AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2001.67
Data decisione, Autorità: 22.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00067
cs/nh
Lugano 22 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 4 luglio 2001 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________, cittadino svizzero, domiciliato in Ticino, con atto del 14 dicembre 2000 ha chiesto all'Istituto delle Assicurazioni Sociali (di seguito IAS) la concessione di un sussidio per l'assicurazione malattia per l'anno 2001. Interpellato dall'IAS circa la presentazione del certificato di assicurazione, l'interessato ha indicato di non potersi permettere l'affiliazione presso una Cassa malati (doc. _).
Considerato l'obbligo assicurativo previsto dall'art. 3 LAMal, l'IAS, in data 23 febbraio 2001, ha invitato __________ ad iscriversi presso un assicuratore malattia, assegnando nel contempo un termine di 20 giorni per la trasmissione all'amministrazione del relativo certificato e rilevando che in caso di omissione si sarebbe proceduto all'iscrizione d'ufficio (doc. _).
Dopo un'ulteriore diffida del 26 marzo 2001, con assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per regolarizzare la propria posizione, l'IAS, il 18 aprile 2001, ha iscritto __________ presso la __________, con effetto dal 1° aprile 2001 (doc. _). Contestualmente all'iscrizione d'ufficio, l'amministrazione ha fatto obbligo all'assicuratore di incassare un supplemento di premio per affiliazione tardiva, poiché, teoricamente, l'interessato era tenuto ad affiliarsi dal 1° gennaio 1996.
1.2. In data 10 maggio 2001 la __________ ha ritornato all'IAS i documenti relativi all'iscrizione d'ufficio, avendo __________ indicato di essere affiliato presso la Cassa Malati __________ (doc. _).
Con atto del 22 maggio 2001 l'amministrazione ha mantenuto il provvedimento di affiliazione d'ufficio, considerato che la proposta assicurativa presso l'__________ è stata firmata da __________ il 30 aprile 2001, ossia posteriormente alla decisione del 18 aprile 2001 (doc. _).
1.3. Il 2 giugno 2001 l'interessato ha presentato un reclamo contro la predetta decisione, respinto dall'IAS il 4 luglio 2001 (doc. _).
Il 12 luglio 2001 l'assicurato è insorto contro la predetta decisione, con uno scritto in lingua francese trasmesso all'IAS, nel quale, dopo aver indicato i problemi di salute che lo affliggono, ha indicato di essersi occupato del problema relativo all'affiliazione in seguito all'invio da parte della Cassa malati __________ di una fattura di fr. 9'640,80, relativa ai premi dovuti per affiliazione tardiva (doc. _).
1.4. In data 17 agosto 2001 l'assicurato ha fatto pervenire le seguenti osservazioni:
" Visto la salute di mio figlio e come menzionato nella lettera del 12.7.01, mi sono occupato di questo incarto con il servizio amministrativo della mia ditta quando mio figlio ha ricevuto la fattura di fr. 9460.85 di __________. E' a quel momento che ho fatto una richiesta di offerta per trovare la miglior soluzione finanziaria sopportabile per mio figlio.
Constaterete certamente che i procedimenti di __________ non sono adatti alla situazione. Il premio di base 2001 di fr. 262.80 preso in conto per il calcolo secondo l'art. 5 della LAMal è ingiustificato. Questo comprende una franchigia di fr. 230.‑, mentre l'assicurazione conclusa al 1.4.2001 poggia su una franchigia annuale di fr. 1'500.-. D'altra parte, il calcolo per una affiliazione tardiva dovrebbe essere fatto sui premi corrispondenti degli anni 1996 a 2000.
Visto gli aumenti che ci sono stati, le differenze sono enormi!
D'altra parte, abbiamo sopportato noi stessi tutti i costi medici e farmaceutici e questi ammontano a circa fr. 7'000.‑ per il periodo del 1.1.1996 al 1.4.2001.
