AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2001.78
Data decisione, Autorità: 21.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00078
cs/nh
Lugano 21 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 12 luglio 2001 emanata da
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________, dipendente dell'omonima società, è assicurato contro la perdita di guadagno dovuta a malattia presso la __________ per un'indennità giornaliera dell'80% a partire dal 1° giorno di malattia.
1.2. L'assicurato è stato dichiarato inabile al lavoro dal 17.8.1998 e la Cassa malati ha versato, per le affezioni riscontrate, 720 giorni di indennità al 50%, con esaurimento delle prestazioni al 6.8.2000.
1.3. Dal 16.11.2000 al 23.4.2001 la cassa ha riconosciuto a __________ un'indennità giornaliera per l'aggravamento del suo stato di salute (80%).
1.4. Con decisione su opposizione del 12 luglio 2001 la Cassa ha comunicato all'assicurato di ritenerlo abile al lavoro in qualità di muratore al 50% come da perizia AI del 28.3.2001. Per le affezioni in questione la cassa malati non riconosce delle inabilità superiori al 50% in quanto per tale grado d'incapacità è già sopravvenuto l'esaurimento delle prestazioni (720 giorni). Inoltre un'inabilità superiore al 50% non sarebbe giustificata.
1.5. Con tempestivo ricorso l'assicurato, tramite l'avv. __________, ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione e il riconoscimento da parte della cassa malati di un periodo d'adattamento di 5 mesi con decorrenza dal 24 aprile 2001, rilevando in particolare:
"1. II ricorrente è assicurato collettivamente presso la Cassa convenuta per un'indennità giornaliera dell'80% dal 1° giorno di malattia, conformemente alle disposizioni della LAMal.
Egli è stato ritenuto inabile al lavoro al 50% per malattia (affezione urologica, sindrome lombovertebrale con discopatia L4-5/S1 e scoliosi destro convessa) dal curante dott. med. __________ dal 30 settembre 1998 al 9 novembre 1998, al 80% dal 10 novembre 1998 al 31 dicembre 1998, al 50% dal 1 ° gennaio 1999 al 15 novembre 1999, all'80% dal 16 novembre 1999 a oggi.
Dal 16 novembre 2000 al 23 aprile 2001 è stata riconosciuta l'indennità giornaliera residua per l'aggravamento attestato dal curante e dal medico fiduciario della Cassa (80%).
La successiva opposizione 2 maggio 2001 dell'assicurato è stata respinta con la decisione su opposizione contro la quale qui ci si aggrava, la quale fonda le proprie conclusioni sulla perizia del dott. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, __________ del 28 marzo 2001, nella quale si legge, in punto al grado di incapacità di lavoro, che l'insorgente è inabile nella misura del 50% nella professione di muratore. In un'attività medio-leggera tale incapacità non oltrepasserebbe il 20%.
Con decisione 9 agosto 2001, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha constatato una malattia di lunga durata. II danno alla salute comporta una perdita economica pari al 51% (confronto fra il salario annuo di operaio edile di fr. 72'397.-- nel 1999 e quello percepibile in un'attività adeguata allo stato di salute, con un rendimento all'80%, pari a fr. 35'194.-- nel 1999). La decorrenza della mezza rendita è stata fissata dal 1° agosto 1999.
Giusta l'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà. Di identico tenore l'art. 8.2 delle Condizioni particolari dell'assicurazione collettiva dell'indennità giornaliera della Cassa convenuta.
Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche all'art. 72 LAMal - viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo solo in misura ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c, 111 V 239 consid. 1 b).
II quesito volto ad accertare se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutata in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medicoteorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983, pag. 293) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1 c).
II grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
Anche nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige tuttavia il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Quindi, se da un lato, la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica. All'assicurato andrà comunque concesso un periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle peculiarità di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 consid. 3d, 111 V 239 consid. 1 b e 2a). La nostra massima Corte ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi.
(doc. _)
1.6. In risposta la cassa ha postulato in via principale la reiezione del gravame e in via subordinata di riconoscere il grado d'inabilità lavorativa parificandolo a quello attestato dall'AI per l'invalidità (51%), rilevando tra l'altro:
"6° Il 16.11.2000 il medico curante Dr. __________ attestava un'inabilità lavorativa dell'80% (documento _), quindi da tale data la cassa ha corrisposto l'indennità giornaliera come disposto dall'Art. 72 cfr. 4 LAMal (vedi documento _). Questa situazione si è protratta fino al 23.4.2001 (data della chiusura del caso).
