AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2000.45
Data decisione, Autorità: 23.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2000.00045
mm/cd
Lugano 23 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 13 marzo 2000 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 agosto 1994, __________ - dipendente della ditta __________ in qualità di rappresentante e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________
A causa del suddetto sinistro, l'assicurato ha riportato, stando al certificato medico dell'Ospedale regionale di __________, un "colpo di frusta" al rachide cervicale (cfr. doc. _).
L'Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Persistendo la sintomatologia algica, __________, nel corso del febbraio 1995, è stato sottoposto ad una visita di controllo da parte del dottor __________, spec. FMH in chirurgia.
Sulla base delle relative risultanze, l'Istituto assicuratore, in data 16 febbraio 1995, ha dichiarato l'assicurato totalmente abile al lavoro e non più bisognoso di cure mediche (cfr. doc. _).
Nel corso degli anni 1997 e 1998, __________ si è sottoposto a due interventi operatori a livello del rachide lombare, il primo presso la Clinica __________ (24 gennaio 1997), il secondo presso la __________ (11 settembre 1998), interventi i cui costi sono andati a carico della cassa malati.
Dagli atti di causa emerge inoltre che, il 1° febbraio 2000, __________ è stato operato per una terza volta, presso la __________ (cfr. doc. _).
1.3. Nel corso del mese di agosto 1999, __________ - per il tramite del suo patrocinatore - ha chiesto all'__________ una garanzia di assunzione dei costi generati dai provvedimenti, diagnostici e terapeutici, ancora necessari per la cura dei postumi dell'infortunio dell'agosto 1994 (cfr. doc. _).
1.4. Raccolta la documentazione medica relativa agli anni posteriori al 1995 e sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF, con decisione formale del 29 dicembre 1999, ha negato il proprio obbligo contributivo a proposito dei disturbi alla schiena ulteriormente lamentati da __________ (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. ), l'_________, in data 13 marzo 2000, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con tempestivo ricorso del 30 maggio 2000, __________, sempre patrocinato dall'avv. , ha chiesto, in via principale, che l' venga condannato a versare le prestazioni di legge anche dopo il mese di gennaio 1995 e, in via subordinata, che il TCA ordini una perizia medica interdisciplinare (cfr. I, p. 9).
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:
" (…)
Nel caso concreto vi sono numerosi indizi circa la scarsa affidabilità ed imparzialità degli accertamenti medici della __________:
4.1
Il principio della parità delle armi (cfr. DTF 122 V 163 seg.) è stato purtroppo ampiamente disatteso dal fatto che entrambi i medici, il curante, fino a poco tempo fa, il Dr. __________ di __________ e il Dr. __________ sono dipendenti, in qualche modo, dalla __________.
Sono, e lo erano al momento dei fatti contestati, entrambi di medici di circondario __________.
E' quindi in qualche modo ipotizzabile che l'allora curante non abbia suggerito al signor __________ tutti quei passi, e richieste di complementi specialistici, che avrebbero permesso di acclarare in modo convincente la causalità naturale.
Già questo rischio concreto impone, almeno a questo stadio, un approfondimento peritale neutro.
In altre parole all'assicurato, ed al caso medico, è venuta a mancare quella naturale e salutare dialettica che si deve instaurare tra medico di famiglia e medico delle assicurazioni, dialettica che solo una perizia neutra super partes garantisce. Spetta quindi al giudice delle assicurazioni sociali ordinarne una. L'argomento costi deve slittare in assoluto secondo piano.
Di transenna al ricorrente preme sottolineare come la sentenza DTF 122 V 168, citata dalla __________ a pag. 6 della sua decisione, non riguardi assolutamente l'asserita e contestata parzialità dei medici curanti (vedi sentenza allegata in copia, doc. _), medici di cui si ribadisce l'importanza dialettica.
4.2
Altro indizio dell'assenza di imparzialità è costituito dalla valutazione, a svantaggio dell'assicurato, dell'assenza di una RM subito dopo l'infortunio: solo tale esame diagnostico avrebbe infatti notoriamente permesso di misurare chiaramente l'entità dei disturbi post infortunistici e l'eventuale esatta incidenza di fattori preesistenti.
Si rileva che già nei considerandi sui fatti la __________ aveva manifestato chiaramente le sue intenzioni di voler respingere l'opposizione. Infatti dava per scontato che gli accertamenti dei medici dell'__________ di __________ fossero stati completi ed approfonditi.
