AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2001.86
Data decisione, Autorità: 05.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00057+86
ir/nh
Lugano 5 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso/petizione dell'11 luglio 2001 di
__________,
contro
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, - che __________ si è rivolta al TCA con atto dell’11 luglio 2001 in cui evidenzia di essere assicurata alla __________ unitamente a __________ e __________. La ricorrente si è vista intimare due precetti esecutivi per il pagamento di premi LAMal e LCA riferiti al mese di luglio 1997 per CHF 71,20 e CHF 128,20 (PE __________ e __________). La ricorrente ha trasmesso copia delle
" procedure esecutive citate a margine spiccate nei miei confronti dalla __________, alle quali ho fatto regolare opposizione.
Con la presente chiedo che le procedure siano annullate poiché il titolo del credito menzionato non è valido.
Premetto che da diversi anni la __________, alla quale sono affiliata unitamente ai miei figli dal 1.01.1990, mi presenta un saldo a loro favore di fr. 190.10. Puntualmente ho sempre contestato, in quanto non era chiaro il motivo della pretesa.
A conferma di quanto dichiarato le inoltro i diversi solleciti, richiami e ingiunzioni risalenti al 1997.
Dalla documentazione prodotta può constatare che nell'ultima richiesta datata 05.05.2001 mi è stato richiamato il premio di marzo 1997, regolarmente pagato, accludo copia della ricevuta.
Tengo a precisare che sono disposta a regolare qualsiasi pendenza, com'è mia abitudine, purché motivata da premi o partecipazioni giustificate, allego copia della raccomandata inviata alla __________ in data 23.10.2000.
Per le motivazioni sopra descritte e suffragate dalla documentazione allegata chiedo che siano annullate le procedure esecutive spiccate dalla __________ a nome della sottoscritta."
" Precetti esecutivi n° __________
Assicurazione n° __________
Egregi Signori,
vi preghiamo cortesemente di voler cancellare gli atti esecutivi citati in oggetto.
Nel frattempo, vi ringraziamo per la vostra collaborazione e vi porgiamo i nostri più distinti saluti." (III)
" Abbiamo provveduto in data odierna ad annullare presso l'UEF di __________ precetti esecutivi n° __________ spiccati nei confronti della sig.ra __________.
Di conseguenza, la causa è priva di oggetto e chiediamo che venga stralciata dai ruoli." (IV)
che il ricorso riferito alle pretese della Cassa Malattia per pretesi premi fondati sull’assicurazione di base imposta dalla LAMal appare irricevibile siccome la procedura non ha ossequiato i precetti legali. In effetti giusta l'art 80 LAMal, se l'assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato. L'assicuratore deve motivare la decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica irregolare di una decisione non può essere di pregiudizio all'assicurato. Le decisioni rese dagli assicuratori sulla base del citato art 85 sono, poi, impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale. Trascorso infruttuoso tale termine, le decisioni acquistano forza di cosa giudicata. Questo è, dunque, l'iter procedurale posto in essere dalla LAMal nel caso di richieste di prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore;
che, comunque, a ragione la Cassa indica che la procedura è divenuta priva di oggetto poiché il PE riferito a pretesi premi di assicurazione di base per il mese di luglio 1997 è stato annullato su richiesta dell’assicuratore;
che, per quanto attiene ai premi fondati sulle coperture assicurative complementari, la procedura – tendente sostanzialmente ad ottenere il disconoscimento del debito nei confronti della Cassa per i premi oggetto dell’esecuzione (pretesa contestata come al doc. _) è divenuta priva di oggetto alla luce della sostanziale acquiescenza della parte convenuta a fronte della contestazione delle pretese da parte della signora __________;
che, con atto di data 1° ottobre 2001, __________ ha comunicato a questo TCA il ritiro della sua petizione come al doc. _;
che, alla luce dell’esito dato all’atto della signora __________, non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
A. Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
1.- Il ricorso 11 luglio 2001 formulato da __________ é irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
B. Assicurazioni complementari
1.- La petizione 11 luglio 2001 formulata da __________ é stralciata dai ruoli siccome divenuta priva di oggetto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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