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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2000.72
Data decisione, Autorità: 26.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2000.00072
mm
Lugano 26 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 23 ottobre 2000 interposto da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto che, - con ricorso per denegata giustizia 23 ottobre 2000, __________, rappresentato dall'avv. __________, ha chiesto, in via principale, che la __________ venga condannata a corrispondergli le indennità giornaliere dalla data dell'infortunio sino al 10 aprile 2000 e, in via subordinata, che allo stesso assicuratore LAINF venga assegnato il termine di 10 giorni entro il quale emanare la decisione su opposizione (I);
con ordinanza 21 dicembre 2000, il TCA ha assegnato alla convenuta un ultimo termine di 20 giorni per presentare la propria risposta di causa (III);
con scritto 9 gennaio 2001, la __________ ha informato il TCA d'aver, nel frattempo, completamente tacitato le pretese dell'insorgente (cfr. IV + documentazione ivi acclusa);
in data 12 gennaio 2001, l'avv. __________ ha comunicato a questa Corte che il gravame 23 ottobre 2000 è ormai da considerare privo d'oggetto (cfr. VI);
di conseguenza, la causa può senz'altro venir stralciata dai ruoli;
il patrocinatore dell'assicurato ha chiesto che il TCA abbia a determinarsi sul diritto alle ripetibili;
per decidere circa il diritto alle ripetibili, si deve preliminarmente rispondere alla questione di sapere se erano dati i presupposti per presentare un ricorso per ritardata giustizia ex art. 106 cpv. 2 LAINF;
a norma dell'art. 106 cpv. 1 LAINF, l'interessato può adire il competente tribunale cantonale delle assicurazioni contro le decisioni su opposizione secondo l'articolo 105 capoverso 1, che non sono impugnabili con ricorso alla commissione federale di cui all'articolo 109. Il termine di ricorso è di tre mesi per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative e di 30 giorni negli altri casi.
Il ricorso può pure essere interposto se l'assicuratore, malgrado la richiesta dell'interessato, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione (cpv. 2);
Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 4 vCost. (cfr., ora, art. 29 cpv. 1 nCost.) è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c);
nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483);
il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 108 cpv. 1 lett. a LAINF), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale);
nella pratica, sono rari i casi in cui il rimprovero di una ritardata giustizia sia stato mosso nei confronti di un'autorità amministrativa. In dottrina viene citata la sentenza 20 settembre 1995 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di nove mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwalden, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67);
ritornando al caso di specie, l'assicurato ritiene d'essere stato vittima di una ritardata giustizia, per il fatto che l'assicuratore LAINF convenuto avrebbe tardato oltremodo nell'emanare la propria decisione su opposizione (cfr. I, p. 3: "il ritardo ormai accumulato dalla La __________, quale assicuratore sociale sta divenendo vieppiù insostenibile e non può più essere ammesso");
da parte sua, questa Corte - sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali precedentemente evocati - non ritiene che ricorrano qui gli estremi per riconoscere una ritardata giustizia.
La , in data 19 aprile 2000, ha emanato una decisione formale mediante la quale ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente ai disturbi lamentati dall'assicurato al ginocchio sinistro, ritenendoli essere ancora in relazione di causalità con un precedente infortunio assicurato dall' (cfr. doc. _).
ha interposto opposizione il 17 maggio 2000. L'__________ ha presentato opposizione cautelativa il 9 maggio 2000, completandola in data 12 luglio 2000 (cfr. doc. _).
Con scritto 24 agosto 2000 - trasmesso in copia al dottor __________, medico curante di __________, ed all'Ospedale regionale di __________ - la __________ ha comunicato al patrocinatore dell'assicurato d'aver, nel frattempo, cercato di raccogliere - senza esito - "… tutte le cartelle cliniche ed i rapporti medici dettagliati sullo stato del ginocchio al momento delle diverse consultazioni" (cfr. doc. _).
In data 23 ottobre 2000, l'avv. __________ si è, quindi, aggravato innanzi a questo TCA con un ricorso ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LAINF.
È pacifico che l'assicuratore infortuni convenuto, in ogni caso, non avrebbe certo potuto emanare una decisione su opposizione, prima di conoscere le intenzioni dell'__________ riguardo alla propria opposizione cautelativa. L'Istituto assicuratore si è determinato soltanto il 12 luglio 2000 (cfr. doc. _). Fra questo momento e la presentazione del ricorso, sono intercorsi circa tre mesi, durante i quali La __________ ha proceduto ad istruire la fattispecie (cfr. doc. _).
In siffatte condizioni, non si può affermare che l'assicuratore infortuni convenuto abbia inadeguatamente prolungato la procedura;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
non vengono assegnate ripetibili;
non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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