AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2000.42
Data decisione, Autorità: 25.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2000.00042
mm
Lugano 25 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2000 di
__________,
contro
la decisione del 21 febbraio 2000 emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 maggio 1999, __________ - dipendente dell'Ospedale regionale di __________ in qualità di infermiera specializzata e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la __________ - mentre stava passeggiando su un sentiero di montagna, è rimasta vittima di un trauma distorsivo al ginocchio destro.
Accertamenti successivamente eseguiti - specificatamente la risonanza magnetica del 19 luglio 1999 - hanno permesso di mettere in evidenza, in particolare, la rottura del corno posteriore del menisco mediale destro (cfr. doc. _).
1.2. Con decisione formale 2 novembre 1999, la __________ si è rifiutata di riconoscere la propria responsabilità, negando che "… il banale scivolamento del 22 maggio (con uno spostamento del piede destro di circa 5 centimetri) sia in relazione di causa almeno probabile con la rottura del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio destro e con le altre lesioni descritte dall'esame __________ eseguito il 19 luglio 1999. La documentazione medica a nostra disposizione dimostra inoltre la presenza di chiari fattori degenerativi" (doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurata, l'assicuratore LAINF, in data 21 febbraio 2000, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione. In effetti, la __________ ha ribadito l'inesistenza di una relazione di causalità naturale fra la lesione meniscale e l'infortunio del maggio 1999 (doc. _, p. 5).
1.3. Con tempestivo ricorso 19 maggio 2000, __________ ha chiesto l'annullamento dell'impugnata decisione su opposizione, facendo valere quanto segue:
" (…).
Punto 1.2 Decisione su opposizione _________
Viene affermato che
"il terreno, a causa della pioggia, era abbastanza scivoloso e ha sentito durante l'appoggio che il ginocchio incominciava leggermente a ruotare cedendo in seguito. Da quel momento la signora __________ era impossibilitata ad appoggiare il piede senza avere dolore".
Già il 14 novembre 1999 avevo ricorso contro la allora decisione della _________, in quanto era stato scritto:
"banale scivolamento con spostamento del piede di ca. 5 cm"
Si trattava di una rotazione traumatica dell'arto in quanto il sentiero era impervio e scivoloso. Avevamo un'andatura di marcia un po’ sostenuta e quando ho appoggiato il piede su uno scalino sul sentiero, il ginocchio ha fatto suddetta rotazione.
Quindi si è trattato di una distorsione dovuta ad un trauma da rotazione acuta, confermato anche dalla diagnosi medica del Dottor __________.
Punto 1.3 Decisione su opposizione _________
Primo: Non sono stata medicata all'Ospedale di __________ (non si trattava di una ferita lacero contusa), ma bensì sono stata portata all'ospedale suddetto, in quanto non ero capace di caricare il ginocchio e dove mi è stata applicata un stecca di sostegno, ed in più ho ricevuto delle stampelle.
Tre giorni dopo l'infortunio ho effettivamente ripreso a lavorare, ma cercando di cambiare i turni, in modo di avere turni di lavoro notturni che mi davano la possibilità di lavorare senza caricare troppo il ginocchio e mi davano pure la possibilità di portare la stecca.
E così ho tentato di continuare a lavorare fino al 2 luglio 1999, con forti dolori.
Senza stecca era impossibile fare qualsiasi attività in quanto il dolore era troppo forte ed il ginocchio cedeva.
Quanto sopra affermato può essere confermato dai miei colleghi di lavoro notturno del reparto di cure intense dell'Ospedale _______ di __________.
Dal 3 luglio 1999 avevo vacanza per un periodo di 2 settimane, durante il quale speravo di recuperare da questo infortunio, non volevo assentarmi inutilmente dal lavoro e non volevo recuperare le vacanze in infortunio. Purtroppo al rientro dalle vacanze, il ginocchio non era migliorato e senza stecca non mi era possibile lavorare.
Durante questo periodo di vacanze, il dottor __________ mi aveva visitato e mi aveva consigliato una risonanza magnetica.
Il giorno 19 luglio 1999, veniva eseguita dietro ordine del medico curante, la risonanza magnetica, e veniva diagnosticata la rottura del menisco.
