AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2002.4
Data decisione, Autorità: 07.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2002.00004
IR/cd
Lugano 7 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2002 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 7 dicembre 2001 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________, è stato, durante gli anni dal 1963 al 1997, diplomatico svizzero presso il __________ ed in quanto tale assicurato contro le malattie tramite la __________. I premi dovuti per la copertura assicurativa erano dedotti dal salario mensile. Il dott. __________, con scritto dell’8 ottobre 2001, si è rivolto all’Ufficio dell’Assicurazione malattia del DOS (UAM qui di seguito) chiedendo l’esonero dall’obbligo di assicurazione obbligatoria secondo la LAMal ritenuto come, in qualità di pensionato del __________, lui e la moglie sarebbero assicurati a vita sempre tramite __________.
A sostegno della sua richiesta il ricorrente ha prodotto attestazione della __________ indicante l’esistenza di copertura per spese mediche e di ospedalizzazione.
Il 31 ottobre 2001 l’UAM ha respinto la richiesta di esenzione dall’obbligo d’assicurazione di base ritenendo non adempiute le cumulative condizioni dell’art. 2 cpv. 2 OAMal e non ritenendo applicabile l’art. 6 cov. 3 OAMal. L’UAM ha quindi fissato l’inizio teorico dell’obbligo d’assicurazione al 1 luglio 1999 fissando nel contempo l’obbligo per il dott. __________ e per sua moglie __________ di iscriversi presso un assicuratore riconosciuto nel termine di 30 giorni.
1.2. Con atto del 28 novembre 2001, con il patrocinio dell’avv. __________, __________ si è aggravato mediante reclamo contro la decisione 31 ottobre 2001. Egli ha rammentato la sua precedente funzione di funzionario presso il __________ e la sua attuale condizione di pensionato. Il dott. __________ ha inoltre indicato applicabile l’art. 6 cpv. 3 OAMal che prevede per gli ex funzionari internazionali ed i loro famigliari la possibilità di domandare l’esenzione dall’obbligo d’assicurazione in caso di beneficio di copertura equivalente presso l’assicurazione malattia della loro primitiva organizzazione.
ha rilevato di adempiere i requisiti di legge essendo assicurato presso la compagnia __________, collettiva per il personale del __________, equivalente alla copertura obbligatoria svizzera. Con il reclamo è stata prodotta attestazione del Segretariato Generale del __________ a firma __________, capo della divisione della gestione amministrativa e finanziaria degli agenti, da cui si desume che il ricorrente e la moglie beneficiano:
" (…)
pour leur couverture maladie de l'assurance privée souscrite auprès des __________ per l'intermédiaire des courtiers __________.
Cette assurance maladie est liée au versament de la pension par l'Organisation à Monsieur __________, sur laquelle est retenu le montant de la prime à la charge du pensionné." (Doc. _)
ha anche prodotto attestazione della __________
da cui si desume che la copertura prevede il rimborso per:
" (…)
frais médicaux encourus par les assurés à la suite d'une maladie, d'un accident ou les frais de maternité et accouchement (frais d'hospitalisation et traitement ambulatoire par médecin et spécialiste; traitement par dentiste: soins dentaires; prothèses dentaires; médicaments; traitements et exames spéciaux).
La couverture est valable dans le monde entier, y compris la Suisse."
(Doc. _)
1.3. Con decisione del 7 dicembre 2001 l’amministrazione adita ha respinto il reclamo di __________ richiamando i principi voluti dal legislatore alla base della LAMal, in primis quello della solidarietà tra assicurati, e ricordando come:
" (…)
2.3
Ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 "l membri delle missioni permanenti e delle sedi consolari in Svizzera come pure gli impiegati di organizzazione internazionali e i corrispettivi familiari che li accompagnano non sono soggetti all'obbligo d'assicurazione." L'art. 6 cpv. 3 OAMal prevede che "Gli ex funzionari di organizzazioni internazionali come pure i loro familiari ai sensi dell'art. 3 capoverso 2 sono, a domanda, esentati dall'obbligo d'assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente presso l'assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione".
L'art. 6 cpv. 3 è gerarchicamente subordinato al cpv. 1, che gli è poziore.
La ratio di questo disposto regolamentare palesemente è dunque quella di favorire l'ex funzionario di un'organizzazione internazionale, come pure i rispettivi familiari, di nazionalità estera, che alla fine del mandato decide di rimanere su suolo elvetico, purché il nucleo familiare benefici, per le cure in Svizzera, di una protezione assicurativa equivalente attraverso la "loro primitiva organizzazione".
