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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2001.76
Data decisione, Autorità: 20.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00076
ir/nh
Lugano 20 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza del 21 agosto 2001 del TFA nella causa promossa con__________ da
__________,
rappr. da: __________,
contro
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
richiamate - la sentenza 1° febbraio 2000 emanata a Giudice unico dall'allora vicepresidente del TCA con cui è stato deciso:
"1.- Il ricorso é irricevibile.
§) Gli atti sono trasmessi alla __________ affinché emani una decisione su opposizione secondo quanto indicato al punto 5."
il ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni formulato in data 23 febbraio 2000 da __________;
la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni di data 21 agosto 2001 pervenuta a questo TCA il 13 settembre 2001;
rilevato come con la sentenza 21 agosto 2001 l'Alta Corte federale ha respinto il ricorso di diritto amministrativo con trasmissione della causa al TCA "perché proceda conformemente ai considerandi";
osservato come in sede di motivazione il TFA ritenga in particolare:
" Deriva da quanto precede che nulla di rilievo è stato fatto valere dall'assicurato che possa mettere in dubbio il giudizio impugnato. Deve quindi essere confermato quanto ritenuto dalla Corte cantonale, mentre va respinto il ricorso.‑
3.‑ In data 10 marzo 2000, la __________ ha già provveduto a rendere una decisione su opposizione conformemente a quanto ordinato dal giudice di prime cure il 1° febbraio 2000. Contrariamente a quel che la Cassa ha considerato esprimendosi il 19 aprile 2000 nella risposta in questa sede, non può essere ritenuto che il termine per impugnare il provvedimento 10 marzo 2000 dinanzi alla Corte cantonale sia nel frattempo scaduto, né che sia da reputare quale gravame interposto avverso la medesima decisione su opposizione il ricorso di diritto amministrativo del 23 febbraio 2000. L'interessato non essendosi sinora potuto determinare in merito ad una decisione su opposizione, deve infatti essergli data la possibilità di impugnare dinanzi alla precedente autorità di ricorso quella del 10 marzo 2000.
Date le specifiche circostanze del caso concreto, il giudizio cantonale dev'essere modificato nel senso che gli atti di causa sono trasmessi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino affinché proceda nel senso dei considerandi e statuisca di nuovo."
che __________ non ha potuto, per la pendenza del gravame dinanzi al TFA, determinarsi in merito alla decisione su opposizione, allo stesso deve essere concessa la possibilità di impugnare la decisione 10 marzo 2000 dinanzi a questo TCA;
che, nonostante la reiezione del ricorso 23 febbraio 1999 al TFA di __________, questo TCA deve statuire di nuovo nel senso voluto dall'Alta Corte federale;
che, allora, la sentenza 1 febbraio 2000 va riformata nel senso che va fatto ordine alla __________ di intimare ad __________ la decisione 10 marzo 2000 affinché il ricorrente possa determinarsi in merito;
il presente giudizio non comporta carico di spese e non permette, visto anche l'esito dell'impugnativa federale, attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Vista la sentenza 21 agosto 2001 del Tribunale federale delle assicurazioni (K 35/00) è fatto ordine alla Cassa malati __________, di intimare nuovamente ad __________ la decisione 10 marzo 2000 con salvaguardia dei termini d'impugnativa.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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