A quel punto, dovevo decidere da quale medico farmi curare ed avevo optato per il Dr. __________. Questa mia decisione si basava sull'esperienza del Dr. __________ in campo ortopedico.
Lo Studio del Dr. __________ rimaneva chiuso per ferie fino al 30 luglio 1999.
Mi ero accordata con la mia caporeparto per avere turni quasi solo notturni per tirare avanti fino al rientro dalle vacanze del Dr. __________.
L'operazione veniva effettuata il 6 agosto 1999.
Ecco spiegata la ragione per cui i tempi si erano allungati.
All'esame di risonanza magnetica del 19 luglio 1999, si riscontrava la presenza di chiari fattori degenerativi. È vero che ho praticato attività sportive per più di vent'anni, però nonostante questo, prima di questo infortunio praticava in modo amatoriale varie attività sportive, come il Tennis, squash, corse in montagna, allenavo una squadra di calcio di allievi, e tutto questo senza avere nessun problema fisico.
Punto 2.2 Decisione su opposizione _________
Viene citato l'art. 9 cpv. 1 OAINF secondo cui è considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano dovuta a fattore esterno straordinario.
l'involontarietà fattore esistente
la repentinità fattore esistente
il danno alla salute fattore esistente
fattore causale esterno il terreno scivoloso
la straordinarietà di tale fattore imprevedibilità della meteorologia
Perciò non posso accettare quanto affermato in questo punto.
Punto 2.5 Decisione su opposizione __________
Al punto 2.5 viene citato la negazione dell'obbligo prestativo, fondandosi sul parere espresso dal medico fiduciario della __________, il dottor __________ in __________.
Permettetemi di essere piuttosto perplessa su questo modo di agire, in quanto non sono mai stata convocata dal Dr. __________ per una visita, né stata contattata telefonicamente.
Non penso che sia procedura usuale dare un parere su un caso di infortunio, senza una visita corretta.
Per quanto concerne la frase:
"il medico fiduciario osserva che il prof. __________ aveva considerato il caso chiuso poiché 9 giorni dopo l'avvenimento non aveva riscontrato elementi per lesioni endo-articolari", vorrei fare le precisazioni seguenti:
Il Dr. __________ è il nostro __________ di chirurgia, e vedendomi zoppicare durante il lavoro mi ha detto di fargli vedere il ginocchio. Premetto che ho sempre avuto la massima fiducia in lui. Mi ha guardato il ginocchio sul posto di lavoro e nel frattempo parlando con altra gente ed ho avuto l'impressione che non era molto presente con il mio problema. Non mi ha proposto nessun altro esame ulteriore di approfondimento, ma mi ha solo consigliato di non andare più in montagna a camminare. Non era assolutamente al corrente che ufficializzasse la visita e poi ha perfino sbagliato la data dell'infortunio perché non mi ha chiesto nessun dato.
Sono rimasta parecchio delusa dal suo modo di procedere.
Un'ultima considerazione:
Ho sbagliato per essere stata troppo onesta, stringendo i denti e tirando in avanti sopportando dolori e rinunciando a qualsiasi attività al di fuori del lavoro.
Avrei dovuto stare a casa da subito e forse l'assicurazione __________ avrebbe giudicato il mio caso con più umanità" (I).
1.4. La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
1.5. In replica, __________ si è essenzialmente riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. VII e VIII).
1.6. In data 11 settembre 2000, lo scrivente TCA ha interpellato il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, chiedendogli precisazioni in merito all'eziologia della nota lesione meniscale (cfr. IX).
La risposta del dottor __________ è pervenuta il 9 ottobre 2000 (X).
Alle parti è stata concessa la facoltà di formulare delle osservazioni (cfr. XII e allegati).
1.7. Con ordinanza 15 novembre 2000, il TCA ha ordinato una perizia medica a cura del dottor __________, spec. FMH in chirurgia (cfr. XIII).
Considerato che il dottor __________ - per sua stessa ammissione (cfr. XVI) - collabora regolarmente con la __________ quale consulente medico, il mandato d'allestire il rapporto peritale è stato affidato al dottor __________, __________ della Clinica ortopedica dell'Ospedale cantonale di __________ (cfr. XVIII).
