AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2001.49
Data decisione, Autorità: 10.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00049
IR/sc
Lugano 10 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 10 giugno 2001 di
__________,
contro
la decisione del 29 maggio 2001 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con atto del 12 settembre 2000 __________ ha chiesto la concessione del sussidio per l’assicurazione malattia per l’anno 2001. A tale richiesta l’assicurato ha annesso copia della decisione di tassazione del 13 settembre 1999 relativa all’imposta cantonale 1999/2000 da cui si desume un reddito imponibile di CHF 28'358.- ed assenza di sostanza, nonché i certificati di assicurazione malattia della __________.
Con scritto 28 gennaio 2001 __________ si è rivolto all’Ufficio dell’Assicurazione malattia (UAM qui di seguito) riferendosi alla richiesta di sussidio accolto – ed in conseguenza del quale la Cassa malati ha presentato un conteggio per il pagamento di un premio bimensile di CHF 750.70 per la famiglia – postulando un riesame della situazione in considerazione del fatto che il salario netto conseguito dal signor __________ è inferiore ai CHF 4'000.- mensili, che le spese odontoiatriche per il figlio __________ ammontano a CHF 7'500.- oltre a CHF 740.-.
A fronte della richiesta l’UAM ha chiesto (doc. _, lettera 19 febbraio 2001) al signor __________ di volere presentare tutti i giustificativi relativi al reddito dal 1 luglio 2000. L’istante ha quindi prodotto (doc. _ scritto del 26 febbraio 2001) i conteggi paga per i mesi da luglio 2000 a gennaio 2001: per l’anno 2000 il salario netto mensile è ammontato a CHF 3908,55, a dicembre il versamento è stato di CHF 7'736,30 per via del versamento della tredicesima mensilità, e nel 2001 il salario è leggermente aumentato a CHF 3'944.- mensili.
L’istanza di revisione è stata respinta con decisione del 13 aprile 2001 con la quale l’autorità amministrativa ha evidenziato una tassazione per il biennio di riferimento contemplante un reddito imponibile di CHF 28'358.-, arrotondato a CHF 29'000.- (art. 30 LCAMal) che, visti il decreto esecutivo 14 novembre 2000 del Consiglio di Stato concernente i premi riconosciuti per il calcolo del sussidio ed il decreto sempre dell’esecutivo cantonale, di pari data, relativo alle basi di calcolo dei sussidi nell’assicurazione malattia per l’anno 2001 e l’art. 38 LCAMal non permettevano di andare oltre al sussidio di CHF 1'054,20 annui per le persone adulte componenti la famiglia __________, l’importo di CHF 308,35 annui per il primo figlio mentre il sussidio per il secondo figlio “è pari al premio riconosciuto per il sussidio secondo il DE 14.11.2000 del Consiglio di Stato, fino ad un massimo anno pari a CHF 800.-".
Il 30 aprile 2001 __________ ha inoltrato reclamo contro le decisione del 13 aprile precedente dell’UAM. Egli rileva di avere vissuto per una ventina d’anni a __________, di avere avuto 2 figli dal matrimonio, __________ (__________1984) e __________ (__________1986) con difetti congeniti all’orecchio sinistro. Per potere beneficiare dei necessari trattamenti ai figli __________ con la famiglia si è trasferito nel suo cantone con l’aiuto di amici. Le cure poste in atto in particolare per il figlio __________ (CHF 7'500.- dovuti al dott. __________) costituiscono un onere importante. In conclusione al suo reclamo __________ ha chiesto il riesame della sua domanda di revisione del sussidio ritenuto il modesto imponibile.
Con decisione 29 maggio 2001 l’UAM ha respinto il reclamo in discussione ribadendo sostanzialmente il contenuto della decisione 13 aprile 2001.
1.2. Insoddisfatto della risposta dell’UAM __________ si è aggravato a questo TCA con gravame 10 giugno 2001 in cui riprende i termini del suo reclamo, evidenzia le spese di cura odontoiatriche in favore del figlio __________ (non assunte dalla Cassa Malati), evidenzia il reddito imponibile inferiore ai CHF 29'000.- e postula l’esame della domanda di sussidio.
Al gravame si oppone l’autorità amministrativa competente con osservazioni del 9 luglio 2001 in cui si sottolinea come l’UAM abbia esaminato gli estremi di applicazione dell’art. 67 LCAMal, ossia abbia verificato se dati gli estremi per una fissazione autonoma del reddito di riferimento da parte dell’ufficio preposto senza far capo alle risultanze della decisione di tassazione dell’autorità fiscale competente.
