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Numero d'incarto:
35.2000.24
Data decisione, Autorità:
25.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00024
grw/nh
Lugano
25 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 16 marzo 2000
interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 17 dicembre 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che le parti sono giunte
direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:
" 1) L'__________
verserà una rendita di invalidità del 40% a decorrere dal 1.6.1999 invece che
del 35% riconosciuto, calcolata su un guadagno annuale di fr. 38'184.- che
resta pertanto immutato.
-
Resta
confermato il 40% di indennità per menomazione dell'integrità per altro punto
questo non oggetto di contenzioso.
-
Il
ricorrente si dichiara soddisfatto e autorizza lo stralcio dai ruoli della
lite.
-
Liquidata
in separata sede ogni questione di ripetibili.
-
La
presente transazione è esecutoria con la firma delle parti. Essa sarà inoltrata
in giudizio per l'omologazione e lo stralcio della lite ad opera dell'__________.
-
Dato
quanto precede le parti si dichiarano fuori causa." (III1)
(e meglio come alla transazione inviata in
data 18 aprile 2000 al Tribunale dall'avv. _________);
rilevato che la
causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella
causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421;
DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura
6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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