AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2001.51
Data decisione, Autorità: 14.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00051
ir/nh
Lugano 14 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2001 di
__________,
contro
la decisione del 28 maggio 2001 emanata da
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ è coniugata dal __________ con __________ assicurato alla __________ per le prestazioni di base LAMal obbligatorie.
La Cassa vanta, nei confronti del marito della ricorrente, il versamento dei premi e partecipazione alle spese riferiti dall'assicurazione per la spese medico sanitarie obbligatorie per complessivi CHF 4'628.80.
I premi si riferiscono al periodo da marzo 1998 a fine 1998 e per i primi 6 mesi del 1999.
La partecipazione alle spese si riferisce al biennio 1998/1999.
La __________ copriva anche __________ per prestazioni complementari nel frattempo annullate con rinuncia all'incasso dei relativi premi.
1.2. Allo scritto 4 giugno 1999 di __________ __________ non ha dato seguito. La Cassa ha quindi richiesto all'UEF di __________, il 30 marzo 2000, un estratto relativo al debitore che ha permesso di accertare (doc. _) l'esistenza di 2 esecuzioni in corso per complessivi fr. 1'200.- circa e 154 attestati di carenza beni emessi tra il 1963 ed il 2000 per complessivi CHF 329'750.90. Nella lista sono contemplati ACB relativi ad importi anche contenuti e riferiti a pubblici tributi.
Ritenute le esecuzioni sfociate in attestati di carenza beni __________, al fine di ottenere il versamento dei premi dallo Stato del Cantone Ticino, ha provveduto ad avviare una procedura esecutiva nei confronti della moglie di __________, __________, con il rilievo di contratto assicurativo concluso con effetto al 1° luglio 1996 e la solidarietà per il pagamento dei premi.
L'importo oggetto della domanda d'esecuzione forzata ammonta a CHF 6'917.85 pari ai premi dovuti da __________ per il periodo da aprile a dicembre 1998, per l'anno 1999 e per i mesi da gennaio a maggio 2000, nonché a partecipazioni ai costi dal 2 marzo 1998 al 10 febbraio 2000.
Il 2 giugno 2000 __________ ha interposto opposizione al precetto esecutivo 516049 del 30 maggio 2000 ed il 6 giugno 2000 __________ confermava l'importo del credito oltre a CHF 40.- per spese di sollecito e CHF 300.- di spese esecutive.
Il 5 luglio 2000 __________ si è opposta alla decisione della Cassa siccome esisterebbe la separazione dei beni tra i coniugi dal 1994.
1.3. Con decisione su opposizione 29 maggio 2001 __________, dopo aver riassunto i fatti, ha respinto l'opposizione interposta alla decisione 6 giugno 2000 ed ha ritenuto la qui ricorrente debitrice dell'importo di CHF 6'917.85 oltre alle spese di sollecito (CHF 40.-) e quelle esecutive.
__________ ha respinto l'opposizione interposta al PE __________ del 2 giugno 2000.
Avverso tale decisione è insorta __________ con atto del 25 giugno 2001 trasmesso a questo TCA in cui la ricorrente evidenzia:
" In merito al rigetto della mia opposizione del 5 luglio 2000 da parte della __________ interpongo ricorso in quanto, da informazioni assunte, non sono obbligata a pagare i debiti di mio marito __________ poiché viviamo in regime di separazione dei beni sin dal 1994, mentre l'assicurazione malattia con la __________ è stata stipulata in data 01.07.1996.
Rimango a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni che vi occorressero."
