AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2002.2
Data decisione, Autorità: 16.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2002.00002
IR/cd
Lugano 16 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2002 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 28 novembre 2001 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ coniugato con __________ e padre di __________, apprendista, ha chiesto l’erogazione del sussidio dell’assicurazione malattia per l’anno 2001 con atto del 14 settembre 2000. A sostegno della sua richiesta egli ha prodotto le polizze assicurative rilasciate dalla __________. Con scritto 20 gennaio 2001 il signor __________ si è rivolto all’Ufficio dell’Assicurazione malattia (UAM qui di seguito) segnalando una importante modifica del reddito negli ultimi 2 anni con un passaggio “da CHF 5'000.- agli attuali CHF 2'800.-“.
L’amministrazione ha quindi chiesto l’allestimento del questionario per l’accertamento del reddito in mancanza di tassazione fiscale applicabile che l’assicurato ha trasmesso il 4 giugno 2001. Egli ha prodotto un certificato di salario della __________ indicante un salario lordo di CHF 43'218.- in favore della moglie, un estratto conto dell’__________ indicante un debito di CHF 4'780,25 segnalando inoltre l’inizio di un’attività lavorativa da fine aprile 2001 mentre in precedenza egli sarebbe stato senza reddito.
A richiesta dell’UAM __________ ha prodotto una conferma d’assunzione quale bagnino della __________ con stipendio salario fissato in CHF 120.- per mezza giornata (venerdì 240.-).
L’UAM ha respinto la richiesta di sussidio con decisione del 31 luglio 2001. Contro la stessa __________ è insorto mediante reclamo del 27 luglio 2001.
1.2. Per evadere il reclamo l’amministrazione ha chiesto all’assicurato di volere produrre i giustificativi del reddito conseguito. L’assicurato ha segnalato un reddito personale di CHF 3'000.- dal 17 settembre 2001.
L’UAM ha quindi respinto il reclamo con decisione del 28 novembre 2001 con le seguenti motivazioni:
" (…)
stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) Reg. LCAM (accertamento del reddito lordo in caso di diminuzione importante dello stesso rispetto al reddito lordo desunto dalla tassazione fiscale applicabile, nel caso di specie quella relativa al biennio fiscale 1999/2000), al momento dell'istanza di sussidio risulta un reddito lordo mensile medio di fr. 5'340.- (tenuto conto del salario lordo mensile medio conseguito da parte di sua moglie comprensivo della tredicesima mensilità e senza considerare gli assegni familiari e del salario lordo mensile conseguito da parte sua a decorrere dallo scorso mese di maggio);
osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile medio di fr. 5'340.- in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per le famiglie senza figli, risulta un reddito determinante pari a fr. 49'000.-;
ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 14.11.2000, hanno diritto al sussidio le famiglie, il cui reddito determinante non supera fr. 34'000.-;
decide:
il reclamo contro la decisione del 31 luglio 2001 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia
è respinto." (Doc. _)
Di seguito alla decisione dell’amministrazione è intervenuto il patrocinatore del signor __________ avv. __________ che, il 7 gennaio 2002, si è aggravato a questo TCA contro la decisione su reclamo evidenziando in particolare:
" (…)
Con lettera di data 21 ottobre 2001, il signor __________ ha precisato quanto segue:
a) che dal settembre 2000 al maggio 2001, il reddito complessivo della famiglia __________ è stato di fr. 3'000,00 mensili;
b) che dal 15 settembre 2000 al 31 maggio 2001, causa un reddito insufficiente; non aveva potuto versare il premio della cassa malati, e conseguente accumulo di arretrati;
(…)
II presente gravame, emanato contro la decisione impugnata, va senz'altro accolto. In effetti, ed a prescindere dal fatto che la notifica di tassazione del 19 febbraio 2001 (doc. _) è oggetto di reclamo (non ancora evaso), va detto che in effetti il reddito del signor __________, a far tempo perlomeno dal settembre 2000, si è notevolmente ridotto. Basti pensare al fatto che il qui ricorrente, dal settembre 2000 fino al maggio 2001, è rimasto senza lavoro e senza percepire le indennità della disoccupazione (alle quali non aveva diritto per avere prestato un numero insufficiente di giornate lavorative). Dal maggio 2001 al settembre 2001 ha quindi lavorato come bagnino presso il __________ (paga: circa fr. 3'300,00 lordi la mese lordi salvo errore, e ci si riserva di produrre le relative buste paga), mentre dal 15 settembre 2001 il signor __________ lavora stabilmente presso il Comune di __________ (a quanto sembra a tempo indeterminato e con una paga di
fr. 3'500,00 lordi al mese, salvo errore e ci si riserva di produrre le relative buste paga).
