AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2000.47
Data decisione, Autorità: 17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2000.00047
mm
Lugano 17 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 giugno 2000 di
__________,
contro
la decisione del 27 aprile 2000 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 settembre 1999, nel corso di una vacanza negli Stati Uniti d'America, __________ - alle dipendenze della ditta __________ in qualità di ricezionista
Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Con decisione formale 1° marzo 2000, l'Istituto assicuratore - sentito il parere del proprio medico di circondario, il dottor __________ (cfr. doc. _) - ha comunicato all'assicurato l'estinzione immediata del diritto a prestazioni, difettando una relazione di causalità fra i disturbi lamentati e l'infortunio del settembre 1999 (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta personalmente da __________ cfr. doc. ), l'_________, in data 27 aprile 2000, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso 19 giugno 2000, __________ ha chiesto che l'assicuratore LAINF venga condannato a versargli le prestazioni per le cure mediche oltre la data del 1° marzo 2000 e per tutto il tempo necessario al trattamento medico intrapreso per portare un significativo miglioramento dei disturbi derivanti dall'infortunio assicurato (cfr. I, p. 3).
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" La parte convenuta motiva la propria decisione in merito all'opposizione invocando l'assenza di prove circa l'esistenza di un nesso causale adeguato e ancora prima naturale tra l'evento e i disturbi riscontrati dai medici nel sottoscritto.
Sulla scorta dei fatti ritenuti ovvero tamponamento del veicolo di cui ero alla guida, la probabilità che questo evento sia la causa dei disturbi avuti ed attuali risulta esistere in una misura soddisfacente secondo quanto inteso nella sentenza del TF citata dalla controparte. In quanto poi alla prova dell'esistenza di questa causa a livello medico mi pare eccessivo esigere una certezza assoluta. D'altronde, il dottor _______, persona senza interesse nella presente causa, ha chiaramente espresso che i disturbi da me lamentati sono tipicamente quelli derivanti da una dinamica tipica del colpo di frusta. Il mio medico curante dottor ______ mi conferma con scritto del 02.05.2000 la sua convinzione che i disturbi cervicali trovano origine dall'evento assicurato (allegato 1).
Ritengo perciò l'esistenza del nesso naturale tra l'evento assicurato, ovvero il tamponamento e i disturbi in seguito sofferti, sia senz'altro dato.
Circa poi l'esistenza di un nesso causale adeguato che la controparte ritiene superfluo esaminare in quanto non sarebbe provata l'esistenza del nesso causale, questo risulta evidente. A nulla giova supporre comportamenti istintivi del sottoscritto che avrebbe indotto lo stiramento muscolare, sottintendendo una specie di colpa concomitante. Inoltre risulta senz'altro guarito uno stiramento muscolare dedotto da una documentazione medica che non dice affatto questo. Come ricordato dalla controparte nell'enunciazione dei fatti nella decisione oggetto del presente gravame, il rapporto medico dell'Ospedale regionale di __________ non indicava nessuna diagnosi.
Valutando poi secondo il criterio della probabilità preponderante richiamato dalla controparte quando essa afferma che "qualche giorno dopo l'infortunio" e dare a questa espressione una durata sicuramente e irrefutabilmente superiore alle 72 ore mi sembra un po' pretenzioso. Nell'enunciato dei fatti della decisione contestata alla lettera A si dice: "Dopo circa tre giorni sono subentrati dei dolori alla colonna cervicale e dopo …".
Ne consegue pertanto che la condizione dell'insorgenza dei disturbi entro un lasso di 72 ore dall'infortunio ritenuta dalla dottrina medica decisiva nell'infortunio "colpo di frusta" è adempiuta.
Infine, in merito alle cure specifiche che secondo il medico di circondario, dottor __________, non sarebbero più state necessarie, sottolineo come il mio medico curante, dottor __________, mi abbia in seguito prescritto ulteriori trattamenti a carico della cassa malati in quanto la situazione era tutt'altro che risolta o giunta ad uno stadio soddisfacente" (I).
1.4. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. Con ordinanza 19 ottobre 2000, il TCA ha ordinato una perizia medica giudiziaria a cura del dottor __________, spec. FMH in neurologia (V).
1.6. In data 20 dicembre 2000, il dottor __________ ha consegnato il proprio referto peritale (IX), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (X).
1.7. L'assicuratore infortuni ha preso posizione il 12 gennaio 2001 (XI), mentre __________, da parte sua, è rimasto silente.
in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se i disturbi accusati dall'assicurato dal 1° marzo 2000 in poi, si trovavano ancora in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'incidente della circolazione del 13 settembre 1999.