__________ ha preso posizione in merito con allegato del 17 luglio 2001 in cui osserva:
" Nel suo ricorso del 25 giugno 2001, la signora __________ fa valere, come già fatto in passato a varie riprese, che vivendo con suo marito in regime di separazione dei beni dal 1994, lei non sarebbe tenuta a pagare i premi arretrati di suo marito. Inoltre afferma che il contratto d'assicurazione di __________ è stato concluso soltanto con effetto al 1. luglio 1996. In realtà, l'intera famiglia si è assicurata presso la __________ con effetto al 1. luglio 1996. Con effetto al 1. novembre 1997, tutti i membri della famiglia sono stati attribuiti ad un proprio numero di famiglia. A partire dall'anno 1998 erano in arretrato con il pagamento dei premi sia __________ che suo figlio. __________ non ha più pagato alcun premio mensile dal 1998. Nel 1998 sono state pagate soltanto alcune partecipazioni ai costi di piccola entità. Tutte le altre partecipazioni ai costi sono in sospeso. L'importo della pretesa che viene fatta valere (premi e partecipazioni ai costi di __________) non viene contestato dalla ricorrente.
(…)
Nel suo ricorso del 25 giugno 2001, la ricorrente non apporta fatti o argomenti nuovi, atti a giustificare una valutazione diversa del caso. Ci permettiamo quindi di rimandare alle motivazioni contenute nella decisione su opposizione del 29 maggio 2001, alle quali ci atteniamo integralmente.
A complemento si deve tenere in mente il fatto che conformemente all'art. 20 cpv. 1 LCAMal, nel cantone Ticino gli assicuratori di malattia devono presentare un attestato di carenza di beni definitivo per far valere i premi e le partecipazioni irrecuperabili. Se vengono fatti valere i premi in sospeso di un coniuge, gli assicuratori di malattia devono, su istruzione del dipartimento, escutere l'altro coniuge prima di far valere i premi in sospeso, al fine di provare in tal modo che non è possibile riscuoterli.
(…)
Secondo la giurisprudenza del TFA (DTF 119 V 16) sono soddisfatte nel presente caso le condizioni per una responsabilità solidale dei coniugi per quanto riguarda i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato. Contrariamente al parere della ricorrente, la scelta del regime dei beni non ha alcun influsso sull'obbligo solidale nell'ambito dell'art. 166 CC («Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht Schweizerisches Zivilgesetzbuch I Honsell Heinrich u.a., Basel 1996, Heinz Hausheer», art. 247 cifre 1 e 4).
Ricapitolando constatiamo che la pretesa che è oggetto dell'esecuzione non viene contestata dalla ricorrente né a livello d'estensione né a livello di consistenza. Le condizioni relative alla responsabilità solidale sono soddisfatte secondo la giurisprudenza del TFA." (III)
1.4. La ricorrente non ha reagito alla risposta di causa. Il giudice delegato ha acquisito specifica documentazione da __________ messa a disposizione della ricorrente (doc. _ del 27 agosto 2001) e ciò senza reazione da parte di __________.
in diritto
2.1. Oggetto della lite è l'obbligo di __________, moglie di __________, di pagare i premi scoperti di __________ nonché partecipazioni elencati come al doc. _, e meglio:
" Premi:
Saldo premio 3.1998 103.20
Premi 4.-12.1998 9 x 141.80 1276.20
Premi 1999 12 x 258.00 3096.00
Premi 1.-5.2000 5 x 270.60 1353.00
Totale premi 5828.50 5828.40
Partecipazioni:
02.03.1998 __________ 262.60
04.05.1998 __________ 136.50
23.07.1998 __________ 12.30
28.12.1998 __________ 3.25
14.01.1999 __________ 1 2.45
29.03.1999 __________ 73.00
20.04.1999 __________ 118.80
13.07.1999 __________ 18.95
27.07.1999 __________ 120.15
13.09.1999 __________ 85.90
21.10.1999 __________ 17.10
15.11.1999 __________ 12.15
06.12.1999 __________ 11.00
10.02.2000 __________ 40.35
27.03.2000 __________ 12.15
30.03.2000 __________ 152.80
Totale partecipazioni 1089.45 1089.45
Totale credito iniziale esecuzione n° __________ 6917.85 "
2.2. Giusta l'art. 61 LAMal l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione (art. 89-92 OAMal; cfr. STFA 30.6.1998 in re M. e P. c. C.M.H., inedita). Di regola i premi devono essere pagati mensilmente (art. 90 OAMal).