1.8. In data 14 settembre 2001, il dottor __________ ha consegnato il proprio referto (XX), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (cfr. XXI).
La __________ ha preso posizione l'11 ottobre 2001 (cfr. XXII), mentre __________ è, da parte sua, rimasta silente.
in diritto
2.1. In primo luogo, si tratta di decidere se l'evento del 22 maggio 1999 presenta o meno le caratteristiche di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF.
2.1.1. Secondo l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario.
Questa definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss; 118 V 283 consid. 2a e rif.; 116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).
Cinque sono, dunque, gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
l'involontarietà
la repentinità
il danno alla salute (fisica o psichica)
un fattore causale esterno
la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.1.2. Il legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 1996.
Riportando una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).
Infine, anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata in vigore, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:
" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".
2.1.3. Si evince dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF sia ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U374, p. 176).
Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
2.1.4. In concreto, nell’annuncio d’infortunio 4 giugno 1999 l’evento 22 maggio 1999 é stato così descritto:
" Mentre scende da una discesa ripida, ad un tratto le cede il ginocchio." (doc. _).
L'assicurata ha avuto modo di precisare lo svolgimento dei fatti, rispondendo, in data 10 luglio 1999, ai quesiti postile dall'assicuratore infortuni:
"
Sabato, 22 maggio ore 11°° ca., sul sentiero che porta a __________ (__________), camminavo lungo il sentiero e il ginocchio ha ceduto.
Condizioni del terreno: dovuto alla pioggia della notte era abbastanza scivoloso e il ginocchio ha avuto una leggera rotazione durante l'appoggio ed ha ceduto. Da quel momento non riuscivo quasi più ad appoggiare il piede senza avere dolore"
(doc. _).
Dal rapporto 10 dicembre 1999 del dottor __________ emerge che, nel corso dell'agosto 1999, l'assicurata è stata sentita da un ispettore della __________.
Questa la descrizione della dinamica dell'evento in questione:
" La signora __________, in data 22 maggio, stava effettuando un'escursione in montagna.
L'assicurata nell'intento di scendere da un sentiero, che si presentava ripido e con scalini di circa 60 cm, inoltre reso scivoloso dalla pioggia della precedente notte, scivolava nell'appoggiare il piede destro.
Il piede ha effettuato uno scivolamento di circa 5 cm ed immediatamente dopo la signora avvertiva come un "crac" all'interno del ginocchio ed una forte fitta.
La signora portava scarpe da montagna"
(doc. _, p. 2).
2.1.5. Alla luce di quanto esposto al precedente considerando, non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno.
Il danno alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.
Va, dunque, esaminato se, in concreto, si può ammettere che vi é stato un movimento scombinato o uno sforzo eccessivo.
L’ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo può essere scartata a priori.
Perché una lesione corporale dovuta ad un movimento scoordinato sia attribuibile ad infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. R. Garavagno, La cause extraordinaire dans la définition de l'accident, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 10/1993, p. 33, n° 17; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, p. 237). È precisamente nell'imprevedibilità - come ad esempio, il fatto di scivolare, d'inciampare oppure il movimento istintivo compiuto per evitare una caduta - che risiede il fattore esterno straordinario (cfr. A. Bühler, op. cit., p. 237 e riferimenti dottrinali ivi menzionati). In questo ordine d'idee, la Corte federale ha riconosciuto la straordinarietà di un movimento scoordinato, trattandosi di un assicurato che è scivolato sul pavimento umido e, per evitare la caduta, si è aggrappato ad una sbarra (cfr. DTF 44 II 100 consid. 1).
Tutto ben considerato, questo TCA ritiene che, in concreto, siano soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno. In effetti, il movimento di rotazione compiuto dal ginocchio destro della ricorrente ha avuto luogo in circostanze esterne imprevedibili, ossia in concomitanza con lo slittamento del piede destro su un sentiero di montagna reso scivoloso dalla pioggia.
Del resto, la __________ stessa non ha affatto messo in dubbio che, in casu, __________ sia rimasta vittima di un infortunio ai sensi di legge (cfr., ad esempio, doc. _, p. 5), limitandosi a far valere che il diagnosticato danno meniscale è di natura esclusivamente morbosa.
