AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2001.75
Data decisione, Autorità: 31.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00075
ir/nh
Lugano 31 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2001 di
__________,
contro
la decisione del 31 agosto 2001 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ ha postulato l'11 dicembre 2000 l'attribuzione del sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2001.
A sostegno della sua richiesta __________ ha prodotto l'ultima decisione di tassazione da cui si desume l'esercizio di attività indipendente ed un reddito imponibile di CHF 33'754.- rispettivamente una sostanza complessiva di CHF 105'147.- netti.
__________ è assicurato contro le malattie presso la __________, con un premio mensile di CHF 438.- sia per l'assicurazione medico sanitaria obbligatoria che per 3 ulteriori assicurazioni complementari. La moglie del ricorrente è invece assicurata presso la __________ con un premio complessivo mensile di CHF 501.20 (di cui CHF 245.60 per le prestazioni di base obbligatoria). Complessivamente, quindi, la famiglia __________ spende mensilmente CHF 939.20 a fronte di un reddito aziendale ritenuto fiscalmente di CHF 35'000.- ed una rendita AVS di CHF 9'768.-.
1.2. La domanda di sussidio è stata respinta con decisione 31 maggio 2001 con l'indicazione che il reddito determinante supera i limiti stabiliti.
Insoddisfatto dalla decisione __________ ha inoltrato sostanziale reclamo il 7 giugno 2001 adducendo quanto segue:
" Preciso alcuni aspetti legati alla mia dichiarazione fiscale e al mio stato finanziario attuale.
Reddito della sostanza: il valore delle proprietà dichiarate è puramente indicativo, direi fittizio, poiché esse non solo non procurano reddito ma comportano continue spese di mantenimento. Una di esse è addirittura una proprietà agricolo‑boschiva, la cui unica fonte ‑ si fa per dire ‑ è il fieno che un contadino della zona ricava per le sue mucche, facendomi in tal modo un piacere perché altrimenti anche la parte agricola del terreno diventerebbe presto bosco. Quando molti anni fa dichiarai il valore della proprietà, che si trova in Italia, essa era ancora considerata area edificabile, cosa nel frattempo decaduta. Non ho mai pensato di cambiare il valore dichiarato, sapendo che sulla sostanza l'imposizione fiscale è minima. Il suo valore reale è quindi molto, molto inferiore.
Situazione finanziaria: il quadro è molto negativo, che posso spiegare. Dal 01.07.2000 (fino a quella data lavoravo in proprio) lavoro presso una piccolissima società costituitasi a quella data con il mio contributo. Dal 1. gennaio 2001 a oggi ho ricevuto solo due stipendi ‑ naturalmente lo posso documentare ‑ per un totale netto di fr. 6'704.40. Non so se e quando riuscirò a prendere altri salari nel corso dell'anno, cosa che mi ha già obbligato a ricorrere a sostanziosi prestiti di familiari.
Come può facilmente immaginare per me il sussidio per l'assicurazione malattia è diventato vitale, non sapendo altrimenti come far fronte agli esosi costi dell'assicurazione stessa. Miei e di mia moglie." (doc. _)
e segnalando quindi principalmente una sostanziale modifica del reddito conseguito.
Il 12 luglio 2001 l'UAM ha invitato __________ a volere produrre la documentazione attestante il suo reddito ciò che il ricorrente ha fato trasmettendo (doc. _) all'amministrazione cantonale documenti dimostranti:
il ricevimento di 3 stipendi nell'arco di 6 mesi dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 per un totale di CHF 10'056.60 (v. anche doc. _)
il ricevimento della rendita AVS da parte della moglie dell'assicurato pari a CHF 5'058.- per il primo semestre del 2001
l'incasso di affitti per CHF 6'500.-
contabilità relativa ad attività indipendente (gestione di un solarium self-service) per un netto nel primo semestre 2001 di CHF 2'073.80
spese per gli oneri ipotecari (al 30 giugno 2001 CHF 6'013.80).
Il 31 luglio 2001 il ricorrente ha ulteriormente prodotto documenti attestanti ingiunzioni di pagamento dei premi di Cassa malati.
1.3. In data 31 agosto l'UAM ha respinto il reclamo di __________. Per l'amministrazione a fronte della documentazione prodotta, il reddito andava stabilito secondo l'art. 67 lett. m RLCAMal (a seguito della diminuzione importante subita nel corso del 2001). Nonostante tale aspetto l'UAM ha considerato il nuovo reddito esuberare gli estremi per beneficiare del sussidio.