2.1.1. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.1.2. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 i.f.).
2.2. Nella presente fattispecie - volendo immediatamente affrontare il tema centrale della causalità - l’assicuratore LAINF convenuto ha deciso di negare il proprio obbligo contributivo a partire dal 1° marzo 2000 (doc. _), fondandosi essenzialmente sull’opinione espressa dal proprio medico di circondario, il dottor __________ r, spec. FMH in chirurgia, il quale, tenuto conto dei soli postumi infortunistici, ha dichiarato __________ non più bisognoso d'ulteriori cure mediche (cfr. doc. _).
L'insorgente, da parte sua, ha fermamente contestato le conclusioni a cui è pervenuto il dottor __________, affermando che i disturbi lamentati dopo il 29 febbraio 2000, costituivano ancora una naturale conseguenza dell'evento traumatico assicurato. Egli ha, al proposito, prodotto una certificazione del proprio medico curante, il dottor __________ (doc. _) e fatto riferimento al rapporto 2 dicembre 1999 del dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. _).
2.3. Allo scopo di definitivamente chiarire la fattispecie da un profilo medico, questa Corte ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al dott. __________, spec. FMH in neurologia.
Dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi del ricorrente ed averne altrettanto puntualmente descritto lo status neurologico, il perito giudiziario
" Il 13.09.1999 il signor __________ è incorso in un incidente automobilistico, essendo stato investito da tergo da un'altra auto mentre si trovava fermo ad un semaforo. Asserisce di essere stato trattato conservativamente con applicazione di un collare e somministrazione di analgesici. In fase iniziale avrebbe avuto solo lievi dolori, divenuti più estesi il 15 settembre '99. Durante tutto il decorso non vi sono mai stati indizi anamnestici o clinici in favore di una lesione maggiore da parte del sistema nervoso centrale o periferico ed anche all'esame neurologico del 7 dicembre '00 non vi sono reperti focali indicativi di una lesione nervosa. Vi è da segnalare unicamente una sindrome cervicale con una dolenza relativamente lieve alla mobilizzazione attiva e passiva della colonna cervicale. Purtroppo in questo caso non è stato possibile recuperare la documentazione relativa alla valutazione clinica effettuata immediatamente dopo il trauma presso il pronto soccorso locale negli Stati Uniti.
I documenti relativi alla prima valutazione dopo il trauma sono fondamentali nell'ambito di una valutazione peritale (vedi recente presa di posizione della commissione "Whiplash-associated desorder" della Società Svizzera di Neurologia, pubblicata nel Bollettino dei medici svizzeri n. 39, anno 2000).In questo caso è a disposizione solo qualche indicazione terapeutica prestampata ma non la valutazione clinica del caso in esame: i dati concernenti la sintomatologia iniziale sono stati dunque ricostruiti in gran parte solo su quanto asserito dal signor __________ stesso. Tenendo dunque presente le limitazioni dovute alla mancanza di questa documentazione si può asserire che nella fase immediatamente successiva al trauma era probabilmente presente una sintomatologia algica cervicale (sindrome cervicale) relativamente lieve, accentuatasi dopo 2-3- giorni. Il decorso è stato caratterizzato da una persistenza dei dolori per oltre 9 mesi. La sintomatologia non ha mai compromesso l'abilità lavorativa del paziente, che non ha mai praticamente perso giorni lavorativi a causa di questi sintomi. È stato sempre trattato conservativamente, soprattutto con misure antalgiche nell'ambito della medicina riabilitativa e manuale. I risultati raggiunti con queste misure sono stati tutto sommato soddisfacenti, con una regressione quasi completa dei dolori almeno durante il giorno a partire dall'ottobre 2000 mentre persistono ancora soprattutto durante la notte dolori di entità complessivamente da lieve a moderata. La valutazione per quanto possibile oggettiva della relazione di causalità tra il trauma subito e il quadro clinico presentato dal paziente e resa difficoltosa dalla mancanza della documentazione relativa alla prima valutazione medica negli Stati Uniti: sempre nella presa di posizione della commissione "Whiplash-associated desorder" della Società Svizzera di Neurologia, al punto 11, si afferma che la causalità deve essere valutata sulla base del quadro clinico generale, nei limiti del possibile anche della documentazione autentica delle prime valutazioni mediche dopo il trauma, dello stato clinico prima del trauma, della sintomatologia iniziale e del decorso generale dei sintomi. Si sottolinea inoltre il fatto che non esistono metodi paraclinici che permettano di confermare