AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2001.40
Data decisione, Autorità: 21.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00040
ir/nh
Lugano 21 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul "ricorso" del 15 maggio 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
considerato che, - con atto 15/16 maggio 2001 la __________ a ha adito il TCA "avverso la decisione 20/24 aprile 2001" della __________ con cui il "titolare e dipendente della società __________ è stato escluso dalla polizza di assicurazione malattia collettiva n° __________ per reticenza;
" In data 01.12.1998 lei ha sottoscritto con la nostra società una proposta d'assicurazione per il rischio «indennità giornaliera per malattia»"
dove il destinatario dello scritto
" … ha dichiarato di non aver subito disturbi alla salute, conseguenza di infortuni o infermità e di essere totalmente abile al lavoro"
la __________ ha contestato al ricevente dello scritto una reticenza e, richiamando l'art. 6 LCA, la compagnia di assicurazione - che non è una Cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi dell'art. 12 LAMal nè un altro assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie - ha receduto dal contratto con effetto al 1° gennaio 1999;
" di conseguenza è ripristinata la polizza d'assicurazione malattia collettiva n° __________ con l'inclusione di __________."
La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita mentre - contrariamente a quanto accadeva sotto l'egida della LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle Casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami d'assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal dalla Legge federale sul contratto assicurazione (LCA).
Dal profilo procedurale la LAMal ha operato una netta differenziazione tra i rimedi di diritto nell'assicurazione sociale e nelle assicurazioni complementari.
Per la prima le vie di diritto sono quelle della procedura amministrativa (art. 85 e segg. LAMal), per le vertenze relative alle assicurazioni complementari sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile.
Secondo l'art. 75 LCAMal (legge d'applicazione alla LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 1996)
" le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni";
nella misura in cui il litigio abbia per oggetto l'assicurazione malattia sociale o le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale, quindi, è data una competenza del TCA nella misura in cui le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale siano praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal;
la __________, che in casu (cfr. doc. _) ha concluso un contratto "per il rischio «indennità giornaliera per malattia»", come evidenziato, non è Cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi della LAMal od altro assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell'art. 13 LAMal;
ne discende che l'attività della __________ non sottostà a tale legge e non può essere sottoposta a verifica giudiziaria da parte di questo TCA ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LCAMal;
la __________, essendo compagnia d'assicurazione privata i cui obblighi nei confronti degli assicurati derivano, oltre che dai contratti con questi conclusi e dalle condizioni generali d'assicurazioni, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione, potrà essere convenuta dinanzi alle autorità giudiziarie ordinarie.
Il "ricorso" in esame risulta quindi irricevibile per mancanza di competenza rationae materiae di questo Tribunale.
Risulta comunque, nel frattempo e come allo scritto 21 maggio 2001 dell'avv. __________, che l'impugnativa è stata ritirata.
Ciò permette, senza ulteriore approfondimento, di stralciare la causa dai ruoli senza carico di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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