In particolare i funzionari responsabili così si sono espressi:
" stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) Reg. LCAM (accertamento del reddito lordo in caso di diminuzione importante dello stesso rispetto al reddito lordo desunto dalla tassazione fiscale applicabile, nel caso di specie quella relativa al biennio fiscale 1999/2000), al momento dell'istanza di sussidio risulta un reddito lordo mensile medio di fr. 2'715.70 (tenuto conto dell'ammontare dello stipendio da lei percepito durante i primi 6 mesi dell'anno in corso riportato su base annua, della rendita AVS di sua moglie, dell'affitto percepito e, in deduzione, degli interessi passivi relativi all'anno 2001) e un reddito netto annuo da attività indipendente pari a fr. 4'148.‑;
osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile medio di fr. 2'715.70 in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per le famiglie senza figli, risulta un reddito imponibile pari a fr. 23'188.‑, al quale deve essere aggiunto l'importo di fr. 4'148.‑ concernente il reddito aziendale e quello di fr. 7'694.‑ relativo alla parte di sostanza da considerare per il calcolo del reddito determinante in conformità di quanto previsto dall'art. 30 LCAMal [il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile per l'imposta cantonale e di un quindicesimo della sostanza imponibile per l'imposta cantonale eccedente fr. 150'000.‑ per le persone sole e fr. 200'000.‑ per le famiglie, nel caso di specie: (315'408 ‑ 200'000)/15], da cui un reddito determinante pari a fr. 36'000.‑;
in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 14.11.2000, secondo cui hanno diritto al sussidio le famiglie il cui reddito determinante non supera fr. 34'000.‑." (doc. _)
1.4. Con scritto destinato alla Consigliera di Stato avv. __________ __________ ha ribadito il suo punto di vista in questi termini:
" Insieme io e mia moglie dovremmo pagare alle nostre casse malati oltre 12 mila franchi all'anno, e se a questa cifra aggiungo l'affitto annuo di casa ‑ oltre 20 mila franchi ‑ solo queste due voci rappresenterebbero il tetto che la legge prende in considerazione come reddito determinante per avere diritto al sussidio. Mia moglie con il minimo di AVS ‑ fr. 843.‑ mensili - l'attività di entrambi, solarium self‑service, che si trova ultimamente in perdita tanto che stiamo meditando di chiuderla, io che al 30 giugno avevo percepito stipendi per un totale di fr. 10'056.60: queste le cifre che contano."
Copia di tale scritto è stata trasmessa a questo TCA e considerato quale ricorso.
L'UAM ha postulato la reiezione dell'impugnativa ribadendo sostanzialmente come:
" Il ricorrente ha inoltrato la richiesta di sussidio per l'anno 2001 e il reddito lordo annuo dello stesso accertato a decorrere dal 1° gennaio 2001 ammonta complessivamente a fr. 44764.‑ (cfr. allegati n° _, _ e _), il che risulta essere inferiore ai reddito lordo del lavoro esposto ai fini della notifica di tassazione 1999/2000 (reddito lordo = 53'768.‑; cfr. doc. - e _).
Il reddito lordo mensile medio della controparte, al netto del reddito aziendale e degli interessi passivi privati, ammonta a fr. 2'715.70
(fr. 32'588 : 12) il che, dopo la relativa conversione in reddito imponibile annuo sulla base delle tabelle ufficiali di conversione
(art. 72 cpv. 1 Reg. LCAM), dopo l'aggiunta del reddito aziendale annuo pari a fr. 4'148.‑ (72 cpv. 2 Reg. LCAM) e della quota parte di sostanza (art. 30 LCAMal e 57 Reg. LCAM) risulta essere superiore al limite che conferisce il diritto al sussidio." (III)
in diritto
2.1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997 ribaditi da ultimo nel D.E. 14.11.2000).
Di regola il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
Per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 14.11.2000).
Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo interiore a fr. 6000.-- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994, modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle Assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenze giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.-- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." (art. 67 RLCAMal)
Per quanto d’interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili, come l'UAM ammette, ed è necessario - in caso di risposta affermativa - accertare se il nuovo reddito sia tale da permettere la concessione del sussidio.
Va ancora rammentato che, con il decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2000 il Consiglio di Stato ha modificato l'art. 72 Regolamento LCAMal specificando come il reddito imponibile della persona che esercita un'attività lucrativa indipendente è stabilito defalcando dal reddito aziendale la deduzione relativa al reddito d'attività lucrativa dei coniugi e quella dei figli a carico, in analogia con il diritto tributario.
2.2. Nel caso di specie per la fissazione del reddito determinante al fine del sussidio 2001 è la tassazione 1999/2000. __________ si è visto notificare una decisione di tassazione per il biennio in questione il 14 maggio 2001.
Da tale decisione si desume un reddito imponibile di CHF 33'754.- che, arrotondato al mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), conduce ad un reddito determinante di CHF 34'000.- che ha imposto il rifiuto del sussidio.
Con il suo reclamo __________ ha segnalato una riduzione del reddito che l'amministrazione ha riconosciuto come tale da giustificare l'accertamento del reddito determinante ai sensi dell'art. 67 lett. m Reg. LCAMal.
L'Ufficio dell'assicurazione malattia dell'IAS ha comunque respinto l'istanza di sussidio 2001 alla luce del nuovo reddito calcolato.
Questa Corte deve esaminare l'esattezza del calcolo in discussione e quindi dei parametri ritenuti, da un lato, e l'applicazione corretta e completa delle norme relative alla determinazione, da parte dell'IAS, del reddito determinante.