II ns. medico di fiducia Dr. __________ in occasione delle visite di controllo confermava il grado d'inabilità dell'80%, così come attestato dal medico curante, inoltre ci comunicava quanto segue:
(Visita del 4.12.2000) ... Per il momento il paziente rimane in inabilità lavorativa all'80%. Una nuova valutazione andrà fatta tra circa 1
(Visita del 22.1.2001) ... Si dichiara tuttora incapace ad un'attività lavorativa superiore del 20%. Non ha effettuato indagini radiologiche di recente contrariamente a quanto scritto nella mia lettera precedente, ma ciò è giustificabile dal fatto che queste ultime saranno fatte nelle prossime settimane in vista di una perizia AI che dovrebbe essere effettuata negli ultimi 10 giorni di febbraio.
... la valutazione più corretta della capacità lavorativa necessita di ulteriori approfondimenti diagnostici come da me citato nella precedente lettera. Visto che questi saranno fatti tuttavia nel corso delle prossime settimane in vista di una perizia AI, propongo di aspettare questa perizia per una definizione corretta dell'incapacità lavorativa (documento _).
7° II Dr. __________ FMH in reumatologia e riabilitazione, nella sua perizia del 28.3.2001 esperita per conto dell'AI, rileva quanto segue (documento _):
(p.to 2.2) ... Per quanto riguarda l'attività lavorativa egli svolge dei piccoli lavoretti, fa i rapporti giornalieri del lavoro svolto sui cantieri, fa preventivi e fatture ma solo la bozza. Le attività amministrative vengono svolte da un'impiegata a tempo parziale che svolge l'attività di aiuto ufficio e da una fiduciaria. Lui aiuta nei piccoli lavori sui cantieri. Fa dei trasporti con il camioncino senza comunque caricare e scaricare il materiale. Utilizza dei macchinari comunque facendo attenzione soprattutto di non sottoporsi a delle vibrazioni importanti perché queste gli procurano un peggioramento dei disturbi. Vi è un operaio che lavora al 100% al quale si associa la sua attività al 20%. Riescono così a tirare avanti assai bene anche dal punto di vista finanziario.
(p.to 5 Grado di capacità di lavoro in % nell'esercizio dell'attività lucrativa o dell'attività abituale svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute):
... Tenendo presente l'attività lavorativa pesante che il paziente svolge, e cioè quella di muratore, ritengo che egli presenti in questa professione un'incapacità lavorativa del 50%. Eventualmente si potrebbe arrivare ad un'incapacità lavorativa inferiore se si tengono presenti anche le altre attività che il paziente svolge nell'ambito di una ditta che era inizialmente di sua proprietà e dalla quale ora è stipendiato avendo ceduto le sue azioni. Se si tiene in considerazione che il paziente svolge anche dei lavori di stesura di preventivi, stesura di rapporti giornalieri e cerca del lavoro nonché delle attività di trasporto si potrebbe giungere ad un'incapacità lavorativa massimale del 40%. In ogni caso mi sembra che in un'attività lavorativa medio-leggera ergonomicamente adatta per quanto riguarda la colonna vertebrale anche di tipo non qualificato il paziente presenti un'incapacità lavorativa massimale del 20%.
8° II ns. medico di fiducia Dr. __________, in data 11.5.2001, ci comunica di essere pienamente d'accordo con la conclusione del Dr. __________ e di ritenere che il grado d'inabilità dell'assicurato non sia superiore al 50% (documento _).
9° In base alle conclusioni espresse nella perizia AI di cui sopra, e ulteriormente riconfermate dal ns. medico di fiducia (vedi documento _) abbiamo comunicato all'interessato la chiusura del caso a far data dal 24.4.2001 (documento _). Questa ns. decisone è stata dall'assicurato prontamente contestata (documento _), come del resto già avvenuto per le altre ns. prese di posizione (vedi p.to 4), contestando inoltre il grado d'inabilità, asserendo che il medico curante lo avrebbe dichiarato abile al 60% (non abbiamo mai ricevuto alcun certificato medico in merito a ciò).
In data 30.5.2001 abbiamo provveduto a riconfermare la ns. decisione del 23.4.2001 (documento _)
10° Come richiesto dell'Avv. __________ il 2.7.2001 (documento _), abbiamo provveduto a dare seguito alla ns. presa di posizione, in data 12.7.2001 con l'emissione di una decisione su opposizione (documento _).