Non può dunque rientrare nella categoria di cui all'art. 6 cpv. 3 OAMal il cittadino svizzero che rientra in Patria dopo aver servito in un'organizzazione internazionale con sede all'estero." (Doc. _)
Evidenziando quindi come il signor __________ sia cittadino elvetico, già attivo all’estero per un’organizzazione internazionale, che ha fatto rientro in Svizzera dopo il pensionamento, l’UAM ha ritenute non adempiute le condizioni per l’esenzione.
ha impugnato dinanzi a questo TCA la decisione dell’amministrazione con le seguenti argomentazioni:
" (…)
A mente del ricorrente non risulta giustificata una distinzione con il suo caso di cittadino svizzero alle dipendenze di un'organizzazione internazionale con sede estera e già a beneficio di un'assicurazione malattia.
Quanto voluto sostenere dall'autorità di prime cure consiste in un'evidente flagrante disparità di trattamento tra i domiciliati in Svizzera, cittadini stranieri di nazionalità estera ex impiegati di un'organizzazione internazionale ed i cittadini svizzeri ex impiegati di un'organizzazione internazionale con sede all'estero; i quali non potrebbero, assurdamente, beneficiare dell'esenzione, contrariamente ai colleghi stranieri.
L'argomentazione relativa al principio di solidarietà sollevata dall'Istituto delle assicurazioni sociali e sancito dalla LAMal non risulta essere pertinente, ritenuto che il disposto in narrativa fa comunque beneficiare lo straniero domiciliato in Svizzera, che ha lavorato per conto di un'organizzazione internazionale, rispetto allo straniero domiciliato in Svizzera che ha svolto altre attività professionali in Svizzera.
E' manifesto che con tale disposto vi é in ogni caso una deroga al principio di solidarietà tra tutta la popolazione residente.
Deroga che si basa sull'appartenenza ad un'organizzazione internazionale e che deve tornare applicabile, in virtù dell'uguaglianza di trattamento anche alla fattispecie relativa al signor __________.
II signor __________ adempie sicuramente a tutti i requisiti imposti dal succitato disposto.
Egli risulta a tutt'oggi sempre assicurato presso "__________", assicurazione collettiva per i personale del __________, così come si evince dall'allegata dichiarazione.
L'assicurazione citata copre i casi di malattia ed incidente e la copertura si estende in tutto il mondo, compresa la Svizzera ed equivale alla copertura obbligatoria in Svizzera." (Doc. _)
L’amministrazione si è opposta all’accoglimento dell’impugnativa con osservazioni del 29 gennaio 2002 evidenziando il principio dell’obbligatorietà dell’assicurazione, le eccezioni previste dalla legge dovendo essere ritenute restrittivamente e da analizzare con severità. Per l’UAM:
" (…)
la legge è impostata su rigidi criteri di territorialità. Essa si rivolge dunque, con meridiana evidenza, alle "missioni diplomatiche straniere" con sede in Svizzera e parimenti fa riferimento alle "organizzazioni internazionali" aventi la propria sede su territorio elvetico.
Ovviamente - né de iure, nè de facto - la LAMal può estendere il suo potere di intervento - e quindi anche di apprezzamento - su fatti o situazioni esterni al territorio svizzero'.
(…)
Questa evidenza giuridica, meridiana e fattuale, impone dunque di limitare l'interpretazione dei concetto di "organizzazione internazionale" alle sole istituzioni con sede in Svizzera.
(…)
La fattispecie relativa al gravame in oggetto non è rapportabile ad un'organizzazione internazionale, ai sensi di legge, con sede in Svizzera.
(…)
L'art. 6 OAMal, su cui si fonda la forza dell'atto ricorsuale in esame, altro non deve essere inteso se non come il disposto che regola, per delega, l'art. 3 cpv. 2 LAMal. Ma questa delega non è certo illimitata: essa deve forzatamente essere circoscritta alla ratio stessa dell'art. 3 cpv. 2 LAMal che, come teste dimostrato, limita il suo margine di intervento, per quanto è di pertinenza del presente gravame, alle sole organizzazioni internazionali con sede in Svizzera.
Illuminante e conseguente, al riguardo, è il capoverso 1 dell'art. 6 OAMal, dove il soggetto giuridico, a non averne dubbio, deve essere connesso con la sede in Svizzera, e questo, pacificamente, anche nel caso degli "impiegati di organizzazioni internazionali e i corrispettivi familiari che li accompagnano".
