AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 36.2001.31
Data decisione, Autorità: 06.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2001.00031
ir/nh
Lugano 6 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 3 aprile 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________, domiciliata a __________ ed al momento dei fatti __________, ha collaborato con la __________ dal 21 agosto 1995 sino al 30 settembre 1998. Il rapporto di lavoro è stato interrotto a seguito della disdetta inoltrata dalla stessa signora __________ a fine luglio 1998. La fine del rapporto di lavoro sarebbe da ricondurre a problemi di salute dell’attrice, la disdetta (doc. _) acquisita agli atti non riferisce comunque alcuna motivazione per l'interruzione del contratto.
Quale collaboratrice della __________ __________ beneficiava della copertura della __________ grazie al contratto di assicurazione collettiva d’indennità giornaliera denominato __________ concluso dalla datrice di lavoro con la qui convenuta e regolato da un lato dalla LCA e, dall’altro, dalle condizioni generali d’assicurazione (CGA) prodotte dalla __________ quale doc. _.
Dal maggio 1998 la parte attrice soffriva di disturbi alla schiena tanto che il suo medico curante, dott. __________, medicina generale, aveva chiesto già in quel periodo una visita specialistica al dott. __________. Questi ha visitato in due occasioni la signora __________ il 18 ed il 25 maggio 1998 potendo porre la diagnosi di:
" Chronisch-persistierendes cervickales - und lumbo-spondylogenes Syndrom bei deutlicher Hypermobilität und segmentaler Instabilität cervikal und lumbal im Rahmen eines generalisierten Hyperlaxizitäts-Syndromes."
1.2. Il 21 agosto 1998 (un sabato seguente un periodo di vacanza di 4 giorni cfr. doc. _) __________ è rimasta “bloccata”, a causa di problemi alla schiena, tanto da dovere interessare il medico di picchetto dott. __________ che le ha praticato delle infusioni di cortisone. Di seguito essa ha interpellato il suo medico curante dott. __________ che ha redatto un certificato medico, invero piuttosto impreciso [la data del certificato medico sembra essere il 9 ottobre 1998 ed il tasso di inabilità lavorativa non è specificato] senza porre diagnosi alcuna e prevedendo una incapacità al lavoro (doc. _) per il periodo dal 21 agosto sino al 18 ottobre 1998 senza precisare se l’inabilità lavorativa fosse del 50% o 100% (vista la formula prestampata). A seguito di un esame eseguito dal dott. __________ della Clinica __________, con scritto 28 agosto 1998, è stata posta la diagnosi di:
" Spondilartrosi L5-S1 bilaterale, Discopatia L5-S1 con minima protrusione discale dorsale mediana sottolegamentare. Non ernie discali o compressioni radicolari."
Il dott. __________ ha comunicato l’esito del suo esame alla curante dott. __________ senza specificare l’esistenza o meno di una inabilità al lavoro. Senza ulteriore indicazione, in data 23 ottobre 1998, la dott. __________ ha redatto ulteriore certificato medico attestante il perdurare dell’incapacità lavorativa della signora __________ dal 18 ottobre 1998 sino a data da definire (doc. _). Sempre la dott. __________ ha redatto, il 4 ottobre 1998 (doc. _), ulteriore certificato medico attestante come __________ fosse in “cura per malattia/infortunio dal” senza specificazione della data, accertando una incapacità lavorativa al 100% dal 18 ottobre 1998 al 30 novembre 1998. In una lettera del 16 novembre 1998 alla società patrocinatrice della signora __________ la dott. __________ indica addirittura che la paziente sarebbe stata “inabile al lavoro a partire dal 14.05.98 fino al 18.10.98 a causa di una sindrome lombospondilogena recidivante in parte radicolare su discopatia L5-S1 ed instabilità lombare”.
