AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2001.71
Data decisione, Autorità: 06.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00071
ir/nh
Lugano 6 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2001 di
__________,
contro
la decisione del 18 luglio 2001 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con atto del 22 novembre 2000 __________, coniugato e padre di 2 figli, domiciliato a __________, occupato quale ausiliario presso lo __________ con contratto di lavoro rinnovato dal 1 agosto al 31 dicembre 2000) ed assicurato per le cure medico sanitarie obbligatorie presso la __________, ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi della Cassa Malati riferiti all’anno 2001. A sostegno della sua richiesta il signor __________ ha prodotto all’Ufficio dell’Assicurazione Malattia la decisione di tassazione per il biennio 1999/2000 emessa dall’Ufficio Tassazione di __________ il 25 ottobre 1999 da cui si evince un reddito imponibile di CHF 34'970.-. Egli ha pure prodotto l’estratto del suo conto corrente postale, il contratto di lavoro da cui si evince un salario lordo mensile di CHF 4'304,05 specificando di avere conseguito tale reddito dal febbraio 2000 sino al dicembre dello stesso anno mentre per il mese di gennaio egli ha ricevuto CHF 2'845,05 quale prestazioni LADI.
Il premio di Cassa malati versato alla __________ assomma a 137,90 per il ricorrente, CHF 148,20 per la moglie nonché CHF 69,20 per entrambe i figli __________ e __________. L’UAM ha respinto l’istanza di concessione del sussidio. Avverso la decisione __________ ha inoltrato reclamo alla autorità amministrativa con atto del 17 giugno 2001 in cui evidenzia come l’UAM non abbia considerato la mutata situazione finanziaria con la nascita del secondo figlio ed il cambiamento delle entrate.
L’UAM ha respinto il reclamo con decisione del 18 luglio 2001 richiamando il decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 14 novembre 2001 che fissa, quale base per la concessione del sussidio, la tassazione del biennio 1999/2000. Per l’UAM l’importo fissato dalle norme cantonali per la concessione del sussidio appare superato (CHF 34'000.-). Nel respingere il reclamo l‘autorità amministrativa ha evidenziato che
" Dal momento che il reddito determinante è compreso tra fr. 34'001.- e fr. 39'000.-, per l'anno 2001 è data la possibilità di beneficiare del sussidio in favore del secondo ed ogni figlio successivo, fino ad un importo annuo massimo pari a fr. 800.- per ogni figlio.
Il nostro Ufficio ha già regolarmente provveduto ad autorizzare la Cassa malati __________ alla concessione del sussidio per l'anno 2001 in favore del suo secondo figlio." (doc. _)
1.2. Con atto del 16 agosto 2001 __________ ha impugnato la decisione citata dinanzi a questo TCA invocando le seguenti argomentazioni:
" Ritengo che non siano state considerate le mie osservazioni e si sia valutato unicamente il reddito imponibile del biennio fiscale 1999-2000.
In particolare non si è tenuto conto, come prescritto dalle norme di legge, della nuova situazione dopo la nascita del secondo figlio e cambiamento delle entrate.
Non è stata per niente valutata la mia prima lettera inviata all'Ufficio assicurazioni e malattie, datata 26 ottobre 2000, che spiegava nel dettaglio le motivazioni della mia richiesta e che vi allego.
La decisione riportata come dato prioritario il reddito imponibile di fr. 34'970.- (ben fr. 970.- oltre il limite) che, per ignoranza delle conseguenze, non mi sono permesso di contestare.
Nei giorni scorsi ho ricevuto la notifica di tassazione 2001-2002 che, a conferma di quanto dichiarato, riporta il nuovo reddito imponibile di Sfr. 22'779.-."
L’Istituto delle Assicurazioni sociali ha preso posizione sul gravame con allegato del 10 settembre 2001 in cui si indica come, anche con la mutata situazione finanziaria e la nascita del secondo bambino, non sia possibile concedere il richiesto sussidio non essendo soddisfatti i presupposti dell’art. 67 lett. m) RegLCAMal.