L’UAM ha però osservato come il reddito fosse leggermente migliorato nel corso del periodo considerato e non fossero quindi adempiuti gli estremi per un riesame. L’ufficio ha inoltre osservato, a fronte di un reddito imponibile arrotondato per legge al mille franchi superiore e quindi fissato CHF 29'000.-, che il sussidio doveva essere così conteggiato:
" …
a) Sussidio per l'anno 2001 in favore del signor __________
Sussidio = 2850 ‑ Quota minima
Quota min = (((2850 ‑ (600+200))):(34000‑22000))x(29000‑22000)+600 = 1795.80
Sussidio = 2850 ‑ 1795.80 = 1054.20
b) Sussidio per l'anno 2001 in favore della signora __________
Sussidio = 2850 ‑ Quota minima
Quota min = (((2850 ‑ (600+200))):(34000‑22000))x(29000‑22000)+600 = 1795.80
Sussidio = 2850 ‑ 1795.80 = 1054.20
c) Sussidio per l'anno 2001 in favore del primo figlio ‑ __________
Sussidio = 800 ‑ Quota minima
Quota min = (((800‑200+100))):(34000‑22000))x(29000‑22000)+200 = 491.65
Sussidio = 800 ‑ 491.65 = 308.35
d) Sussidio per l'anno 2001 in favore della seconda figlia ‑ __________
Sussidio = 800.‑- (art. 48 cpv. 1 LCAMal, art. 1 lett. b) DE 14.11.2000)" (III)
Le osservazioni sono state trasmesse al ricorrente per permettere l’esercizio del diritto di essere sentito. Il signor __________ ha indicato di avere una limitata disponibilità finanziaria dovendo provvedere, con il suo salario, a fronteggiare le spese di sostentamento e le spese di cura per il figlio __________. In sostanza il ricorrente e la moglie __________ hanno evidenziato una situazione finanziaria della famiglia estremamente difficile ed hanno indicato una penalizzazione del sistema sanitario.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997 ribaditi da ultimo nel D.E. 14.11.2000).
Di regola il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
Per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 14.11.2000).
Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo interiore a fr. 6000.-- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle Assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenze giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo interiore a fr. 6000.-- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." (art. 67 RLCAMal)
Per quanto d’interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.
2.4. Il sussidio è pari alla differenza tra la quota media cantonale ponderata, o il premio riconosciuto dell’assicuratore se è inferiore, e la quota minima a carico dell’assicurato.
Al fine del calcolo del sussidio, il Consiglio di Stato determina per ogni assicuratore il premio riconosciuto per gli assicurati adulti, per gli assicurati in formazione di età compresa tra 18 e 25 anni e per gli assicurati fino all’età di 18 anni. Il premio riconosciuto è definito a partire dai premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nella situazione di franchigia ordinaria, approvati dal Consiglio federale per ogni singolo assicuratore e per il relativo anno di competenza giusta l’art. 61 cpv. 4 LAMal. Il premio riconosciuto considera un’equa proporzione tra il premio assicurativo obbligatorio delle cure medico-sanitarie comprendente la copertura del rischio di infortunio e quello senza la copertura dell’infortunio. Da rilevare ancora che se un assicuratore pratica più premi sul territorio cantonale, per la determinazione del premio riconosciuto per i sussidi fa stato il premio assicurativo di minore entità.
La quota media cantonale ponderata, come detto base necessaria per la fissazione del sussidio, è calcolata a partire dai premi riconosciuti per ogni assicuratore e dal numero degli assicurati affiliati presso i singoli assicuratori. Il Consiglio di Stato stabilisce la quota media cantonale ponderata in base ai premi riconosciuti degli assicuratori che riuniscono, per principio, almeno i due terzi degli assicurati del Cantone. Sempre al Consiglio di Stato è data, in virtù dell’art. 34 della LCAMal, la facoltà di escludere dal calcolo della quota media cantonale ponderata gli assicuratori che propongono un premio sensibilmente superiore al valore medio cantonale riscontrato presso gli altri assicuratori.
L’Esecutivo cantonale determina inoltre la quota media cantonale ponderata per assicurati fino all’età di 18 anni.
Per l’anno d’interesse, ossia per il 2001, il Consiglio di Stato ha fissato con decreto esecutivo del 14 novembre 2000 (6.4.6.1.5) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi. L’esecutivo ha quindi fissato, in ulteriore decreto esecutivo sempre del 14 novembre 2000 concernente le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2001, l’importo della quota media cantonale ponderata fissandola in CHF 2'850.- per gli adulti e CHF 800.- per i minorenni (art. 1 litt. B DE 14 novembre 2000 no. 6.4.6.1.7). Nello stesso DE sono stati fissati i limiti di reddito per la percezione dei sussidi che, nel caso di membri maggiorenni delle famiglie con 1 figlio, è fissato in CHF 34'000.-. La stessa normativa ha anche fissato la quota minima a carico degli assicurati sussidiati (art. 1 litt. D) ed ha fissato (litt. F) gli importi minimi annui di sussidio.
In virtù dell’art. 36 della legge cantonale di applicazione alla LAMal il calcolo del contributo oltre la quota minima a carico dell’assicurato avviene secondo la regola seguente:
" se p è maggiore o uguale a qmcp
qmcp - (imp.min. + suss.min) x (RD -LR2) + imp.min.
LR1 - LR2
se p è minore a qmcp
qmcp - (imp.min. + suss.min.) x (RD - LR2) + imp.min."