Di transenna si dirà che lo stesso discorso vale per il "personale domestico" di cui all'art. 6 cpv. 2 OAMal.
(…)
La subordinazione del cpv. 3 al cpv. 1 - come già si è detto nell'atto di reiezione reclamo, oggetto della presente impugnativa - è tanto pacifica, quanto palese. Ma non potrebbe essere, per denegatissima ipotesi, che con la locuzione "gli ex funzionari di organizzazioni internazionali come pure i loro familiari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 sono, a domanda, esentati dall'obbligo d'assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente presso l'assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione", il Consiglio federale abbia a intendere anche persone già al servizio di organizzazioni internazionali con sede all'estero?
Di certo no." (Doc. _)
Al ricorrente è stata concessa facoltà di proporre ulteriori prove. Visto il silenzio del ricorrente il giudice delegato ha chiesto specificatamente la produzione di elementi a comprova dell’obbligatorietà della copertura assicurativa di cui beneficia il ricorrente, ossia sua imposizione in virtù del diritto pubblico straniero. Al ricorrente è stata chiesta inoltre la produzione delle norme del diritto pubblico straniero cogenti anche per gli ex funzionari non più collaboratori della __________ e domiciliate in paesi non membri della CE.
Con scritto 18 marzo 2002 il ricorrente ha trasmesso al TCA una attestazione del Segretariato generale del __________, a firma di __________ della Divisione delle risorse umane da cui si desume che __________ beneficia per la sua copertura medica “primaire et complémentaire” di una assicurazione privata “obligatoire souscrite auprès … __________ par l’intermédiaire de __________ ”, con valenza anche per la moglie. Il ricorrente non ha prodotto le norme giuridiche richieste dal giudice delegato.
In diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente e la moglie avevano un obbligo di affiliazione ad una Cassa Malati svizzera sin dal loro rientro in Svizzera e meglio dal 1 luglio 1999 come ritenuto dall’UAM.
Secondo l'art. 3 LAMal
" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato;
b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera".
L'art. 1 OAMal precisa in proposito che
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge."
Una persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100).
L'art. 5 LAMal prevede poi che
" 1 Se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3."
Per l'art. 7 OAMal infine
" 1 I cittadini svizzeri che eleggono domicilio in Svizzera dopo aver soggiornato all’estero come pure gli stranieri con permesso di dimora o di domicilio ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera a sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal giorno in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l’adesione all’assicurazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dal giorno della notifica del suddetto annuncio."
2.2. In DTF 125 V 76ss il TFA ha evidenziato, in relazione alle summenzionate norme, che, per le persone domiciliate in Svizzera (giusta gli art. 23 ss. CCS), l'inizio dell'assicurazione coincide con l'elezione di domicilio. Per gli stranieri che non costituiscono un domicilio in Svizzera ai sensi della normativa rammentata e che sono al beneficio di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora valido almeno tre mesi, l'assicurazione ha inizio dal giorno della notifica dell'annuncio di dimora presso il competente ufficio di controllo degli abitanti.
Nel caso di specie il dott. __________ risulta, all’inizio dell’obbligo assicurativo ritenuto dall’UAM (ossia al 1 luglio 1999), residente in Ticino con domicilio a __________. Egli, unitamente alla moglie __________, soggiaceva quindi di principio all’obbligo assicurativo. La circostanza non è d’altra parte contestata dal ricorrente che ritiene comunque di adempiere i presupposti legali per una esenzione.
2.3. Ritenuta formalmente l’esistenza di un domicilio in Svizzera ed in particolare in Ticino da parte del ricorrente va ora esaminato se egli era astretto all’obbligo di assicurazione. Va quindi esaminato se la situazione giuridica di __________ rientrava nel novero delle eccezioni legali all’obbligo di assicurarsi imposto dalla LAMal.
L'art. 3 cpv. 2 e 3 della legge da infatti facoltà al Consiglio Federale di prevedere eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere dei privilegi del diritto internazionale, in particolare i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri (art. 6 OAMal), rispettivamente per le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero, se l’assoggettamento all’assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera (art. 2 cpv. 2 OAMal).