Il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è necessario per il finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e quindi per l'esecuzione della legge; secondo la volontà del legislatore gli assicuratori malattia devono quindi far valere le proprie pretese in via esecutiva secondo la LEF (cfr. art. 88 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 80 LAMal; DTF 125 V 273 consid. 6c).
In caso di mora dell'assicurato l'art. 9 OAMal prevede che
" 1 Se, nonostante diffida, l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l’assicuratore ne informa la competente autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che contemplano la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei premi".
Per l'art. 20 cpv. 1 LCAMal, inoltre, il Consiglio di Stato designa l'autorità di assistenza sociale per il pagamento dei crediti irrecuperabili relativi alle prestazioni obbligatorie previste dalla legislazione federale.
Per il capoverso 3, prima di procedere al pagamento dei crediti irrecuperabili, l'istanza competente applica il sussidio per la riduzione dei premi.
Per l'art. 21 LCAMal, inoltre, l'istanza designata dal Consiglio di Stato esige che l'assicuratore promuova una nuova procedura esecutiva, se è a conoscenza di circostanze che lo giustificano.
Per l'art. 82 cpv. 1 del relativo Regolamento d'applicazione l’assicuratore malattie che a seguito della procedura esecutiva di cui alla LCAMal ottiene un attestato di carenza di beni definitivo o un certificato di insolvenza, può chiedere all’Istituto delle assicurazioni sociali il pagamento dei crediti irrecuperabili, incluse le spese esecutive, ma esclusi gli interessi.
Per il capoverso 4 l'Istituto delle assicurazioni sociali emana le direttive di procedura.
La cifra 4.2. delle direttive emanate il 31 maggio 1999 dall'IAS relative alla richiesta di pagamento allo Stato dei premi LAMal e delle partecipazioni alle spese di cura legate all'assicurazione obbligatoria prevede che
" Se per un assicurato fossero stati rilasciati due attestati di carenza di beni in un periodo di 24 mesi (dal momento della richiesta di pagamento allo Stato), l'assicuratore malattie è dispensato dall'avviare una nuova procedura esecutiva, sempre che produca una dichiarazione di insolvenza rilasciata dall'UEF.
osservazione
L'assicuratore malattie che dopo due procedure esecutive promosse nell'arco di 2 anni ha ottenuto due attestati di carenza di beni (ACB), deve richiedere, per le istanze di pagamento seguenti, il rilascio di una dichiarazione d'insolvenza all'UEF, in quanto si presume che anche successive procedure sfoceranno sempre in ACB. Ciò per evitare inutili spese esecutive.
Lo Stato non riconoscerà più le spese esecutive per una terza o ulteriori procedure esecutive promosse sempre nel corso dei 24 mesi."
ed ancora, alla cifra 4.8. delle medesime direttive:
" In ossequio alla giurisprudenza oggi conosciuta, se viene rilasciato un attestato di carenza di beni (ACB) o una dichiarazione di insolvenza per assicurati coniugati, la procedura esecutiva o il rilascio della dichiarazione di insolvenza deve essere richiesto anche per il coniuge quando il contratto assicurativo è stato sottoscritto durante li periodo matrimoniale. Se per contro il contratto assicurativo è stato stipulato prima del matrimonio, la procedura esecutiva nei confronti dell'altro coniuge non è ammessa.
In situazione di procedura esecutiva ammessa nei confronti dell'altro coniuge, non entra in linea di conto il tipo di regime matrimoniale (in particolare non è tenuta in considerazione un'eventuale separazione dei beni)."
2.3 Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali. Egli ne deve tuttavia tener conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono una interpretazione delle disposizioni legali applicabili.