Vista la situazione, durante il periodo di pretesa inabilità al lavoro, l'__________ ha chiesto che __________ si sottoponesse ad una visita da parte del dott. __________ incaricato dalla convenuta. Questi ha visto la signora __________ l’8 settembre 1998 ritenendola totalmente abile al lavoro. Egli ha comunque indicato il nuovo inizio dell’attività lavorativa nel 14 settembre 1998. Lo stesso giorno in cui l’attrice avrebbe dovuto riprendere l’attività lavorativa secondo le indicazioni del dott. __________ (FMH in medicina interna) la signora __________ ha avuto un peggioramento del suo stato di salute. Essa ne ha dato tempestivo avviso al dott. __________ che non ha ritenuto di visitare nuovamente la paziente.
Nel suo scritto 9 dicembre 1998 alla __________ il dott. __________ rammenta l’esistenza di una problematica socio-lavorativa, evoca il fatto che l’attrice è stata sottoposta in passato a TAC lombare (eseguita dal dott. __________ e di cui è cenno) con accertamento “unicamente” di una discopatia L5-S1 con minima protrusione discale dorsale mediana sottolegamentare, senza ernie discali o compressioni radicolari (doc. _).
1.3. __________ ha fornito le sue prestazioni secondo il contratto __________ in favore dell’assicurata unicamente sino al 13 settembre 1998, per il periodo successivo, attenendosi alla certificazione del dott. ________, essa ha cessato ogni contributo (doc. ). Il 10 agosto 2000, con il patrocinio dell’avv. ________, __________ ha preso contatto con la convenuta (doc. ) ed il successivo 28 dicembre 2000 essa ha inoltrato alla Pretura di __________ un’azione creditoria civile tendente all’ottenimento del pagamento delle indennità giornaliere per perdita di guadagno sino al 30 novembre 1998, per complessivi CHF 5'557,50. Con decreto 3 aprile 2001 (inc. IU.____), per ragioni di competenza, la Pretura di __________ ha trasmesso gli atti relativi alla causa a questo Tribunale.
Nell’istanza (recte: petizione) in discussione, dopo avere evocato i fatti, __________ indica che anche dal 14 settembre 1998 essa era inabile al lavoro come comprovato dagli accertamenti della dott. __________. Essa avrebbe quindi diritto alle prestazioni assicurative sino alla fine della sua malattia, ossia il 30 novembre 1998, ciò nonostante la cessazione del rapporto di lavoro con effetto al 30 settembre 1998. L’assicurata osserva infatti che le persone assicurate che cessano la loro attività a causa di una forma di invalidità che le rende inabili al lavoro, rimangono assicurate al contratto collettivo (con rinvio all'art. 7 cpv. 5 CGA). __________, conseguendo un guadagno mensile di CHF 2'500.- mensili, avrebbe diritto ad una indennità giornaliera di CHF 71,25 per la durata di 78 giorni, complessivamente dunque CHF 5'557,50.
Alla petizione si è opposta la Cassa che, con atto del 31 maggio 2001, evidenzia come il rapporto di lavoro tra la signora __________ e la __________ è terminato il 30 settembre 1998 a seguito di regolare disdetta inoltrata dall’assicurata. La Cassa rileva quindi che, in ogni modo, oltre il 30 settembre 1998 non possono essere vantate pretese nei suoi confronti. D’altro canto __________ osserva che i numerosi certificati medici della parte attrice non specificano alcuna diagnosi mentre la visita del dott. __________ accerta abilità piena al lavoro dal 14 settembre 1998. A fondamento del suo dire la Cassa fa riferimento anche ad un rapporto medico del dott. __________, allestito il 28 settembre 1999 per conto della __________ che patrocinava direttamente la signora __________, da cui si evidenziano i seguenti passaggi:
" … la paziente è stata esaminata dal Dott. __________, specialista in reumatologia e sottoposta a tomografia assiale computerizzata (TAC) lombare; la diagnosi scaturita è di sindrome cervicale e predominante lombare con instabilità segmentale nonché spondilartrosi L5‑ S 1 bilaterale, discopatia L5‑S1 con minima protrusione discale dorsale mediana sottolegamentare. In presenza di questa patologia è indubbio che la paziente possa soffrire di male alla schiena e presentare anche delle recrudescenze dei disturbi.