In altri termini il ricorrente, con il gravame in discussione, pone sostanzialmente due quesiti specifici da analizzare in questa sede. Da un lato egli sostiene di potere beneficiare di un esonero dall’obbligo di assicurazione poiché dati gli estremi di cui all’art. 6 cpv. 3 OAMal, ciò per il fatto di essere pensionato di un’organizzazione internazionale. In secondo luogo egli ritiene implicitamente di potere essere posto al beneficio dell’esonero di cui all’art. 2 cpv. 2 OAMal alla luce della copertura esistente presso la __________ di cui è cenno nelle considerazioni di fatto.
2.4. Va anzitutto analizzata l’ipotesi di cui all’art. 6 OAMal. Questa norma prevede, al suo capoverso 1, una liberazione automatica dall’obbligo assicurativo per i membri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti e delle sedi consolari in Svizzera come pure gli impiegati di organizzazioni internazionali e i corrispettivi familiari che li accompagnano, ciò contrariamente a quanto avviene invece per l’ipotesi di cui all’art. 2 cpv. 2 OAMal e quella dell’art. 6 cpv. 3 OAMal che impongono specifica richiesta di esonero dall’obbligo di affiliazione all’autorità cantonale amministrativa competente (in questo senso Gebhard Eugster, Krankenversicherungsrecht in Schw. Bundesverwaltungsrecht, Helbing & Lichtenhahn, Basilea/Ginevra e Monaco, 1998, pag. 9 e 10 ai punti 15-17). L’ordinanza prevede sostanzialmente che gli impiegati di organizzazioni internazionali e i corrispettivi familiari che li accompagnano non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione. La ratio della regola vuole comunque che si tratti di presenza dei funzionari in territorio elvetico, ciò per il chiaro riferimento ai “membri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti e delle sedi consolari in Svizzera” contenuto nella norma. Queste persone beneficiano infatti dell'esenzione. In effetti unicamente la presenza in Svizzera delle organizzazioni diplomatiche ed internazionali (in senso lato) permettere di non avere obbligatoria applicazione della LAMal per la quale vige il principio di solidarietà tra gli assicurati, siano essi svizzeri domiciliati o stranieri al beneficio di permesso di dimora come evidenziato alle considerazioni che precedono (si veda in particolare il Messaggio del Consiglio Federale concernente la revisione dell’assicurazione malattia del 6 novembre 1991 alle pagine 96 e 97 punto 2.1).
A maggior ragione la norma vuole esenzione per i familiari che accompagnano il funzionario o impiegato dell’organizzazione internazionale rispettivamente per il collaboratore di missioni diplomatiche, missioni permanenti e sedi consolari, all’interno del nostro paese, e solo per il caso di compresenza in Svizzera del familiare. D’avviso di questo TCA la norma non può trovare applicazione per il caso di membro della famiglia – residente in Svizzera - dell’impiegato dell’organizzazione internazionale che invece risiede e vive all’estero mancando palesemente la condizione dell’accompagnamento voluta dalla norma. Nemmeno può essere data la possibilità di esenzione dall’obbligo per il dipendente dell’organizzazione internazionale all’estero.
Nel caso concreto __________ si rifà all’art. 6 cpv. 3 OAMal secondo cui:
" Gli ex funzionari di organizzazioni internazionali come pure i loro familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 sono, a domanda, esentati dall’obbligo d’assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente presso l’assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione.”
Non vi è dubbio, d’avviso di questo TCA, che la norma vuole permettere una continuità nell’esenzione per il funzionario dell’organizzazione internazionale situata in Svizzera (art. 6 cpv. 1 OAMal) quando questi cessa di essere attivo e si trattenga in territorio elvetico. Il capoverso 1 della norma regola il principio generale secondo cui, come detto, i funzionari delle rappresentanze diplomatiche, consolari e delle ambasciate in Svizzera rispettivamente delle organizzazioni internazionali in Svizzera – e la precisazione territoriale pur non essendo esplicitata dalla norma è doverosa non potendo una norma del diritto elvetico regolare i rapporti di diritto relativi a personale di organizzazioni internazionali con la loro sede all’estero - sono esentati dall’obbligo fissato dalla LAMal di essere coperti per l’assicurazione di base. La LAMal – che, come visto, obbliga ogni cittadino domiciliato in Svizzera ad essere assicurato – esclude specificatamente (e senza che ciò debba fare oggetto di domanda specifica) i funzionari delle organizzazioni internazionali da tale obbligo purché dette organizzazioni abbiano la loro sede in Svizzera, ciò in ragione dello statuto particolare del diplomatico rispettivamente del membro dell’organizzazione internazionale.