2.2. Perché possa venire ammesso l'obbligo prestativo dell'assicuratore LAINF è ancora necessario che fra l'infortunio assicurato ed il danno alla salute esista un nesso di causalità naturale ed adeguata.
2.2.1. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, infatti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr., pure, sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.2.2. Occorre, inoltre, rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s.).
2.2.3. A proposito della natura dei disturbi al ginocchio destro accusati da __________, agli atti figurano dei pareri medici divergenti fra loro (cfr. doc. _).
Allo scopo di chiarire specificatamente l'aspetto eziologico, lo scrivente TCA ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al dottor __________, __________ della Clinica d'ortopedia dell'Ospedale cantonale di __________ (cfr. XVIII).
Si dirà immediatamente che il perito giudiziario - dopo aver ricostruito l'anamnesi dell'assicurata ed averne descritto lo status, clinico e radiologico, a livello del ginocchio destro - ha sconfessato la tesi difesa dalla __________ o, per meglio dire, dal proprio medico di fiducia, il dottor __________.
In effetti - dopo aver posto la diagnosi di "Status nach traumatischer Meniskusverletzung vom 22.5.1999 und arthroskopische Teilmeniskektomie am 5.8.1999. Mediale Ueberlastung rechts bei beginnender medialer Gonarthrose und femoropatellärer Arthrose rechts" (cfr. XX, p. 4) - il dottor ________ ha affermato che la diagnosticata lesione del menisco mediale costituisce una naturale conseguenza dell'evento traumatico del maggio 1999 (cfr. XX, risposta al quesito n. 3: "Ja, dieser Meniskusschaden ist als Folge des Unfalles vom 22.5.1999 anzusehen").
Rispondendo al quesito n. 5, l'esperto designato da questo TCA ha indicato che il trauma distorsivo accusato da __________ era di per sé idoneo a causare un danno meniscale, pur non potendo escludere che la preesistente moderata condromalacia a livello del compartimento mediale, possa avere favorito la lacerazione:
" Kann - zumindest mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit - ein "Ausgleiten" wie jenes, das in der Unfallmeldung beschrieben wurde, bei einem unversehrten Körper, eine Verletzung, der wie die Versicherte erlitten hat, verursachen?
Die Patientin hat mir den Unfallmechanismus nochmals bei der Untersuchung genau beschrieben. Sie war an einem Lauf im Gelände, welches abschüssig war, uneben und nass. Dabei rutschte sie an einer Stufe aus und verdrehte sich dabei das Knie und verspürte sofort einen einschiessenden Schmerz im Kniegelenk. Es handelt sich hier meines Erachtens eindeutig um einen Unfall, bzw. unfallähnliches Ereignis gem. UVG. Ein solches Trauma ist sehr gut in der Lage, eine Meniskusläsion zu verursachen. Natürlich kann man nicht ganz ausschliessen, dass ein gewisser Vorzustand im Sinne einer mässigen Chondromalazie im medialen Kompartiment bereits eine gewisse Überlastung des Meniskus vorher verursacht hat, sodass er dann beim Unfallereignis rascher zerrissen ist als das vielleicht bei einem 19-jährigen der Fall gewesen wäre"
(XX, p. 5).
Infine, il dottor __________ ha pure chiarito quale ruolo attribuire all'età nonché ai trascorsi agonistici di __________:
" Unter Berücksichtigung der körperlichen Aktivitäten, die Frau __________ seit langem ausübt (besonders als Fussballspielerin), können sportliche Aktivitäten, die auf hohem Niveau betrieben werden, Verletzungen der Art, wie die Versicherte erlitten hat, "begünstigen"? Wie?
Diese Frage ist schwierig zu beantworten. Man weiss, dass Hochleistungssportler, vor allem auch Fussballspieler, häufiger Verletzungen im Bereiche des Kniegelenkes aufweisen als andere Sportler. Dies ist aber wahrscheinlich bedingt durch die Kontaktsportart, die an sich unfallgefährdeter ist. Dass Gelenke bei chronischer Überlastung degenerative Veränderungen erleiden, ist ebenfalls bekannt. Im weiteren altert natürlich jedes Gewebe mit zunehmendem Alter des Patienten und ist dann entsprechend weniger strapazierfähig, was dann Verletzungen dieser Art auch bei kleineren Traumen begünstigt.
