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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2001.87
Data decisione, Autorità: 21.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00087
IR/sc
Lugano 21 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 settembre 2001 di
__________,
contro
la decisione del 30 agosto 2001 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto,
" (…)
appurato che dalla sua notifica di tassazione 1999/2000 risulta un reddito lordo annuo pari a fr. 5'063.‑;
in applicazione degli artt. 32 cpv. 1 LCAMal e 1 lett. c) DE 14.11.2000, per stabilire il diritto al sussidio, il reddito determinante delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo inferiore a fr. 6'000.‑ è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento é‑ che è dato diritto al sussidio qualora il reddito di riferimento non supera fr. 55'000.‑;
considerato che, giusta gli artt. 32 cpv. 3, 84 LCAMal e 52 cpv. 1 Reg. LCAM, le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.‑, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile (fr. 1'406.‑);
stabilito che, in base alla documentazione prodottaci, il suo reddito lordo mensile medio accertato per il periodo gennaio‑marzo 2001 ammonta a fr. 3'830.‑ (tenuto conto dei salari e delle indennità del l'assicurazione contro la disoccupazione percepite), il che, secondo la tabella di conversione del reddito lordo mensile in reddito imponibile (art. 72 Reg. LCAM), equivale ad un reddito imponibile annuo pari a fr. 35'000.‑;
in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 14.11.2000, secondo cui hanno diritto al sussidio le persone sole il cui reddito determinante non supera fr. 22'000.‑;
stabilito che, sulla base della documentazione prodottaci, il suo reddito lordo mensile medio accertato a decorrere dal mese di aprile 2001 è inferiore al citato importo di fr. 1'406.‑ lordi;
ritenuto che, in sede di istanza di sussidio, ha indicato le generalità di suo padre quale persona che provvede al suo sostentamento a partire dallo scorso mese di aprile e che dalla notifica di tassazione 1999/2000 dello stesso risulta un reddito determinante che supera l'importo di fr. 55'000.‑ di cui all'art. 1 lett. c) DE 14.11.2000;
d e c i d e:
il reclamo contro la decisione del 30 aprile 2001 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia
è r e s p in t o."
(Doc. _)
Con atto del 28 settembre 2001 __________ si è rivolto al TCA postulando l’accoglimento dell’impugnativa fondandosi sui seguenti motivi:
" (…)
· Malgrado i miei sforzi nella ricerca di un lavoro, presumibilmente resterò in disoccupazione fino alla fine dell'anno. Ne consegue che il reddito lordo sarà di fr. (14156,05+1043,05x4) = 18328,25, cioè un reddito mensile lordo per l'anno 2001 di fr.1527,35.
· Mi sembra ovvio che con tale reddito non posso permettermi di vivere in modo indipendente come vorrei.
· Per questi motivi i miei genitori provvedono al mio sostentamento
· In data 1° luglio 1999, il sussidio per l'anno 2000 mi è stato accordato (183,35 mensili); la mia situazione finanziaria purtroppo non è cambiata.
Nella speranza che il mio reclamo venga accolto, mi è grata l'occasione per porgervi i miei più distinti saluti." (Doc. _)
" Io scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell'atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno completamente accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa il sussidio neIl'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 2001 (cfr. documento allegato).
Alla luce di quanto suesposto si chiede pertanto che il ricorso sia stralciato dai ruoli." (Doc. _)
annettendo alla comunicazione del 16 novembre 2001 lo scritto 14 novembre 2001 all’assicurato con cui si comunica che:
" con riferimento al suo ricorso del 28.09.2001 avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno 2001, nonché alla susseguente documentazione pervenutaci in data 06.11.2001, le comunichiamo che in data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.
In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni del prossimo mese di dicembre riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere positivo.
Il diritto al sussidio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2001. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all'importo del sussidio in suo favore direttamente da parte nostra all'inizio del mese di dicembre.
Ritenuto quanto precede, la sua Cassa malati dovrà in seguito emettere nei suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno 2001, da cui risulti l'ammontare del sussidio. Inoltre, la stessa dovrà effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 2001." (doc. _)
che l’atto 14 novembre 2001 diretto all’assicurato annulla sostanzialmente il provvedimento impugnato da __________ ed ammette la concessione del sussidio. La decisione relativa al sussidio sarà intimata nei primi giorni di dicembre 2001 e sarà, come d’uso, soggetta ad impugnativa se ritenuto dall’assicurato;
che la decisione impugnata essendo stata annullata dall’amministrazione prima dell’inoltro della risposta la causa, divenuta priva d’oggetto, va stralciata dai ruoli senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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