2.3. L'IAS ha ritenuto, alla base della sua valutazione del reddito lordo (da non confondere con il reddito determinante), il salario lordo conseguito da __________, nel primo semestre del 2001 riportandolo su base annua ottenendo così un importo di CHF 12'000.-, ha ritenuto l'importo dell'utile da attività indipendente - svolta dai coniugi __________ - riportandolo su base annua per un importo di CHF 4'148.- ed ha ritenuto l'introito degli affitti (CHF 6'500.-). La somma di questi fattori è di CHF 34'648.-. A questo importo va sommata la rendita AVS della signora __________ per fr. 10'116.-.
Il reddito lordo 2001 dei signori __________, riportato su base annua, ammonta quindi a CHF 44'764.- e quindi di ben CHF 9'004.- inferiore rispetto ai redditi desunti dalla tassazione 1999/2000.
In questo caso, con una diminuzione del 16% ca. degli introiti a fronte degli importi modesti in discussione, va senz'altro ammessa la diminuzione importante del reddito lordo per giustificare il calcolo del reddito determinante al di fuori dei dati della tassazione di riferimento.
2.4. Per il calcolo del reddito determinante va considerato il reddito da salari e da rendite su base annua oltre agli affitti incassati per un totale di CHF 40'616.- (CHF 44'764.- ./. 4'148.-).
Gli atti prodotti dal ricorrente all'IAS dimostrano versamenti per interesse passivi di CHF 4'014.- arrotondati (v. estratti conto __________ al 30 giugno per CHF 2'006.90; al 4 maggio per CHF 659.80 ed al 31 marzo per CHF 1'347.10).
Su base annua gli interessi passivi riconosciuti
Detratti gli interessi passivi dal reddito precedentemente calcolato si ha un importo di CHF 32'588.- che, su base mensile, conduce ad un reddito di CHF 2'715.65.
Il reddito così calcolato va convertito in reddito imponibile come impone l'art. 72 cpv. 1 Reg. LCAMal, la conversione avviene sulla base di tabelle che l'IAS allestisce d'intesa con l'Amministrazione delle contribuzioni (oggi Direzione delle contribuzioni).
L'uso di queste tabelle appare obbligatorio ed è finalizzato alla parità di trattamento degli assicurati postulanti i sussidi per il pagamento della Cassa malati e che realizzano le condizioni dell'art. 67 Reg. LCAMal.
La tabella di conversione valida per gli anni 2001/200 indica, per un reddito mensile lordo di CHF 2'715.65 un reddito imponibile di CHF 24'000.-. Nella sua calcolazione il funzionario dell'IAS (doc. _) ha ritenuto un importo "non arrotondato" di CHF 23'188.- al quale ci si deve rifare.
A questo importo va aggiunto il valore della sostanza computabile ossia 1/15 dell'importo della sostanza netta. Per il ricorrente si ha una sostanza netta di CHF 105'147.- cui va aggiunta sostanza imponibile fuori Cantone per CHF 315'408.-. 1/15 di questo importo, al netto della franchigia di CHF 200'000.-, corrisponde a CHF 7'693.85.
Nel suo calcolo l'UAM (all. 11) ha sommato ai predetti valori (CHF 23'188.- e CHF 7'693.85 per un totale di CHF 30'881.85) l'importo del reddito aziendale netto su base annua, ossia CHF 4'148.-.
L'aggiunta è quindi stata eseguita senza deduzione alcuna. In virtù dell'art. 72 cpv. 2 Reg. LCAMal dal reddito aziendale va defalcata la deduzione relativa al reddito d'attività lucrativa dei coniugi.
In virtù della LT (art. 32 cpv. 2):
" Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 4'400.- franchi dal reddito lavorativa che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro."
Nel caso concreto, come evidenziato dagli atti acquisiti, appare che i coniugi __________ sono entrambi attivi in seno alla gestione di solarium self-service. Ne fanno fede da un lato l'intestazione della contabilità prodotta e dall'altro il ricorso stesso di __________ che fa riferimento all'attività di entrambi "solarium self-service".
Altro elemento che indica la deducibilità di cui all'art. 32 cpv. 2 LT è la decisione dell'Ufficio tassazioni di __________ che prevede la deduzione per il biennio 1999/2000 e lo scritto 24 ottobre 2001 del signor __________ che specifica come la moglie sia attiva nell'ambito del solarium.
La deduzione imposta dall'art. 72 cpv. 2 Reg. LCAMal dovendo essere concessa il calcolo (doc. _) dell'UAM non può quindi più essere seguito laddove stabilisce un reddito determinante di CHF 35'030.-.
Alla luce di quanto precede la decisione amministrativa impugnata va annullata e gli atti rinviati all'Istituto delle assicurazioni sociali affinché provveda a calcolare nuovamente il reddito determinante e fissi, se dati gli estremi, gli importi dei sussidi dovuti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all'Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona, per una nuova determinazione del reddito determinante nel senso dei considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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