Il fatto che il medico di fiducia di __________ abbia visitato la paziente e in quel mentre non abbia riscontrato importanti elementi è certo, come d'altro canto è però certo che si possono presentare dei peggioramenti. Si rileva anche che il Dott. __________ ha visitato la paziente in data 8.9.1998 e, se non v'erano motivazioni per prolungare la inabilità lavorativa, la capacità avrebbe dovuto essere stabilita a partire dal giorno successivo (9.9.1998) e non a partire dal 14.9.1998: in questa scadenza poi, la paziente ha avvertito telefonicamente il collega del peggioramento avvenuto, elemento certificato dalla Dr.ssa __________ che, di fatto, ha esaminato la paziente proprio il giorno 14 ed ha redatto il relativo certificato: è pertanto la collega __________ che può certificare se in quel giorno la paziente era o non era in grado di riprendere il lavoro.
(…)
… sino al 18.10.1998; tentare di argomentare una scadenza più lunga non credo possa poi essere provata …"
Il TCA ha acquisito informazioni presso la dott. __________ di cui sarà cenno in corso di motivazione.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. L'assicurazione contro le malattie é stata regolamentata, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami d’assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
Dal profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile.
Giusta l'art 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del 14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
Il 1° gennaio 1996 è entrata in vigore la legge di applicazione della LAMal (LCAMal) che, all’art. 75, prevede che
" le contestazioni degli assicuratori tra di loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazioni, praticati da assicuratori autorizzati all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
È applicabile per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.”
2.3. Secondo l'art. 102 cpv. 1 LAMal
" Le previgenti assicurazioni delle cure medico sanitarie e d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge."
Pertanto, dal 1.1.1996 - con la sola eccezione prevista dall'art. 103 cpv. 2 che si riferisce essenzialmente alla durata del diritto alle prestazioni (cfr. Messaggio del Consiglio federale alle Camere del 6.11.1991 pag. 119 seg.) - le assicurazioni d'indennità giornaliera sono regolamentate dal nuovo diritto.
Esse possono, cioè, essere regolamentate dalla LAMal oppure dalla LCA se le parti hanno concordemente deciso in tal senso.
Nel caso di specie, non è contestato che, con effetto a decorrere almeno dal 1998 il datore di lavoro dell'attrice ha concluso con la __________ un contratto di assicurazione collettiva per perdita di indennità giornaliera in favore del suo personale, contratto sottoposto alla LCA (cfr. Condizioni generali 1.1.1997, in particolare art. 4).
Pertanto ai rapporti fra le parti è applicabile la LCA e le disposizioni del contratto concluso fra la __________ e la __________ datrice di lavoro della signora __________ sino al 30 settembre 1998.
In queste circostanze, trattandosi di prestazioni complementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 e 3 LAMal (cfr. A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, pag. 134) - ambito nel quale le casse malati e gli altri istituti assicurativi non sono autorizzati a emanare decisioni - il TCA è competente a statuire sulla petizione presentata dall'interessata in base all'art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal.
2.4.Secondo le Condizioni generali relative all'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera è data malattia quanto vi sia un qualsiasi danno alla salute fisica o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame medico rispettivamente una cura medica od ancora che provochi un’incapacità lavorativa (art. 6, nello stesso senso sostanzialmente l’art. 37 delle CGA). Come prevede l’art. 38 delle CGA l'indennità giornaliera assicurata viene versata, proporzionalmente al grado di incapacità lavorativa a partire dal 25%, a condizione che vi sia una tale incapacità attestata medicalmente.
2.5. La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283, cons. 1c; STF 26.11.1990 in re G. c/ H non pubblicata).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
Anche nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige tuttavia il principio - comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato é tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali che vale anche per l'assicurazione malattia indipendentemente dal tenore delle norme statutarie delle Casse (DTF 115 V 53; 114 V 285, cons. 3; 111 V 239 cons. 2a; 105 V 178 cons. 2; Maurer, op. cit. t. II p. 377; STFA 26.11.1990 in re G. c/ H non pubblicata). In casu comunque tale precetto appare specificatamente prescritto.