Si fa per contro presente che è stata effettuata unicamente una radiografia.
In altre parole gli accertamenti subito dopo l'infortunio sono stati del tutto insufficienti ed inadeguati rispetto alla gravità dei disturbi, alla luce della violenza della collisione (cfr. foto della vettura in atti __________); gravità che si sarebbe manifestata nel futuro, con effetti invalidanti permanenti. L'assicurato ha sofferto subito di disturbi alla schiena a
livello lombare, ma al momento della visita al pronto soccorso erano del tutto inferiori rispetto ai problemi del colpo di frusta. Egli non ha quindi chiesto specifici accertamenti, ancorché sarebbe stato compito dei sanitari dell'__________ raccogliere un quadro diagnostico più accurato. Comunque, a soli due mesi dall'incidente, il signor ______ ha cominciato ad essere curato per questi problemi a livello lombare, i quali, tenuto conto dello stretto nesso temporale, devono essere messi in considerazione causale naturale con l'infortunio.
Pare del tutto pretestuoso e non conforme ai severi obblighi che la __________ ha quale assicuratore sociale secondo la LAINF far negare, tramite il suo medico di circondario che con la presente procedura diventa finalmente un medico di parte, il nesso di causalità naturale con un lasso di tempo così ravvicinato tra l'infortunio e il manifestarsi di questi gravissimi disturbi alla colonna vertebrale che hanno portato a ben tre interventi chirurgici (cfr. Rapporti della __________, in parte già agli atti, in parte prodotti con il presente ricorso, sub doc. _).
4.3
Altro indizio molto significativo è rappresentato dalla chiusura informale del caso dopo la valutazione del febbraio 1995.
La __________ ha però chiari obblighi di legge di emanare una decisione formale. Solo così può appellarsi alle conseguenze previste dalla legge. Se per una qualche sua ragione, di opportunità, rinuncia a tale passo formale essa non può poi appellarsi all'inattività dell'assicurato che non ha l'obbligo di sollevare particolari obiezioni.
Nell'agosto 1999 l'assicurato, tramite il sottoscritto legale e sulla base di indicazioni di medici (dichiarazioni del dr. __________ PD __________ prodotti in atti __________), ha chiesto in qualche modo giustizia. Egli non aveva mai digerito la presa di posizione della __________ e solo in quel momento ha trovato indicazioni mediche che confermavano appieno le sue perplessità.
4.4
Lamentabile risulta poi il fatto che, nel caso concreto, la __________ non abbia neppure voluto far riesaminare il caso, in sede di opposizione, da parte di un nuovo medico anche solo della __________. Questa disattesa della chiara e giustificata richiesta dell'assicurato costituisce un consistente indizio di parzialità, non giustificabile di fronte alle dichiarazioni di medici portati dallo scrivente patrocinatore, medici del calibro del PD __________ della __________ Klinik e del Dr. __________ che conoscono benissimo il paziente avendolo operato per più volte. II PD __________ ha anche, come anticipato nei fatti, in data 1 ° febbraio 2000, effettuato un ulteriore e delicato intervento operatorio, che ha avuto, per fortuna, esito finora favorevole. Tali medici non sono quindi medici di favore, ma esimi specialisti le cui indicazioni mediche devono valere di più ad esempio del dr. __________ che ha visto di sfuggita l'assicurato solo una volta nell'ambito di una serie di cure fisioterapiche.
4.5
Nel valutare il caso oggetto del presente ricorso si imponeva del resto maggior prudenza tenuto particolarmente conto del fatto che, sino al momento dell'incidente, il signor __________ non era mai stato né inabile né tanto meno in cura per disturbi della colonna cervicale rispettivamente della colonna lombare. Il fatto che l'assicurato, prima dell'infortunio, avesse in corso dei processi degenerativi è del tutto normale in una persona al momento dell'incidente, di 58 anni. Egli era comunque abbastanza sportivo e sciava.
4.6
Colpisce quindi come la chiara dichiarazione del Dr. __________, inviata alla __________ dal sottoscritto legale in data 8 ottobre 1999, secondo cui "a livello lombare l'infortunio è probabilmente causa unica" sia stata ingiustamente liquidata come priva di valore probatorio. Si ribadisce per contro che la valutazione del Dr. __________ è molto importante in quanto egli conosce a fondo la storia clinica del signor ______ essendosi occupato molto attivamente della sua colonna vertebrale.