Con __________, abbiamo potuto trovare una soluzione accettabile e soprattutto abbiamo potuto contare su una buona collaborazione in merito.
Insomma , la LAMal è una assicurazione sociale che deve tener conto dei mezzi finanziari di ogni assicurato ed i modi di procedere di __________ sono del tutto antisociali!
(…)
Secondo il Dr. __________ del servizio psichiatrico del __________, il grado d'invalidità è considerato a 70%, il che rappresenta una rendita Al a 100%. La decisione Al dovrebbe intervenire prossimamente." (doc. _)
1.5. Con risposta 21 agosto 2001 l'IAS propone di respingere il ricorso e osserva:
" Al momento dell'iscrizione presso __________ il ricorrente era dunque ‑ o in ogni caso doveva essere ‑ già a perfetta conoscenza della decisione amministrativa 18 aprile 2001, contro cui oggi si erge davanti a codesto TCA.
Prima di procedere attraverso la decisione di affiliazione coattiva, l'interessato è stato invitato a volersi assicurare (23 febbraio 2001) e successivamente diffidato in tal senso (26 marzo 2001), persistendo lo stato di non assicurazione.
Non si può dunque obiettare all'Autorità cantonale ‑ ma per oggettività occorre dire che nemmeno il ricorrente lo fa ‑ un eccesso di fretta, ancorchè lo stato di non assicurazione sia estremamente prolungato nel tempo: in ogni caso già prima del 1996.
Il rappresentante del ricorrente ammette questo non rispetto dei termini, e lo giustifica con il fatto che "mon fils __________ est atteint d'une maladie ayant pour effet une lenteur d'esprit et des difficultés à comprendre et à régler ses affaires administratives".
Orbene, è difficile aderire alle tesi ricorsuali.
Come già si è detto nell'atto di trasmissione 30 luglio 2001 al TCA della richiesta 12 luglio 2001 di annullare la decisione di affiliazione d'ufficio, proveniente dal signor __________ (padre del ricorrente), "dalla documentazione che compone il gravame, risulta che il signor __________ è comunque in grado di occuparsi degli affari correnti di vita: ne fanno fede sia l'istanza di sussidio inoltrata, che le lettere accompagnatorie 24 gennaio 2001 e 14 giugno 2001, redatte in un linguaggio appropriato e corretto. Pure la lettera di reclamo 2 giugno 2001 ‑ che l'assicurato ha deciso di inviare in forma raccomandata, denotando con ciò una completa comprensione del problema ‑ risulta redatta con stile chiaro di persona ben cosciente del contesto in cui si situa la fattispecie".
In ogni caso, anche ammettendo, per denegata e per nulla comprovata ipotesi, che il signor __________ abbia bisogno di un consistente aiuto nel disbrigo degli affari correnti di vita, e che questo aiuto viene prestato in massima parte dal di lui genitore, risulta comunque inammissibile il periodo privo di copertura assicurativa di base, durato svariati ‑ tanti! ‑ anni.
Chi di dovere se ne sarebbe dovuto accorgere a tempo debito e non, tardivamente, solo dopo che l'Autorità cantonale ha dovuto mettere in opera un provvedimento coattivo." (doc. _)
1.6. Con scritto 28 agosto 2001 in risposta alle osservazioni 17 agosto 2001, l'amministrazione ha inoltre rilevato:
" Quanto poi all'applicazione del supplemento di premio per affiliazione tardiva, se confermato questo dovrà essere applicato da tutti gli assicuratori malattie potenzialmente interessati, compreso quello scelto ‑ tardivamente ‑ dal rappresentate dell'assicurato.
Il tenore dell'art. 5 cpv. 2 LAMal, seconda frase, è infatti imperativo e non dunque potestativo.
I nuovi documenti prodotti attestano e precisano lo stato psicofisico del signor __________.
Effettivamente risulta, nei confronti del qui ricorrente, una responsabilità personale alquanto limitata.