Zusammenfassend kann man sagen, dass ab einem gewissen Alter eine Sportart, die auf sehr hohem Niveau betrieben wird, Verletzungen derart, wie sie die Versicherte erlitten hat, begünstigen kann.
Welche Rolle könnte das Alter von Frau __________ gespielt haben?
Wie ich bereits in Frage 7. erwähnt habe, ist eine Veränderung aller Gewebe im Alter normal, das heisst aber nicht, dass Personen über 40-jährig generell keine Unfallschäden mehr erleiden können.
Teilt der Begutachter die These, dass Meniskus- und Hinterhornrisses - bei Personen über 40 - praktisch immer einen degenerativen Ursprung haben?
Ist der zu untersuchende Fall eine Ausnahme?
Wie ich in der Beantwortung der vorherigen Fragen auszuführen versuchte, ist in diesem Fall wahrscheinlich beides festzustellen.
Einerseits erlitt die Patientin ein unfallähnliches Geschehen nach UVG und __________ -Interpretation mit einem arthroskopisch ebenfalls bestätigten Riss. Zusätzlich bestanden aber bereits Knorpelschäden, sodass man davon ausgehen muss, dass eine gewisse Degeneration im Kniegelenk bereits eingesetzt hat.
Im weiteren bin ich nicht der Ansicht, dass Personen über 40 nur degenerative Meniskusschäden aufweisen und keinerlei Unfallfolgen mehr vorhanden sein können. Wir hatten sehr viele Patienten, die akute Ereignisse im Sinne eines Unfalles oder unfallähnlichen Geschehens nach UVG und __________ -Interpretation aufweisen, die wir als eindeutige Risse im Meniskus interpretieren und nicht als Abnützungserscheinung "
(XX, risposta ai quesiti n. 7, 8 e 9).
In siffatte condizioni - non scorgendo questo TCA alcun motivo che gli impedisca di fare capo alla valutazione enunciata dal dottor __________, il cui referto peritale risulta essere senz’altro completo sui punti litigiosi, chiaro nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione (cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b), ragione per cui deve essergli riconosciuta piena forza probante - può senz'altro venire ammessa l'esistenza di una relazione di causalità naturale (ed adeguata - cfr., a questo proposito, dottrina e giurisprudenza evocata al consid. 2.2.2. in fine) fra la lesione del menisco mediale e l'infortunio assicurato.
Va inoltre ricordato che, conformemente alla costante giurisprudenza, per ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute. È sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori, abbia pregiudicato l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca, in questo senso, una concausa (cfr. DTF 112 V 32 consid. 1a, 115 V 134 consid. 3, DTF 117 V 376s. consid. 3a; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 101).
In conclusione, l’impugnata decisione 21 febbraio 2000 dev’essere annullata e la causa retrocessa alla __________ affinché si esprima, all’occorrenza mediante l’emanazione di una nuova decisione formale, sul diritto a prestazioni a dipendenza dell'evento infortunistico di cui è rimasta vittima __________ il 22 maggio 1999.
2.3. A titolo abbondanziale, va rilevato che, anche qualora si fosse esclusa l'esistenza di un infortunio, la __________ - alla luce delle chiare risultanze peritali ed in ossequio alla giurisprudenza di cui alla STFA 5 giugno 2001 nella causa INSAI c/ SWICA Organizzazione Sanitaria, U 398/00 - sarebbe stata comunque tenuta ad assumere il caso a titolo di lesione parificata ai postumi di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ L'impugnata decisione su opposizione è annullata.
§§ È accertata l’esistenza di un nesso causale naturale ed adeguato fra l’infortunio 22.5.1999 ed il danno alla salute lamentato dall’assicurata, così come ai considerandi.
§§§ La causa é rinviata alla __________ affinché abbia ad esprimersi, se del caso, mediante l’emissione di una nuova decisione formale, sul diritto a prestazioni a dipendenza dell'evento infortunistico assicurato.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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