Si osserva peraltro che, con rapporto del 28 febbraio 2000, il Dr. __________ scrive, a proposito dell'allegato di opposizione, di non essere precedentemente entrato nel merito della dichiarazione del Dr. __________ poiché l'aveva ritenuta illeggibile!! A torto.
4.7
Pur avendo preso atto delle affermazioni fatte nella decisione su opposizione, il ricorrente ribadisce quanto scritto in precedenza e cioè che la visita presso il Dr. __________ durò al massimo 15/20 min. Che poi il medico di circondario abbia immediatamente dopo dedicato altro tempo alla pratica, dettando subito la sua perizia è senz'altro plausibile. Poco plausibile è l'effettuazione delle misurazioni che il dr. __________ riporta nella sua relazione, ma che l'assicurato non ricorda assolutamente.
4.8
Si costata da ultimo che la decisione sull'opposizione della __________ ha una costruzione nelle motivazioni standard, che quindi non si attaglia perfettamente al caso in oggetto. Pur avendo comprensione della mole di lavoro del servizio della __________ di __________, tenuto conto della gravità dei danni alla salute e quindi dell'entità delle pretese fatte valere, tutte le prestazioni secondo la LAINF anche dopo il gennaio 1995, l'assicurato ha senz'altro diritto ad una decisione più e meglio motivata.
L'obiettivo di ottenere risparmio di tempo e denaro ha anche fatto sì che, anche in sede di opposizione, la __________ abbia fatto capo alle indicazioni del medico di circondario dr. __________ il quale non ha fatto altro di confermare sé stesso.
Tale procedura nell'emanazione della decisione su opposizione non può essere accettata, ritenuto che la decisione contestata non risponde a tutte le censure sollevate dall'assicurato e, a tratti, riporta in modo inesatto le richieste del ricorrente e le citazioni giurisprudenziali. In particolare si osserva la chiarezza del petitum del ricorrente stravolta dal riassunto dei fatti da parte della __________ nella decisione contestata a pag. 2 consid. B).
Ad ogni buon conto, e questo ricorso lo conferma, si chiedono tutte le prestazioni LAINF, che non sono prescritte a norma dell'art. 51, dopo il gennaio 1995, momento in cui la __________ ha cessato le sue prestazioni.
Da tutti questi elementi emerge la parzialità e la scarsa attendibilità degli accertamenti della __________ che, anche in sede di opposizione, non ha ritenuto di affidare ad un altro medico l'esame dell'intero dossier.
5
Del resto l'ammissione della causalità naturale non avrebbe dovuto, nel caso concreto, porre particolari problemi.
Cio' anche alla luce dell'art. 36 LAINF: inizialmente la causalità naturale è stata ammessa. Spetta quindi all'assicuratore infortuni portare la prova, a livello di probabilità preponderante, dell'estraneità dei gravi disturbi ancor oggi lamentati dall'assicurato (cfr. A. RumoJungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2. Aufl., Zurigo 1995, pag. 160 ad art. 36 LAINF).
Nel caso concreto il ricorrente rimane quindi dell'avviso che la prova in tal senso non sia stata portata; i disturbi attuali sono ancora conseguenza, perlomeno in gran parte, dell'infortunio.
L'indicazione medica per la quale il signor __________ è stato da ultimo operato alla __________ Klinik è pseudoartrosi: secondo il medico interpellato dal sottoscritto legale come consulente, tale diagnosi è sempre conseguenza di infortunio, riguardando una frattura non ben saldata.
Del resto la sentenza che la __________ cita riguardo al principio "post hoc, ergo propter hoc" (DTF 119 V 341) riguarda la complessa giurisprudenza del TFA in merito ai traumi cervicali (HWS) dove, contrariamente al caso in oggetto, non si discute solo la causalità naturale, ma si apprezza anche la causalità adeguata.
6
Il fatto poi che la cassa malati abbia ritirato la sua opposizione interposta cautelativamente costituisce in qualche modo una "diagnosi" giuridica del tipo "post hoc ergo propter hoc" e non può influire in alcun modo sulle decisioni della __________ e tanto meno di codesto Tribunale il quale, proprio in presenza di profonde e serie contraddizioni sul fronte medico, deve ordinare una perizia"
(I).
1.6. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.7. Con ordinanza dell'8 settembre 2000, il TCA ha ordinato una perizia medica giudiziaria a cura della Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________ (cfr. VI).