Ciò tuttavia, come indicato anche nella fase conclusiva della già citata risposta di causa 20 agosto 2001, non è ancora in sé fattore sufficiente per sollevare l'assicuratore dall'applicazione del supplemento di premio di cui agli artt. 5 cpv. 2 LAMal e 8 OAMal.
Infatti, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAMal, "Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale (...)" (sottoIineatura nostra).
Ritenute le asserite difficoltà di comprensione del figlio __________, il compito di vegliare all'ossequio del principio della copertura assicurativa obbligatoria contro le malattie doveva incombere al di lui genitore, considerati anche, in particolare, i due fattori seguenti:
ü anzitutto, come si evidenzia in maniera assai palese nel gravame di specie, il padre del ricorrente si è sempre occupato in prima persona del figlio da un lato, e dall'altro è addirittura stato uno dei datori di lavoro;
ü in secondo luogo per l'asserito fatto della spesa sanitaria, ingente, che "nous avons supporté nous‑même ( ... ) pour la période du 1.1.1996 au 1.4.2001".
E' difficile sostenere la tesi che qualcuno oggi, in Svizzera, sopporti spese sanitarie ingenti senza porsi il problema della copertura assicurativa, tanto del fattore assicurazione malattie si parla nel nostro Paese (non foss'altro che per evidenziare l'importo elevato dei premi e il costante incremento degli stessi).
In ogni Cantone, compreso quello di residenza del rappresentante del ricorrente ‑ ossia il proprio genitore -, l'informazione dell'Autorità circa l'adempimento dell'obbligo d'assicurazione contro le malattie è pronunciata.
Non appare dunque credibile, proprio in ragione dei pagamenti intercorsi a livello di spese sanitarie, la tesi secondo cui l'intervento del genitore sia avvenuto solo "au moment où mon fils a reçu la facture de fr. 9'460.85 de __________ ".
Quanto infine all'ammontare del supplemento di premio, occorre osservare che, per giustificate motivazioni di carattere economico, all'assicuratore malattie è dato di scendere al di sotto del 30% in casu applicato.
Potrebbe essere questo il caso nella situazione con cui ci troviamo qui confrontati, e se così fosse vi sarebbe tutta la nostra comprensione.
Una richiesta in tal senso è però da promuovere nei confronti dell'assicuratore malattie (in casu: __________), unico attore deputato in forza di legge a decidere in prima istanza al riguardo.
E' in ogni caso, quella testè menzionata, una via che la scrivente Autorità può ritenere opportuna e che avrebbe senz'altro potuto consigliare prima dell'avvio della causa qui pendente.
In conclusione la scrivente parte convenuta si riconferma nella richiesta di giudizio formulata a conclusione della risposta di causa 20 agosto 2001, con l'inflessione relativa alla possibilità di chiedere la riduzione del tasso di supplemento di premio per un grado inferiore al 30%." (doc. _)
1.7. Il 20 settembre 2001 il padre dell'insorgente ha ancora osservato:
" Innanzitutto constaterete che le diverse lettere si sono incrociate, cosa che non ha consentito una visione complessiva della pratica né ha facilitato un lavoro concertato e produttivo. Forse il doppio lavoro tra la __________ e l'__________ avrebbe potuto essere evitato. D'altro canto sono costretto a segnalarvi che io stesso ho dei problemi di salute in seguito a
• un problema cerebrovascolare del gennaio 1996 e
• un'apoplessia occorsami nel gennaio 1998
che hanno comportato una mia invalidità del 100% dall'aprile 1998. Pertanto non mi è possibile occuparmi degli affari di mio figlio __________ come vorrei, essendo suo padre. Il mio stato di salute, relativamente stabile fino a quest'estate, si è aggravato o è peggiorato in queste ultime settimane e non so se sarò in condizione di comparire di fronte ad un'udienza.