Al ricorrente è stata offerta la possibilità di prendere posizione sulla risposta di causa e di produrre o richiedere nuove prove. Con scritto 20 settembre 2001 egli ha rilevato come il reddito di base per la verifica del sussidio al di fuori della tassazione sia il 2000 mentre in considerazione è stato preso l’anno 2001, sollevando perplessità in merito alla raccolta di dati eseguita dall’amministrazione per le sue verifiche. __________ indica di avere conseguito nel 2000 un reddito complessivo di CHF 58'526,90, egli valuta la diminuzione con il reddito di riferimento preso in considerazione nella tassazione 1999/2000 in CHF 2'622,10. Il ricorrente evidenzia che la tassazione 2001/2002 fissa un reddito imponibile ben al di sotto dei limiti per la concessione del sussidio. Il ricorrente rileva poi la situazione di precariato ed osserva che nel calcolo eseguito l’UAM ha ritenuto gli assegni per il secondo figlio senza considerare le relative deduzioni.
Le parti si sono ulteriormente espresse il 15 ottobre 2001 (VII) - l'UAM - ed il 5 novembre 2001 (IX) il ricorrente.
Considerato in diritto
2.1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
Per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 14.11.2000).
Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Per quanto d’interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.
2.2. Nel caso concreto risulta, come evidenziato nelle considerazioni che precedono, che __________ è stato oggetto di una tassazione per il periodo 1999/2000, che entra in considerazione per la fissazione degli importi limite per la concessione del sussidio della CM. Il reddito netto ritenuto dall’autorità fiscale
(UT di __________) è stato di CHF 34’970.- (con superamento
del limite di reddito per la concessione del sussidio di soli
CHF 970.-) mentre il reddito lordo, parametro al quale ci si
deve attenere in virtù del Regolamento citato, ammontava a
CHF 58'956.-. Affinché possa essere ritenuta una diminuzione importante del reddito occorre che il reddito lordo subisca una significativa modifica verso il basso.
Nel caso specifico il reddito lordo cui ci si deve riferire secondo l’art. 67 lett. m) RegLCAMal è quello del 2001 – ossia il reddito più recente e percepito nel corso dell’anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l’adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui “Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell’assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell’istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l’assicurato richiede il sussidio soggettivo”, nell’ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica della diminuzione importante del reddito sono i dati dell’anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento.
Nel caso concreto il reddito appare aumentato nel corso del 2001, pur nella consapevolezza che il ricorrente è diventato padre per la seconda volta nel corso del 2000 con conseguente aumento delle spese per il sostentamento della famiglia a partire dalla nascita di __________. Come ha evidenziato l’Ufficio dell’assicurazione malattia nelle sue osservazioni il guadagno conseguito da __________ nel 2001 ammonta a CHF 63'023,90 pari a CHF 4'385,80 mensili (come al contratto 11 gennaio 2001 prodotto dal ricorrente su richiesta dell’UAM) per il mese di gennaio 2001, cui vanno aggiunti CHF 4’5521,45 quale salario dal febbraio al dicembre 2001. A tali importi vanno aggiunti tredicesima ed assegni famigliari per i due bambini. Tale importo conduce ad una media mensile di ca. 5'252.- (arrotondato). Queste cifre sono superiori al guadagno lordo medio di cui alla tassazione 1999/2000. Ciò non permette quindi di procedere all’applicazione dell’art. 67 litt. m) del regolamento citato, e ciò anche se non si volesse calcolare l’importo dell’assegno famigliare versato per la nascita di __________ (CHF 183.- X 12), in effetti anche in questa ipotesi il reddito lordo conseguito nel corso del 2001 sarebbe superiore a quello del biennio fiscale considerato.
Ad abundantiam si rileva come, contrariamente all’assunto del ricorrente, in caso di calcolo del reddito in maniera autonoma per intervenuta diminuzione significativa (art. 67 litt. m Reg LCAMal), le norme cantonali impongono l’applicazione di tabelle di conversione del reddito che – partendo dal reddito lordo mensile – conducono ad un reddito imponibile. Ebbene dette tabelle (volute dall’art. 72 Reg. LCAMal) sono differenziate a dipendenza della presenza di figli a carico della persona che richiede il sussidio.
2.3. Occorre domandarsi se, alla luce del tenore dell’art. 31 litt. c) LCAMal che prevede l’accertamento del reddito determinante “in altri casi particolari” la delega del legislativo all’esecutivo non sia stata eccessivamente limitata con l’adozione dell’art. 67 RCAMal. Va subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento per “altri casi particolari”. Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto (se assente la tassazione applicabile), la cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione.
Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va considerato come la nascita di un figlio, pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento non incide nel reddito della persona interessata od incide semmai positivamente per l’erogazione dell’assegno per i figli in virtù della LAF. Non si può quindi ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio all’assicurato che postula la concessione del sussidio, non appare giustificata.
2.4. Alla luce di quanto precede il ricorso va allora respinto senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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