Il capoverso 2 della norma recita che:
" Il personale domestico dei membri delle missione diplomatiche, delle missioni permanenti e delle sedi consolari in Svizzera come pure il personale domestico degli impiegati di organizzazioni internazionali è soggetto all’assicurazione obbligatoria se non è assicurato nello Stato del datore di lavoro o in uno Stato terzo.”
L’esenzione viene quindi estesa anche al personale domestico dei funzionari delle organizzazioni internazionali. La volontà del legislatore è di proteggere l’unità della famiglia, in una accezione vasta, in ragione – come detto - dello statuto particolare del diplomatico rispettivamente del membro dell’organizzazione internazionale. La regola posta dal capoverso 2 dell’art. 6 non pone il principio dell’esenzione automatica ma pone il principio dell’esclusione dalla cerchia degli assicurati a richiesta della parte interessata, ciò al fine di considerare le situazioni giuridiche particolari del personale svizzero, domiciliato in Svizzera, e non strettamente collegato al funzionario internazionale rispettivamente alla rappresentanza straniera in Svizzera.
2.5. Come detto quindi il capoverso 3 dell’art. 6 OAMal prevede per gli ex funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera la possibilità di domandare l’esonero dalla cerchia degli assicurati obbligatori. Il ricorrente non adempie manifestamente detta condizione. Egli infatti è stato attivo a __________ in seno al __________ terminando la sua collaborazione con il pensionamento del 1997. L’art. 6 OAMal non torna applicabile siccome __________ è rientrato in Svizzera quale ex funzionario di una organizzazione internazionale all’estero.
2.6. Facendo uso della delega di cui all'art 3 cpv. 1 LAMal, il Consiglio federale ha emanato, come indicato in precedenza, l'art 2 OAMal che prevede, a domanda, l’esenzione dall'obbligo di assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera (in questo senso TFA 29 giungo 2000 in re W.).
Le condizioni cumulative per l'esonero poste da questo articolo sono, dunque, le seguenti:
assoggettamento obbligatorio ad un'assicurazione estera;
protezione estera equivalente a quella offerta dalla LAMal;
Con tale disposto si vuole evitare un doppio assoggettamento nei casi in cui la persona tenuta ad assicurarsi ai sensi dell'art 3 cpv. 1 LAMal è parimenti obbligata a farlo in virtù del diritto pubblico estero, senza possibilità di svincolo e con obbligo del pagamento dei premi, ciò a condizione che l'assicurazione estera offra una copertura equivalente a quella offerta dalla LAMal.
A questo proposito, nella sentenza emanata il 20.5.1999 in re DFI c. I.A. (inc. 33/999), il TFA ha osservato quanto segue:
" ... une dispense de l'obligation d'assurance ne peut être envisagée que si le ressortissant étranger est obligatoirement assuré contre la maladie en vertu du droit étranger (art 2 al 2 OAMal, Eugster, Krankenversicherung in SBVR , 1998, n. 15)..." (STFA cit. consid 3b).
Il TFA ha ancora rilevato (STFA 29 giugno 2000 in re EZ) che il carattere obbligatorio dell’assicurazione
" … non è fine a sé stesso, bensì un istrumento destinato a garantire la necessaria solidarietà. Considerata la volontà del legislatore, si giustificava quindi di circoscrivere in modo restrittivo le eccezioni di coloro che esulano, per non essere tenuti all’obbligo assicurativo, dalla comunità di persone solidali” (STFA cit. pag. 5)
Giusta l’art. 2 cpv. 2 OAMal la possibilità di assicurarsi facoltativamente all’estero è esclusa a motivo della possibile facile elusione del carattere obbligatorio dell’assicurazione svizzera (v. RAMI 2000 no. KV pag. 20 c. 4c citata in STFA 29 giugno 2000 cit., Eugster, op. cit., no. 15 in fine e nota 37 a pag. 9). Per quanto attiene ai problemi suscettibili di porsi nel caso di persone anziane al beneficio di un’assicurazione facoltativa estera il TFA ha evidenziato (in STFA 29 giungo 2000 cit. loc. cit.) che la copertura straniera può essere sospesa rispettivamente trasformata temporaneamente in un’assicurazione complementare a quella obbligatoria svizzera (RAMI cit. pag. 21 c. 4 d)
In merito alla possibilità di far compenetrare un’assicurazione estera obbligatoria ed una facoltativa sempre straniera il TFA ha osservato come:
" cc) La ricorrente sostiene pure che il requisito dell'affiliazione ad un'assicurazione obbligatoria all'estero dovrebbe essere considerato adempiuto tramite l'integrazione delle due menzionate assicurazioni olandesi, di cui una è obbligatoria.