Mi permetto di sottolineare che la Cassa cantonale di compensazione era a conoscenza (lettera del 4.9.2000) che __________ non usufruiva della cassa malattia e che percepiva meno del minimo salariale. Di conseguenza credo che questa Cassa avrebbe dovuto reagire diversamente, non limitandosi alla semplice trasmissione della pratica ad un'assicurazione, che si accontenta di basarsi su delle disposizioni legali e di fatturare (sono a conoscenza che la legge l'autorizza, ma non la obbliga) il 30 % dei premi per 120 mesi (credo che con gli aumenti registrati in questi ultimi anni il calcolo non dovrebbe basarsi su 120 premi attuali, bensì sui premi effettivi degli ultimi 10 anni moltiplicati per 12). Ciò che m'indigna profondamente è il fatto di constatare che la suddetta assicurazione non ha assunto alcuna informazione circa
• la franchigia annua o
• le spese sostenute dall'interessato in questi ultimi anni.
La franchigia annua scelta è la più bassa possibile, mentre il premio ammonta al massimo. Mio figlio non è in grado di sostenere questa spesa e mi chiedo come possa pagarla con il suo salario, visto che non raggiunge il minimo salariale... Le spese mediche affrontate per __________, o più precisamente dalla sua famiglia, ammontano per il periodo settembre 1997 ‑ dicembre 2000 a Fr. 7'855.40 (si vedano gli allegati), incluse le spese per medicinali stimate a Fr. 1'000.00.
Ne deduco che l'assicurazione non ha eseguito seriamente il proprio lavoro e che le istanze cantonali, almeno in questo caso, non hanno sorvegliato in maniera adeguata l'assicurazione stessa.
Infine, desidero sottolineare che __________ è prossimo ai 40 anni, che da diversi anni è responsabile dei propri atti e che la cassa AVS della __________ inizierà a versargli tra breve le rendite Al (si veda allegato).
Per il bene di tutti, chiedo che la "soluzione" __________ (che riceva almeno un biasimo per come ha gestito la pratica) venga abbandonata e che rimanga in vigore la polizza dell'__________, così come stipulata in primavera." (doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. L'assicurato è insorto contro la decisione su reclamo del 4 luglio 2001 con uno scritto trasmesso, entro il termine di 30 giorni, all'IAS.
Ora, ai sensi dell'art. 1a cpv. 2 LPTCA l'atto di ricorso indirizzato all'autorità incompetente è da considerare come validamente notificato.
Il TCA può pertanto entrare nel merito del gravame.
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l'affiliazione presso l'assicuratore malattia __________ è avvenuta correttamente e se è giustificata la richiesta dell'amministrazione di obbligare la Cassa malati ad incassare un supplemento di premio per affiliazione tardiva.
Secondo l'art. 3 LAMal
" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato;
b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera".
L'art. 1 cpv. 1 OAMal precisa che
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge."
Una persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100).
L'art. 5 cpv. 1 LAMal prevede poi che
" 1 Se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3."
Per l'art. 7 cpv. 1 OAMal
" 1 I cittadini svizzeri che eleggono domicilio in Svizzera dopo aver soggiornato all’estero come pure gli stranieri con permesso di dimora o di domicilio ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera a sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi dal giorno in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo degli abitanti. Se l’adesione all’assicurazione è tempestiva, l’assicurazione inizia dal giorno della notifica del suddetto annuncio."
Infine, l'art. 6 cpv. 2 LAMal prevede che l'autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente
2.4. In DTF 125 V 76ss il TFA ha evidenziato, in relazione alle summenzionate norme, che, per le persone domiciliate in Svizzera (giusta gli art. 23 ss. CCS) l'inizio dell'assicurazione coincide con l'elezione di domicilio. Per gli stranieri che non costituiscono un domicilio in Svizzera ai sensi della normativa rammentata e che sono al beneficio di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora valido almeno tre mesi, l'assicurazione ha inizio dal giorno della notifica dell'annuncio di dimora presso il competente ufficio di controllo degli abitanti.