11° In data 19 c.m. abbiamo ricevuto da parte dell'ufficio Al la comunicazione che l'interessato è stato riconosciuto invalido in ragione del 51% a far data dal 1.8.1999 (documento _). Non abbiamo ancora potuto appurare se sussista o meno una sovrassicurazione." (doc. _)
1.7. Il 19 ottobre 2001 il ricorrente ha osservato:
Con progetto di decisione 8 agosto 2001, l'Ufficio invalidità del Cantone Ticino ha rilevato che il danno alla salute di cui l'assicurato è portatore comporta una perdita economica pari al 51%, siccome nel lavoro d'operaio edile l'interessato avrebbe potuto guadagnare un salario annuo di fr. 72'397.-- nel 1999, mentre in un'attività adeguata al suo stato di salute (attività leggera non o semi qualificata, con rendimento all'80%), egli potrebbe in via teorica ricavare un reddito annuo di fr. 35'194.-- (valori 1999). Certo, l'incapacità di guadagno, sulla quale si fonda il concetto di invalidità, si distingue dall'incapacità al lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancor essere realizzato dall'interessato utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità al lavoro è, di contro, l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo e viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività. Nella circostanza, è legittimo ritenere che l'attività di operaio edile non è confacente allo stato di salute del ricorrente, segnatamente in ordine ai gravi disturbi alla colonna vertebrale, che trovano oggettivo riscontro in tutti agli atti medici acquisiti all'incarto Al, che qui viene formalmente richiamato. Per contro, è tranquillamente ammessa una capacità al lavoro nella misura dell'80% in attività leggere non o semi qualificate, così come alle conclusioni dell'AI. Non si vede pertanto come la Cassa convenuta possa rifiutare di concedere un periodo di adattamento conformemente alla costante giurisprudenza in materia." (doc. _)
1.8. La cassa ha infine affermato:
" L'Avv. __________, come già d'altronde da noi già fatto rilevare nella risposta di causa (in diritto p.to 2), ritiene erroneamente che:
... Non si vede pertanto come la Cassa convenuta possa rifiutare di concedere un periodo di adattamento conformemente alla costante giurisprudenza.
Questo riferimento è inerente al cambio di professione; ciò non è pertinente con il caso in questione." (doc. _)
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione a sapere se la Cassa è tenuta a riconoscere a __________ un periodo d'adattamento di 5 mesi con decorrenza dal 24 aprile 2001.
2.2. Giusta l'art 72 cpv. 2 LAMal il diritto all'indennità giornaliera é dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.
Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche all'art. 72 LAMal - viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non é più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V 239 cons. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, t. I, p. 286 ss).
La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283, cons. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
Anche nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige tuttavia il principio - comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato é tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 115 V 53; 114 V 285, cons. 3; 111 V 239 cons. 2a; 105 V 178 cons. 2; Maurer, op. cit. t. II p. 377).
Quindi, se da un lato, la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui é ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso di incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, é obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente prospettabili.
Va, qui, rilevato che il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità che, secondo la dottrina, permette di pretendere un determinato comportamento dalla persona interessata, malgrado ciò presenti degli inconvenienti (E. Peter, Die Koordination des Invalidenrente, Schulthess 1997 pag. 71 e dottrina ivi citata).
2.3. In concreto, il dott. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, perito AI, circa lo stato del ricorrente ha affermato, in data 28 marzo 2001:
" ... per quanto riguarda l'attività lavorativa egli svolge dei piccoli lavoretti, fa i rapporti giornalieri del lavoro svolto sui cantieri, fa preventivi e fatture ma solo la bozza. Le attività amministrative vengono svolte da un'impiegata a tempo parziale che svolge l'attività di aiuto ufficio e da una fiduciaria. Lui aiuta nei piccoli lavori sui cantieri. Fa dei trasporti con il camioncino senza comunque caricare e scaricare il materiale. Utilizza dei macchinari comunque facendo attenzione soprattutto di non sottoporsi a delle vibrazioni importanti perché queste gli procurano un peggioramento dei disturbi. Si tratta di una ditta molto piccola che si occupa soprattutto di ristrutturazioni e riattazioni. Vi è un operaio che lavora al 100% al quale si associa la sua attività al 20%. Quando vi sono dei lavori più importanti viene ad aggiungersi un altro muratore che lavora comunque in modo indipendente. Riescono così a tirare avanti assai bene anche dal punto di vista finanziario. Il paziente vorrebbe continuare a fare questo lavoro in questa forma visto e considerato che ha l'ufficio praticamente vicino a casa ed i lavori che svolgono sono soprattutto nella zona di __________ e quindi a pochi passi dalla sua abitazione.
(…)
I disturbi del paziente sono credibili ed in parte associabili alle alterazioni evidenziate a livello della colonna lombare. Si tratta di una sindrome lombovertebrale con componente spondilogena soprattutto a sinistra in relazione con delle discopatie plurisegmentali particolarmente accentuata a livello del segmento L5/S1 e in minor misura ai segmenti L3/L4 ed L4/L5. L'esame clinico permette di escludere una compressione di tipo radicolare o un'instabilità lombosacrale. L'esame neuroradiologico con una RM eseguita ultimamente e più precisamente in data 26.02.2001 mette in evidenza la presenza soprattutto di un'osteocondrosi a livello L5/S1 nonché una discopatia L3/L4 ed L4/L5 senza ernie discali vere e proprie. Accanto a questo problema principale vi è uno stato dopo sindrome cervicoradicolare C8 a sinistra con un residuo sensitivo con disturbi della sensibilità soprattutto notturni a livello del III-IV e V dito della mano sinistra.
