche. La ricorrente contesta l’obbligo di pagare premi e partecipazioni riferiti al marito adducendo l’esistenza della separazione dei beni già dal 1985.
Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione (art. 89-92 OAMal; cfr. STFA 30.6.1998 in re M. e P. c. C.M.H., inedita).
Il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è necessario per il finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e quindi per l'esecuzione della legge; secondo la volontà del legislatore gli assicuratori malattia devono quindi far valere le proprie pretese in via esecutiva secondo la LEF (cfr. art. 88 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 80 LAMal; DTF 125 V 273 consid. 6c).
In caso di mora dell'assicurato l'art. 9 OAMal prevede che
" 1 Se, nonostante diffida, l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l’assicuratore ne informa la competente autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che contemplano la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei premi."
Per l'art. 20 cpv. 1 LCAMal il Consiglio di Stato designa l'autorità di assistenza sociale per il pagamento dei crediti irrecuperabili relativi alle prestazioni obbligatorie previste dalla legislazione federale.
Per il capoverso 3, prima di procedere al pagamento dei crediti irrecuperabili, l'istanza competente applica il sussidio per la riduzione dei premi.
Per l'art. 21 LCAMal l'istanza designata dal Consiglio di Stato esige che l'assicuratore promuova una nuova procedura esecutiva, se è a conoscenza di circostanze che lo giustificano.
Per l'art. 82 cpv. 1 del relativo Regolamento d'applicazione l’assicuratore malattie che a seguito della procedura esecutiva cui alla LCAMal ottiene un attestato di carenza di beni definitivo o un certificato di insolvenza, può chiedere all’Istituto delle assicurazioni sociali il pagamento dei crediti irrecuperabili, incluse le spese esecutive, ma esclusi gli interessi.
Per il capoverso 4 l'Istituto delle assicurazioni sociali emana le direttive di procedura.
La cifra 4.8 delle direttive emanate da questo Istituto in data 31 maggio 1999 relative alla richiesta di pagamento allo Stato dei premi LAMal e delle partecipazioni alle spese di cura legate all'assicurazione obbligatoria prevede in particolare che
" In ossequio alla giurisprudenza oggi conosciuta, se viene rilasciato un attestato di carenza di beni (ACB) o una dichiarazione di insolvenza per assicurati coniugati, la procedura esecutiva o il rilascio della dichiarazione di insolvenza deve essere richiesto anche per il coniuge quando il contratto assicurativo è stato sottoscritto durante li periodo matrimoniale. Se per contro il contratto assicurativo è stato stipulato prima del matrimonio, la procedura esecutiva nei confronti dell'altro coniuge non è ammessa.
In situazione di procedura esecutiva ammessa nei confronti dell'altra coniuge, non entra in linea di conto il tipo di regime matrimoniale (in particolare non è tenuta in considerazione un'eventuale separazione dei beni)."
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali. Egli ne tiene tuttavia conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono una interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie.
D'altro canto, il giudice se ne deve scostare quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16, DLAD 1992, p. 91, DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber, "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, inoltre, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32; DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.3 In via preliminare occorre porre in evidenza che la questione in esame va risolta alla luce del diritto privato, nella misura in cui esso è compatibile con il diritto delle assicurazioni sociali, non prevedendo la LAMal alcunché in tal senso (RAMI 1993 p. 85 consid. 2b; DTF 119 V 16).
2.4. Per l'art. 163 CCS, intitolato mantenimento della famiglia,
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale".
Secondo l'art. 166 CCS:
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:
è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."
Il TF e il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2/2000 p. 79 cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 182 no. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CCS (Eugster op. cit. p. 182 e giurisprudenza federale citata alla N 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CCS, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di concludere una assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale, occorre non solo che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia ma anche che le stesse vengano conchiuse durante la vita comune dei due coniugi. Il potere di rappresentanza cessa quando sia sospesa la vita in comune dei coniugi (v. Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley, op. cit., no. 363 e segg. pag. 179 e segg.). In concreto non occorre approfondire la questione a sapere cosa succeda in caso di sospensione della vita in comune dei coniugi per i debiti contratti nei confronti dei terzi in buona fede siccome la vita comune dei signori __________ sussiste (doc. _). Si rammenta unicamente il tenore del Messaggio del Consiglio Federale (1979, no. 215.21 e no. 182) relativo alla modifica della norma in questione che non risolve la questione mentre la più recente dottrina ritiene che non debba essere protetta la buona fede del terzo contraente al fine di non avvantaggiare indebitamente il creditore, da un lato, e per la necessaria protezione del coniuge del debitore (in questo senso: Gilles Petitpierre et al. In FJS103 a 106, in particolare 104, Ginevra 1988; M. Stettler, Droit Civil III, Effets généraux du mariage (art. 159 – 180 CC), Friborgo, 1992, n. 175; C. Hegnauer e P. Breitschmid: Grundriss des Eherechts, 3. Ed., Berna 1993, n. 18.05; V. Bräm e F. Hasenböhler, Das Familienrecht: Die Wirkung der Ehe im allgemeinen (art. 159 – 180), commentario zurighese, Tomo II/1c, 3 ed., Zurigo 1993 – 1997, n. 29 ad art. 166; ed altri; contra Henry Deschnaux, Paul-Henry Steinauer e Margareta Baddeley, op. cit., no. 367)
In proposito Eugster (op. cit., p. 182 N 817) precisa, rinviando a DTF 119 V 24 consid. 6a che
" Die Vertretung der ehelichen Gemeinschaft und damit die solidarische Haftung entfällt mit Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes ohne Rücksicht auf den guten Glauben des Dritten. Die Aufhebung des gemeinsamen Haushalts bedarf keiner richterlicher Bewilligung (Hegnauer/Breitschmid, p. 180ss N 17.45, 17.46, 18.05)."