D'altro canto, il giudice se ne deve scostare quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16, DLAD 1992, p. 91, DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber, "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza inoltre tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32; DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4 Per l'art. 163 CCS
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale".
Secondo l'art. 166 CCS
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:
è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro".
Il TF ed il TFA hanno già avuto modo di stabilire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" ai sensi dell'art. 163 cpv. 1 CCS (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2/2000 p. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 182 no. 337).
La conclusione di un 'assicurazione malattia obbligatoria, così come il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CCS (Eugster op. cit. p. 182 e giurisprudenza federale citata alla N 815). In base all'art. 166 cpv. 3 CCS i coniugi rispondono quindi solidalmente tra di loro per i premi impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e).
Alla luce delle norme del diritto di famiglia e della giurisprudenza in materia, la cifra 4.8 delle direttive dell'IAS, secondo cui i coniugi rispondono solidalmente per i premi, deve essere dichiarata conforme alla legge.
2.5. Nel caso in esame appare incontestato, alla luce della documentazione prodotta dalla Cassa malati a richiesta del giudice delegato, che __________ sia debitore delle partecipazioni e dei premi descritti sub. 2.1.
Conformemente al punto 4.2. delle direttive IAS la Cassa non ha proceduto ad ottenere l'emanazione, da parte del competente UEF, di un attestato di carenza beni prima di avviare una procedura nei confronti della moglie dell'assicurato. Questa modalità operativa di __________ va, nel caso concreto, condivisa anche se la Cassa stessa non ha - in precedenza - escusso __________ come sembrerebbe doveroso alla lettura delle osservazioni al punto 4.2. delle direttive IAS.
Il debitore è stato oggetto di procedure esecutive da parte dello __________ rispettivamente della __________ che si sono visti notificare numerosi ACB.
In particolare nel corso del 2000 (con il rilievo però che l'estratto UEF è del 4 aprile 2000) sono stati rilasciati 2 ACB __________ per CHF 393.65 e CHF 392.15.
Gli stessi creditori nel 1999 hanno ottenuto altri 2 ACB (CHF 202.75 e CHF 479.60) e l'elenco potrebbe continuare per gli anni precedenti. A carico di __________ sono stati emanati - come rilevato - 154 ACB nel corso degli anni.
Non si può, in queste condizioni, esigere che __________ procedesse, con aggravio di spese, ad inoltrare domanda esecutiva sino all'emanazione di un ACB.
Alla luce di quanto precede la procedura seguita dell'assicuratore deve essere quindi approvata e, ritenuta la cronica insolvenza di __________, __________ va ritenuta responsabile solidalmente con il marito per il pagamento di premi e partecipazioni non contestate.
Come osservato, secondo la giurisprudenza, irrilevante è il fatto che i coniugi abbiamo optato per il regime matrimoniale della separazione dei beni (cfr. consid. 2.4).
2.6. Pure le spese addebitate dalla Cassa malati nella decisione impugnata, possono essere riconosciute.
Secondo la giurisprudenza è infatti ammissibile imputare costi di diffida proporzionali in caso di ritardo nel pagamento dei premi, come già accadeva nel vecchio diritto, ciò se vi è una base legale in tal senso nelle disposizioni della Cassa (RAMI 1999 KV 88 p. 440; cfr. G. Eugster, Krankenversicherung in Koller, Müller, Rhinow, Zimmerli, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, U. Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 185 no. 185).
__________ ha previsto la possibilità di riscuotere spese di sollecito a carico dell'assicurato (4.6. delle Condizioni contrattuali d'assicurazione).
L'importo di CHF 40.-, proporzionato ed adeguato, è addebitabile al comportamento della debitrice ed è quindi dovuto (RAMI 1999 KV 88 pag. 440).
Il ricorso va quindi respinto e la decisione su opposizione confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
§ La decisione su opposizione 29 maggio 2001 è confermata.
§§ E' rigettata l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo __________.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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