(…)
La situazione finanziaria del signor __________ e della sua famiglia (il signor __________ è sposato ed ha un figlio minorenne) non è quindi quella descritta nella notifica di tassazione di cui al doc. _. Viceversa occorre considerare la situazione economica del 2001, ritenuto che il signor __________ era rimasto senza lavoro, e senza entrate, già dal settembre 2000 compreso. II signor __________, sia durante il 2000 ma anche durante il 2001, ha maturato un reddito di certo inferiore ai limiti di legge, e meglio inferiore alla somma di fr. 34'000,00 annui, da cui il chiaro diritto al sussidio per l'anno 2001." (Doc. _)
Successivamente alla presentazione del gravame l’UAM si è rivolta direttamente al patrocinatore dell’assicurato chiedendo l’edizione dei documenti attestanti i redditi conseguiti dal ricorrente dal maggio 2001 al dicembre 2001. Agli atti dell’amministrazione è stato prodotto un ulteriore attestato di salario della signora __________ per la sua attività presso la __________ (salario annuo lordo CHF 43'472.-), un certificato di salario della __________ per il periodo da maggio a dicembre 2001 attestante il versamento di CHF 32'080.- (stipendio lordo) ed un conteggio stipendio gennaio 2002 (CHF 3'668,95 lordi).
Con osservazioni 11 febbraio 2002 al ricorso l’UAM ha indicato:
" (…)
Trattasi di una situazione in cui la parte convenuta ha provveduto a valutare se nel caso di specie risultasse possibile applicare l'art. 67 lett. m) Reg. LCAM.
II reddito lordo annuo della parte ricorrente accertato per l'anno 2001 ammonta complessivamente a fr. 75'552.- (cfr. documenti __, __ e __), il che risulta essere maggiore rispetto al reddito lordo esposto ai fini della notifica di tassazione 1999/2000 (reddito lordo del lavoro del marito = fr. 6'636.-; reddito lordo del lavoro del coniuge = fr. 41'398.- e reddito dell'assicurazione contro la disoccupazione = fr. 23'479.-; da cui un reddito lordo totale pari a fr. 71'513.-; cfr. doc. _ e _).
In tale situazione, contrariamente a quanto stabilito dalla parte convenuta ai fini della decisione su reclamo sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, non risultano soddisfatti i presupposti di legge per l'applicazione dell'art. 67 lett. m) Reg. LCAM e il diritto al sussidio deve pertanto essere stabilito sulla base del reddito determinante desunto dalla notifica di tassazione fissata dal Consiglio di Stato.
A titolo abbondanziale si specifica inoltre che, come del resto già indicato al ricorrente in sede di decisione su reclamo, qualora dalla notifica di tassazione 1999/2000 su reclamo dovesse risultare un reddito determinante inferiore al limite di fr. 34'000.-, la controparte potrà chiedere la revisione della decisione impugnata." (Doc. _)
Con scritto 21 febbraio 2002 il giudice delegato ha richiamato gli atti fiscali dell’assicurato, tassazione 1999 – 2000, in visione formulando richieste di informazioni all’autorità fiscale. Il competente UT ha comunicato, da ultimo il 7 maggio 2002, che la tassazione 1999 – 2000 emanata il 19 febbraio 2001 è divenuta definitiva per il ritiro del reclamo contro la stessa. Una copia del verbale 7 maggio 2002 reso al funzionario fiscale è stata trasmessa al patrocinatore del ricorrente. Va qui rilevato come la tassazione citata prevede un reddito imponibile di oltre CHF 44'000.-.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Questi valori sono stati ripresi nel DE concernente il calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2000.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
Per il 2001 (come nel caso in esame, ma anche per l’anno 2002), il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 14.11.2000).
Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Per quanto d’interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.
2.3. Nel caso concreto la decisione di tassazione relativa al periodo 1999/2000 presenta un reddito imponibile di CHF 44'588.-. Tale valore appare decisamente superiore ai valori ritenuti nel DE citato in precedenza che fissano in CHF 34'000.- i limiti per la concessione del sussidio. E’ ben vero che, al momento della redazione della decisione su reclamo, la decisione di tassazione del 19 febbraio 2001 non era ancora definitiva siccome anch’essa impugnata mediante reclamo dal qui ricorrente. Nel frattempo l’autorità fiscale ha stralciato il reclamo del signor __________ per il ritiro dello stesso come appare dal verbale 7 maggio 2002. Se ne deve concludere che i parametri fissati dall’esecutivo cantonale per la concessione del sussidio apparivano chiaramente superati ed il sussidio non poteva essere concesso.
2.4. Occorre ora verificare se siano dati, nel caso concreto, gli estremi per il calcolo autonomo, da parte dell’amministrazione, del reddito da convertire in reddito imponibile a mano delle apposite tabelle. Ciò è possibile, ed anzi doveroso, quando il reddito dell’interessato subisca una diminuzione importante. Questo TCA ha ritenuto ad esempio importante una diminuzione del reddito quando la stessa – calcolata sulla base del reddito lordo – raggiunga il 16%.
Il reddito lordo cui ci si deve riferire secondo l’art. 67 lett. m) RegLCAMal è quello del 2001 – ossia il reddito più recente e percepito nel corso dell’anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l’adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui “Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell’assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell’istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l’assicurato richiede il sussidio soggettivo”, nell’ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica della diminuzione importante del reddito sono i dati dell’anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento.
Nel caso di specie il reddito lordo conseguito dai signori __________ nel corso del 2001 assomma a:
Salario __________ (lordo) 43'472.—
Salario __________ mesi 01-04.2001 0.—
Idem mesi 05 – 12.2001 32'080.—
Totale 75'552.—
Il salario lordo ritenuto invece con la decisione di tassazione conseguente al reclamo del qui ricorrente assomma invece a CHF 71'513.-. Il reddito del ricorrente appare quindi aumentato rispetto al reddito lordo ritenuto in sede di tassazione.
Vi è quindi stato un aumento deciso anche se non estremamente importante nel reddito dei signori __________, aumento che non si permette il calcolo autonomo – da parte dell’amministrazione – del reddito imponibile netto sulla base delle apposite tabelle volute con l’art. 72 Reg. LCAMal ed il cui uso è obbligatorio. L’amministrazione doveva quindi rifarsi alla tassazione a disposizione riferita al periodo determinato dall’esecutivo cantonale per delega del legislativo. La tassazione è nel frattempo divenuta definitiva e ritiene un reddito imponibile superiore ai parametri fissati per delega dall’esecutivo cantonale. Il ricorso va quindi respinto senza carico di spese e senza attribuzione di ripetibili.
2.5. Con il suo gravame __________ postula l’assunzione di specifiche prove, in particolare l’acquisizione degli incarti dell’amministrazione e dell’UT relativo alla tassazione in discussione, ciò che questo TCA ha fatto. Più precisamente l’amministrazione ha trasmesso al TCA l’incarto sulla scorta del quale ha emanato la decisione amministrativa impugnata. Dal canto suo il giudice delegato ha acquisito d’ufficio l’incarto fiscale d’interesse. Il ricorrente vuole ancora l’acquisizione dell’incarto del __________. La prova va respinta siccome ininfluente ai fini del giudizio e quindi del tutto irrilevante per la concessione, o meno, di un sussidio. __________ chiede anche, genericamente, che quali prove vengano assunti “doc., testi”. La genericità delle richieste non impone al TCA, a fronte della natura della fattispecie e dell’esito della procedura, di ottenere dal ricorrente specifiche in merito. D’altra parte, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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