2.5 In concreto __________ ed il marito __________ si sono sposati nel 1968 a __________ (doc. _) e non è contestato che la vita comune dei coniugi continui ancora. L'affiliazione alla Cassa malati __________ da parte dei coniugi è del 1994 con effetto dal 1. novembre di quell’anno (doc. _). I premi chiesti dall'amministrazione in questa sede si riferiscono tutti ad un periodo posteriore all’affiliazione e sono maturati durante la vita comune (doc. _).
Alla luce di questi fatti e delle considerazioni di diritto che precedono la ricorrente deve essere considerata solidalmente responsabile con il marito per il pagamento dei premi da questi dovuti all'assicurazione malattia sociale e deve essere ammesso anche il debito della stessa signora __________ verso la Cassa per i suoi premi personali (circostanza questa ammessa dalla stessa ricorrente).
Alla luce delle summenzionate circostanze il ricorso va pertanto respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. In effetti la signora __________ non ha contestato minimamente l’entità dei premi, comunque chiaramente desumibili dai documenti 2 e 3 prodotti dalla Cassa, e non ha minimamente discusso i conteggi alla base della richiesta di partecipazione alle spese d’altra parte sufficientemente esposti nei doc. _ e _ della Cassa.
Alla luce quindi delle norme del diritto di famiglia e della giurisprudenza in materia, la cifra 4.8 delle direttive dell'IAS, secondo cui i coniugi rispondono solidalmente per i premi, deve essere dichiarata conforme alla legge come già ritenuto da questo TCA in una sentenza 18 maggio 2001 inc. __________ in re __________.
è quindi responsabile solidalmente con il marito per il pagamento dei premi arretrati dovuti da questi oltre che per i suoi stessi premi, essendo stato emesso un attestato di carenza di beni ai sensi dell'art. 115 e 149 LEF.
2.6 Pure le spese addebitate dalla Cassa malati nella decisione impugnata (cfr. in particolare pagina 12 della decisione su opposizione), possono essere riconosciute.
Secondo la giurisprudenza è infatti ammissibile imputare costi di diffida proporzionali in caso di ritardo nel pagamento dei premi, come già accadeva nel vecchio diritto, e se vi è una base legale in tal senso nelle disposizioni della Cassa (RAMI 1999 KV 88 p. 440; cfr. G. Eugster, Krankenversicherung in Koll er, Müller, Rhinow, Zimmerli, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, U. Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 185 no. 185).
In concreto la convenuta prevede l'addebito per gli inconvenienti, i costi d'amministrazione (spese di sollecitazione in caso di ritardo del pagamento dei premi e della partecipazione alle spese) all'art. 16 litt. c delle CGA relative all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. _).
L'importo di fr. 30 è inoltre addebitabile al comportamento della debitrice e del di lei marito ed è adeguato (cfr. RAMI 1999 KV 88 p. 440), pertanto può essere confermato come d’altra parte lo sono le spese esecutive ritenute dall’amministrazione in CHF 70.- per ogni esecuzione posta in essere.
Ne discende che rettamente alla __________ vanno riconosciute, siccome debitamente comprovate e dovute le seguenti somme:
Con riferimento all’esecuzione PE __________:
CHF 1'488,60 per premi del 2000 (08 – 10.2000);
CHF 200,70 per partecipazioni __________ (doc. _);
CHF 30.-- per spese sollecito;
CHF 70.-- per spese esecutive
CHF 1'789,30 Totale
Con riferimento all’esecuzione PE __________:
CHF 2'636.-- per premi del 20010 (02 – 06.2000);
CHF 105,45 per partecipazioni __________ (doc. -);
CHF 30.-- per spese sollecito;
CHF 70.-- per spese esecutive
CHF 2'841,45 Totale
Per complessivi CHF 4'630,75
Per gli importi citati deve essere respinta l’opposizione ai PE citati più sopra, e meglio: per l’importo di CHF 1'789,30 va tolta l’opposizione al PE __________ e per CHF 2'841,45 va tolta l’opposizione al PE __________, ciò in virtù della costante prassi e giurisprudenza (cfr. in particolare TFA 109 V 46 e segg. e TFA 121 V 109). Il fatto che la decisione su opposizione della Cassa postuli il rigetto dell’opposizione al PE __________ per CHF 1'609,30 è frutto di manifesto errore, in effetti, alla luce del contenuto di cui al punto 12 delle motivazioni della decisione su opposizione e considerato come la Cassa chieda la condanna della ricorrente al pagamento di complessivi CHF 4'630,75 (pari a CHF 1789,30 + 2'841,45) al dispositivo 2 della decisione impugnata il rigetto dell’opposizione di cui al PE __________ va concesso per un importo di CHF 1789,30, ciò non costituisce una reformatio in pejus proprio per la condanna della ricorrente, contenuta nella decisione su opposizione, al pagamento di complessivi CHF 4'630,75.
Il ricorso va respinto. Non si percepiscono tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
§ __________ è condannata al pagamento alla Cassa Malati __________ dell’importo di complessivi CHF 4'630,75.
§§ È rigettata l'opposizione interposta da __________ ai PE __________ limitatamente a CHF 1'789,30 ed al PE __________ limitatamente a CHF 2'841,45.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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