Nel caso giurisprudenziale citato ed esaminato dal TFA l’alta Corte ha concluso che la ricorrente, cittadina straniera entrata in Svizzera per sposare un cittadino svizzero da cui ha avuto un figlio e che ha in seguito ottenuto un permesso di dimora, andava considerata domiciliata in Svizzera secondo l'art. 23ss. CCS in quanto intenzionata a stabilirsi durevolmente in Svizzera. Ai fini dell'inizio dell'assicurazione in quel caso facevano quindi stato gli art. 3 cpv. 1 e 5 cpv. 1 prima frase LAMal e non l'art. 3 cpv. 3 LAMal e le relative disposizioni esecutive. In concreto quindi l'inizio dell'assicurazione coincideva con l'acquisizione del domicilio e pertanto con l'entrata in Svizzera.
2.5. Nel caso in esame non è contestato che __________, cittadino svizzero, è domiciliato in Svizzera perlomeno dal 1°gennaio 1996 e che da tale data avrebbe dovuto affiliarsi presso un assicuratore malattia.
Ammessa dallo stesso insorgente è pure la circostanza che l'affiliazione presso l'assicuratore __________ è avvenuta posteriormente alla decisione dell'IAS di affiliazione d'ufficio presso l'assicuratore __________. Egli ha infatti rilevato di essersi occupato del caso dopo aver ricevuto da __________ il computo del sovrappremio da pagare per un ammontare di fr. 9'640.80 (doc. _).
In queste circostanze, ritenuto l'obbligo, tranne eccezioni non adempiute in concreto, per ogni persona domiciliata in Svizzera di assicurarsi per le cure medico-sanitarie (art. 3 LAMal) e considerato che l'affiliazione d'ufficio presso la __________ (18 aprile 2001) effettuata in forza dell'art. 6 cpv. 2 LAMal, e dunque corretta, è antecedente all'affiliazione effettuata dall'assicurato presso l'__________ (30 aprile 2001), la decisione dell'amministrazione merita conferma.
Il ricorrente, se non desidera più essere assicurato presso la __________ per l'assicurazione di base può, entro i termini previsti dall'art. 7 LAMal, disdire il proprio rapporto assicurativo, non prima tuttavia di essersi assicurato presso un altro assicuratore. Ciò può avvenire unicamente nei termini previsti dalla legge.
In particolare l'art. 7 LAMal prevede la possibilità di cambiare assicuratore per la fine di un semestre di un anno civile con preavviso di tre mesi. Va poi rilevato che l'art. 7 cpv. 5 LAMal prevede che il rapporto d'assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa. Se omette questa conferma deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio. L'assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui.
La circostanza che l'assicurato si trova oggettivamente in una difficile situazione psichica, come documentano gli scritti prodotti dall'insorgente, non può, purtroppo, modificare la conclusione di questo TCA. Infatti, non risulta che l'insorgente sia sotto tutela o curatela ed il padre nel suo scritto 20 settembre 2001 (doc. ) afferma espressamente che "_________ è prossimo ai 40 anni e da diversi anni è responsabile dei propri atti". Per cui le varie notifiche sono valide ai sensi della legge. Va poi rilevato che la corrispondenza intercorsa con l'amministrazione e con questo TCA denota da parte dell'insorgente una comprensione degli atti notificatigli.
Va infine ribadito che, a prescindere dalla difficile situazione in cui si trova, l'insorgente, in virtù dell'art. 3 LAMal, è in ogni caso tenuto ad assicurarsi per le cure medico-sanitarie.
2.6. Per quanto attiene all’obbligo fatto all’assicuratore di percepire il sovrappremio per constatata affiliazione tardiva occorre evidenziare come per l'art. 5 cpv. 2 LAMal
" In caso d’affiliazione tardiva, l’assicurazione inizia dal giorno dell’affiliazione. L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo.