Quindi, se da un lato, la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui é ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso di incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, é obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente prospettabili.
2.6. La copertura assicurativa, nell’ambito del contratto concluso dalla datrice di lavoro della parte attrice con la convenuta, inizia – secondo le CGA all’art. 7 cpv. 3 “con il primo giorno di lavoro” mentre prende fine – per i singoli assicurati – (tra altre cause) –alla cessazione dell’attività lavorativa ed ancora con l’uscita dalla cerchia di persone assicurate rispettivamente con il termine del rapporto di lavoro con il contraente l’assicurazione (art. 8 cpv. 1 lett. e/g). Questa regola non fa che riprendere un principio generale per cui il datore di lavoro è tenuto a versare il salario al lavoratore fintanto che dura il contratto di lavoro, e l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera come quella in discussione, che non dipende dalla LAMal ma retta dalla LCA, tende a garantire il datore di lavoro contro il rischio dovere versare il salario al lavoratore impedito di compiere il suo lavoro (Brunner/Bühler/Wäber: Commentaire du contrat de travail, ed. Réalités Sociales, Losanna, pag. 68 e segg.). Per il caso di disdetta del rapporto d’impiego intervenuta durante il periodo di malattia la legge prevede una particolare protezione per il lavoratore in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro (art. 336 c CO). In altri termini la disdetta del rapporto non può intervenire in tempo inopportuno e quindi, tra l’altro, durante la malattia del lavoratore. Se invece la malattia interviene durante il periodo di disdetta i termini della stessa vengono sospesi (Brunner/Bühler/Wäber, op. cit., pag. 218). Questi diritti proteggono però il lavoratore unicamente per il caso di disdetta inoltrata dal datore di lavoro. Se il licenziamento avviene per volontà del lavoratore allora queste protezioni non sussistono (art. 336 d CO che prevede un particolare caso di disdetta da parte del lavoratore in tempo inopportuno, caso che non torna nella fattispecie in discussione).
Le condizioni generali ricordano come (art. 7 cpv. 5) le persone assicurate che cessano la loro attività lavorativa a causa di una forma di invalidità che provoca una inabilità al lavoro, restano assicurate al contratto collettivo. Anche in questo caso – sostanzialmente – se l’evento assicurato è realizzato ed è causale per l’interruzione del lavoro, allora la copertura assicurativa permane.
2.7. Nel caso concreto __________ ha manifestato, dal maggio 1998, una cronica e persistente sindrome “cervikales – und lumbo-spondylogenes” così come dettagliatamente descritto dal dott. __________. La patologia non ha impedito alla parte attrice di lavorare sino al 21 agosto 2001 e non le ha impedito di disdire il rapporto di lavoro con scritto della fine di luglio 1998. La disdetta del rapporto di lavoro non appare dunque dovuta ad una forma di malattia che ha reso __________ inabile al lavoro, questo è dimostrato dal fatto che successivamente alla disdetta l’attrice ha continuato la sua attività lavorativa senza problema sino al 21 agosto 1998. La tesi dell’applicabilità dell’art. 7 cfr. 5 CGA non è sostenuta in maniera convinta nemmeno dall’assicurata che riconduce i motivi della rottura del rapporto d’impiego con il datore di lavoro ai suoi “seri problemi di salute” ma che non sostiene di avere – a causa della malattia che l’aveva condotta nel maggio 1998 dal dott. __________ (i cui termini sono anche descritti nel citato referto del dott. __________) – interrotto l'esecuzione del lavoro per l’impossibilità derivante dalla malattia stessa. In altri termini __________ aveva un problema di salute evidenziato dal dott. __________ che non le ha impedito per mesi di esercitare il suo lavoro, ha ritenuto di disdire il suo contratto di lavoro quando non era malata o comunque impedita all’attività lavorativa (a luglio