Anche questa censura dev'essere disattesa. Infatti, al proposito occorre rilevare che, in occasione della recente revisione dell'art. 2 OAMal, il Consiglio federale ha ritenuto non dover integrare nel nuovo testo dell'ordinanza il cpv. 6 del progetto di revisione dell'OAMal posto in consultazione, il quale riguardava, appunto, i casi particolari costituiti da certe persone anziane o malate coperte in maniera estesa attraverso un'assicurazione privata estera o un'assicurazione statale a cui si aggiunge un'assicurazione privata (procedura di consultazione relativa a un progetto di revisione parziale dell'ordinanza sull'assicurazione malattie, del 25 novembre 1996)."
A proposito del pagamento dei premi sempre il TFA, in una sentenza 11 ottobre 2000, in un caso relativo a cittadini statunitensi al beneficio di copertura assicurativa senza necessità di corresponsione diretta di un premio ma dipendente da servigi resi all’ente pubblico e con la constatazione dei costi assunti dalla compagnia assicurativa medesima, non ha considerato adempiute le condizioni dell’art. 2 cpv. 2 OAMal.
Per quanto attiene invece all’equivalenza della copertura assicurativa va rammentato quanto indicato da Eugster (op. cit., nota 35 pag. 9):
" Gleichwertig ist eine ausländische Versicherung, wenn sie die Kosten ambulanter, teilstationärer und stationärer Behandlung sowie des Aufenthalts auf der allgemeinen Abteilung eines öffentlichen Spitals in der Schweiz oder in einer schweizerischen teilstationären Einrichtung im wesentlichen voll deckt."
2.7. Nel caso concreto non occorre particolare esame circa l’equivalenza delle prestazioni od il doppio onere causato dall’obbligatorietà dell’assicurazione secondo la LAMal con quella cui il ricorrente è assicurato presso la __________. Difetta manifestamente la condizione dell’obbligatorietà della copertura assicurativa offerta al ricorrente, da ricondurre ai servigi da questi resi alla __________ durante la collaborazione. __________, per il tramite del proprio patrocinatore, è stato invitato dal giudice delegato a volere produrre elementi comprovanti l’obbligatorietà della copertura estera come esatto dalla norma legale. Con scritto del 18 marzo 2002 il ricorrente ha prodotto attestazione manifestamente insufficiente da cui si desume esclusivamente l’esistenza di una copertura “privée” ossia privata. Il termine “obligatoire” utilizzato nello scritto non appare chiaramente riferito all'esistenza di un obbligo derivante dal pubblico straniero dovendosi intendere con tale termine i rapporti contratti in virtù del diritto delle obbligazioni (non va infatti dimenticato che la copertura assicurativa è privata come attesta il dott. __________). __________ è stato invitato a volere produrre le norme del diritto straniero che imponessero la copertura assicurativa anche per gli ex funzionari residenti fuori da paesi del __________. L’invito è rimasto inascoltato e l’attestazione prodotta non comprova l’esistenza di un obbligo giuridico cogente per il ricorrente e la di lui moglie, di essere coperti contro il rischio di malattia. Mal si vede poi tale imposizione, tra l’altro lasciata gestire a società privata con copertura privata eseguita tramite intermediari, per un cittadino elvetico e comunque domiciliato al di fuori di paesi del __________, ed imposta unicamente in virtù di pregressi rapporti di natura professionale.
2.8. Nel caso concreto quindi __________, e la moglie __________, non possono beneficiare, a fronte di specifica domanda, dell’esonero dall’obbligatorietà dell’affiliazione ad una Cassa Malati riconosciuta in Svizzera in virtù dell’esistenza di copertura assicurativa imposta dal diritto estero. Se ne deve concludere che il ricorrente aveva un obbligo di assicurarsi a partire dalla costituzione del domicilio in Svizzera.
2.9. Nella decisione impugnata l’UAM ha ritenuto l’inizio teorico dell’assicurazione a partire dal 1 luglio 1999 e tale circostanza non è contestata dal ricorrente. Il ricorso va quindi respinto senza carico di tasse e spese al ricorrente e senza riconoscimento di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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