1.8. Con scritto dell'11 settembre 2000, l'avv. __________ ha comunicato al TCA che il patrocinio di __________ sarebbe stato assunto, per il futuro, dall'avv. __________ (cfr. VII).
1.9. In data 18 marzo 2002, il dottor __________, responsabile di chirurgia della colonna vertebrale, ha consegnato il proprio referto peritale (XVII), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (XVIII).
1.10. L'__________ ha preso posizione il 25 marzo 2002 (cfr. XIX), mentre __________, da parte sua, lo ha fatto in data 18 aprile 2002 (cfr. XX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Litigiosa é la questione a sapere se i disturbi accusati da __________ a livello lombare, che sono stati all'origine degli interventi chirurgici del gennaio 1997, settembre 1998 e febbraio 2000, si trovavano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l’evento traumatico assicurato.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le
proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra
in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Nella presente fattispecie, l’assicuratore LAINF convenuto ha deciso di negare il proprio obbligo contributivo relativamente ai disturbi accusati dall'assicurato, fondandosi essenzialmente sull’opinione espressa dal proprio medico di circondario, il dottor __________ , spec. FMH in chirurgia, il quale ha dichiarato che le patologie presenti a livello del rachide lombare, che hanno necessitato di molteplici operazioni chirurgiche, non costituiscono una naturale conseguenza dell'infortunio dell'agosto 1994
Queste, infatti, le considerazioni contenute nel suo rapporto del 20 dicembre 1999:
" Già il 9.2.1995, durante un esame clinico approfondito abbiamo valutato in dettaglio la causalità dei vari disturbi del signor __________, per quanto riguarda l'aspetto post-infortunistico.
Segnatamente degli ulteriori trattamenti a livello della colonna lombare, cervicale e dorsale, oltre gennaio 1995 erano da annunciare alla Cassa malati, poiché in nessun momento documentata una lesione strutturale post-traumatica, a seguito dell'avvenimento del 9.8.1994.
Effettivamente il signor __________ fu in seguito trattato ed operato a livello lombare a due riprese (1997, 1998), regolarmente a carico della CM.
Trattasi di un assicurato già affetto da un'importante osteocondrosi plurisegmentale lombare e cervicale, scoliosi lombare destro-convessa idiopatica e canale spinale (a livello lombare) stretto nonché marcata instabilità, particolarmente del segmento L3/L4. Quest'ultimo fatto viene senza alcun dubbio provato anche dal lato morfologico, innanzitutto dalla presenza di formazione di voluminosi ',tractionspurs", tutti dei fattori degenerativi che combaciano con il situ intra-operatorio (gennaio 1997).
Da nessun esame né clinico né strumentale e neppure da un rapporto operatorio risale alcun fattore post-traumatico.
In questo contesto è sintomatico, che l'assicurato fu trattato dopo l'infortunio all'ospedale, unicamente per la colonna cervicale, mentre dei disturbi alla colonna lombare vengono segnalati solo circa 3 mesi più tardi!
Con l'origine unicamente morbosa-degenerativa dell'affezione collima anche la plurisegmentalità dell'instabilità, rispettivamente la prevista spondilodesi (terzo intervento) estendendosi dal segmento L2 fino a L5.
La scarna osservazione del dott. __________ del 10.11.1999, secondo la quale "anamnesticamente (!) ci sarebbero ben pochi dubbi che la serie delle operazioni sarebbe in nesso causale con l'infortunio" è priva di ogni qualsiasi fondamento oggettivo.
Anche l'unica argomentazione (pure solamente anamnestica), secondo la quale l'assicurato non avrebbe interrotto il lavoro prima dell'infortunio, non regge, poiché nella scienza medica non è applicabile il principio del "post hoc, propter hoc".
In base a tutti i referti clinici e strumentali oggettivi, finora documentati, non esiste alcun motivo per poter entrare in merito della "ricaduta" annunciata in agosto 1999, d'altronde la prima, cinque anni dopo l'infortunio iniziale!" (doc. _)
rispettivamente, in quello datato 28 febbraio 2000:
" L'opposizione formulata dall'Avv. __________ l'1.2.2000 presenta delle affermazioni, dal lato medico-scientifico non sostenibili e addirittura delle accuse infami nei confronti del medico di circondario:
in merito a quest'ultime l'assicurato sostiene di essere stato visitato dal sottoscritto al massimo per 15-20 minuti e di non essere stato oggetto di alcuna misurazione!