LR1 - LR2
Dove le definizioni dei parametri sono le seguenti:
" - quota media cantonale ponderata [qmcp] o premio riconosciuto dell’assicuratore [p];
limite di reddito per il diritto al sussidio [LR1];
limite di reddito per la partecipazione minima [LR2];
reddito determinante dell’assicurato [RD];
importo minimo di quota a carico dell’assicurato [imp.min.];
importo minimo del sussidio [suss.min.]."
2.5. Nel concreto caso il calcolo del sussidio è avvenuto come dettagliato nelle osservazioni dell’amministrazione, ossia partendo dalla quota del sussidio (CHF 2'850.-) cui è stata sottratta la quota minima, in applicazione della seguente formula:
2850 - (600+200) x (29'000-22'000) + 600
34’000–22'000
Calcolo, quest’ultimo, che fornisce quale risultato l’importo di CHF 1795,8333, importo arrotondato a CHF 1795,80. Questa cifra va sottratta all’importo della quota media cantonale ponderata cifrata come detto in CHF 2'850.-. Il sussidio cui ha diritto ogni persona adulta formante la famiglia __________ e __________ è quindi, partendo dal reddito fissato sulla base dei dati fiscali arrotondato come specificato (CHF 29'000.-), di CHF 1'054,20.
Per il figlio __________ il calcolo parte invece da CHF 800.- di quota media ponderata per i minorenni (secondo il DE 14 novembre 2000, art. 1 litt. B) cui va dedotta la quota minima così calcolata:
800 - (200+100) x (29'000-22'000) + 200
34’000–22'000
Per un risultato di CHF 491,666, arrotondato a CHF 491,65. La differenza e quindi l’importo sussidiabile ammonta allora a CHF 308,35.
Per la figlia __________, in virtù dell’art. 48 LCAMal, il Cantone versa agli assicuratori presso i quali sono iscritti i figli esonerati dal pagamento dei premi in base alla presente legge, per ogni figlio esonerato, l’equivalente del premio applicato giusta l’ art. 61 cpv. 3 LAMal, tuttavia solo fino all’ ammontare massimo della quota media cantonale ponderata per assicurati il cui premio è inferiore a quello degli adulti. Questo importo, come visto, è pari a CHF 800.- al massimo.
Partendo dalla base di reddito dedotta dalla tassazione relativa al periodo 1999/2000, arrotondato al mille franchi superiore come imposto dalla legge, le cifre dei sussidi sono state correttamente calcolate. Questo TCA deve ora esaminare se, in virtù dell’art. 67 RLCAMal, erano dati – nel caso specifico – gli estremi per la fissazione del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali. In effetti, come indicato nelle considerazioni che precedono, in particolare come evidenziato dalla formula del calcolo, l’importo del sussidio dipende in maniera diretta dall’importo del reddito determinante dell’assicurato.
2.6. Nel caso concreto risulta, come indicato in precedenza che, i coniugi __________ sono stati oggetto di una tassazione per il periodo 1999-2000, che entra in considerazione per la fissazione degli importi limite per la concessione del sussidio della CM. Il reddito netto ritenuto dall’autorità fiscale (UT di __________) è stato di CHF 28’358.-, che arrotondato al mille franchi superiore ha permesso all’UAM di ammettere la richiesta di sussidio calcolata come alle osservazioni dell’ufficio a questo TCA ed ha permesso di fissare per ogni adulto della famiglia un sussidio di CHF 1'054,20, per il figlio maggiore un sussidio di CHF 308,35 e per la seconda figlia un sussidio sino ad un massimo di CHF 800.-. Il reddito lordo, parametro al quale ci si deve attenere in virtù del Regolamento citato, ammontava – secondo la citata tassazione - a CHF 59'316.-. Affinché possa essere ritenuta una diminuzione importante del reddito e quindi si possa procedere una nuova valutazione del reddito occorre che il guadagno lordo subisca una significativa modifica verso il basso. Nel caso specifico il reddito lordo cui ci si deve riferire secondo l’art. 67 lett. m) RLCAMal appare invece aumentato nel corso degli ultimi mesi. In particolare nel corso del 2000 il salario lordo ammontava mensilmente a CHF 4'320.- cui si devono aggiungere gli assegni famigliari, mentre nel corso del 2001 ammontava a CHF 4'385.- cui, ancora, vanno aggiunti gli assegni famigliari. l redditi non hanno quindi subito, come rettamente segnalato dall’UAM una significativa diminuzione, anzi sono stati in leggera progressione rispetto a quelli degli anni precedenti come desumibile anche della dichiarazione fiscale per il periodo 1999 – 2000 richiamata agli atti.
A giusta ragione quindi l’Ufficio dell’Assicurazione Malattia ha ritenuto un reddito di CHF 29'000.- come desumibile dalla tassazione di riferimento, a seguito dell’arrotondamento imposto dalla legge al mille franchi superiore, ed ha fissato i sussidi ammessi secondo le basi di calcolo più sopra citate.
2.7. Alla luce di quanto precede questo TCA deve concludere che i sussidi sono stati calcolati nel rispetto delle norme applicabili e correttamente fissati. Il ricorso va, di conseguenza, respinto senza carico di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso 10 giugno 2001 formulato da __________, é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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