una relazione di causalità tra trauma e sintomatologia nel caso specifico. In questo caso, basandosi praticamente solo sulle affermazioni fatte dall'assicurato, si può ipotizzare dal punto di vista medico una relazione possibile tra il trauma subito e la sintomatologia successivamente presentata. Innanzitutto poiché la sintomatologia si è presentata presentata praticamente per la prima volta dopo il trauma; le caratteristiche cliniche dei sintomi corrispondono a quanto é presente solitamente dopo traumi distorsivi cervicali; il decorso é stato caratterizzato da un progressivo miglioramento della sintomatologia sull'arco di circa un anno: si deve ricordare che, anche se in oltre il 60-70% dei pazienti dopo trauma distorsivo cervicale i sintomi scompaiono nel giro di 6 mesi, vi è una percentuale più piccola di pazienti con dolori che possono persistere per tempi più lunghi. Fattori di rischio per un decorso prolungato sono rappresentati da insorgenza di dolori nelle prime 12 ore dopo il trauma, anamnesi con dolori cervicali già precedenti al trauma, alterazioni degenerative importanti alle radiografie della colonna cervicale. Come già ricordato più sopra, d'altro canto, non vi sono metodi oggettivi che permettano di confermare che la sintomatologia presentata dal paziente a partire dall'aprile 2000 sia comunque relativa al trauma. Dal punto di vista strettamente medico, si può ipotizzare che la sintomatologia residua a partire dall'aprile 2000 sia stato il naturale proseguimento di quanto presente in precedenza, con un progressivo miglioramento fino alla scomparsa quasi completa almeno durante il giorno a partire dall'ottobre 2000" (IX, p. 6s. - la sottolineatura ed il grassetto sono del redattore).
Rispondendo ai quesiti postigli dalle parti, l'esperto designato da questo TCA ha avuto modo di confermare l'esistenza di una relazione di causalità naturale semplicemente possibile fra i disturbi lamentati dal qui ricorrente e l'infortunio assicurato:
" Se e in quale misura l'evento all'origine della presente controversia - tamponamento come da fattispecie in oggetto - possa considerarsi la causa naturale della patologia presentata dall'assicurato al suo rientro in Svizzera e posteriormente.
La risposta a questa domanda è limitata dall'assenza della documentazione relativa alla prima visita medica effettuata sul luogo dell'incidente presso il pronto soccorso locale (vedi anche quanto discusso nella valutazione più sopra).Una valutazione della causalità tra un trauma da tamponamento in auto ed una sintomatologia algica cervicale deve essere basata sulla valutazione dell'evidenza clinica complessiva, tenendo conto dello stato precedente il trauma, del meccanismo traumatico, della sintomatologia iniziale e del decorso della sintomatologia. In questo caso lo stato precedente il trauma era blando, non essendovi dunque fattori precedenti che avrebbero potuto favorire l'insorgere della sintomatologia ed anche le discrete alterazioni radiologiche evidenziate alle radiografie della colonna cervicale non credo che possano essere considerate rilevanti. Il meccanismo del trauma può essere considerato adeguato alla provocazione di sintomi algici a livello cervicale. Non vi è una documentazione oggettiva concernente la prima visita medica, per cui i dati riguardanti questo punto sono incompleti e limitati a quanto asserito dal signor __________, con dolori inizialmente molto lievi, insorti in modo più pronunciato 2-3 giorni dopo il trauma e quindi in un periodo considerato limite per una relazione di causalità tra sintomatologia e trauma stesso. Il decorso successivo è compatibile con un trauma distorsivo cervicale, con un progressivo miglioramento dei sintomi sull'arco dei mesi. Il tamponamento subito dal signor __________ può dunque essere considerato una causa possibile della sintomatologia da lui descritta, almeno durante i primi mesi successivi all'incidente" (IX, risposta al quesito n. 1 di parte ricorrente - la sottolineatura è del redattore).
" In base alla documentazione radiologica il nesso causale tra le turbe lamentate dall'assicurato viene considerato
a) certamente
b) con probabilità preponderante
c) solo possibilmente
d) per nulla
in relazione con l'infortunio del 13.9.1999?
Basandosi unicamente sulla documentazione radiologia il nesso causale tra le turbe lamentate dall'assicurato sono da considerare solo possibilmente in relazione all'infortunio del 13.09.1999, questo almeno per quel che riguarda i suoi attuali sintomi.
Sottolineo ancora una volta il fatto però che la valutazione della causalità non può essere basata unicamente o in modo preponderante sul reperto radiologico, che costituisce comunque sicuramente un aiuto importante nella valutazione generale.