In realtà invece la visita è durata complessivamente oltre 2 ore e tutte le misurazioni sono autentiche in modo provato.
La prova è fornita con il fatto che la combinazione dei risultati (che figurano se no da nessuna parte), sono individualizzati e non riscontrabili in altre persone, quindi facilmente controllabili.
Pure un controllo nella nostra agenda del 1995 permette di stabilire i dati seguenti: convocazione del signor __________ la mattina alle ore 07.50, inizio della visita dell'assicurato successivo: ore 11.00!
A parte queste considerazioni, le affermazioni mediche dell'Avv. _______, dal lato medico-scientifico non stanno in piedi, per esempio quando sostiene il signor __________ sia portatore di una frattura non ben saldata, conseguenze d'infortunio ...
Purtroppo il rappresentante legale del signor __________ non entra in merito delle nostre considerazioni mediche precedenti né del 20.12.1999.
Sotto il punto 4 della sua opposizione dell'1.2.2000, l'Avv. __________ probabilmente intende un documento suo dell'8.6.99, completato dal dott. _____ il 2.10.99 (con calligrafia molto difficile da decifrare, motivo per cui non siamo entrati in merito, nel nostro precedente apprezzamento).
In sostanza il dott. __________ sostiene solo in una maniera molto generica e superficiale che a livello lombare l'incidente del 1994 abbia influito con destabilizzazione segmentale ai livelli L3-L5.
Non adduce invece alcun motivo medico-scientifico a suffragio della sua tesi. Anche l'affermazione che per l'attuale invalidità "a livello lombare l'infortunio è probabilmente causa unica", è seguita da nessuna argomentazione medica più dettagliata, in nessun momento fino a tutt'oggi documentato con esami strumentali o in occasione dei vari interventi operatori praticati.
In mancanza di nuovi fattori medici-scientifici, deve essere integralmente confermata la decisione del 29.12.1999." (doc. _)
L'insorgente, da parte sua, ha contestato la tesi difesa dall'Istituto assicuratore convenuto
2.6. Proprio allo scopo di chiarire la fattispecie da un profilo medico, questa Corte ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento al dott. __________, __________ di chirurgia della colonna vertebrale presso la Clinica di chirurgia ortopedica __________.
Si dirà immediatamente che il perito giudiziario, dopo aver ricostruito, sulla scorta della documentazione medica a sua disposizione, l’anamnesi dell'insorgente, ha condiviso la tesi difesa dall'Istituto assicuratore convenuto, secondo cui le affezioni al rachide lombare - che hanno reso necessario, nel corso gli anni 1997, 1998 e 2000, tre distinte operazioni chirurgiche - si trovavano in una relazione di causalità naturale tutt'al più possibile con l'incidente della circolazione nel quale è rimasto coinvolto __________ (cfr. XVII, risposta al quesito n. 2 di parte ricorrente: "Unter Berücksichtigung der Gesamtsituation ist höchstens ein möglicher Zusammenhang zwischen dem Unfallereignis und den gegebenen Beschwerden [a livello lombare, n.d.r.]) herzuleiten. (…)").
L'esperto designato dal TCA è pervenuto ad una identica conclusione, per quel che riguarda i disturbi localizzati alla colonna cervicale, la cui intensità è chiaramente secondaria rispetto a quella dei disturbi che interessano la regione lombare (cfr. XVII, risposta al quesito n. 4 di parte ricorrente: "Herr _____ hat anlässlich des Unfalls eine HWS-Distorsion erlitten mit typischen Beschwerden. Im Verlauf haben dieselbigen schrittweise abgenommen und sind im Vergleich zu den lumbalen deutlich in den Hintergrund getreten. Als Hintergrund sind bei Herrn _____ schwere degenerative Veränderungen gegeben, im Bereich der HWS sogar ausgeprägter als im Bereich der BWS bzw. LWS. Es ist ein möglicher Zusammenhang gegeben, nicht aber ein wahrscheinlicher oder sicher - la sottolineatura è del redattore).