Secondo l'art. 8 OAMal
" 1 Il supplemento di premio in caso d’affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5 capoverso 2 della legge, è riscosso per una durata pari al doppio di quella del ritardo d’affiliazione. Esso è compreso tra il 30 ed il 50 per cento del premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30 per cento, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo."
Va allora definito qui il concetto di ritardo giustificabile desumibile dall’art. 5 cpv. 2 LAMal. La legge va interpretata sulla base del suo testo letterale. Secondo la giurisprudenza si può derogare dal senso letterale di un testo chiaro, tramite interpretazione, solo se vi sono ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, le quali permettono di presumere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (DTF 119 V 429; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 4452; VSI, 1993, p. 133; Pratique VSI 1993 p. 263; RAMI 1993 p. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; 117 V 5; Imboden/Rhinow/Krähemann, Schweizerische Verwaltungsrecht- sprechung, no. 21b IV).
Se il testo non è assolutamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni, conviene ricercare qual è la vera portata della norma, desumendola da tutti gli elementi che vanno considerati ossia dai lavori preparatori, dallo scopo della norma, dal suo spirito, così come dai valori sui quali si fonda o ancora tramite la relazione con le altre norme legali (DTF 119 V 429 cons. 5a.; 118 Ib 191 cons. 5: 117 V 109; Pratique VSI 1993 p. 3 cons. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 cons. 5b, 527 cons. 2b e 578 con s. 2b).
Il concetto di "ritardo giustificabile" non appare chiaro e necessita quindi di essere interpretato.
In proposito nel messaggio del Consiglio federale concernente la revisione dell'assicurazione malattia del 6 novembre 1991 viene precisato che (p. 50):
" (…)
Se l'interessato si assicura o è assicurato d'ufficio (giusta l'art. 6 cpv. 2) dopo il termine di tre mesi, l'assicurazione non è retroattiva; essa inizia a decorrere dal giorno dell'affiliazione. Le spese delle cure fornite prima di questa data saranno pertanto a carico dell'assicurato. Non si possono esigere premi arretrati, ma l'assicuratore imporrà all'assicurato che si è affiliato tardivamente un premio più elevato rispetto a quello degli altri suoi assicurati. Egli fissa personalmente l'importo del supplemento di premio attenendosi ai limiti fissati dal Consiglio federale, abilitato a stabilirne i tassi indicativi. Questi devono tenere conto del livello dei premi di tutti gli assicuratori che operano nella regione in questione e della durata del ritardo, vale a dire, rispettivamente, dei costi dell'assicurazione delle cure medico‑sanitarie nella regione e della misura in cui l'interessato non ha dato il proprio contributo alla solidarietà con gli altri assicurati. Se il ritardo è da ricondurre a un impedimento grave, quale una malattia o un infortunio, non viene prelevato un premio più elevato. Se il ritardo non è scusabile ma il pagamento del supplemento di premio risulta gravoso per l'interessato, l'assicuratore deve ridurlo tenendo equamente conto della situazione (finanziaria, familiare, ecc.) dell'assicurato e delle circostanze del ritardo (ad esempio l'ignoranza della lingua).
L'articolo 5 capoverso 2 seconda frase avrà senza dubbio un effetto dissuasivo per chiunque è tentato di abusare del sistema aderendovi soltanto al momento in cui necessita di cure onerose o quando manifesta maggiore predisposizione alla malattia. Casi del genere dovrebbero comunque essere rari, poiché presuppongono che l'interessato si sia sottratto al controllo e all'affiliazione d'ufficio (cfr. art. 6). Inoltre, coloro che non si sottopongono tempestivamente all'assicurazione obbligatoria incorrono in sanzioni penali (art. 83)."