Vi è una minima periartropatia omeroscapolare tendinopatica su una lesione parziale del tendine del sopraspinato senza sintomatologia d'impingement. Vi sono poi delle gonalgie e delle coxalgie senza un correlato clinico e radiologico.
Tenendo presente l'attività pesante che il paziente svolge e cioè quella di muratore ritengo che egli presenti in questa professione un'incapacità lavorativa del 50%.
Eventualmente si potrebbe arrivare ad un'incapacità lavorativa inferiore se si tengono presenti anche le altre attività che il paziente svolge nell'ambito di una ditta che era inizialmente in parte di sua proprietà e dalla quale ora è stipendiato avendo ceduto le sue azioni. Se si tiene in considerazione che il paziente svolge anche dei lavori di stesura di preventivi, stesura di rapporti giornalieri e cerca del lavoro nonché delle attività di trasporto si potrebbe giungere ad un'incapacità lavorativa massimale del 40%.
In ogni caso mi sembra che in un'attività lavorativa medio-leggera ergonomicamente adatta per quanto riguarda la colonna vertebrale anche di tipo non qualificato il paziente presenti un'incapacità lavorativa massimale del 20%." (doc. _)
Il Dr. Med. __________, medico di fiducia della __________ ha affermato:
" … in relazione all'incapacità lavorativa del signor __________ rispettivamente la perizia AI del Dr. __________, posso confermare che sono anch'io dell'opinione che l'inabilità lavorativa dell'assicurato non sia superiore al 50%. Concordo a pieno con le ulteriori valutazioni scritte nella perizia AI dal Dr. __________."
Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni del perito AI e dello specialista consultato dalla cassa convenuta.
Occorre infatti rilevare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.): i pareri redatti da medici alle sue dipendenze o da medici esterni all’amministrazione dietro suo incarico non sono, quindi, delle “perizie di parte” ma perizie che hanno pieno valore probatorio a condizione che si esprimano in modo completo sui punti litigiosi, si fondino su uno studio esteso, prendano in considerazione anche le lamentele espresse, siano state consegnate in piena conoscenza dell'incarto, siano chiare e motivate nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).
Per cui va ammesso che l'inabilità lavorativa dell'insorgente nella sua professione abituale non supera il 50%.
2.4. Il ricorrente sostiene che l'attività di muratore non è confacente al suo stato di salute, essendo stato ritenuto abile in attività leggera non o semi qualificata con un rendimento dell'80%, per cui la Cassa non potrebbe semplicemente sopprimere le prestazioni d'indennità giornaliera ma dovrebbe concedergli un periodo di adattamento di 5 mesi a far tempo dal 24 aprile 2001.
Va qui rilevato, come visto in precedenza, che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino ha stabilito che il danno alla salute di cui il richiedente è portatore comporta una perdita economica del 51%, per cui a partire dal 1° agosto 1999 l'insorgente è stato posto al beneficio di una mezza rendita d'invalidità.
Ora, l'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
La censura dell'insorgente si rivela infondata. Infatti, non è contestato che il 6 agosto 2000 l'assicurato ha estinto il proprio diritto alle prestazioni conformemente all'art. 72 cpv. 3 LAMal giusta il quale l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. Per cui, conformemente all'art. 72 cpv. 4 LAMal, l'insorgente era ancora assicurato unicamente per la capacità lavorativa residua (51% - 100%). Il citato disposto prevede in effetti che in caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. E' mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua.
Ritenuto che nel caso di specie l'incapacità lavorativa nel proprio lavoro di muratore non supera il 50% il diritto alle prestazioni è estinto.
Infondato risulta il riferimento alla giurisprudenza circa l'esistenza e l'estensione del diritto all'indennità giornaliera nell'ambito dell'obbligo di limitare il danno (DTF 114 V 281). Infatti nel caso citato si trattava di stabilire se l'assicurato, inabile nel proprio lavoro, poteva aver diritto ad un'indennità giornaliera anche se era abile in attività leggere. Il TFA ha risposto affermativamente ritenendo adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi durante i quali l'indennità va pagata (DTF 111 V 239 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987 p. 108; 1994 p. 113ss).
In concreto tuttavia non si è in presenza di un cambiamento di lavoro. Ritenuto come nella sua attività di muratore egli presenta un'incapacità lavorativa del 50% e il diritto alle prestazioni è già esaurito, la Cassa non è tenuta a concedere all'insorgente un periodo di adattamento di 5 mesi.
2.5. Infine l'assicurato nel suo gravame propone il richiamo dell'intero incarto AI.
Orbene, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
In queste circostanze il gravame va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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