In questo ordine d'idee, il dottor __________, dopo aver posto la diagnosi di “1. Chronisches lumbales Schmerzsyndrom: -Zustand nach LWS-Distorsion 8/1994, -Zustand nach translaminärer Verschraubung und Fusion L3/4 1997, -Zustand nach Revision und pedikulärer Stabilisierung L2-L4 sowie PLIF L3/L4 1998, -Zustand nach Re-Intervention mit Corpectomie L3 und ventro-dorsaler Spondylodese L2-L4 1.2.2000; 2. Intermittierendes Cervicalsyndrom bei schweren degenerativen Veränderungen" (cfr. XVII, p. 7), ha spiegato che l'infortunio del 9 agosto 1994 - il quale non ha causato, di per sé, alcuna lesione strutturale - ha comportato soltanto un peggioramento temporaneo di preesistenti alterazioni degenerative alla colonna cervicale e lombare. __________ è quindi stato reputato avere raggiunto il cosiddetto status quo sine al più tardi a distanza di un anno dalla data dell'evento traumatico assicurato.
Il perito giudiziario ha avuto modo di sintetizzare la propria tesi nelle osservazioni conclusive alla perizia ("Schlussbemerkung"):
" Durch ein Unfallereignis sind bei Herrn __________, der vorgängig keinerlei Beschwerden seitens seines Rückens hatte, lumbale Rückenschmerzen vorhanden, die erst nach drei operativen Interventionen 5 Jahre später eine gewisse Verbesserung erfahren. Es lässt sich bildgebend keine strukturelle Läsion weder im Bereich der HWS noch LWS nachweisen, die als Unfallfolgen ersichtlich wären. Dagegen sind schwere degenerative Veränderungen gegeben.
Das Unfallereignis hat eine vorübergehende Verschlimmerung des Zustandes bewirkt. Bei unauffälligem Vorzustand wäre aber nach allgemeiner Erfahrung spätestens nach 1 Jahr eine Restitutio ad integrum zu erwarten. Er steht ausser Diskussion, dass Herr ______ Probleme seitens seines Rücken hat, wenn man sich den Röntgenbefund dieser Lendenwirbelsäule vor Augen führt. Für die Schmerzursache sind aber diese degenerativen Veränderungen viel wahrscheinlicher als die stattgehabte initiale Distorsion"
(cfr. XVII, p. 10-11 - la sottolineatura è del redattore; cfr., pure, la risposta ai quesiti n. 5 e 6 (in fine) di parte convenuta).
Tutto ben considerato, questa Corte non vede ragioni che le impongano di scostarsi dalle conclusioni a cui é pervenuto il dottor __________. In effetti, il suo referto peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e le referenze ivi citate): in particolare, l’esperto giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.
Del resto, la valutazione enunciata dal perito giudiziario è conforme alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito al più tardi 6 mesi, rispettivamente un anno (in presenza di patologie degenerative), a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali). La summenzionata tesi dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 45ss.; STFA del 31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97, del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a, ambedue non pubblicate; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Con riferimento a quanto sostenuto dall'insorgente in data 18 aprile 2002 (XX), si ricorda che il raggiungimento dello status quo sine non implica affatto la scomparsa di tutti i disturbi. Si ritiene comunque che questi disturbi "residuali" non costituiscano più una naturale conseguenza dell'infortunio assicurato.
In effetti, lo status quo sine si ritiene raggiunto al momento in cui lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (cfr. R. Wipf, Koordinationsrechtliche Fragen des UVG, in SZS 1/1994, p. 11s.).
Visto quanto precede, il TCA reputa superfluo interpellare nuovamente il perito giudiziario.
Sulle scorta delle risultanze peritali, non vi è alcun dubbio che - a contare al più tardi dall'inizio del mese di agosto 1995 - il nesso di causalità naturale fra l'evento infortunistico assicurato ed i disturbi presentati dal ricorrente, si è estinto e, con esso, l'obbligo contributivo dell'Istituto assicuratore convenuto.
Ora, l'__________ ha negato la propria responsabilità già a decorrere dal mese di febbraio 1995 (cfr. doc. _).
Nondimeno, dalle tavole processuali non risulta - e, del resto, nemmeno è stato fatto valere - che __________, nel periodo marzo-agosto 1995, abbia necessitato di cure mediche in relazione ai postumi dell'infortunio e/o sia stato inabile al lavoro a causa degli stessi. Egli ha consultato i dottori __________ e _, per la prima volta, nel corso del mese di ottobre 1995 (cfr. doc. ). Da notare, a quest'ultimo proposito, che l' ha comunque preso a proprio carico i costi generati dalle succitate consultazioni (cfr. XIX), benché esse abbiano avuto luogo posteriormente alla data in cui è stato raggiunto lo status quo sine.
In esito alle considerazioni che precedono, l'impugnata decisione dell'__________ non presta il fianco ad alcuna censura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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