lavorava regolarmente) e, durante il periodo di disdetta del contratto si è trovata impossibilitata per malattia a lavorare. Va ancora evidenziato come la disdetta del contratto di lavoro non faccia riferimento alcuno alle condizioni di salute della signora __________ ma indichi "motivi personali" alla base della decisione. D’altra parte il dott. __________, incaricato dalla Cassa, ha visitato la paziente l’8 settembre 1998 e nel suo scritto 9 dicembre 1998 alla __________ egli rammenta “… la presenza di una problematica socio-lavorativa con disdetta del contratto di lavoro”, ciò che indizia altro motivo per la risoluzione del rapporto d’impiego. Sia come sia la malattia di cui all’attestazione doc. _ del dott. __________– accertata il 18 ed il 25 maggio 1998 – non ha impedito all’assicurata di lavorare sino ad epoca successiva la disdetta del rapporto di lavoro. La malattia ha cagionato un impedimento al lavoro unicamente a partire dal 21 agosto 1998. Questa malattia non è quindi stata invalidante al punto di interrompere il lavoro. Il contratto è stato sciolto per volontà dell’assicurata a fronte, secondo suo dire dei disturbi di salute, secondo l’accertamento del dott. __________ da problematica socio-lavorativa.
Ne discende che le prestazioni massime cui l’assicurata può aspirare in caso di comprovata inabilità lavorativa successiva al 14 settembre 1998, data in cui __________ avrebbe dovuto ricominciare la sua attività secondo la Cassa, sono limitate alle indennità sino alla fine del mese di settembre 1998.
Alla luce di questi rilievi la richiesta di chiarire, tramite audizione o interpellazione della dott. __________, l'apparente contraddizione tra i documenti _ ed _ agli atti, appare ininfluente e priva di rilievo ai fini del giudizio. Rilevante appare l'accertamento della curante secondo cui la parte attrice era inabile al lavoro sino alla fine della durata del contratto.
2.8. Come evidenziato nelle considerazioni che precedono l’assicurata è stata visitata dal dott. __________ in data 8 settembre 1998 ed il medico l’ha ritenuta idonea al lavoro a partire dal 14 settembre dello stesso anno. Nei giorni successivi alla visita la signora avrebbe avuto un improvviso peggioramento delle condizioni salute segnalato al dott. __________ stesso che non ha ritenuto comunque di rivedere l’assicurata. La malattia ulteriore, inabilitante l’attività lavorativa, è stata accertata dalla curante dell’assicurata stessa. Questo TCA ha provveduto a verificare presso la dottoressa __________ l’entità del nuovo blocco alla schiena, le sue caratteristiche e la terapia intrapresa. La dott. __________ ha preso posizione con scritto dell’8 luglio 2001 trasmesso alle parti. Da questo atto è desumibile come:
" Dal 27.8. avevo notato un leggero continuo miglioramento fino al 14.9.98. Il 14.9.98 la paziente era di nuovo completamente bloccata come il 21.8.98. La diagnosi clinica era una sindrome lombospondilogena acuta accentuata a destra (in confronto al 21.8.98 la paziente non era solo bloccata a livello lombare con dei forti dolori ma il dolore irradiava soprattutto nella gamba destra). A causa del peggioramento avevo prescritto il 14.9.98 una fisioterapia con 9 sedute oltre alla terapia anti-infiammatoria perorale."
ed ancora:
" A mio avviso la paziente era inabile al lavoro al 100% dal 21.8.98 - 30.9.98 considerando il tipo di lavoro che doveva svolgere."
D’altra parte gli atti prodotti dalla stessa Cassa resistente indicano un intervento del dott. __________, incaricato dalla __________ che patrocinava gli interessi della signora . Dal rapporto del professionista, già medico di circondario dell’, si evince come “In presenza di questa patologia” (sindrome cervicale e predominante lombare con instabilità segmentale nonché spondilartrosi L5-S1 bilaterale, discopatia L5-S1 con minima protrusione discale dorsale mediana) “è indubbio che la paziente possa soffrire di male alla schiena e presentare anche delle recrudescenze dei disturbi … si possono presentare dei peggioramenti …”.