Dal tenore del messaggio risulta che il Consiglio federale non ha concretizzato il concetto in esame, limitandosi a rilevare – a titolo meramente esemplativo - che sono scusabili i ritardi riconducibili ad impedimenti gravi quali malattia e infortuni. L’esecutivo federale fa riferimento ad un impedimento grave tale da essere d’ostacolo oggettivo ad una affiliazione tempestiva. La severità della condizione posta discende chiaramente dallo scopo della nuova LAMal che vuole applicato significativamente il principio della solidarietà tra assicurati.
L'elenco dei motivi rammentati nel messaggio (introdotto dall’espressione “quali”) non va considerato esaustivo. Altri fattori, secondo questa Corte, potrebbero infatti giustificare un'affiliazione tardiva.
Neppure la dottrina approfondisce il concetto. Maurer (Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1996, p. 39) indica unicamente che il premio supplementare va considerato un vero e proprio supplemento punitivo ("Strafzuschlag"). Da qui discende che l'omissione in cui incorre l'assicurato non può trovare giustificazione nell'ignoranza della legge (DTF 113 V 88) o nel mancato intervento di controllo dello Stato (cfr. TCA 25.4.2000 nella causa J., 36.99.173 ancora sub judice).
La questione non va ulteriormente approfondita e non impone soluzione in questa sede essendo il ritardo nell'affiliazione (5 anni dall'entrata in vigore della LAMal) alquanto grande. Le patologie dell'insorgente, pur gravi, non possono in ogni caso giustificare un ritardo di ben 5 anni nell'affiliazione. Va infatti rilevato che la situazione è nettamente peggiorata solo in questi ultimi mesi (doc. _) e la pratica per ottenere una rendita AI sembra essere iniziata nel corso del 2000 (doc. _). Per cui, in precedenza avrebbe in ogni caso dovuto affiliarsi spontaneamente. E' vero che lo stato psico-fisico dell'insorgente è precario già da diversi anni (doc. _), tuttavia, a mente del TCA ciò non giustifica un ritardo così marcato nell'affiliazione all'assicurazione per le cure medico-sanitarie di base.
Inoltre, l'interessato ha tempestivamente risposto alle richieste della Cassa, insorgendo regolarmente contro le relative decisioni. Egli, come rettamente ricordato dall'amministrazione, sembra di conseguenza capace di occuparsi degli affari correnti quali la richiesta di affiliazione presso una Cassa malati.
Va infine rammentato che prima di obbligare la Cassa malati ad incassare il sovrappremio, l'insorgente è stato invitato due volte ad affiliarsi spontaneamente presso un assicuratore per le cure medico-sanitarie di base.
In concreto l'inazione dell'insorgente non appare scusabile, ritenuto il lungo periodo durante il quale non è stato assicurato malgrado l'obbligo imposto dalla LAMal e rilevato come è comunque circostanza risaputa, almeno per le persone che risiedono all’interno del Paese, che la LAMal imponga un obbligo di assicurazione per le spese medico sanitarie. Va quindi ritenuto un ritardo ingiustificato che impone l’applicazione di un supplemento di premio ai sensi di legge.
Per contro, la questione dell'ammontare del premio e del supplemento di premio richiesto - e, quindi, la questione della proporzionalità dello stesso - nonché della franchigia, non va esaminata in questa sede poiché possono essere sottoposti a verifica giudiziale soltanto i rapporti giuridici sui quali l'amministrazione competente si è pronunciata con una decisione vincolante (DTF 110 V 51 considerandi 3b e sentenze ivi citate): la decisione costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
La questione potrà essere affrontata, semmai, nell'ambito di un eventuale ricorso interposto contro la decisione (su opposizione) dell'assicuratore contro le malattie al quale l'insorgente deve rivolgersi.
Infine, viste le difficoltà nel pagamento dei premi, spetterà all'IAS, se non lo ha già fatto, emanare una decisione relativa alla concessione di un sussidio per il 2001, come chiesto dal ricorrente nel corso del mese di dicembre 2000.
Va infine rilevato che le spese processuali restano a carico dello Stato, mentre non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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