Quest'ultima deve basarsi anche su altri fattori soprattutto anamnestici (insorgenza dei dolori, tipo di sintomatologia, adeguatezza del trauma) e del reperto clinico. In questo caso, il dato medico che depone in favore [recte: in sfavore, n.d.r.] di un nesso causale tra i sintomi e l'incidente è soprattutto la relazione temporale asserita dal signor __________. L'insorgere dei dolori dopo 36 ore riduce sensibilmente il grado di probabilità del nesso causale tra trauma e sintomi. In questo caso non sussistono neppure fattori prognostici sfavorevoli e predisponenti ad un decorso cronico di oltre sei mesi quali preesistenti dolori cervicali o gravi alterazioni degenerative alle radiografie della colonna cervicale" (IX, risposta al quesito n. 2 di parte convenuta - la sottolineatura è del redattore).
Per quanto qui d'interesse, il dottor __________ si è detto infine sostanzialmente d'accordo con l'apprezzamento enunciato dal dottor __________, in occasione della visita di controllo del 14 febbraio 2000 (cfr. doc. _):
" Concordo con gran parte della valutazione da parte del medico di circondario __________. Desidero discutere brevemente soprattutto un punto. In questo rapporto si conclude che "… dovrà essersi trattato di uno stiramento muscolare …". Secondo le attuali teorie concernenti l'insorgenza dei dolori nell'ambito di un trauma distorsivo cervicale, si pensa che questi insorgano in seguito a microtraumi delle strutture legamentarie e muscolari che sorreggono la colonna cervicale per cui uno stiramento muscolare fa comunque parte dei riconosciuti meccanismi di insorgenza dei dolori. Non è naturalmente possibile dedurre con certezza dal tipo di terapia prescritta la diagnosi posta, soprattutto distinguere tra stiramento muscolare e trauma distorsivo cervicale poiché le terapie antalgiche sono solitamente analoghe nei due tipi di patologia. Insorgendo spesso i dolori più intensi solo dopo alcune ore dal trauma, è possibile che in una situazione d'urgenza, se la sintomatologia è discreta proprio nelle prime ore come può accadere, ci si limiti alla prescrizione di analgesici senza effettuare indagini radiologiche" (IX, risposta al quesito n. 5 di parte convenuta).
2.4. Questa Corte non vede ragioni che le impediscano di fare proprie le conclusioni - motivate e convincenti - a cui é pervenuto il dottor __________, specialista nella materia che qui interessa.
Va qui ancora ricordato che, in caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (RCC 1986, pag. 200 consid. 2a; DTF 107 V 174 consid. 3, 112 V 32ss.; STFA 6 luglio 1993 in re M. D.).
Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso risultato (DTF 101 IV 130).
Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Merita tuttavia di essere sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giustizia (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).
Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico é determinante il fatto che lo stesso per i punti litigiosi sia completo, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell’incarto, sia chiaro nell’esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell’esperto siano motivate (RAMI 1991 U133, pag. 311ss. consid. 1b).
Pertanto, si deve ritenere, in ossequio ai dettami giurisprudenziali evocati al considerando 2.2.1., che i disturbi accusati da __________, perlomeno a decorrere dalla data di chiusura del caso da parte dell'Istituto assicuratore convenuto, non costituivano più una naturale conseguenza dell'evento infortunistico 13 settembre 1999. Va da sé che - non essendo stata sufficientemente dimostrata l'esistenza di una relazione di causalità naturale
Relativamente al tempo di latenza tra l'infortunio e l'apparizione dei disturbi alla colonna cervicale - problematica a cui ha fatto accenno anche il perito giudiziario, il quale ha dichiarato che, citiamo: "l'insorgere dei dolori dopo 36 ore riduce sensibilmente il grado di probabilità del nesso causale tra trauma e sintomi" - si osserva che nella sentenza 12 agosto 1999 in re E., parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U359, p. 29ss. (cfr., pure, RAMI 2000 U391, p. 307s.), la nostra Alta Corte federale ha negato l'esistenza di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale o di un meccanismo traumatico equivalente, in ragione di un tempo di latenza troppo lungo fra l'infortunio e l'apparizione dei disturbi alla regione della nuca oppure al rachide cervicale. Riferendosi a recenti studi concernenti appunto il tempo di latenza dopo un cosiddetto trauma d'accelerazione - studi secondo i quali i disturbi accusati non possono più essere ritenuti una naturale conseguenza dell'infortunio, qualora l'intervallo superi le 24/72 ore - il TFA ha stabilito che disturbi e referti a livello della nuca oppure del rachide cervicale devono, secondo l'esperienza, insorgere entro un breve lasso di tempo dopo l'evento traumatico.
Se ne deduce che l’impugnata decisione 27 aprile 2000 non presta il fianco ad alcuna censura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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