Alla luce di ciò, nonostante nel corso della visita eseguita dal dott. __________ (8 settembre 1998) la signora __________ non presentasse un disturbo della salute tale da inibire la capacità lavorativa (circostanza questa compatibile con l’osservazione della curante che aveva ritenuto in quel periodo un certo miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurata), va ammesso un improvviso blocco ed aggravamento dello stato di salute di __________ così come accertato sia dalla curante (XIII) che dal dott. __________ (doc. _) - il cui esame si è fondato sui dati medici ed è stato prodotto agli atti dalla Cassa stessa - tale da impedire alla signora __________ di ricominciare la sua attività lavorativa sino alla fine del mese di settembre 1998. Da osservare che, diligentemente, la parte attrice aveva preso contatto il 14 settembre 1998 con lo studio del medico fiduciario della Cassa per segnalare il peggioramento ed affinché questi potesse accertarlo convenientemente. Purtroppo il dott. __________ non ha voluto, o potuto, visitare la signora per accertarne la ricaduta e la conseguente impossibilità lavorativa. L’audizione oggi del dott. __________, del dott. __________ e della curante della parte attrice non potrebbero portare nulla di utile ai fini dell’istruttoria. I medici in discussione si sono ampiamente espressi sulle loro constatazioni e sui loro accertamenti nei documenti consegnati agli atti. Unica a non avere espresso all’epoca dei fatti una precisa presa di posizione, dettagliata e riferita alla visita del 14 settembre 1998, è stata la curante della signora __________ che è stata interpellata in forma scritta da questo TCA. La risposta fornita dalla professionista appare completa, chiara e convincente poiché dettagliatamente motivata e compatibile con gli altri accertamenti medici agli atti. Va allora respinta la richiesta di audizione testimoniale dei tre medici citati avanzata dalla parte attrice. Non va infatti dimenticato come, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio (come nel concreto caso in virtù dell’applicazione analogetica della LPTCA) conduca il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 in re A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Anche la richiesta di erezione di una perizia, a fronte di una petizione inoltrata al TCA a quasi due anni dai fatti, appare inutile siccome atto tardivo che nulla di nuovo potrebbe portare al materiale probatorio. I certificati del dott. __________ e della curante di __________, nonché le valutazioni dei dott. __________ e __________, appaiono sufficienti al chiarimento della fattispecie. D’altro canto la parte attrice non ha motivato particolarmente – alla luce dei certificati agli atti – su cosa dovrebbe fondarsi la perizia richiesta e quali accertamenti non già acquisiti in forma scritta permetterebbe di portare. Ciò vale anche per l’escussione dei medici rispettivamente il richiamo delle loro cartelle mediche. La richiesta di perizia e l’audizione dei tre medici (IX) sono quindi elementi probatori che vanno respinti siccome ininfluenti e senza rilievo alla luce di quanto già acquisito agli atti. Analogo discorso vale anche per l’acquisizione delle cartelle mediche dei tre professionisti citati. Non diversamente deve essere per il richiamato contratto vincolante la __________ da un lato ed __________ dall’altro. Le condizioni contrattuali sono state prodotte agli atti.
2.9. Alla luce di quanto precede la petizione va allora parzialmente accolta nel senso delle considerazioni che precedono. __________ dovrà quindi versare alla signora __________ le indennità giornaliere dovute per il periodo corrente tra il 14 settembre ed il 30 settembre 1998.
Visto l’esito della causa si giustifica l’attribuzione di ripetibili ridotte alla parte attrice, visto l’esito solo parzialmente favorevole, cifrate in CHF 200.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione 28 dicembre 2000 è parzialmente accolta.
Di conseguenza la __________ è condannata a versare a __________ le indennità giornaliere dovute per il periodo corrente dal 14 settembre al 30 settembre 1998.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La __________ verserà a __________, a titolo di ripetibili ridotte, l’importo di CHF 200.-.
3.- Intimazione alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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